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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7514/22 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Ivan Paladini come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso opponente ed
(anche per , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Carlo Montanari e Marcello Raho, come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato come da CP_3 procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_4 dall'Avv. Valentino Torricelli come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229006132525/000 notificata il
04.07.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico dalla cartella di pagamento n. CP_ 05920140001538778000, emessa per il presunto mancato pagamento di premi assicurativi (anni
2012,2013) nonché dall'avviso di addebito n. 35920210000263128000 emesso dall' per il recupero CP_1 di contributi previdenziali DM10 (anni 2019, 2020, 2021).
In particolare, eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
di aver mai ricevuto la notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito
1 opposti e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la fase di trattazione, all'esito dell'udienza del 16.04.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 05920229006132525/000, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell
[...]
non iscritto nei pubblici registri. CP_5
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. L'art. 26 del D.P.R.
n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC)”, norma quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 (l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel
2015), prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-
PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica della intimazione di pagamento n.05920229006132525/000 in data 04.07.2022.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024). Lo stesso principio deve ritenersi applicabile alla notificazione degli avvisi di addebito e della intimazione di
2 pagamento.
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, la cartella di pagamento n. 05920140001538778000 è stata regolarmente notificata a mezzo pec in data 30.01.2014, mentre l'avviso di addebito n. 35920210000263128000 è stato regolarmente notificato al contribuente a mezzo pec in data 16.10.2021 (cfr. alleg. n.
4-5 memoria difensiva ). Controparte_4
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, quanto alla cartella di pagamento n. 05920140001538778000, giova ricordare che la stessa è stata oggetto di rateazione, concessa su istanza di parte, mediante un piano di ammortamento di 72 rate del CP_ 07.07.2014 (v. allegato memoria difensiva;
tale rateazione è stata poi sospesa (20.03.2017) in quanto la medesima cartella è stata impugnata in altro giudizio RG 3278/2017, conclusosi con sentenza del
Tribunale di Lecce n.3917/2021 del 24.01.2021, che ha accertato “il parziale pagamento delle somme di cui alle cartelle n°05920140001538778000 (…)”, avverso la quale è stato proposto giudizio di appello del
25.03.2022 RGA n.163/22, tutt'ora in corso.
Pertanto, in virtù dell' art. 2943 cc secondo il quale: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo” e dell'art. 2945, comma 2, cc:
3 “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”, il termine prescrizionale della cartella opposta non è ancora decorso.
Analoghe considerazioni vanno fatte in merito all'avviso di addebito n. 35920210000263128000 notificato in data 16.10.2021, il cui termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.05920229006132525/000, oggetto dell'odierno giudizio.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ditta al pagamento delle spese processuali sostenute dall' Parte_1 CP_1 liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna la ditta al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Controparte_4
IVA e CPA;
CP_
- condanna la ditta al pagamento delle spese processuali sostenute dall' Parte_1 liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 05.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.7514/22 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Ivan Paladini come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso opponente ed
(anche per , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Carlo Montanari e Marcello Raho, come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato come da CP_3 procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_4 dall'Avv. Valentino Torricelli come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229006132525/000 notificata il
04.07.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico dalla cartella di pagamento n. CP_ 05920140001538778000, emessa per il presunto mancato pagamento di premi assicurativi (anni
2012,2013) nonché dall'avviso di addebito n. 35920210000263128000 emesso dall' per il recupero CP_1 di contributi previdenziali DM10 (anni 2019, 2020, 2021).
In particolare, eccepiva la nullità e/o inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
di aver mai ricevuto la notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito
1 opposti e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la fase di trattazione, all'esito dell'udienza del 16.04.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 05920229006132525/000, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell
[...]
non iscritto nei pubblici registri. CP_5
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. L'art. 26 del D.P.R.
n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC)”, norma quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 (l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel
2015), prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-
PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica della intimazione di pagamento n.05920229006132525/000 in data 04.07.2022.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024). Lo stesso principio deve ritenersi applicabile alla notificazione degli avvisi di addebito e della intimazione di
2 pagamento.
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, la cartella di pagamento n. 05920140001538778000 è stata regolarmente notificata a mezzo pec in data 30.01.2014, mentre l'avviso di addebito n. 35920210000263128000 è stato regolarmente notificato al contribuente a mezzo pec in data 16.10.2021 (cfr. alleg. n.
4-5 memoria difensiva ). Controparte_4
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, quanto alla cartella di pagamento n. 05920140001538778000, giova ricordare che la stessa è stata oggetto di rateazione, concessa su istanza di parte, mediante un piano di ammortamento di 72 rate del CP_ 07.07.2014 (v. allegato memoria difensiva;
tale rateazione è stata poi sospesa (20.03.2017) in quanto la medesima cartella è stata impugnata in altro giudizio RG 3278/2017, conclusosi con sentenza del
Tribunale di Lecce n.3917/2021 del 24.01.2021, che ha accertato “il parziale pagamento delle somme di cui alle cartelle n°05920140001538778000 (…)”, avverso la quale è stato proposto giudizio di appello del
25.03.2022 RGA n.163/22, tutt'ora in corso.
Pertanto, in virtù dell' art. 2943 cc secondo il quale: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo” e dell'art. 2945, comma 2, cc:
3 “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”, il termine prescrizionale della cartella opposta non è ancora decorso.
Analoghe considerazioni vanno fatte in merito all'avviso di addebito n. 35920210000263128000 notificato in data 16.10.2021, il cui termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.05920229006132525/000, oggetto dell'odierno giudizio.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ditta al pagamento delle spese processuali sostenute dall' Parte_1 CP_1 liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna la ditta al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Controparte_4
IVA e CPA;
CP_
- condanna la ditta al pagamento delle spese processuali sostenute dall' Parte_1 liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 05.05.2025
Il Giudice del Lavoro
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