Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolo' Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. n. 1506/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...] residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 1, presso lo studio dell'avv. Giovanna Padulazzi, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] il [...] residente in [...]
Per Gozzano n. 22, elettivamente domiciliata in Borgomanero, corso Mazzini n. 48, presso lo studio dell'avv. Mauro Nicolazzi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio (Borgomanero, 06/01/2023). Persona_1
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“1. la responsabilità genitoriale sul minore, , verrà esercitata congiuntamente da Persona_1 entrambi i genitori, i quali limitatamente alle questioni relative alla ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla istruzione, alla educazione, alle scelte religiose (comunione/ cresima) e alla salute (tranne per interventi ritenuti dai sanitari urgenti) dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazione del figlio.
2. La residenza anagrafica del minore rimarrà fissata presso la madre in Bolzano Novarese, Via Per
Gozzano, 22.
1
3. Il padre potrà tenere con sé il minore, presso l'abitazione dei propri genitori, o il Sabato o la
Domenica dalle 10.30 alle 21.00, nonché un giorno infrasettimanale, indicativamente dalle 10.30 alle 18.00, fino a settembre 2024, quando il piccolo inizierà la frequentazione dell'asilo nido Per_1
e, pertanto, gli orari del giorno di visita infrasettimanale saranno dalle ore 13.00, ossia dall'orario di possibile uscita dall'asilo fino alle ore 20.00, sempre previo accordo con la madre sul giorno infrasettimanale prescelto e ciò fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Inoltre, fino a detta data, il padre potrà tenere con sé in via alternata il giorno della Vigilia di Natale – Per_1 ovvero il giorno di Natale, ovvero, Santo Stefano, ovvero il 31 dicembre e/o 1 gennaio;
nonché, sempre ad anni alterni, l'Epifania, nella fascia oraria dalle ore 10.30 alle ore 21.00. Nell'anno in cui trascorre il giorno di Natale con il papà, trascorrerà la giornata di Pasqua con la mamma Per_1 mentre quella di Pasquetta con il padre e così via. Ciò salvo diverso accordo dei genitori.
4. Dal compimento del terzo anno, potrà trascorrere, a week end alternati, l'intero fine Per_1 settimana con il padre e cioè dalle 10.00 del sabato mattina alle 21.00 della domenica, e sempre un giorno infrasettimanale, previ accordi con la madre e sempre tenendo in primaria considerazione la frequentazione dell'asilo da parte del minore. Fino al compimento del quinto anno potrà Per_1 trascorrere durante l'estate un intero week end con il padre sempre coadiuvato dai nonni paterni
(dalle 18.00 del venerdì alla domenica sera alle 21.00) nella casa di montagna, ovvero, al mare, previ accordi con la madre. Dal compimento del quinto anno, potrà trascorrere le vacanze Per_1 estive per sette giorni consecutivi con il padre. Dal compimento del settimo anno, , potrà Per_1 trascorrere quindici giorni anche non consecutivi con il padre. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
Le festività nazionali verranno trascorse dal minore ad anni alterni come segue: 25 aprile con la mamma – 1 maggio con il papà – 2 giugno con la mamma – 1 novembre con il papà – 8 dicembre con la mamma. Fino al compimento del terzo anno, le festività di cui sopra si intendono trascorse con il padre con le modalità ed orari stabiliti per i week end e presso l'abitazione dei nonni, ovvero, con la sorveglianza degli stessi.
Il bambino, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà – ad anni alterni – il giorno del suo compleanno con la madre, ovvero, con il padre.
Entrambi i genitori, durante il periodo di permanenza del minore, assicurano l'un l'altro la massima cura e adeguatezza dell'ambiente domestico ove il bambino vive.
5. Il padre si impegna a provvedere al mantenimento di versando mensilmente alla madre al Per_1 seguente IBAN: [...] – entro il giorno ventisette di ogni mese –
l'importo di € 250,00 mensili e ciò fino al 30.06.2025, nonché il 50% delle spese straordinarie. Dal 01.07.25 il padre corrisponderà la somma di € 300,00 mensili importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Relativamente alle spese straordinarie, i genitori fanno esplicito riferimento al protocollo in essere presso il Tribunale di Novara che ha recepito le linee guida del Tribunale di Torino (cfr. doc. 02)
6. L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario e rappresenta una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento.
7. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza /domicilio e recapito telefonico.
8. I genitori, dal compimento del terzo anno di età di , saranno obbligati a concedersi Per_1 reciproco assenso all'iscrizione del figlio sui passaporti reciproci e a provvedere alle sottoscrizioni
2 delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità di valida anche per Per_1
l'espatrio.
9. I genitori saranno obbligati a comunicare l'un l'altro il luogo di vacanza del minore e le modalità in cui le medesime verranno trascorse.
10. Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere a i rapporti con i nonni sia materni che Per_1 paterni, nonché a presentare l'un l'altro i rispettivi compagni/compagne con i quali il minore trascorre/trascorrerà la quotidianità. Inoltre, i genitori si impegnano a non pubblicare sui profili social le foto del minore.
11. Il Sig. a far data dal settembre 2022 svolge attività di consulente con Parte_1
P.I. (cfr. doc. 3), codice ateco 702201 fatturando, in regime forfettario dei minimi, una P.IVA_1 media di circa € 1200,00 euro mensili, nonché precisa di aver dichiarato negli ultimi tre anni antecedenti al deposito del presente ricorso i seguenti redditi: anno 2020 reddito netto € 25.283,15;
(cfr. doc.4) anno 2021 reddito netto € 26.408,00 (cfr. doc. 5) ; anno 2022 reddito netto € 5.609,86 avendo cessato l'attività lavorativa come dipendente in data 23.2.22 (cfr. doc. 6).
- Di essere proprietario dell'autovettura Mercedes- Benz tg.
- Di essere titolare di un conto corrente presso BPM ag. di Lesa come da documentazione allegata con un saldo al 31.12.2019 di € 23.244,40 (cfr.doc.8), di € 27.550,07 al 31.12.2020 (cfr. doc.8a) al 31.12.2021 di € 28.005,37, (cfr. doc.8b) al 31.12.22 di € 213,69 (cfr. doc.8c) e al 31.12.23 € 11,58
(cfr. doc.8d); nonché una carta Poste Pay Evolution con una giacenza media al 1.1.23 di € 371,50
(cfr. doc.8e)
- Di essere proprietario dei seguenti beni immobili siti nel comune di Premia (VB) come da visura ipotecaria che si allega (cfr. doc.9)
- La Sig.ra svolge la professione di estetista, come dipendente, con contratto a Controparte_1 tempo determinato scadente a luglio 2024 con retribuzione mensile netta pari a circa € 649,00, nonché precisa di aver dichiarato negli ultimi due anni antecedenti al deposito del ricorso i redditi di cui alle CU che si depositano (cfr. doc. 10), a completezza di precisa che nell'anno 2023 non ha svolto attività lavorativa, essendo in maternità.
- Di non essere proprietaria di beni immobili o mobili registrati (cfr. doc. 11) e di essere titolare di un conto corrente come da documentazione allegata (cfr. doc. 12).
Entrambi dichiarano di non aver instaurato alcun procedimento oltre al presente ricorso innanzi a qualsivoglia autorità e che non sono stati emessi provvedimenti aventi oggetto il minore.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla convivenza more uxorio dei signori e è nato il figlio Parte_1 Controparte_1 Per_1
(Borgomanero, 06/01/2023) riconosciuto da entrambi i genitori.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. i signori e hanno adito il Tribunale di Novara Pt_1 CP_1 al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
3 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 12/07/2024, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta.
Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) omologa le condizioni concordate tra i genitori , nato ad [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] inerenti al figlio minore , Controparte_1 Persona_1 nato a [...] il [...], che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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