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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1662/2025
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa IC PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1662 del ruolo generale dell'anno 2025 e promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DOMENICO ANTONIO ROVITO, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “Nel merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ordinando al - Commissariato del Governo Controparte_1 di Bolzano e per esso al Comune di Merano di dare corso agli adempimenti conseguenti al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente”;
per parte resistente: “Il ricorso appare pertanto infondato, se non financo inammissibile per carenza di interesse e se ne domanda il rigetto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente agisce in giudizio esponendo:
- di essere nata a [...] il [...] e di aver vissuto sino al 2008 con la famiglia nel Comune di IO US (BZ), anche se la prima iscrizione anagrafica fu richiesta soltanto il 30-4-2008 nel Comune di Campo di Trens;
- che la circostanza di aver vissuto in Italia nel periodo 2006-2008 è attestata da certificati medici relativi a ricoveri presso l'Ospedale di Bressanone (docc. 3), oltre che dalla scelta del pediatra dell'8-11-2007 (doc. 4), nonché dai certificati di iscrizione scolastica relativi al fratello (docc. 5 e 6);
- di aver manifestato ai sensi dell'art. 4 l. n. 91/1992 la volontà di ottenere la cittadinanza italiana presso il Comune di Merano, che procedeva a richiesta di ulteriore documentazione, non nella disponibilità della medesima ricorrente;
- che nel settembre 2024 veniva notificato il provvedimento di rigetto per cui è causa;
- che la ricorrente è nata e ha sempre vissuto in Italia e che eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o alla P.A. non sono imputabili al richiedente (art. 33 d.l. n.
69/2013, conv. in l. n. 98/2013);
- che negli anni 2006-2008 la condizione di apolidia del padre rendeva impossibile l'allontanamento del nucleo familiare dal territorio italiano (doc. 9); conclusivamente richiedendo accertare il diritto della ricorrente all'acquisto della cittadinanza ex art. 4, comma 2, l. n. 91/1992.
Pur regolarmente evocata in giudizio, l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio in vista della prima udienza del 25-11-2025 e ne è stata dichiarata la contumacia.
L'Amministrazione si è successivamente costituita con atto del 4-12-2025, in detta sede allegando che:
- il 12-5-2023 la ricorrente manifestava la volontà di eleggere la cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, cit., contestualmente producendo copia della carta d'identità italiana, della denuncia di smarrimento del permesso di soggiorno e della richiesta di rinnovo dello stesso con relative ricevute;
- non veniva prodotto documento di riconoscimento rilasciato dall'Autorità straniera;
- nel periodo dal 2005 al 2008 non risultava alcuna iscrizione anagrafica con riguardo alla ricorrente, né con riguardo ai genitori (docc. 3 e 4 res.); pag. 2/5 - gli inviti alla produzione di documentazione a mezzo di raccomandata venivano notificati ex art. 143 c.p.c. in ragione dell'irreperibilità della ricorrente (docc. 5 e 5 bis res.);
- seguiva attestazione con esito negativo del Sindaco del Comune di Merano con relativa trascrizione nei registri di cittadinanza (docc. 6 e 7 res.);
- la comunicazione dell'esito del procedimento veniva notificata ex art. 143 c.p.c. e infine ritirata presso l' CP_2
- i certificati medici sono stati prodotti in momento successivo alla definizione del procedimento in sede amministrativo;
- la ricorrente potrebbe ottenere la cittadinanza italiana ex art. 9 l. n. 91/1992; conclusivamente richiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse o comunque il suo rigetto.
*
Va, in primis, disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse avanzata dall'Amministrazione resistente, a nulla rilevando il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 9 l. n. 91/1992, che introduce ipotesi di acquisto di cittadinanza per naturalizzazione frutto di concessione (con conseguente radicarsi anche di giurisdizione del giudice amministrativo), cui non appare riconducibile la fattispecie per cui è causa, presupponente la sola verifica delle condizioni previste dalla legge, ossia la circostanza della nascita in Italia in uno a quella della residenza sul territorio senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età.
Oggetto del presente del giudizio è, quindi, la verifica della continuità, dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla legge n. 91 del 1992, della residenza effettiva della ricorrente in Italia, che sulla scorta di quanto chiarito dalla
Suprema Corte, può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica (Cass. Sez. 1, 17/05/2017, n.
12380).
Gli esiti di irreperibilità delle notificazioni non sono confluiti in alcuna contestazione circa l'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo da ultimo indicato in Merano.
La contestazione in punto di iscrizione anagrafica che emerge dal provvedimento di rigetto per cui è causa (doc. 1) attiene al periodo fra il 4-2-2005 e il 30-4-2008. pag. 3/5 Detta contestazione è altresì quella esposta nella comunicazione del 29-2-2004 di interruzione del procedimento amministrativo, con richiesta di integrazione documentale
(doc. 5 res.).
