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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Elena
Ramatelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4170 del registro generale 2024 promossa da
, nato in data [...] a [...] Parte_1
(Argentina) e residente in [...], 230, Cuadro Nacional, San FA de ZA
(Argentina), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Annamaria Zarrelli
(C.F. ) e dall'Avv. Simona Sanvitale (C.F. C.F._1
) del Foro di Roma ed e presso lo studio dell'Avv. Annamaria C.F._2
Zarrelli elettivamente domiciliato,
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._3
legis domiciliato,
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, l'odierno ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere diretto discendente del cittadino italiano Per_1
nato in data [...] nel Comune di Oliveri (ME) da genitori italiani.
[...]
Esponeva, altresì, il richiedente: che il sig. emigrava con Persona_1
destinazione Argentina, dove decedeva in data 24.06.1980, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
che, in data 20.05.1922, in Argentina, il sopracitato avo contraeva matrimonio con la sig.ra che dalla loro unione nasceva, in Argentina, Persona_2
in data 08.06.1927, il sig. che quest'ultimo convolava a Persona_3
nozze, in Argentina, con la sig.ra in data 29.10.1959; che da questo Persona_4
matrimonio nasceva, in data 31.12.1960, il sig. ; che il sig. Persona_5
decedeva in data 03.01.1992; che il sig. Persona_6 Persona_5
contraeva matrimonio, in Argentina, in data 17.09.1987, con la sig.ra
[...] Per_7
che dalla loro unione nasceva, a San FA de ZA (ZA –
[...]
Argentina), in data 11.11.1988, il sig. odierno istante;
che Parte_1
quest'ultimo sposava, in Argentina, la sig.ra in data Persona_8
18.11.2018.
Inoltre, al fine di evidenziare la sussistenza dell'interesse ad agire, il ricorrente rilevava l'impossibilità di accedere al servizio di prenotazione online “Prenot@mi”, predisposto dal a ZA – Argentina, per attivare la Parte_2
procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, attesa l'inoperatività dello stesso, dovuta al considerevole numero di istanze che vengono annualmente presentate.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dell'odierno ricorrente e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite. In esito alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., autorizzate in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025, il giudizio, con provvedimento del 7/03/2025 veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'avo dell'odierno istante nato nel Comune di Oliveri (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per il richiedente di ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis in via amministrativa
(v. allegati nn. 13 e 14) e considerato che anche parte resistente, nella comparsa di costituzione e risposta, ha dato atto della situazione in cui versano i Consolati italiani in genere e, nello specifico, il Consolato Generale d'Italia a San Paolo. I lunghi tempi di definizione delle istanze in discorso si traducono in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica, tale da pregiudicare il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_3
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1
a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della
Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n.
30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli) e l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930).
Ebbene, venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo non si è mai Persona_1
naturalizzato cittadino argentino, come risulta dal certificato negativo n. 03124493 rilasciato dal Potere Giudiziario dello Stato – Registro Elettorale Nazionale (v. allegato n. 2), in cui si attesta che “nel Registro Elettorale Nazionale, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per elezione maggiori di sedici anni di età, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, fino a oggi non è stato/a registrato/a il/la signor/a o , o nato/a il 01/01/1896 in – Per_1 Per_5 Per_1 Per_5 Pt_2
Messina – . Per_9
Pertanto, non avendo l'ascendente mai perso la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa al figlio e, per mezzo di questo, al nipote Persona_3 [...]
per il tramite quest'ultimo, poi, lo status civitatis italiano del sig. Persona_5
è giunto fino al di lui pronipote oggi Persona_1 Parte_1
ricorrente.
