Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 03/06/2025, n. 10655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10655 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15189/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15189 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da RA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello, Paola Tanferna, Simona Viola, Nicola Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide n. 8;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese, Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna n.14;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Arera, Gme S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
al fine di ottenere l'annullamento
1) del provvedimento di GSE del 26 aprile 2018, prot. n. GSE/P20180036869, recante l'annullamento d'ufficio di nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, nella parte in cui annulla la RVC n. 0050816065216R1426_rev1, e della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180015896 dell'1 marzo 2018, nella parte in cui individua le contestazioni relative alla RVC 1426_rev1;
2) della nota di GSE dell'11 giugno 2018, prot. n. GSE/P20180049806, ricevuta a mezzo pec, con la quale è stata imposta la restituzione – tra gli altri – dei TEE percepiti nel periodo 2017-2018 relativi alla RVC 1426_rev1, annullata con il provvedimento del 26 aprile 2018.
nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento
3) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017;
4) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 1\12\2020 :
al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, commi 3, 3 bis e 3 ter, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'annullamento 1) del provvedimento di GSE del 26 aprile 2018, prot. n. GSE/P20180036869, recante l'annullamento d'ufficio di 9 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, nella parte in cui annulla la RVC n. 0050816065216R1426_rev1, e della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180015896 dell'1 marzo 2018, nella parte in cui individua le contestazioni relative alla RVC 1426_rev1;
2) della nota di GSE dell'11 giugno 2018, prot. n. GSE/P20180049806, ricevuta a mezzo pec, con la quale è stata imposta la restituzione – tra gli altri – dei TEE percepiti nel periodo 2016-2018 relativi alla RVC 1426_rev1, annullata con il provvedimento del 26 aprile 2018.
nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento
3) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017;
4) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito
del GSE il 20 marzo 2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di trasposizione ex art. 48 c.p.a., la società ricorrente - premettendo di svolgere la promozione sull’intero territorio nazionale progetti di risparmio ed efficientamento energetico - ha impugnato il provvedimento portante l’annullamento d’ufficio di nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, nella parte in cui annulla la RVC n. 0050816065216R1426_rev1, e la nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180015896 dell’1 marzo 2018, nella parte in cui individua le contestazioni relative alla RVC sopra indicata.
2. A sostegno del gravame, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
- 1) Violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell’art. 18, comma 2, della l. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e perplessità. Evidenzia, infatti, la ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione delle norme in rubrica, per aver la PA – nell’avviare il procedimento per l’annullamento in autotutela delle 9 (oltre ad altre 9) RVC, presentate da RA S.p.A. nel corso del 2016 e già accolte dal G.s.e. – concesso un termine troppo breve per fornire la documentazione richiesta e per aver, in ogni caso, operato in difetto di istruttoria (riferendosi a più RVC senza curarsi di precisare a quale degli interventi di efficientamento energetico in esse rendicontati attenga la singola contestazione), senza peraltro illustrare le motivazioni dell’azione di secondo grado, se non tramite un generico rinvio al pubblico interesse.
- 2) Con riferimento alla “autodichiarazione dei clienti partecipanti”. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 13.7 delle linee guida dell’AEEG del 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11; del d.m. 28 dicembre 2012; degli artt. 1, 6 e 18 della l. 241/1990; dell’art. 43 del d.P.R. 445/2000; degli artt. 1322 e 1362 del codice civile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità.
Con tale censura, parte ricorrente lamenta come G.s.e. abbia ritenuto di non accogliere la RVC di RA S.p.A. adducendo che la documentazione presentata dalla Società sarebbe carente dell’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti corredata da un documento di identità leggibile, adempimento che non troverebbe riscontro nella disciplina positiva.
- 3) In subordine. L’impugnazione dei c.d. “Chiarimenti operativi: progetti standard”. Nullità per carenza assoluta di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 28/2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 28 dicembre 2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13.7 delle linee guida dell’AEEG del 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11; del d.m. 28 dicembre 2012. Violazione del divieto di efficacia retroattiva, travisamento dei presupposti, incompetenza.
La ricorrente impugna, per dichiarato tuziorismo, i c.d. “chiarimenti operativi” di GSE, pur essendo consapevole che essi sono privi di efficacia prescrittiva; ad essi attribuisce i vizi in rubrica.