La ricorrente ha documentato, innanzitutto, la nascita in data 4-2-2005 nel Comune di Bressanone (doc. 2 ric.) e la scelta del pediatra in Italia in data 8-11-2007 (doc. 4 ric.).
Risultano, inoltre, prodotti i certificati di accesso all'Ospedale di Bressanone, in ogni caso con indicazione di residenza in IO US (BZ), nelle date del 22-1-2006, 9-4-
2006, 8-7-2006 e 20-10-2006 (docc. 3 ric.).
Per gli anni scolastici dal 2005 al 2007 la difesa ha documentato l'iscrizione del fratello della ricorrente presso l'Istituto comprensivo IO US (docc. 5).
I superiori elementi concorrono quali elementi sufficientemente significativi ai fini della dimostrazione della residenza effettiva in Italia della ricorrente nei primi tre anni di vita nonostante la mancata iscrizione anagrafica da parte dei genitori.
La mancata disponibilità di documenti (passaporto) rilasciati dall'Autorità straniera costituisce invero ulteriore elemento a supporto della presenza effettiva sul territorio da parte della ricorrente (doc. 7 ric.).
La mancata iscrizione anagrafica anche dei genitori per il periodo 2006-2008 nulla muta, la stessa anzi avendo ragionevolmente comportato la relativa mancanza anche quanto alla ricorrente minore d'età. Ricorre, dunque, alla luce dalla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, fattispecie riconducibile a inadempimento dei genitori della medesima ricorrente e, quindi, alla previsione di cui all'art. 33 d.l. n. 69/2013 secondo cui “Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni [ altra ] idonea documentazione”.
Acquisiti, pertanto, sufficienti elementi onde ritenere dimostrata la residenza effettiva in Italia anche per il periodo dalla nascita sino all'iscrizione formale anagrafica il 30-4-
2008, in data 1-2-2024, entro un anno dal compimento della maggiore età, la ricorrente risulta aver reso la dichiarazione ex art. 4, comma 2, l. n. 91/1992 (doc. 2 res.).
Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente all'acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, l. n. 91/1992. pag. 4/5 Nulla sulle spese di lite, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, non risultando applicabile l'art. 133, d. lgs. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 22275 del
2023; n. 19299 del 2021; n. 30876 del 2018; n. 18583 del 2012).
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara il diritto della ricorrente all'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, 23/12/2025
Il Giudice
IC PO
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1662/2025
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa IC PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1662 del ruolo generale dell'anno 2025 e promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DOMENICO ANTONIO ROVITO, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “Nel merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ordinando al - Commissariato del Governo Controparte_1 di Bolzano e per esso al Comune di Merano di dare corso agli adempimenti conseguenti al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente”;
per parte resistente: “Il ricorso appare pertanto infondato, se non financo inammissibile per carenza di interesse e se ne domanda il rigetto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente agisce in giudizio esponendo:
- di essere nata a [...] il [...] e di aver vissuto sino al 2008 con la famiglia nel Comune di IO US (BZ), anche se la prima iscrizione anagrafica fu richiesta soltanto il 30-4-2008 nel Comune di Campo di Trens;
- che la circostanza di aver vissuto in Italia nel periodo 2006-2008 è attestata da certificati medici relativi a ricoveri presso l'Ospedale di Bressanone (docc. 3), oltre che dalla scelta del pediatra dell'8-11-2007 (doc. 4), nonché dai certificati di iscrizione scolastica relativi al fratello (docc. 5 e 6);
- di aver manifestato ai sensi dell'art. 4 l. n. 91/1992 la volontà di ottenere la cittadinanza italiana presso il Comune di Merano, che procedeva a richiesta di ulteriore documentazione, non nella disponibilità della medesima ricorrente;
- che nel settembre 2024 veniva notificato il provvedimento di rigetto per cui è causa;
- che la ricorrente è nata e ha sempre vissuto in Italia e che eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o alla P.A. non sono imputabili al richiedente (art. 33 d.l. n.
69/2013, conv. in l. n. 98/2013);
- che negli anni 2006-2008 la condizione di apolidia del padre rendeva impossibile l'allontanamento del nucleo familiare dal territorio italiano (doc. 9); conclusivamente richiedendo accertare il diritto della ricorrente all'acquisto della cittadinanza ex art. 4, comma 2, l. n. 91/1992.
Pur regolarmente evocata in giudizio, l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio in vista della prima udienza del 25-11-2025 e ne è stata dichiarata la contumacia.