È stato, quindi, sufficientemente provato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega il richiedente all'ascendente italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_1
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis al ricorrente
[...]
e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Parte_1
. Controparte_1
Considerato l'oggettivo e documentato carico di lavoro cui sono sottoposti gli
Uffici consolari Italiani all'estero, questo decidente ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4170/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie la domanda e dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite. Messina, 22/03/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Elena Ramatelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Elena
Ramatelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4170 del registro generale 2024 promossa da
, nato in data [...] a [...] Parte_1
(Argentina) e residente in [...], 230, Cuadro Nacional, San FA de ZA
(Argentina), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Annamaria Zarrelli
(C.F. ) e dall'Avv. Simona Sanvitale (C.F. C.F._1
) del Foro di Roma ed e presso lo studio dell'Avv. Annamaria C.F._2
Zarrelli elettivamente domiciliato,
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._3
legis domiciliato,
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, l'odierno ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere diretto discendente del cittadino italiano Per_1
nato in data [...] nel Comune di Oliveri (ME) da genitori italiani.
[...]
Esponeva, altresì, il richiedente: che il sig. emigrava con Persona_1
destinazione Argentina, dove decedeva in data 24.06.1980, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
che, in data 20.05.1922, in Argentina, il sopracitato avo contraeva matrimonio con la sig.ra che dalla loro unione nasceva, in Argentina, Persona_2
in data 08.06.1927, il sig. che quest'ultimo convolava a Persona_3
nozze, in Argentina, con la sig.ra in data 29.10.1959; che da questo Persona_4
matrimonio nasceva, in data 31.12.1960, il sig. ; che il sig. Persona_5
decedeva in data 03.01.1992; che il sig. Persona_6 Persona_5
contraeva matrimonio, in Argentina, in data 17.09.1987, con la sig.ra
[...] Per_7
che dalla loro unione nasceva, a San FA de ZA (ZA –
[...]
Argentina), in data 11.11.1988, il sig. odierno istante;
che Parte_1
quest'ultimo sposava, in Argentina, la sig.ra in data Persona_8
18.11.2018.
Inoltre, al fine di evidenziare la sussistenza dell'interesse ad agire, il ricorrente rilevava l'impossibilità di accedere al servizio di prenotazione online “Prenot@mi”, predisposto dal a ZA – Argentina, per attivare la Parte_2
procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, attesa l'inoperatività dello stesso, dovuta al considerevole numero di istanze che vengono annualmente presentate.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dell'odierno ricorrente e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite. In esito alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., autorizzate in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025, il giudizio, con provvedimento del 7/03/2025 veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'avo dell'odierno istante nato nel Comune di Oliveri (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per il richiedente di ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis in via amministrativa
(v. allegati nn. 13 e 14) e considerato che anche parte resistente, nella comparsa di costituzione e risposta, ha dato atto della situazione in cui versano i Consolati italiani in genere e, nello specifico, il Consolato Generale d'Italia a San Paolo. I lunghi tempi di definizione delle istanze in discorso si traducono in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica, tale da pregiudicare il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_3
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1
a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della
Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n.
30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli) e l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930).
Ebbene, venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo non si è mai Persona_1
naturalizzato cittadino argentino, come risulta dal certificato negativo n. 03124493 rilasciato dal Potere Giudiziario dello Stato – Registro Elettorale Nazionale (v. allegato n. 2), in cui si attesta che “nel Registro Elettorale Nazionale, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per elezione maggiori di sedici anni di età, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, fino a oggi non è stato/a registrato/a il/la signor/a o , o nato/a il 01/01/1896 in – Per_1 Per_5 Per_1 Per_5 Pt_2
Messina – . Per_9
Pertanto, non avendo l'ascendente mai perso la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa al figlio e, per mezzo di questo, al nipote Persona_3 [...]
per il tramite quest'ultimo, poi, lo status civitatis italiano del sig. Persona_5
è giunto fino al di lui pronipote oggi Persona_1 Parte_1
ricorrente.
È stato, quindi, sufficientemente provato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega il richiedente all'ascendente italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_1
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis al ricorrente
[...]
e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Parte_1
. Controparte_1
Considerato l'oggettivo e documentato carico di lavoro cui sono sottoposti gli
Uffici consolari Italiani all'estero, questo decidente ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4170/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie la domanda e dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite. Messina, 22/03/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Elena Ramatelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.