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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. NC S. CA Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. BE NI LL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1048/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 12.11.2025, promossa da
[...
e , nella qualità di eredi di , a sua volta erede di Parte_1 Parte_2 Persona_1
e , quale erede di , rappresentate e difese dagli avv.ti Renato Persona_2 Persona_3 Persona_2
AL Di DO e , giusta mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliate Controparte_1 presso lo studio di quest'ultimo difensore, sito in Foggia, viale Michelangelo n. 57;
Appellanti
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Giovanni Paolo Ciocci, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata presso lo studio del difensore in Avezzano, via Mons. Bagnoli n. 34;
Appellata
avverso la sentenza n. 130/2024 pubblicata dal Tribunale di Avezzano il 19.04.24 nel procedimento civile n. 748/2015, in riunione con il n. 749/2015, avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2051
c.c. da incidente stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva del gravame, in riforma della impugnata sentenza n°130 del 18.04.24 emessa dal Tribunale di Avezzano e depositata il 19.04.24, così statuire:
a) accertate le ragioni delle appellanti perché provate e fondate in fatto ed in diritto, dichiarare l'esclusiva responsabilità di , per violazione delle norme di cui agli artt. 2051 e 2043 cc nella Controparte_2 causazione del sinistro de quo;
b) e per l'effetto – riconoscendo congrua la valutazione di 72 punti operata dal giudice di 1°grado per la liquidazione – condannare la convenuta al pagamento in favore delle appellanti della somma di €.281.592,00
o di quella ritenuta di Giustizia, quale risarcimento del danno parentale;
A tale importo si dovrà applicare la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuali, dal dì del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza, e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, sempre dal dì del sinistro sino alla pubblicazione della sentenza.
c) condannare la convenuta al pagamento di spese di lite del presente giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, previa correzione dell'errore materiale consistente nell'indicazione della signora come , dichiarare inammissibile, Parte_1 Parte_1 ovvero improcedibile e comunque rigettare siccome assolutamente infondato tanto in fatto quanto in diritto,
l'appello proposto contro la sentenza n. 130/2024 del Tribunale di Avezzano – con vittoria di spese del grado.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, condanna la società al Controparte_2 pagamento, in favore di , e per il titolo di cui in narrativa, Persona_3 Parte_1 Parte_2 della somma di € 121.140,00, già attuali, oltre gli interessi al saggio legale sulla somma devalutata al
31.12.2005 e poi via via rivalutata;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Controparte_2 Persona_3 Parte_1
e , che si liquidano complessivamente ed unitariamente in complessivi € 10.154,88
[...] Parte_2 per onorari, oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A (22%), da pagarsi in favore degli Avv.ti Luigi
FA, e Renato AL di DO, distrattari;
Controparte_1
- condanna l pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 della somma Controparte_2 di € 14.103,00 oltre spese generali (15%), rivalsa (4%) ed I.V.A (22%) quale onorario dovuto per la CP_3 difesa di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Persona_2
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo come sintetizzabili.
A.1) Con atto di citazione regolarmente notificato, , rappresentata e difesa dall' Avv. Biase Persona_3
US LA, citava la società . Il procedimento veniva iscritto al ruolo in data Controparte_2
28.5.2015, prendendo il n. 748/2015 R.G.
L'attrice esponeva di essere sorella di , deceduto in data 31.12.2005 in un sinistro stradale Persona_4 verificatosi sull'autostrada A25 alla progressiva chilometrica 107+ 274, sulla carreggiata direzione Pescara
Roma, nel territorio del Comune di Collarmele. Nello specifico, su tale tratto autostradale, gestito da
[...]
, , alle 9:50 circa di quel giorno, conducendo l'autobus di linea targato Controparte_2 Persona_4
BA123CT, di proprietà della , pur percorrendo la tratta nei limiti di velocità vigenti Controparte_4 avrebbe sbandato a causa della imprevedibile presenza di ghiaccio sul manto stradale
Detta presenza era dovuta al fenomeno del c.d. “vetrone” o “freezing rain” che si sarebbe verificato sull'autostrada sin dalle 7:00 dello stesso giorno. La presenza del ghiaccio avrebbe determinato la perdita del controllo del mezzo condotto da , il quale avrebbe sbandato urtando violentemente la parte Persona_4 posteriore della vettura smart targata CV601VJ, impegnata nel soprasso. L'autobus, quindi, proseguiva urtando dapprima il guardrail centrale e poi, con la fiancata anteriore laterale sinistra, lo spigolo posteriore sinistro del complesso veicolare costituito da trattore targato. CA007DB e semirimorchio targato AB13769, di proprietà della guidato da Controparte_5 Persona_5
. Tale complesso veicolare, in particolare, era fermo sul tratto autostradale in ragione della presenza
[...] di precedenti sinistri, sempre originati dal manto stradale ghiacciato. A seguito della collisione Persona_6 decedeva nell'impatto, venendo sbalzato fuori dal mezzo.
Così compendiata la dinamica del sinistro l'attrice ravvisava la responsabilità della convenuta tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c. Sotto tale profilo l'attrice allegava come, nonostante si fossero verificati numerosi sinistri sin dal primo mattino del 31.12.2005, avrebbe omesso, Controparte_2 pur essendo a conoscenza del grave pericolo e nonostante reiterata insistenze della Polizia Stradale, di imporre l'uscita obbligatoria dei mezzi in transito sul quel tratto di rete autostradale. Secondo la versione dell'attrice, infatti, alle 9:00 sarebbero stati chiusi i caselli in ingresso di , PE, e Parte_3 Per_7
Celano senza però istituire l'uscita obbligatoria per i veicoli già in transito quale era quello guidato da
. Persona_4
Pertanto, secondo la ricostruzione contenuta in citazione, nell'impossibilità di ravvisare il caso fortuito escludente la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. e, comunque, ravvisati specifici profili di colpa ex art. 2043
c.c. di STRADE DEI PARCHI S.p.A., quest'ultima sarebbe responsabile del decesso di . Persona_4
L'attrice ha allegato di aver subito, in conseguenza di tale evento, un danno da perdita del rapporto parentale avendo, inoltre, sviluppato una depressione cronica maggiore con conseguente grave danno biologico esistenziale. L'attrice ha quindi concluso per ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, indicato nella somma di € 142.420,00 o nella a diversa somma ritenuta di giustizia.
A.2) Con atto di citazione regolarmente notificato, , rappresentata e difesa dall' Avv. Biase Persona_2
US LA, conveniva in giudizio L'attrice premetteva di essere la madre Controparte_2 di e, sulla base delle stesse ragioni di fatto e di diritto dedotte dal , Persona_4 Persona_3 domandava il risarcimento dei danni per perdita del rapporto parentale a causa dell'evento. , Persona_2 quindi, concludeva domandando la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 327.990,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia. La causa veniva iscritta al ruolo in data 28.5.2015 e prendeva il n.
749/2015 R.G.
B) Si costituiva in entrambe le cause la convenuta Controparte_2
La società deduceva come - premesso che la dinamica del sinistro era stata ricostruita in base alla perizia disposta nelle forme dell'incidente probatorio nell'ambito del procedimento penale n. 24/2006 R.G.N.R. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano - nel tratto stradale interessato dal sinistro fosse anzitutto presente una fitta nebbia.
La presenza di ghiaccio sul manto stradale era stata, poi, originata da un singolare e raro fenomeno di c.d.
“pioggia ghiacciata” verificatesi, in sostanza, in maniera quasi istantanea su quella tratta tanto da potersi qualificare quale caso fortuito, perciò escludente la responsabilità ex art. 2051 cc della convenuta.
Evidenziava, altresì, come il fenomeno in questione si fosse verificato in più punti della tratta gestita da e variamente dislocati ad una notevole distanza tra loro: in particolare si erano Controparte_2 verificati sinistri tra le 7:00 e le 8:00 di quel giorno tra il km 44 ed il km 55, a seguito dei quali era stata bloccata la circolazione nel tratto Mandela - Valle del Salto - Magliano dei Marsi, con uscita obbligatoria e chiusura degli ingressi. Alle 8:20 al km 74, a causa di un altro sinistro, la Polizia Stradale richiedeva la chiusura di tutta l'autostrada ma, tuttavia, con successiva comunicazione citofonica delle 8:28 il C.O.A. della Polstrada avrebbe concordato con la struttura operativa della convenuta di procedere alla chiusura totale, con uscita dei veicoli in transito, del solo tratto Mandela - Valle del Salto - Magliano dei Marsi. In considerazione di ciò, la convenuta ha evidenziato come la decisione in ordine alla interdizione del traffico regolare fosse stata adottata d'intesa con la Polstrada, senza potersi ravvisare alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c.
La convenuta ha, inoltre, evidenziato come avesse tenuto una condotta imprudente Persona_4 procedendo a una velocità superiore a quella consentita e, comunque, non adeguata allo stato dei luoghi, atteso che altri autoveicoli erano riusciti ad arrestare la corsa sulla corsia di emergenza senza riportare né provocare danni.
La società ha, infine, contestato la quantificazione dei danni come operata dalle attrici in quanto effettuata in base all'applicazione dei parametri massimi delle tabelle di Milano.