- 4) L’asserita inadeguatezza della documentazione prodotta da RA S.p.A. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, 9, 13 e 14 della delibera AEEG n. EEN 9/11, nonché delle schede tecniche 5T, e 7T. Violazione e/o falsa applicazione dei “Chiarimenti operativi: progetti standard” pubblicati sul sito di GSE il 17 marzo 2017. Eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, di non aggravamento del procedimento amministrativo, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, contraddittorietà e disparità di trattamento. La P.A. avrebbe richiesto di allegare documentazione non pertinente rispetto al tipo di intervento realizzato.
- 5). In subordine. Ancora l’impugnazione dei c.d. “Chiarimenti operativi: progetti standard”. Nullità per carenza assoluta di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 28/2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 28 dicembre 2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle linee guida dell’AEEG del 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11; del d.m. 28 dicembre 2012. Eccesso di potere per violazione del divieto di efficacia retroattiva, travisamento dei presupposti, incompetenza. I chiarimenti operativi sarebbero illegittimi anche nella parte in cui consentono alla P.A. di richiedere la comprova e documentazione degli interventi, senza tenere conto delle molteplici informazioni già esistenti (per esempio in caso di opere pubbliche).
- 6). Con riferimento all’individuazione del cliente partecipante Violazione dell’art. 43 del d.P.R. 445/2000. Violazione degli artt. 1, 6 e 18 della l. 241/1990. Violazione delle linee guida dell’AEEG del 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11. Eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei presupposti e contraddittorietà. Le richieste in rubrica sarebbero illegittime perché riguardanti informazioni che sono già in possesso della P.A..
- 7). Con riferimento alla “data di prima attivazione e di avvio del progetto” Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 13 delle linee guida dell’AEEG del 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità. La richiesta in rubrica sarebbe superflua e indebita, confondendo i concetti rilevanti.
- 8). L’intervento presso il Centro di Igiene Mentale di Castellamare di Stabia Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione delle Linee guida dell’AEEG EEN 9/11; del d.m. 28 dicembre 2012; delle schede tecniche 5T e 7T. Violazione dell’art. 3 e 18, comma 2, l. 241/1990 . Il Gestore avrebbe travisato la documentazione in suo possesso con riguardo all’intervento in rubrica.
- 9). La certificazione UNI 11352. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera c), d.m. 28 dicembre 2012 e dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 102/2014. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, ambiguità e perplessità. L’Amministrazione avrebbe erroneamente affermato la carenza di una certificazione in realtà esistente.
- 10) . Annullabilità del provvedimento di quantificazione dei TEE da restituire. Violazione dell’art. 42, commi 3 bis e ter del d.lgs. 28/2011. La richiesta di restituzione impugnata sarebbe illegittima, in quanto nella fattispecie potrebbe trovare applicazione la norma in rubrica, che esclude effetti retroattivi dell’annullamento in autotutela.
3. Si sono costituiti in giudizio il G.s.e. e il Ministero intimati.
4. Con successivi motivi aggiunti depositati il 1° dicembre 2020, la società ricorrente ha articolato un ulteriore motivo lamentando la Violazione dell’art. 42, comma 3, comma 3-bis e comma 3-ter, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall’ art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 , prospettando così un’illegittimità sopravvenuta del provvedimento impugnato.
5. All’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
7. Invero, come rilevato ed eccepito dal G.s.e. S.p.A. nella memoria depositata l’11 febbraio 2025, il ricorso in esame, integrato con motivi aggiunti, è improcedibile poiché con nota prot. GSE/P20210026293 del 24 settembre 2021 (regolarmente versata in atti in data 27 gennaio 2025, cfr. allegato 7) è stata respinta l’istanza di riesame formulata da RA S.p.A. il 12 novembre 2020.
La nota prot. GSE/P20210026293 del 24 settembre 2021 costituisce una conferma del provvedimento gravato nel presente giudizio, implicando così l’improcedibilità della domanda caducatoria formulata dalla ricorrente (Cons. Stato, sez. I, 28 settembre 2023, n. 1236; cfr. anche Consiglio di Stato sez. IV, 29/04/2022, n.3397 che ha avuto modo di precisare che laddove l’Amministrazione abbia emanato un nuovo atto all’esito di una rinnovata espressione della funzione amministrativa “ l'interesse del ricorrente è trasferito dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame ”; cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. VI, 17/11/2023, n.9875).
Va altresì dichiara l’inammissibilità dell’unico motivo aggiunto, che non reca censure verso i provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo (che RA afferma di gravare nuovamente con il motivo stesso).
8. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, nei confronti del G.s.e.. Esse possono invece essere compensate nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, tenuto conto della attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di line in favore di GSE che forfetariamente liquida in euro 3.000,00 (tremila\00) oltre IVA e CPA. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO