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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10390 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa LA TA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10390/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. MARTELLOTTA GIOVANNI Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1 Convenuto contumace
Oggetto: Prestazioni CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto risulta dagli atti che la pretesa dedotta in ricorso (prestazioni a favore dei ciechi parziali) è stata riconosciuta in via amministrativa dall' (v. comunicazione di liquidazione del 25.09.2025 dell ), essendo così venuto meno CP_1 CP_1 l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Orbene, il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica del ricorso impone di condannare il convenuto, secondo soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21.07.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così Parte_1 CP_1 provvede: Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfetarie 15%, iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 23/10/2025
Il Giudice
LA TA
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa LA TA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10390/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. MARTELLOTTA GIOVANNI Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore CP_1 Convenuto contumace
Oggetto: Prestazioni CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto risulta dagli atti che la pretesa dedotta in ricorso (prestazioni a favore dei ciechi parziali) è stata riconosciuta in via amministrativa dall' (v. comunicazione di liquidazione del 25.09.2025 dell ), essendo così venuto meno CP_1 CP_1 l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Orbene, il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica del ricorso impone di condannare il convenuto, secondo soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21.07.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così Parte_1 CP_1 provvede: Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfetarie 15%, iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 23/10/2025
Il Giudice
LA TA
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