In considerazione di tali difese la società convenuta domandava, previa riunione delle due cause e sospensione del giudizio per ragioni di opportunità in attesa della definizione del proc. 895/2007 R.G., il rigetto delle avverse domande.
C) All'udienza del 1.3.2016 veniva disposta la riunione del proc. n. 749/2015 R.G. al n. 748/2015 R.G. per ragioni di connessione oggettiva.
D) All'esito dell'appendice di trattazione scritta ex art. 183, co. 6 c.p.c., seguiva l'assunzione dei mezzi di prova.
E) In data 15.12.2017 si costituivano in giudizio e , quali eredi ex lege di Persona_1 Persona_3
, medio tempore deceduta, rappresentate e difese dall'Avv. Luigi FA. Persona_2
F) Con comparsa depositata il 20.12.2017 la quale assicuratore del veicolo condotto da CP_6
, spiegava intervento volontario nel processo, chiedendo accertarsi la responsabilità Persona_4 esclusiva della convenuta in relazione al sinistro ed evidenziando come , prima della Persona_3 citazione introduttiva del presente giudizio, avesse proposto la medesima domanda contro
[...] svolgendo intervento adesivo autonomo nel proc. 895/2007 R.G., definitivo con sentenza n. CP_2
556/2017 pubblicata il 18.5.2017.
E) Sulla base di tale ultimo rilievo, in data 3.7.2018 veniva pubblicata la sentenza parziale n. 408/2018 R.G., con la quale le domande di e della venivano dichiarate inammissibili. Persona_3 CP_6
F) Inoltre, osservato come avesse proposto la domanda nel giudizio riunito successivamente Persona_2 all'esercizio dell'azione civile e della citazione della quale responsabile civile, nel CP_2 Controparte_2 proc. 3145/2007 R.G.N.R. con identità di petitum e causa petendi, veniva disposta la sospensione del processo ex art. 75, co. 3 c.p.p.
G) All'esito della pronuncia, in data 24.9.2021 della sentenza n. 619/2021, di non doversi procedere per estinzione dei reati per compiuta prescrizione, emessa definizione del proc. 3145/2007 R.G.N.R., irrevocabile il 9.11.2021, veniva tempestivamente (21.12.2021) depositata da e Persona_3 Persona_1 istanza di fissazione d'udienza per la prosecuzione del processo.
H) A seguito dell'avvenuto decesso di , in data 3.10.2022 si costituivano in giudizio quali Persona_1 eredi legittime, le figlie di questa, e Parte_1 Parte_2
All'udienza del 13.2.2024 le parti precisavano le conclusioni e, all'esito, la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni di quello per lo scambio delle comparse conclusionali.
Seguiva la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale di Avezzano ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria, tale dovendo intendersi quella in origine proposta da , madre della vittima, Persona_2 Per_4 , deceduto a seguito dell'incidente stradale, essendo alla stessa succedute dapprima le figlie ed eredi
[...]
ed e, in seguito, in ragione del decesso di , le sue figli ed eredi Per_3 Persona_1 Persona_1
e . Parte_1 Parte_2
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda riconoscendo la responsabilità di Strade dei Parchi s.p.a., ente gestore dell'autostrada, resosi colpevole di non averla chiusa al traffico in tempo utile ad evitare gli incidenti e condannandola al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ma riducendolo del
50% per aver concorso nella determinazione dell'evento lo stesso per condotta di guida Persona_4 imprudente.
La sentenza è stata tempestivamente impugnata da , e , le Persona_3 Parte_1 Parte_2 quali ne ha chiesto la riforma, affidando l'appello a due motivi.
Con comparsa di risposta del 05.02.25 si è costituita la la quale ha resistito all'appello, Controparte_2 invocandone l'infondatezza.
Con ordinanza del 12.11.2025 il Collegio ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc per erronea ed omessa valutazione in fatto e in diritto circa le risultanze probatorie.
Il Tribunale così ha deciso:
“Il concorso del fatto colposo di . Persona_4
Dalla sentenza n. 700/2009 del Tribunale di Avezzano (v. all. 6 fascicolo parte convenuta), pronunciata nel giudizio penale a carico del conducente del veicolo A, risulta, infatti, come alle ore 8:00 del CP_7
31.12.2005 , e fossero in sosta presso l'autogrill in Parte_4 Persona_8 Parte_5 località “Brecciarola” (CH) allorquando un loro collega autotrasportatore, in viaggio sulla A25 in direzione opposta, li notiziava della presenza di ghiaccio nel tratto autostradale immediatamente successivo a PE, rivolgendo loro invito alla massima prudenza. I tre, quindi, viaggiando in convoglio raggiunsero il km 107.
L'Ing. nel proprio elaborato, ha vagliato specificamente (v. pag. 21) le velocità dei tre mezzi condotti Per_9 da , e evidenziando come gli stessi, procedessero a Parte_4 Persona_8 Parte_5 circa 80 km/h, in particolare a 78 km/h il mezzo condotto da . Parte_5
Il perito ha, quindi, evidenziato come detti automezzi, muniti di sistema ABS al pari dei veicoli B e D e dei pesi comparabili (quello guidato da , scarico, 17.000 kg.) ai due autobus (16.000 kg.), riuscirono ad Parte_5 arrestare la marcia in condizioni di sostanziale sicurezza, sia pure con maggiori difficoltà per quanto riguarda
, il cui mezzo entrò in leggero contatto con il guardrail dopo aver effettuato una Parte_5 decelerazione per uno spazio di 108 metri.
Da ciò è stato desunto come tale distanza fosse quella di percezione del pericolo. Detta distanza, come si vede, rientra nel range di visibilità stimato nonostante la presenza di nebbia. Viste le velocità, comunque apprezzabili, tenute dai mezzi dei tre autotrasportatori è da escludersi che le notizie apprese dai
[...]
, e presso l'autogrill di “Brecciarola” ovvero i contatti radio Parte_4 Persona_8 Parte_5 tra e , avessero indotto questi ad un atteggiamento di particolare cautela, Parte_4 Parte_5 inesigibile invece da quanti non fossero in possesso di quel superiore patrimonio conoscitivo circa le condizioni dell'infrastruttura. Nonostante le velocità portate, i tre riuscirono ad evitare collisioni di rilievo. Si ritiene, quindi, di non condividere la diversa conclusione dell'Ing. , per cui anche laddove si fosse tenuta una velocità di Parte_6
50 km/h l'evento sarebbe stato inevitabile. Pertanto, a giudizio del Tribunale merita condivisione la conclusione dell'Ing. che ha ravvisato nella condotta di profili di colpa. Questi, Per_9 Persona_4 infatti, pur avendo un campo visivo ampio e potendo peraltro avvedersi della presenza di una vettura della
Polizia con lampeggiante attivo (v. pag.32) non riuscì ad attuare una manovra di emergenza, pur possibile, in sicurezza. Ciò a causa della velocità eccedente il limite vigente (80 km/h) e, in ogni caso, inadeguata alle condizioni concrete della circolazione, peraltro attuando il sorpasso del veicolo D;
manovra, questa, ulteriormente imprudente.
Inoltre, valutando gli effetti del fenomeno nebbia sono ravvisabili profili di colpa tanto che essa non abbia limitato la visibilità, nel qual caso – ferma la velocità inadeguata - vi sarebbe una tardiva reazione, tanto che la visibilità fosse limitata, nel qual caso la velocità avrebbe dovuto essere ancor più ridotta.
Ne discende come la condotta dell'agente modello, elaborato secondo la specifica competenza professionale del settore di , sarebbe stata quella di moderare certamente ed ulteriormente la velocità Persona_4 evitando, stante le avverse condizioni meteo il sorpasso e attuando una manovra di emergenza, praticabile secondo quanto detto, così conservando il controllo del mezzo e, quindi, evitando l'evento.
Discende come la colpa abbia, perciò, spiegato efficienza causale nel prodursi dell'evento atteso che, ipotizzando - secondo un giudizio controfattuale - la condotta doverosa non tenuta, quello secondo il criterio del “più probabile che non” regolante lo statuto epistemiologico della causalità (Cass. Sez. 3, 29.9.2021, n.
26304) non si sarebbe verificato.
Sulla base di tali critiche considerazioni si deve dissentire da quanto ritenuto da questo Tribunale nella sentenza n. 556/2017 nonché nella sentenza 1780/2021 del 9.12.2021, emessa nel successivo grado d'appello, che invece ha escluso una concorrente condotta colposa, per quanto qui interessa, di Per_4
.
[...]
Deve ritenersi che la condotta colposa di abbia apportato un contributo causale alla Persona_4 produzione dell'evento pari al fenomeno del “vetrone”, dovendo farsi applicazione del principio espresso dall'art. 2055 uc. c.c., quale principio generale applicabile anche tra danneggiante e danneggiato, in tutti i casi in cui non si possa provare la diversa entità dei contributi causali.”
Infine: “Risultano, poi, dimostrati profili di colpa da parte della convenuta. Questa, infatti, sebbene reiteratamente sollecitata dal COA della Polizia Stradale, provvide tardivamente a disporre la sola chiusura dell'autostrada ai veicoli in entrata sebbene fosse chiaro che l'unica iniziativa per evitare l'interferenza della circolazione veicolare con l'infrastruttura attinta dal fenomeno meteorologico fosse la chiusa dell'autostrada con istituzione dell'uscita obbligatoria, così da tutelare la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone. Nello specifico, la condotta colposa della convenuta riveste piena efficienza causale rispetto alla morte di . Secondo quanto evidenziato nella relazione dell'Ing. (pag. 56) Persona_4 Parte_6 questi, infatti, alle ore 9:35 circa transitò, a 15 km dal luogo del sinistro, nei pressi del casello di , Per_7 chiuso in sola entrata, del che l'istituzione dell'uscita obbligatoria sarebbe stata, all'evidenza, salvifica.”
Con il primo motivo di gravame si vuole insistere sulla esclusiva responsabilità eziologica dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 2051 c.c., contestandosi in premessa l'utilizzo esclusivo da parte del Giudice di primo grado della perizia a firma dell'ing. – elaborata ed acquisita in sede di incidente probatorio nel proc. pen. Per_9
N. 24/2006 R.G.Gip, avente ad oggetto gli stessi fatti – a fondamento della decisione di addebitare al conducente il concorso di colpa nella misura del 50%. Per_4
Più in particolare, si contesta quanto segue. a) Non possono essere presi a modello di comparazione i tre autoarticolati che precedevano e che sono riusciti a fermarsi regolarmente senza danni, condotti da , e , al fine di valutare Parte_4 Per_10 Parte_5 la possibilità di arresto dell'autobus guidato da e, dunque, sulla base di questo accertare la imperizia Per_4
o negligenza di questi nel non riuscirvi.
Infatti, i tre autotreni di cui si discorre avevano diverso peso, maggiore rispetto a quello del pullman, e per tale ragione hanno avuto maggiore successo nell'azione di arresto sul ghiaccio che ricopriva la carreggiata, senza conseguente slittamento.
Inoltre, i tre conducenti citati erano stati preavvertiti via radio da altri colleghi, che avevano già percorso quel tratto di strada interessato dal fenomeno di gelicidio in atto: da ciò se ne deve dedurre che la loro condotta di guida fosse resa particolarmente più cauta, a differenza degli altri utenti che, invece, viaggiavano ignari
(tra cui ), e che, stante anche e soprattutto la invisibilità e la insidiosità di tale fenomeno, nessuna Per_4 possibile ed efficace manovra di emergenza avrebbero potuto mettere in opera.
Da tanto, sarebbe errata l'applicazione dell'art. 2055 c.c., con cui si sono equiparate le rispettive condotte del conducente e dell'Ente gestore sul presupposto che non sia stato possibile provare la diversa entità dei contributi causali.
Tale ultimo addebito alla sentenza gravata sarebbe vieppiù sorretto dalla giurisprudenza di legittimità, in forza della quale deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
L'unica condotta, a cui debba attribuirsi forza eziologica assorbente su tutte le altre, sarebbe quella della che non avrebbe provveduto tempestivamente a sgomberare dall'autostrada i veicoli che Controparte_2 ancora vi transitavano al verificarsi del gelicidio, facendoli defluire dai precedenti caselli utili alla bisogna.
Tanto, secondo il gravame, sarebbe confermato dalla medesima sentenza di primo grado, perciò contraddittoria, poiché, pur attribuendo tale responsabilità al gestore autostradale, negando valore di caso fortuito, da questo invocato, alla improvvisa formazione del ghiaccio sulla strada, conclude comunque con l'attribuzione dell'apporto concorsuale del defunto nella causazione del sinistro. Per_4
Pertanto, in conclusione, la corresponsabilità del conducente dell'autobus non sussiste, non avendo avuto questi la possibilità di evitare il danno in alcun modo. Tale circostanza sarebbe stata provata sia dalle pessime condizioni del manto stradale, che non consentivano nemmeno ai pedoni di reggersi in piedi, ma questo non era noto ai conducenti dei due autobus;
sia dalla velocità al di sotto dei limiti (70-75 km/h) era da ritenersi sicuramente prudenziale per chi viaggia in autostrada, rispettosa dei limiti ivi vigenti.
Il motivo merita accoglimento, premettendosi che questa Corte si è già pronunciata sugli stessi fatti con sentenza n. 1780/2021 del 9.12.2021, alle cui decisioni intende dare continuità, nonostante il Tribunale nella gravata sentenza abbia inteso non condividerle, le quali hanno consentito di ritenere la “esclusiva responsabilità della concessionaria in qualità di custode del tratto autostradale coinvolto, Controparte_2 ritenendo per contro che al sinistro non abbia concorso la condotta di guida dei conducenti dei mezzi, considerata perfettamente conforme alle regole del codice della strada, posto che la perdita di controllo dei veicoli era inevitabilmente dovuta al repentino formarsi sul manto autostradale di una lastra di ghiaccio del tutto invisibile e comunque ingannevole (la sensazione visiva evocava l'immagine del suolo bagnato), non segnalata o non adeguatamente segnalata dalla società custode, che del resto ha ammesso che in tali casi,
l'unica misura “curativa” adottabile è la chiusura dell'autostrada, che non ha però effettuato in modo radicale, senza considerare che le domande proposte dalle parti lese, in primo luogo, chiedevano la condanna di per violazione dell'art. 2051 cc, solo in subordine ipotizzando la corresponsabilità dei Controparte_2 conducenti dei mezzi di volta in volta antagonisti ex art. 2054 cc. “
Ed ancora:” Del resto, la condotta di guida dei conducenti dei mezzi coinvolti, va ribadito, era pienamente congrua, avendo il CTU rilevato, ad esempio, che gli autisti dei due pullman procedevano a meno di 80 lm/h, velocità del tutto prudenziale e consona allo stato dei luoghi, ma ha anche precisato che il sinistro si sarebbe verificato comunque, anche se avessero tenuto una velocità di 50 km/h in ragione dell'estrema insidiosità del manto stradale. Nessun rimprovero poi poteva muoversi alla condotta di guida osservata dal , Parte_5 conducente dell'autoarticolato DAF, che aveva arrestato la marcia a distanza dal prece-dente autoarticolato condotto dal occupando la corsia di emergenza e neppure a quello della Smart, (il Persona_8 CP_7 procedimento penale si è concluso con la sua assoluzione) che arrivò dopo circa due minuti a velocità minima, tanto da far presupporre che si sarebbe fermato senza danni se l'auto non fosse stata tamponata dal primo autobus condotto dal , che ne aveva perso il controllo a causa dell'invisibile ghiaccio pur tenendo una Per_4 velocità consona allo stato apparente dei luoghi (inferiore a 80 km/h). A sua volta il , alla guida della CP_8
Rover, nel sopraggiungere, ne ha del pari perso il controllo ma si è accertato che ha investito il quando CP_9 questi era già de-ceduto al momento dell'impatto col suolo per essere stato sbalzato fuori dall'autobus, come evidenziato nella ricognizione cadaverica effettuata dal medico legale, dott. . Persona_11
In ogni caso, come argomentato dal giudicante nella delibazione delle singole responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro (p. 52 ess.), l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2054 cc, sia con riferimento al primo che con riferimento al secondo comma, è esclusa, con riferimento ad essi, per una fattispecie tipica di caso fortuito, stavolta ricorrente per l'assoluta imprevedibilità della presenza del manto ghiacciato, da essi realizzata – a differenza del custode che ne era consapevole da ore – solo all'atto del tran- Controparte_2 sito. Si consideri, infatti, che gli sfortunati conducenti dei mezzi in questione si sono improvvisamente trovati a transitare su un manto stradale insidiosissimo non solo perché scivoloso al punto da non consentire il governo dei rispettivi mezzi, ma anche e soprattutto perché la presenza della lastra di ghiaccio non poteva essere percepita in quanto del tutto invisibile (con la sola sensazione del bagnato), né, come si è detto prima, questa era stata adeguatamente segnalata. Inoltre, vi era l'intralcio alla regolare circolazione costituita dal sinistro che si era verificato poco prima proprio nel tratto di strada in questione, che ha imposto loro l'utilizzo dell'impianto frenante, che, come noto, in presenza di ghiaccio, contribuisce a far perdere aderenza all'autovettura.”
Con la mentovata sentenza si è anche ritenuto che “Si è già detto (v. motivazione rigetto motivo 2.2. appello di , quanto al riscontro del fortuito, che la concessionaria aveva piena conoscenza Controparte_2 dell'evento, che, stante il tempo trascorso dal suo primo manifestarsi (h. 6,50 del primo incidente), non era più imprevedibile e che l'unica misura idonea a prevenire il sinistro e la strage che ne è conseguita (5 morti e n. 26 feriti) era la chiusura dell'autostrada Pescara - Roma con fuoriuscita dei mezzi che nelle more l'avevano imboccata.