L'Amministrazione si è successivamente costituita con atto del 4-12-2025, in detta sede allegando che:
- il 12-5-2023 la ricorrente manifestava la volontà di eleggere la cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, cit., contestualmente producendo copia della carta d'identità italiana, della denuncia di smarrimento del permesso di soggiorno e della richiesta di rinnovo dello stesso con relative ricevute;
- non veniva prodotto documento di riconoscimento rilasciato dall'Autorità straniera;
- nel periodo dal 2005 al 2008 non risultava alcuna iscrizione anagrafica con riguardo alla ricorrente, né con riguardo ai genitori (docc. 3 e 4 res.); pag. 2/5 - gli inviti alla produzione di documentazione a mezzo di raccomandata venivano notificati ex art. 143 c.p.c. in ragione dell'irreperibilità della ricorrente (docc. 5 e 5 bis res.);
- seguiva attestazione con esito negativo del Sindaco del Comune di Merano con relativa trascrizione nei registri di cittadinanza (docc. 6 e 7 res.);
- la comunicazione dell'esito del procedimento veniva notificata ex art. 143 c.p.c. e infine ritirata presso l' CP_2
- i certificati medici sono stati prodotti in momento successivo alla definizione del procedimento in sede amministrativo;
- la ricorrente potrebbe ottenere la cittadinanza italiana ex art. 9 l. n. 91/1992; conclusivamente richiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse o comunque il suo rigetto.
*
Va, in primis, disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse avanzata dall'Amministrazione resistente, a nulla rilevando il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 9 l. n. 91/1992, che introduce ipotesi di acquisto di cittadinanza per naturalizzazione frutto di concessione (con conseguente radicarsi anche di giurisdizione del giudice amministrativo), cui non appare riconducibile la fattispecie per cui è causa, presupponente la sola verifica delle condizioni previste dalla legge, ossia la circostanza della nascita in Italia in uno a quella della residenza sul territorio senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età.
Oggetto del presente del giudizio è, quindi, la verifica della continuità, dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla legge n. 91 del 1992, della residenza effettiva della ricorrente in Italia, che sulla scorta di quanto chiarito dalla
Suprema Corte, può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica (Cass. Sez. 1, 17/05/2017, n.
12380).
Gli esiti di irreperibilità delle notificazioni non sono confluiti in alcuna contestazione circa l'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo da ultimo indicato in Merano.
La contestazione in punto di iscrizione anagrafica che emerge dal provvedimento di rigetto per cui è causa (doc. 1) attiene al periodo fra il 4-2-2005 e il 30-4-2008. pag. 3/5 Detta contestazione è altresì quella esposta nella comunicazione del 29-2-2004 di interruzione del procedimento amministrativo, con richiesta di integrazione documentale
(doc. 5 res.).
La ricorrente ha documentato, innanzitutto, la nascita in data 4-2-2005 nel Comune di Bressanone (doc. 2 ric.) e la scelta del pediatra in Italia in data 8-11-2007 (doc. 4 ric.).
Risultano, inoltre, prodotti i certificati di accesso all'Ospedale di Bressanone, in ogni caso con indicazione di residenza in IO US (BZ), nelle date del 22-1-2006, 9-4-
2006, 8-7-2006 e 20-10-2006 (docc. 3 ric.).
Per gli anni scolastici dal 2005 al 2007 la difesa ha documentato l'iscrizione del fratello della ricorrente presso l'Istituto comprensivo IO US (docc. 5).
I superiori elementi concorrono quali elementi sufficientemente significativi ai fini della dimostrazione della residenza effettiva in Italia della ricorrente nei primi tre anni di vita nonostante la mancata iscrizione anagrafica da parte dei genitori.
La mancata disponibilità di documenti (passaporto) rilasciati dall'Autorità straniera costituisce invero ulteriore elemento a supporto della presenza effettiva sul territorio da parte della ricorrente (doc. 7 ric.).
La mancata iscrizione anagrafica anche dei genitori per il periodo 2006-2008 nulla muta, la stessa anzi avendo ragionevolmente comportato la relativa mancanza anche quanto alla ricorrente minore d'età. Ricorre, dunque, alla luce dalla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, fattispecie riconducibile a inadempimento dei genitori della medesima ricorrente e, quindi, alla previsione di cui all'art. 33 d.l. n. 69/2013 secondo cui “Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni [ altra ] idonea documentazione”.
Acquisiti, pertanto, sufficienti elementi onde ritenere dimostrata la residenza effettiva in Italia anche per il periodo dalla nascita sino all'iscrizione formale anagrafica il 30-4-
2008, in data 1-2-2024, entro un anno dal compimento della maggiore età, la ricorrente risulta aver reso la dichiarazione ex art. 4, comma 2, l. n. 91/1992 (doc. 2 res.).
Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente all'acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, l. n. 91/1992. pag. 4/5 Nulla sulle spese di lite, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, non risultando applicabile l'art. 133, d. lgs. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 22275 del
2023; n. 19299 del 2021; n. 30876 del 2018; n. 18583 del 2012).
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara il diritto della ricorrente all'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, 23/12/2025
Il Giudice
IC PO
pag. 5/5