Del resto, il CTU ha rilevato che, nel momento in cui gli stessi autobus transitarono nei pressi del casello di
, che era stato da poco chiuso ma solo in entrata e dal quale ben avrebbero potuto uscire se Parte_3 allertati, distante circa 30 Km dal luogo del sinistro, fossero, all'incirca, le ore 9:20. I due pullman avrebbero potuto anche guadagnare il successivo casello di , posto a circa 15 km dal luogo del sinistro, in Per_7 corrispondenza del quale si trovarono a transitare intorno alle h. 9,35, che pure era stato chiuso solo in entrata e, infine, avrebbero potuto utilizzare il casello di PE, distante solo 3 km dal luogo del sinistro e in corrispondenza del quale transitarono solo circa 3-4- minuti prima che questo si verificasse, senza che anche questa volta, facesse defluire il traffico autostradale verso l'uscita e in proposito Controparte_2
l'appellante non ha spiegato perché una tale decisione non fu presa per tempo, lasciando così che i ridetti autoveicoli proseguissero verso quel tratto la cui insidiosità (perché il ghiaccio non era visibile) e scivolosità
(i testi, tra cui l'agente PS che ivi si ferì cadendo, hanno riferito che non ci si poteva stare in piedi) Tes_1 era tale che (come sottolineato dal CTU), anche qualora la velocità degli autobus fosse stata di 50 Km/h,
l'incidente, a causa della presenza del “vetrone”, si sarebbe comunque verificato.
Tale particolare insidiosità del manto stradale trova indiretta conferma pure nella condotta di arresto dell'autoarticolato DAF condotto da , che, benché – lui sì – consapevole della presenza Persona_5
“in loco” del ghiaccio in quanto preavvertito dal collega e ancor prima da altro collega che si stava Parte_4 dirigendo verso Pescara, non era riuscito ad evitare di strisciare a lungo (per 21 metri) contro il guarda rail provocando significativi danni al mezzo.”
Per quanto riguarda, nello specifico, la condotta della vittima primaria, che in primo grado è stato ritenuto corresponsabile al 50% , si ha che questa Corte, con motivazione che non reputa di dover oggi modificare, ha già accertato che “ Ciò posto, con riferimento alle osservazioni circa la possibile rilevanza causale della condotta di guida dei conducenti dei due autobus della , cui si è del pari già accennato Controparte_10 in precedenza, basti richiamare le citate risultanze della CTU, che anche la Corte condivide appieno, secondo cui la velocità tenuta dagli autisti degli autobus, comunque accertata come inferiore al limite di 80 km/h in caso di pioggia, non ha avuto efficienza causale in proposito, visto che neppure ove fosse stata di molto inferiore (50 km/h) avrebbe evitato un sinistro reso inevitabile dalla sostanziale assenza di segnalazioni e dalla ingannevolezza della pioggerella e dell'effetto apparentemente di “bagnato” del manto stradale ghiacciato. Il Tribunale ha verificato la condotta di guida di ciascuno dei conducenti dei veicoli per escludere qualsivoglia concorso da parte degli stessi ex art. 2054 cc, o condotte irregolari in base alle norme del Codice della Strada, discostandosi anche dal CTU ove necessario e tanto ha fatto con riferimento alla allegata inconoscibilità del coefficiente di attrito (p. 48), tenendo conto anche delle valutazioni dei CTP delle parti appellanti, proprio con riferimento al coefficiente di aderenza, riscontrando peraltro la sostanziale Per_1 equipollenza tra quello accertato dal CTP di Strada dei Parchi, Ing. (tra 0,12 e 0,26) e quello accertato dallo stesso CTU ed ha rilevato che anche applicando il coefficiente più alto (0,2) da questi propugnato, i risultati finali non sarebbero sostanzialmente mutati.
Con riferimento alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, poi, la condotta di guida di ciascuno è stata valutata, proprio sulla scorta dei dati e delle risultanze tecniche e sotto ogni profilo offerto dalle stesse (artt. 141, 142 e 149), risultandone corretta, persino sotto il profilo dell'obbligo (assolutamente generale) della necessaria prudenza.
Resta il fatto, che a questo punto si profila come decisivo, che, a prescindere dai tempi di reazione in concreto esigibili dagli automobilisti, il fenomeno della “freezing rain” nei loro confronti, in quanto, fino ad allora sostanzialmente sconosciuto in zona e quindi imprevedibile, improvviso ed invisibile negli effetti, assurge al rango di fortuito, sì da interrompere il nesso causale, come già evidenziato.
Si è già detto che neppure alla presunta nebbia possa riconoscersi efficienza causale come invece vorrebbe l'appellante e della visibilità quantomeno a 100 metri, e forse a 200 metri del luogo del sinistro, come argomentato in sentenza, mentre le contrarie dichiarazioni rese d , come opinato in prime Testimone_2 cure, non possono ritenersi attendibili in ragione del suo diretto coinvolgimento nel sinistro oggetto di causa, né risulta che avesse attivato un messaggio di nebbia nei pannelli a messaggio variabile siti Controparte_2 in prossimità del tratto che ne fu interessato .
Non si vede infine quale rimprovero debba muoversi al COA o alla Polstrada, e quale efficienza concausale possa aver avuto la loro condotta nel determinismo del tragico evento, assunto apodittico e clamorosamente contraddetto dalle registrazioni delle comunicazioni citofoniche in atti e dalle ripetute richieste, rimaste altrettanto clamorosamente inascoltate, di provvedere alla chiusura dell'autostrada in ragione della gravissima situazione determinatasi a causa del ghiaccio, talché ne è seguito il rinvio a giudizio dei funzionari della e dei dirigenti di strada dei Parchi………Si è già detto della insufficienza delle misure (chiusure Parte_7
a singhiozzo dei caselli in sola entrata) adottate da nell'occorso e non occorre ripetersi, Controparte_2 neppure sul potere di intervento della concessionaria adottando misure più drastiche quali la chiusura dell'autostrada, che le competevano e che le sono state ripetutamente richieste dalla , abilitata al CP_11 pronto intervento;
questa, invero, in caso di insufficienza dello stesso, deve richiedere (art. 29 lett. c del disciplinare allegato alla convenzione) l'intervento “dell'organizzazione della competente struttura della società”, il che ha fatto senza esito, potendosi qui solo osservare come la stessa società abbia nel proprio appello evidenziato la sostanziale inutilità dello spargimento di sale in presenza della “freezing rain”, che non impedisce la formazione istantanea della lastra di ghiaccio (cd vetrone) non appena la pioggerella tocca il suolo.”
Ancora, quanto alla pretesa corresponsabilità del , questa Corte ebbe ad escluderla in quanto: “ a) le Per_4 pessime condizioni del manto stradale non consentivano nemmeno ai pedoni di reggersi in piedi , ma questo non era noto ai conducenti dei due autobus;
b) la velocità era al di sotto dei limiti (70-75 lm/h) era da ritenersi sicuramente prudenziale per chi viaggia in autostrada, rispettosa dei limiti ivi vigenti e comunque consona alle apparenti condizioni del fondo stradale così come oggettivamente percepite dagli autisti in transito, e dunque quelle di una leggera pioggerella e non certo quelle, ben diverse, di una vera e propria lastra di ghiaccio compatta e del tutto invisibile. L'insidiosità del manto stradale era pertanto tale, come si è detto, da non consentire di attuare alcuna manovra di emergenza e un comodo arresto sol che si consideri che tanto non ha potuto fare neppure il con l'autoarticolato DAF, posto che, seppure fosse stato preavvertito Parte_5
– a differenza degli altri conducenti coinvolti - non era neppure riuscito ad evitare il guard rail, cagionando seri danni al mezzo. Nessuna manovra di emergenza che consentisse l'arresto del veicolo senza danni avevano del resto potuto porre in essere i numerosissimi automobilisti coinvolti nei 19 sinistri che si verificarono quella mattina su quelle due tratte autostradali e il giudicante ha indicato analiticamente, con riferimento alla posizione di ciascuno degli conducenti coinvolti, le convincenti motivazioni in virtù delle quali ha ritenuto non potersi ascrivere alcuna responsabilità agli stessi nemmeno a titolo di concorso colposo, alla luce della ricostruzione dei fatti, come emersa in istruttoria.
Alla luce delle terribili condizioni della strada, colpevolmente lasciata aperta al transito, simili a quelle di una pista da pattinaggio, e pure in discesa, è del tutto impossibile pretendere la prova da parte dell'automobilista della capacità di porre in essere qualsivoglia ulteriore manovra di emergenza su un veicolo del tutto ingovernabile e fuori controllo, dovendosi con il primo giudice escludere qualsivoglia comportamento colposo da parte degli ignari conducenti dei mezzi coinvolti, configurandosi con riferimento ad essi il caso fortuito, per le ragioni sopra indicate, che invece non è configurabile nei confronti del custode CP_2
, per il venir meno del requisito della imprevedibilità.”
[...]
Tanto riportato, si ha che la questione sottoposta a questa Corte richiede una triplice direzione d'indagine, conformemente alla materia disciplinata dall'art. 2051 c.c., nel cui alveo pure è stata inquadrata dal Tribunale la domanda avanzata in giudizio, ovvero: la responsabilità del gestore la cosa in custodia e, in special modo, se essa sia discriminata da caso fortuito;
la qualificazione della condotta del danneggiato, ossia se essa possa assurgere a concausa colposa dell'evento di danno, utile a ridurre in percentuale quella del custode;
infine, il rapporto tra concause, qualora esse emergano, in funzione del nesso eziologico con l'evento.
E' necessario evidenziare il principio di diritto informatore, come massimato dalla Corte Suprema, riunita a
Sezioni unite, nella sentenza n. 20943/22: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”
Ora, considerato che l'elemento che caratterizza il concetto di caso fortuito è la imprevedibilità, data dalla eccezionalità del fattore esterno che ha la forza di recidere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è necessario chiarire in che termini, in special modo temporali, e in presenza di quali presupposti si possa dire di eccezionalità/imprevedibilità del fatto fortuito.
A tal fine, la Corte condivide quanto osservato dalla Corte di legittimità, allorquando ha chiarito che l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento (Cass., sez. III, n. 35429/22).
La copiosa produzione istruttoria consente, innanzitutto, di ricostruire ancora una volta sul piano oggettivo i fatti accaduti a preambolo dell'incidente per cui è causa.
Più in particolare, risultano affidabili all'uopo la perizia dell'ing. depositata in atti, eseguita nel Per_9
2006, in sede di incidente probatorio nel proc. pen. N. 24/2006 r.g.Gip., che ricostruisce la sequenza temporale sulla base del rapporto redatto dalla Polizia Stradale;
la consulenza d'ufficio dell'ing. , Parte_6 il quale ha integrato l'opera di con le registrazioni delle comunicazioni tra il Centro Operativo Per_9
Autostradale (COA) della Polstrada e la Sala Operativa della Strada oltre che delle conversazioni radio CP_2 tra le stesse pattuglie della Stradale e il COA.
Il 31.12.2005, l'autostrada A25 Pescara-Roma è stata investita, sin dalle prime ore del mattino, da un lieve pioggia, la quale ha determinato, assieme alla bassissima temperatura, la improvvisa formazione del cd.
“vetrone” sulla carreggiata in alcuni tratti della medesima autostrada;
lo stesso fenomeno risulta essersi verificato anche in diversi segmenti dell'altra autostrada abruzzese, la A24 Roma-Teramo.
Più precisamente, sin dalle ore 7:15 erano segnalati diversi incidenti causati dal ghiaccio sulla A24, direzione
L'Aquila, ai km 43, 45, 46, 48 e 51, che corrispondo al tratto , di cui la sala Operativa della Persona_13
Concessionaria era certamente a conoscenza già alle ore 7:22; alle 7:46 dalle comunicazioni telefoniche della polizia si evince che tale fenomeno di “freezing rain” si stesse spostando verso est, giungendo all'altezza di Per_1 Magliano de' Marsi, con altri incidenti a catena: per l'effetto, alle 8:15 la pattuglia degli agenti e
[...] chiedeva la chiusura al traffico di quel tratto di strada e tanto veniva disposto, con deflusso dei veicoli Per_15 diretti verso Roma;
alle 8:56 veniva chiesto alla Sala Operativa di Strada per la segnalazione giunta CP_2 Per_1 dalla pattuglia e intervenuta alle 8:45 nella zona di PE, di chiudere anche il tratto TO Per_16
Peligna-Cocullo, sulla A24, perché era già ghiacciato e con la segnalazione aggravante che qui vi era anche nebbia, quindi con una visibilità di marcia ulteriormente precaria;
alle 8:57 la stessa S.O. era di certo a conoscenza che, espandendosi il gelicidio anche in direzione Assegi-L'Aquila Est e con esso ulteriori incidenti, la situazione fosse già assai critica, tanto da commentare in tal modo: “è un macello, se stanno a gira' le macchine…”; rilevante è che, in questo caso, alle 9:09 veniva disposta l'uscita obbligatoria attraverso il casello ultimo utile ad evitare la percorrenza di tale tratto impraticabile, ossia RG;
alla stessa ora era chiaro alla
S.O., dalle comunicazioni della Polstrada, che ampi tratti di autostrada erano privi di trattamento con spargisale, in particolare quello detto nei pressi di RG e quello tra e Celano: trattamento Parte_3 ancora non eseguito in quest'ultimo tratto alle ore 9:47; alle 9:00 la stradale accertava che erano chiusi in entrata i caselli di TO P., , PE e Celano, senza tuttavia bloccare il traffico per i veicoli già in Per_7 autostrada provenienti da Pescara: gli agenti e accertavano che il traffico da Pescara era fatto Tes_3 Tes_4 defluire da essa solo alle 9:45, ponendo il blocco a ma senza null'altro disporre per i veicoli Parte_3 che avevano già superato tale casello in direzione Roma.
Alle ore 9:50 la Stradale comunicava l'incidente, al km 107, tre chilometri dopo il casello di PE, sempre in direzione Roma.
Dalla sequenza dei fatti che precedono l'incidente, risulta chiaro che la società ha avuto Controparte_2 notizia del gelicidio in atto lungo le autostrade da essa gestite almeno sin dalle ore 7:15. Ha, altresì, avuto conto della direzione che questa ondata di gelo eccezionale seguiva spostandosi man mano da ovest verso est, data le segnalazioni di tratti ghiacciati da verso RG (nord ovest) e PE Per_18
(ovest).
Non può neanche sottacersi che già alle 9:00, circa, la Sezione Operativa aveva anche perfettamente percezione dell'entità del problema, tanto da potersi dire “è un macello”.
Insomma, dalle 7:22 alle 9:45, ossia approssimativamente il momento in cui l'autobus di superava il Per_4 casello di uscita di PE, ultimo utile tre chilometri prima del km 107, luogo del sinistro, correvano ben due ore e mezza di segnalazioni relative a qualche decina d'incidenti, di allarmi per la carreggiata drammaticamente impraticabile (alle ore 8:56 gli agenti comunicavano alla suddetta S.O. addirittura: “fai chiudere tutto, qui succede la catastrofe, oggi!”), di richieste da parte della Polizia Stradale di chiudere completamente il transito veicolare nei diversi tratti interessati dal gelicidio.
Ora, la difesa dell'Ente gestore ha evidenziato anche davanti a questo Collegio, pedissequamente ripetendo le considerazioni didascaliche svolte già dal perito l'assoluta eccezionalità di questo tipo di evento Per_9 meteorologico, il quale risulta essere frequente e tipico di latitudini più settentrionali ma del tutto anomalo ed inedito a quelle dell'Italia centrale.
Invero, due osservazioni s'impongono.
La prima, riguarda in che termini si debba definire eccezionale tale evento atmosferico: esso può essere al più definito tale in relazione alla repentinità in cui esso si manifesta, ossia la rapidità con cui la pioggia leggera (tale fu segnalata nel caso di specie), proprio per la esiguità della quantità di acqua precipitata nell'unità di tempo e di spazio, si gela al contatto con l'asfalto, così creando un sottile strato di ghiaccio, caratterizzato da invisibilità (difficilmente distinguendosi da un normale bagnato).
Tuttavia, per altro verso, non può certo dirsi ragionevolmente eccezionale il fatto che in Abruzzo, a dicembre, le strade possano essere ghiacciate: in altri termini, può dirsi eccezionale il modo ed il tempo in cui tale fenomeno si sia manifestato, ma non di certo per l'effetto finale in sé consistente nella carreggiata ghiacciata.
La seconda considerazione, tuttavia, obbligata dalla ricostruzione della cronologia degli eventi di quella mattina del 31.12.2025, è che tale carattere di eccezionalità ed imprevedibilità fosse accertabile gia alle ore 7:22, ossia al giungere delle prime notizie di incidenti multipli a causa del manto ghiacciato nella zona di
, di certo non oltre le 8:15, a tutto voler concedere, ovvero quando, su richiesta della Persona_13
Polstrada, veniva pur bloccato su quel tratto il traffico passante in direzione Roma obbligando l'uscita a
Magliano de' Marsi.
Chiarito, dunque, che non può eccepirsi l'imprevedibilità del fatto fortuito sul piano oggettivo dell'evento atmosferico in questione, in riferimento agli effetti in cui si è concretato sulle condizioni della strada, si evidenzia che esso non è ravvisabile neanche sotto il profilo soggettivo.
Il trascorrere del tempo, infatti, che esaurisce l'imprevedibilità del dato fenomeno eccezionale, agisce in concreto sulla capacità di reazione a provvedere a rimuovere i fattori di pericolosità della cosa tenuta in custodia, quindi attiene alla sfera soggettiva dell'obbligato.
Ora, la società concessionaria disponeva di una Sala Operativa precipuamente preposta ad intervenire tempestivamente in qualunque situazione che mettesse a rischio l'ordinaria fruizione dell'autostrada per qualsivoglia ragione di criticità sopravvenuta.
Essa era all'uopo strettamente connessa con il Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale, la quale ha la precisa funzione di fornire tempestivamente i dati reali accertati sul campo e relativi alle condizioni del traffico, con le eventuali anomalie;
funzione che in quella circostanza risulta avere svolto regolarmente senza motivo di addebito alcuno, come del resto già accertato nei vari procedimenti penali e civili che questo hanno preceduto per gli stessi fatti, in special modo quello conclusosi innanzi a questa stessa Corte con sentenza n.
1780/2021, la quale ebbe già a dichiararlo con forza di giudicato.
In altri termini, con la buona sintesi offerta dalla metafora, la Polstrada fungeva da “occhi” e la Sala Operativa della Strada dei Parchi da “cervello”: orbene, due ore e mezza, almeno, devono ritenersi oltremodo sufficienti a che tale cervello direttivo, che già di regola deve essere ben reattivo proprio perché per questo scopo esiste, si attivasse efficacemente davanti ad un fenomeno atmosferico improvviso (si ripete solo nella velocità di formazione, non già per gli effetti concreti).
Si aggiunge che la prontezza a reagire, ad un fenomeno di gelicidio sulle autostrade abruzzesi in un 31 dicembre, è tanto più esigibile da parte dell'Ente a ciò preposto, in quanto è emerso dall'istruttoria che esso era perfettamente consapevole non solo del fatto che ampi tratti di autostrada non erano stati trattati con lo spargimento del sale per impedirne il congelamento (in particolare, per ciò che qui più rileva, i tratti interessati dai molteplici incidenti, come quello avvenuto tra RG e L'Aquila sulla A24 e quello per i fatti di causa, ), ma anche che i mezzi a disposizione non fossero sufficienti ad intervenire Parte_8 tempestivamente (alle ore 9:47 ancora, si segnala che nessun mezzo spargisale fosse stato visto in azione nel tratto ). Parte_8
Da quanto osservato, pertanto, è da escludere con certezza che l'evento meteorologico di cui si discorre, e di cui la parte appellata ne invoca erroneamente il carattere della imprevedibilità, possa assurgere a fatto fortuito in grado di recidere il nesso tra la cosa custodita e il danno prodotto.
Ne consegue che l'unico modo, in cui potesse prontamente ed efficacemente reagire al fine Controparte_2 di evitare l'incidente, era quello di chiudere totalmente al traffico l'autostrada nel tratto interessato dalla gelata, facendo defluire dai caselli i veicoli già in transito, rimanendo vana invece, né poteva essere logicamente diverso, la disposizione di chiudere i caselli solo in entrata tra e Celano, lasciando al loro Pt_3 destino quelli provenienti dai caselli precedenti (considerata la direzione Pescara-Roma).
Del resto, la richiesta in tal senso è stata ripetuta più volte dalla Polstrada, nelle due ore e mezza intercorse tra la prima avvisaglia del problema e l'incidente mortale finale, la quale ha ritenuto tale misura come unica possibile per evitare il peggio;
peraltro, la stessa l'aveva già disposta Controparte_2 altrove, evidentemente convenendo sulla sua indispensabilità (sin dalle ore 8.15, a seguito degli incidenti iniziali nella zona di , il traffico proveniente da Teramo veniva fatto uscire al casello di Persona_13
Magliano de' Marsi).
D'altra parte, è lo stesso perito la cui relazione è stata ampiamente posta a sostegno della sentenza Per_9 impugnata, a concludere nettamente che: “Sarebbe bastato interdire immediatamente la circolazione bloccando il flusso al casello di PE (appena 3 chilometri circa prima del luogo dell'incidente), s'intende per evitare il tragico sinistro.
Sulla condotta del conducente (oggetto del presente giudizio) s'impongono i seguenti ed Persona_4 ulteriori rilievi, al fine di valutare se e in che misura essa ha potuto contribuire sull'evento di danno.
Preliminarmente occorre ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che riguarda più da presso questo giudizio, sin dal primo elemento generatore.
Come già sintetizzato dalla sentenza n. 700/2009 r.g.Sent. versata in atti – procedimento penale n.
397/08 r.g. Tribunale di Avezzano – nella data in questione tre autotreni, condotti da , Parte_4
e , viaggiavano lungo l'autostrada A25 da Chieti in direzione Roma;
Persona_8 Persona_5 giunti intorno alle 10:00 alla progressiva chilometrica 107, poco dopo il casello di PE (AQ), si sono trovati davanti la carreggiata ostruita da un incidente che vedeva coinvolti diversi automezzi, tra cui un autoarticolato fermo trasversalmente ad essa, con mezzi di soccorso all'opera e una pattuglia della polizia stradale già sul luogo.
I tre conducenti, allora, che erano già stati preavvertiti da un loro collega transitato per quel tratto, e sin dal momento della partenza dalla zona di Chieti, della presenza di ghiaccio subito dopo il casello di PE, hanno messo in atto manovre di arresto per evitare di collidere contro i veicoli che già ostruivano la marcia.
Ci riuscivano e senza alcun particolare problema;
, invece, che viaggiava per Parte_4 Persona_8 Parte_5 ultimo di seguito agli altri, riusciva a fermare il mezzo solo dopo aver strisciato per alcuni metri contro il guard rail di destra, alla fine di una decelerazione completa effettuata in complessivi 108 metri (dal momento dell'allerta e reazione a quello di quiete).
Tuttavia, i tre autotreni finivano per ostruire, a loro volta, per intero la carreggiata, poiché uno si era fermato nella corsia di destra, un altro in quella di sorpasso e, infine, quello di sulla corsia di emergenza con Parte_5 il rimorchio parzialmente sporgente sulla corsia destra.
I due autobus delle , di cui il primo era quello condotto da , che viaggiavano in Controparte_4 Per_4 colonna tra loro, giungevano in prossimità di detto sbarramento costituito dagli autotreni giusto un paio di minuti dopo;
tuttavia, interposta tra essi e detti autoarticolati già fermi, viaggiava la Smart Forfour, tg.
CV601VJ, condotta da la quale, alla vista dell'improvviso sbarramento effettuava una forte e CP_7 repentina decelerazione per evitare l'impatto con esso.
A questo punto, l'autobus condotto da perdeva aderenza col manto stradale, iniziando un moto Per_4 rotatorio in senso antiorario (dunque con il frontale del veicolo orientato verso sinistra), comunemente detto
“testacoda”, alla fine del quale finiva la corsa sbattendo violentemente la fiancata sinistra contro la parte posteriore del rimorchio del camion di : per effetto del contraccolpo, veniva sbalzato fuori Parte_5 Per_4 dall'abitacolo, esanime.
La sentenza gravata ha ritenuto cruciale, a fondamento del ritenuto concorso colposo, l'individuazione della velocità a cui viaggiava l'autobus in questione, tenendo come riferimento oggettivo il segnale, posto poco prima del sito dell'incidente, che prescriveva il limite di velocità di 80 km orari in caso di pioggia o neve.
Dagli atti istruttori, invero, emergono i seguenti dati non concordi: l'ing. valuta una velocità Per_9 compresa tra gli 85 e i 95 km/h; la CTP di parte appellata 95 km/h; la CTP della 61,2 Controparte_4 km/h; la CTU dell'ing. , infine, di 73 km/h. Parte_6
[... Il Giudice di primo grado, reputando più attendibile la perizia rispetto alla consulenza dell'ing. Per_9
, in quanto eseguita più da presso ai fatti e con osservazione diretta dei veicoli incidentati sottoposti Pt_6
a sequestro dall'Autorità giudiziaria, ha concluso che l'autobus condotto da sia giunto, al punto in cui Per_4 questi ha tentato la manovra di emergenza di decelerazione, ad una velocità di circa 85 km/h.
Inoltre, il Tribunale ha recepito quanto emerso in sede penale, nel medesimo procedimento n.
397/08 r.g. Trib., con sentenza n. 700/809 del Tribunale di Avezzano, ossia che, secondo quanto riferito dal testimone passeggero dell'altro autobus delle , poche centinaia di metri Tes_5 Controparte_4 prima , che si trovava in coda alla colonna, avesse sorpassato il predetto autobus portandosi così in Per_4 testa;
da ciò se ne è dedotto che egli viaggiasse a velocità sostenuta, o comunque non adatta alla necessaria prudenza necessitata dalle condizioni atmosferiche.
La parte appellata, dal canto suo, eccepisce che, in realtà, in quel tratto vigesse il più stringente limite di velocità di 50 km/h, poiché un altro segnale, posto 32 chilometri prima, prescriveva tale limite in caso di nebbia sulla carreggiata: e dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle comunicazioni della Polstrada si evince che ci fosse anche nebbia sul tratto TO P. – : tanto al fine di ritenere la condotta Per_7 di inosservante le norme di circolazione anche nel caso si ritenesse che viaggiasse alla velocità Per_4 affermata dalla CTU (75 km/h) e contenuta entro il limite degli 80 km/h previsto in quel tratto di strada per il caso di pioggia (da segnale specifico posto a circa 200 metri dal punto in cui si sono arrestati i tre autoarticolati predetti).
Ritiene la Corte, oltre a quanto già opinato nella sentenza 1780/2021, quanto segue.
a) Riguardo l'accertamento della velocità dell'autobus nel momento in cui sopraggiunge a vista dello sbarramento della carreggiata.
a.1) Innanzitutto, è priva di pregio l'eccezione di poiché, pur ammettendo che ci fosse Controparte_2 nebbia nel punto dell'incidente (ma ciò non è emerso in modo univoco e certo, poiché la sua presenza è segnalata degli agenti stradali alle ore 8.56, ossia circa un'ora prima dell'incidente stesso), in ogni caso si ricorda che un segnale di limite massimo di velocità, previsto per il caso di speciali condizioni meteorologiche, posto ben 32 chilometri prima è privo sostanzialmente di qualunque effetto precettivo, tanto più che esso deve essere ripetuto dopo ogni intersezione, ai sensi del combinato disposto degli artt.
104, commi 1 e 2, e 116, comma 1 lett. e, del Reg. esec. Codice della Strada. (nei 32 chilometri precedenti al luogo dell'incidente si contano almeno due inserimenti da casello, PE e , che valgono senz'altro Per_7 come intersezioni).
a.2) In assenza di ripetizione di segnale, dunque, regola di diritto è che la velocità massima consentita ritorna ad essere quella prevista dalle norme generali per tipologia di strada e di autoveicolo: nella fattispecie, è pari a 100 km/h per gli autobus con massa superiore ad 8 tonnellate sulle autostrade, come quelli della
[...]
. Tale limite di velocità massima, in assenza di valida prova contraria che comunque grava sulla CP_4 parte appellata che ne fa eccezione difensiva, è dunque da ritenersi vigente in quel luogo e in quel momento, almeno fino al cartello di cui avanti che limitava eccezionalmente a 80 km/h in caso di pioggia, posto tuttavia a non più di 200 metri dal punto del primo incidente e a circa un centinaio dallo sbarramento costituito dai tre autotreni fermi sulla carreggiata (dall'osservazione della documentazione fotografica è evidente la notevole prossimità del segnale dal punto d'impatto tra l'autobus e l'autoarticolato di , individuato Parte_5 laddove inizia la curva sinistrorsa, prima del tratto in lieve risalita).
Se ne ricava che, quant'anche sia giunto viaggiando ad una velocità di 100 km/h (e da Per_4 nessun riscontro in atti risulta l'abbia comunque superata) fino al segnale di cui si discorre, egli non avrebbe comunque violato alcuna norma stradale;
per ciò che interessa per il tratto successivo, varrà quanto si dirà appresso.
a.3) Coglie nel segno, soprattutto, il gravame nell'indicare superflua l'indagine approfondita dal
Tribunale, tesa ad accertare se viaggiasse al di sotto o al di sopra del limite di 80 km/h, poiché, Per_4 persino se fosse stata pari ai 50 km/h, essa sarebbe stata comunque eccessiva per chiunque per poter governare efficacemente il veicolo, in quelle condizioni della strada così straordinarie e insidiose.
Invero, dalle risultanze istruttorie emergono chiari due dati: 1) gli agenti della Polstrada hanno riferito che quel tipo di ghiaccio, sottile e invisibile per effetto del “freezing rain”, rendeva difficoltoso anche il semplice stare in piedi;
2) in condizioni di carreggiata gelata, va evidenziato che la stessa Polizia Stradale, per sua norma, provvede mettendo una pattuglia con gli indicatori di emergenza attivati in strada a 30 km/h, la quale procede in testa alla colonna degli automobilisti a cui è fatto obbligo seguire. Tanto è noto anche per regola di comune esperienza.
Infatti, così è stato disposto anche quel giorno nel tratto di Magliano de' Marsi già alle ore 7:46, ossia immediatamente dopo aver inteso la reale portata dell'evento meteorologico in atto (“pure là sta a fa quella pioggerellina fina fina, che la gela mano mano … abbiamo mandato a mo' di safety car, abbiamo mandato una pattuglia a 30 km/h se tutti dietro, sennò è un autoscontro”). a.4) Appare chiaramente che, tuttavia, in assenza di qualsivoglia preavviso che inducesse alla dovuta cautela preventiva, il conducente non aveva alcuna ragione per ridurre la velocità al di sotto di quella Per_4 generalmente consentita in autostrada.
Tanto è senza dubbio emerso dall'istruttoria. Lo sfortunato autista, infatti, non ha ricevuto nessuna segnalazione del gelicidio da nessuno, né da colleghi di passaggio (come accaduto ai tre conducenti di
, ), né da personale/mezzi di emergenza all'uopo intervenuti lungo Parte_9 Persona_8 Parte_5 il tratto autostradale precedente a quello gelato;
dal sostegno probatorio, infine, non è neanche certo se nella fase di avvicinamento al punto dello scontro stesse ancora piovendo e in che misura, tanto da potergli fare carico di una generica omissione di cautela.
Lo stesso ing. ha concluso nella sua relazione che, in subordine alla primaria misura necessaria di Per_9 far uscire i veicoli al casello di PE, sarebbe stato necessario “quantomeno far intervenire qualche veicolo della società autostrade in prossimità dello stesso casello [cioè 3 chilometri circa prima del sito dell'incidente] con alcuni operai a segnalare la situazione di estremo pericolo (bandiere rosse) per evitare il gravissimo incidente.”
Nulla la Strada dei Parchi ha fatto, né per il deflusso, né per la segnalazione dei pericoli in atto.
Va ribadito, altresì, che da tutte le fonti probatorie è emerso il carattere oltremodo insidioso del fenomeno del “freezing rain”, detto anche “vetrone”, poiché, oltre a rendere estremamente scivoloso il suolo, è anche difficilmente visibile, poiché agli occhi lo mostra assai simile ad un normale manto stradale bagnato da pioggia o semplicemente da condensa di umidità notturna.
a.5) Del motivo di gravame va condiviso anche quanto osservato in merito al sorpasso, che, alcune centinaia di metri prima rispetto al luogo dell'incidente, avrebbe fatto dell'altro autobus della società di Per_4 trasporti con cui viaggiava in coppia.
Invero, tale fatto è stato recepito dal Giudice di prossimità dalla già citata sentenza penale n. 700/2009, data dal Tribunale di Avezzano: unica fonte probatoria a sostegno di questo particolare, in quella sede, risulta essere stato un passeggero del secondo autobus, , che tanto ebbe a dichiarare in sede di Parte_10 esame testimoniale.
Orbene, innanzitutto questa Corte non ritiene poter attribuire sufficiente grado di attendibilità a tale fonte, per due ordini di ragioni: a) l'asserzione non risulta essere stata supportata da nessun altro riscontro esterno;
2) il teste era passeggero del secondo autobus della stessa , pertanto, anch'egli è Controparte_4 stato coinvolto nel sinistro e potenziale portatore di interessi di parte, opposti a quelli del vettore su cui viaggiava: questo ne riduce l'attendibilità soggettiva.
In ogni caso, quanto osservato in ragione all'accertamento della velocità di avvicinamento dell'autobus ha carattere dirimente anche su tale punto, poiché, in ogni caso, non vi è prova apprezzabile che per tale ragione abbia commesso delle infrazioni nella fase di marcia precedente l'incidente. Per_4
7.3.2.3 Va condiviso anche quanto eccepito nel gravame in ordine al comportamento di nel tentativo Per_4 di arrestare il mezzo in situazione di emergenza.
In Tribunale, in buona sintesi, ha lo comparato con la condotta dei conducenti dei tre autoarticolati che avevano sbarrato la carreggiata, , e , deducendo che, se erano riusciti loro a Parte_4 Persona_8 Parte_5 fermarsi senza sostanziali difficoltà in circa 100 metri, allora ciò era possibile fare anche per gli autisti dei due autobus.
La Corte non può condividere tale assunto, per le ragioni che seguono. a) La massa dei veicoli non era uguale, infatti i due autobus dalla stima dell'ing. risultavano avere Per_9 un peso complessivo di circa 16.000 chili ciascuno, considerata la massa a vuoto (13.200 kg) e il peso dei passeggeri a bordo (di cui non è possibile avere il numero esatto per ciascuno a causa degli spostamenti avvenuti tra alcuni di essi da un mezzo all'altro al momento della partenza), che è stato stimato in circa 30 o 40 persone per ciascuno di loro.
Sappiamo, invece, che l'autocarro condotto da pesava 17.000 chili e viaggiava senza carico;
gli altri Parte_5 due, dello stesso peso a vuoto, era tuttavia ancor più pesanti poiché viaggiavano carichi.
Ora, posto che quanto maggiore è il peso di un veicolo, tanto più forti sono l'aderenza e l'attrito col terreno e, per conseguenza, minore sarà lo spazio di arresto in frenata, si ha che il paragone tra gli autobus e gli autotreni non è omogeneo e non se ne possono trarre conclusioni per comparazione.
Si evidenzia, infatti, il comportamento diverso e significativo, in concreto, dei i veicoli: i due più pesanti sono riusciti a fermarsi senza sbandare rispetto alla loro linea di marcia;
quello più leggero, invece, ha già avuto evidente difficoltà nel momento dell'emergenza, tanto è vero che ha finito la sua corsa aiutato Parte_5 dall'ulteriore attrito offerto dallo strisciamento per diversi metri della fiancata destra del suo trattore sul guard rail destro, non senza un principio di sbandamento del rimorchio, che
è rimasto leggermente obbliquo tra la corsia di destra e quella di emergenza, come risulta dalla documentazione fotografica dell'incidente e dalla ricostruzione del perito n atti. Per_9
Gli autobus, infine, più leggeri rispetto a quest'ultimo di una buona tonnellata ciascuno, hanno perso aderenza sul manto ghiacciato, con il primo dei due che è andato in “testacoda” antiorario, arrivando in posizione di quiete in posizione invertita di 180°.
Appare chiaro che a differenza di peso è seguita una differenza di comportamento dei veicoli nella fase di decelerazione in emergenza, con un rapporto direttamente proporzionale tra la massa e la tenuta in strada.
b) Il confronto non è possibile neanche per le diverse caratteristiche tecniche-meccaniche dei diversi tipi di veicoli in esame, sia per ragioni di struttura generale, sia di distribuzione di pesi, sia, ancora, di misura di passo tra gli assi, che influisce sulla stabilità del baricentro, etc.
Gli autoarticolati, a voler tacere sul resto, possedevano più assi e quindi più ruote complessive (in particolare, cinque assi quello di , che pure ha avuto delle difficoltà), tutte frenanti e con sistema Parte_5 antibloccaggio ABS, che di regola offrono maggiore superficie di attrito rispetto alle poche ruote dei due soli assi degli autobus di linea, come quelli coinvolti nell'incidente, ancorché anch'esse assistite da ABS.
c) Altro piano di osservazione è quello dello spazio di frenata a disposizione dei rispettivi veicoli.
Si evince dall'istruttoria che, dal punto di allarme al punto in cui la carreggiata autostradale era ostruita dal primo incidente, corresse una distanza di circa 200 metri, di cui più di 100 sono stati necessari a raggiungere la fase di quiete (108 metri per l'autocarro di , ultimo della colonna, che, in realtà, tanto ha impiegato Parte_5 per decelerare in circa 7 secondi dalla velocità iniziale di 78 km/h a 32 km/h, come dato dalla perizia se ne deve dedurre, quindi, che la fase statica sia sta raggiunta negli ulteriori 20 metri circa di Per_9 strisciamento contro il guard rail. Vd. Relazione del 23.8.06, p. 50).
Il Tribunale, quindi, considerato in poco più di circa 100 metri lo spazio utile alla manovra d'emergenza possibile, lo ha ritenuto valido sia per i conducenti dei camion, sia per : la Corte non può condividere Per_4
l'assunto.
In tale ricostruzione, infatti, si è ignorato che quest'ultimo ha avuto uno spazio di emergenza assai più ridotto, poiché tra gli autoarticolati fermi e davanti all'autobus era interposta la Smart condotta da il CP_7 quale ha vieppiù “effettuato una manovra di brusca decelerazione e di frenata nel tentativo di arrestarsi sia pure in emergenza;
il testacoda effettuato dall'auto ne è la dimostrazione. L'evoluzione del veicolo sul manto stradale ghiacciato ha originato la turbativa e le successive carambole.” (perizia ing. p. 24). Per_9
In conclusione, da una parte i conducenti degli autoarticolati, già preavvertiti e in allerta sin dalla partenza del gelicidio in atto e del punto esatto di pericolo (zona di PE), hanno avuto circa 200 metri liberi dal primo incidente per mettere in opera ogni possibile manovra di arresto;
dall'altra parte , il quale, Per_4 privo di alcun segno di preavviso (sia dell'incidente all'orizzonte, sia, soprattutto, del manto invisibilmente gelato), all'improvviso ha dovuto cercare di evitare l'autovettura che lo precedeva e che era senza controllo davanti a sé: anche sotto questo piano di osservazione il confronto, preso a base della decisione impugnata, non è omogeneo e non può essere confermato.
Questo è confortato anche dal fatto che egli, in realtà, non ha avuto tanto impossibilità ad arrestare l'autobus prima di collidere con il mezzo di , secondo una frenata lineare prolungata dall'effetto del ghiaccio, Parte_5 ma piuttosto nel bilanciare il baricentro dell'autobus sul manto quasi del tutto privo di attrito a causa del
“vetrone”, finendo nel movimento rotatorio su sé stesso in senso antiorario, con irrimediabile perdita di controllo del veicolo.
Per regola di comune esperienza, peraltro, è anche possibile ipotizzare che abbia effettuato Per_4 una istintiva sterzata verso sinistra, ossia verso la corsia di sorpasso possibilmente libera, considerato che l'autovettura Smart al momento dell'impatto con la fiancata destra dello stesso autobus si trovava sulla corsia di destra: questo è coerente con il testacoda siccome avvenuto, ossia in senso sinistrorso.
7.4 Da quanto osservato, emerge che non è possibile addebitare al conducente alcuna violazione di Per_4 comportamenti necessitati, né in forza di precisi precetti previsti dalle norme della circolazione stradale, né della generale regola della massima prudenza.
Appare decisivo, piuttosto, che, prescindendo dalle condotte in concreto esigibili dal danneggiato, il fenomeno atmosferico di cui si discorre – ossia il “freezing rain”, che ha quasi del tutto azzerato il coefficiente di attrito al suolo e che è difficilmente visibile agli occhi – negli effetti assurge a caso fortuito, valido ad interrompere il nesso eziologico tra la sua condotta e la verificazione dell'evento, anche soltanto in misura concorsuale.
7.5 Resta, quindi, accertata la completa ed esclusiva responsabilità della società Strade dei Parchi, la quale, pienamente consapevole della pericolosissima situazione in cui versavano da ore le autostrade sottoposte alla sua custodia, delle conseguenze reali a cui si andava incontro, nonché resa consapevolmente edotta su quale unica misura di sicura efficacia preventiva fosse necessario adottare (il totale sgombero degli automezzi in transito, quindi non solo impedendo l'accesso nel tratto interessato, come pure è stato fatto, ma obbligando anche l'uscita a quelli che già vi viaggiavano provenendo da accessi più remoti), cionondimeno nulla fece in tal senso.
La responsabilità per il fatto cagionato dalla cosa in custodia (ovvero il sinistro determinato dal gelicidio improvviso, imprevedibile e invisibile della strada, non impedito dal gestore), ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 2051 c.c., pertanto, non solo resta presunta, ma è anche complessivamente accertata.
Di contro, la prova offerta da parte appellata a suffragio del dedotto caso fortuito a proprio favore non può che dirsi non raggiunta, né a proposito della ineluttabilità del gelicidio, né per fatto del danneggiato, che, si ripete, non può sortire effetto neanche ai fini della riduzione del risarcimento per contributo causale all'evento.
Il motivo, quindi, va accolto e la gravata sentenza riformata di conseguenza.
8. Secondo motivo: errata quantificazione del danno.
8.1 Il Tribunale così tanto ha deciso: “condanna la società al pagamento, in favore di , Controparte_2 Persona_3 Parte_1
e per il titolo di cui in narrativa, della somma di € 121.140,00;”
[...] Parte_2
8.2 Tale doglianza, in buona sintesi, è posta a corollario della prima, in quanto si contesta per conseguenza il quantum liquidato dal Giudice di prossimità, che avrebbe dovuto essere per l'intero e non per la metà, pur la parte appellante ritenendo congrua l'attribuzione complessiva di 72 punti.
Si chiede, inoltre, applicarsi le Tabelle di Milano applicabili ratione temporis, aggiornate al 2024.
8.3 Dato l'accoglimento del primo motivo di gravame, per conseguenza va riconosciuta per l'intero la liquidazione del risarcimento del danno da perdita parentale.
Non essendo contestato il metodo di calcolo applicato al Giudice di prossimità, né la complessiva attribuzione dei punti, è sufficiente parametrare il valore del punto base, così come previsto dalle Tabelle di Milano correttamente applicabili ratione temporis (con aggiornamento in vigore dal 01.01.2024, peraltro già vigenti al momento della pubblicazione della medesima decisione impugnata), ossia euro 3.911,00 per 72 punti riconosciuti già dal tribunale, per una somma totale di euro 281.592,00.
9. Terzo motivo: erronea indicazione del nome di battesimo di una delle appellanti.
Col terzo motivo, in realtà, è chiesta la sola correzione materiale della sentenza impugnata, la quale, in tutte le parti in cui esso è riportato (epigrafe e dispositivo), ha erroneamente indicato il nome di battesimo di una delle appellanti come , in luogo del corretto . Parte_1 Parte_1
9.1 La Corte dispone in conformità.
10. In conclusione, l'appello merita dunque accoglimento.
11. La riforma della sentenza impone il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio (per il CP_1 primo grado sono state liquidate secondo soccombenza piena per la nonostante l'accoglimento parziale, ma sulla base del minore decisum di 121.000 euro), le quali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti per valore rientrante nell'ultimo scaglione in base al decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 130/2024 data dal Tribunale di Avezzano, così decide:
1) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna al risarcimento Controparte_2 del danno in favore di , e nella complessiva ed Persona_3 Parte_1 Parte_2 unitaria misura di euro 281.592,00, con devalutazione di detta somma al 31.12.2005 e successiva rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma così ottenuta, anno dopo anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
2) condanna la parte appellata a rifondere alle parti appellanti le spese dell'intero giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 22.457,00, oltre spese generali e accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 20.119,00, oltre spese generali e accessori di legge, nonché euro 1.848,00 per esborsi.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere estensore
BE NI LL Il Presidente
NC S. CA