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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9623/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EP CO, elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia n. 3, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. PERRACHON ELISA, elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia n. 119,
presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione di licenziamento disciplinare – tutela indennitaria – retribuzioni –
rifusione spese
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/11/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere stato assunto dalla (società attiva nel settore della pubblica Controparte_1
ristorazione) quale apprendista pasticciere, livello IV CCNL ConfCommercio Pubblici Esercizi,
in data 20/12/2023;
- di non essere mai stato adibito a mansioni di aiuto pasticciere ma a mansioni di aiuto cuoco,
e di non avere mai ricevuto formazione sul posto di lavoro;
- di non avere mai ricevuto le buste paga relative ai mesi di gennaio, maggio, giugno, luglio,
agosto 2024;
- di essere stato assente dal lavoro per malattia dal 10/5 al 22/6/2024;
- di non avere ricevuto le retribuzioni nonché le indennità di malattia, relative ai mesi di maggio e giugno 2024;
- di avere diffidato la società datrice di lavoro, mediante legale di fiducia, in data 5/7/2024, al pagamento delle somme indicate ed alla consegna delle buste paga;
- di avere ricevuto due bonifici nel mese di luglio 2024, per euro 1.180,00 (8/7/2024) e per euro
693,00 (19/7/2024), senza però sapere a quale titolo, non avendo ricevuto i documenti contabili;
- di essere stato licenziato per giusta causa in data 23/8/2024, per le assenze dal lavoro dal
27/6/2024 al 18/7/2024; senza però ricevere alcuna contestazione disciplinare.
Il sostenendo l'illegittimità del licenziamento, essendo la sua assenza dal lavoro Parte_1
una giusta reazione al mancato pagamento delle retribuzioni ed alla mancata consegna delle buste paga, e contestando anche la tardività e l'irritualità (per assenza della contestazione) del recesso datoriale, ritenendo retribuibile il periodo nel quale è rimasto appunto assente dal
2 lavoro, allegando il mancato pagamento, comunque, di retribuzioni, del TFR e delle indennità
di fine rapporto, ha chiesto in questa sede: la condanna della società convenuta al pagamento di indennità ex art. 9 dlvo 23/2015, pari ad almeno 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR;
la condanna della convenuta al pagamento di complessivi euro 5.542,41 in relazione a retribuzioni, TFR ed altre indennità, nonché la rifusione di euro 729,56 a titolo di spese stragiudiziali relative all'invio della diffida del luglio del 2024, e la condanna della convenuta alla consegna delle buste paga indicate in premessa;
chiedendo in subordine quantomeno il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad euro 1.025,76 lordi.
Si è costituita in giudizio la controdeducendo ed eccependo: Controparte_1
- la mancata impugnazione, da parte del ricorrente e nonostante le premesse in punto di fatto contenute nel ricorso, del contratto di apprendistato;
- che le retribuzioni sono state corrisposte al ricorrente, anche se con dilazione, come da accordo raggiunto con lo stesso;
e che i due bonifici effettuati nel corso del mese di luglio 2024 sono stati satisfattivi delle sue spettanze;
- che anche le buste paga qui reclamate sono state trasmesse al ricorrente, ma via Whatsapp;
avendo però il attivato su tale applicativo la funzione di eliminazione di messaggi Parte_1
effimeri, le buste paga sono state inviate anche in copie cartacee, via raccomandata, all'indirizzo di residenza comunicato dal lavoratore all'atto dell'assunzione (indirizzo in Modena); la missiva non è stata però consegnata al essendo emerso solo in quel contesto che Parte_1
questi aveva cambiato indirizzo di residenza, non provvedendo però a comunicazione della circostanza;
- che anche la contestazione disciplinare dell'assenza dal lavoro verificatasi dalla fine di giugno del 2024 è stata comunicata al all'indirizzo noto, ma che anche tale missiva non è Parte_1
stata recapitata per il medesimo motivo;
- che ulteriore contestazione disciplinare dell'assenza è stata poi inviata all'effettivo indirizzo
3 di residenza, sito in Torino, previa verifica anagrafica;
e che la raccomandata, finita in giacenza presso l'ufficio postale, non è stata ritirata dal ricorrente.
La società convenuta ha quindi contestato l'impugnativa del licenziamento, per essere tale atto pienamente legittimo (in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni è concessa al lavoratore la facoltà di dimettersi per giusta causa, non quella di assentarsi dal lavoro;
in ogni caso, le retribuzioni sono state corrisposte solo con ritardo), tempestivo (trattandosi di illecito in continuazione); ha contestato le pretese retributive del ricorrente, in particolare quelle relative al periodo di assenza dal lavoro;
ha contestato le pretese di rifusione delle spese legali stragiudiziali, non essendovi prova del loro pagamento da parte del ricorrente, e comunque non trattandosi di spese necessitate (la diffida al pagamento delle retribuzioni è stata inviata il medesimo giorno in cui sono state corrisposte le differenze retribuzioni).
La ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_2
In causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
è stato sentito un teste di parte convenuta.
2. Preliminare all'esame delle domande è la ricostruzione dei fatti di causa, secondo quanto risulta dall'istruttoria documentale ed orale.
Anzitutto, non vi è prova della trasmissione delle buste paga da parte della società convenuta al ricorrente via Whatsapp. Il teste della parte sentito su tale circostanza, ovvero il Testimone_1
, impiegato come cameriere di sala presso il locale gestito dalla convenuta, dal 2023 al
[...]
2025, non è stato infatti in grado di riferire sul punto, avendo egli dichiarato soltanto di avere ricevuto le proprie buste paga con tale applicativo.
Non vi è poi prova del raggiungimento di un accordo tra le parti in causa in merito al pagamento dilazionato delle retribuzioni. Il doc. 3 di parte convenuta, infatti, contiene solo uno scambio di massaggi via Whatsapp, avvenuto alla fine di aprile 2024 (e quindi non relativo alle mensilità
di maggio e giugno), scambio nel quale il semmai, lamenta proprio il ritardo nella Parte_1
4 corresponsione delle sue spettanze e chiede quantomeno il pagamento di un anticipo.
Risulta però che in data 27/6/2024 la società convenuta ha tentato l'invio al ricorrente, presso l'indirizzo di residenza indicato nel contratto di assunzione, sito in Modena (cfr. doc. 2 e 5
convenuta), delle buste paga, ma che la raccomandata non è stata recapitata (pacifico è, in causa,
che l'indirizzo del ricorrente era già all'epoca quello indicato in ricorso, ovvero Torino, via
Santhià n. 37/B).
Risulta poi dalle buste paga versate in atti dalla convenuta (doc. 9) che la retribuzione netta per il mese di maggio 2024 dovuta al ricorrente era pari ad euro 1.180,00, e che la retribuzione netta per il mese di giugno era pari ad euro 693,00. Trattasi degli importi che sono stati bonificati al nelle date del 5/7/2024 e del 18/7/2024 (cfr. doc. 6 convenuta;
trattasi peraltro di Parte_1
bonifici indicati già nel ricorso).
La convenuta, infine, risulta aver tentato l'invio al ricorrente di contestazione disciplinare relativa all'assenza dal lavoro di questi dal 23/6/2024, al già citato indirizzo di Modena, ma che anche tale comunicazione non è stata recapitata, non essendo l'indirizzo, all'epoca, attuale (doc.
4 ricorrente). Una nuova contestazione relativa all'assenza del ricorrente dal lavoro è stata poi inviata all'indirizzo di Torino, via Santhià, in data 18/7/2024, ma che la stessa non è mai stata ritirata dal presso l'ufficio postale, e che è stata restituita alla mittente per compiuta Parte_1
giacenza (doc. 7 convenuta).
3. Infine, deve rilevarsi che il TFR e le spettanze di fine rapporto sono state corrisposte al in corso di causa, come attestato dalle parti nel corso delle udienze. Parte_1
4. Ciò posto, si possono esaminare le eterogenee domande del ricorrente.
Anzitutto, nonostante le doglianze sulla pretesa assenza della formazione tipica del rapporto di apprendistato e sull'adibizione a mansioni differenti da quelle previste dal contratto di lavoro individuale, deve prendersi atto del fatto che il non ha poi impugnato la genuinità Parte_1
del contratto, facendo valere conseguenti pretese. Tali doglianze non saranno quindi esaminate
5 per la decisione.
Ciò premesso, deve rilevarsi che le retribuzioni e le indennità di malattia risultano essere state corrisposte al nelle date del 5 e del 18 luglio 2024, come sopra rilevato, per cui la Parte_1
domanda di pagamento di tali emolumenti era infondata ab origine.
La domanda di consegna delle buste paga risultava invece fondata, non essendo avvenuta prima del giudizio (come si è detto, non vi è prova dell'invio via Whatsapp e l'invio con raccomandata non è andato a buon fine;
ma le ragioni di tanto saranno esaminate in sede di statuizione sulle spese di lite), ma in merito alla stessa deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendovi stato deposito dei documenti unitamente al deposito della memoria di costituzione di parte convenuta. Deve però evidenziarsi sin da ora che la causalità della lite, in relazione a tale domanda, è attribuibile al solo ricorrente, in quanto la società convenuta ha provveduto all'invio dei documenti all'indirizzo del nel giugno del 2024, senza Parte_1
riuscire nel recapito a causa del fatto che, come si è già rilevato, il ricorrente risultava trasferito dalla residenza dichiarata al momento della stipula del contratto di lavoro (ma lo stesso non ha dato prova di aver provveduto a notiziare la datrice di lavoro della circostanza). Tale elemento deve essere poi valorizzato anche per comprendere a chi fosse addebitabile, nel luglio del 2024,
la non comprensibilità della natura pienamente satisfattiva dei bonifici bancari inviati al con riferimento ai suoi crediti retributivi (v. infra). Parte_1
In merito al TFR ed alle indennità di fine rapporto, deve essere parimenti dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo avvenuto il pagamento in corso di causa.
Le retribuzioni relative al periodo di assenza dal lavoro non spettano al ricorrente, in quanto,
indipendentemente dalla giustificatezza o meno di tale assenza (si vedrà però infra che l'assenza
è ingiustificata), le prestazioni lavorative non sono state rese, e risulta superfluo ribadire la sinallagmaticità tra prestazioni e retribuzioni.
La rifusione delle spese stragiudiziali relative alla diffida del ricorrente del 5/7/2024 (doc. 4
6 ricorrente) non spetta. Il né ha provato che esse siano state funzionali, almeno ex Parte_1
ante, per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (ben avrebbe potuto il ricorrente richiedere formalmente, da solo e senza assistenza di legale, la trasmissione delle buste paga ed il pagamento delle retribuzioni ed indennità di malattia), né ha provato (elemento ben più importante) di averle già sostenute e di chiederle quindi in restituzione (v. sul punto Cass. ord. 15732/2022).
L'impugnativa del licenziamento, per i diversi motivi gradatamente formulati dal Parte_1
(infondatezza del recesso, assenza di proporzionalità, tardività, assenza di contestazione disciplinare), è parimenti infondata.
Anzitutto, il ricorrente sostiene che la sua assenza dal lavoro, dal 23 giugno sino al licenziamento, costituirebbe una giusta reazione all'inadempimento della parte datoriale, che appunto non aveva corrisposto, all'epoca, due mensilità di retribuzione e non aveva consegnato le buste paga. Premesso che il primo degli inadempimenti citati era cessato al 18/7/2024 (v. i bonifici a saldo delle competenze sopra citati), ragione per la quale quantomeno da tale ultima data il ricorrente avrebbe potuto riprendere la propria attività lavorativa, cosa però non fatta,
deve osservarsi che:
- l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto nel contratto di lavoro trova applicazione il disposto dell'art. 1460 co 2 c.c., norma a mente della quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo se tale comportamento, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede (v. Cass. ord. 10227/2023) nonché proporzionato all'altrui inadempimento (Cass. n. 12001/2003);
- il semplice ritardo tenuto dalla convenuta nella corresponsione di due mensilità (trattasi di ritardo, in quanto l'adempimento, come più volte rilevato, è poi intervenuto nel mese di luglio
2024) non giustificava di certo l'assenza dal lavoro per quasi due mesi, senza interruzione, e
7 senza peraltro alcuna esplicitazione delle ragioni di tale comportamento;
di sicuro, poi, dal 18
luglio del 2024 l'assenza non era giustificata dall'omessa retribuzione, essendo questa intervenuta (se poi il ricorrente avesse avuto dei dubbi sull'integrale versamento del dovuto,
causa la mancata trasmissione delle buste paga, avrebbe dovuto, tenendo comportamento conforme alla buona fede contrattuale, contestare alla datrice di lavoro la mancata comprensibilità del dato contabile, ma tanto non ha fatto;
per di più, la non comprensibilità
della natura pienamente satisfattoria dei pagamenti, causa la mancanza delle buste paga, è
addebitabile solo al ricorrente, come si è già detto); rimaneva solo la mancata trasmissione delle buste paga (si veda quanto appena detto supra), ma una simile omissione non poteva di certo giustificare il protrarsi dell'assenza di qualsivoglia prestazione lavorativa sino al recesso datoriale, non essendovi proporzione tra assenza ed inadempimento della convenuta;
in ogni caso, come si è già diffusamente osservato, la datrice di lavoro ha debitamente tentato la consegna dei documenti, ma il tentativo non è andato a buon fine a causa della sola negligenza del ricorrente.
Il fatto addebitato al ricorrente pertanto sussiste ed è giuridicamente - disciplinarmente rilevante.
Non può poi revocarsi in dubbio la proporzione della reazione, estrema, della parte datoriale,
se sol si considera che il CCNL di riferimento (v. doc. 8 ricorrente) prevede all'art. 213, par. 5,
lett. b), il licenziamento per giusta causa in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per periodo superiore a giorni 5, e che risulta comunque del tutto intuitivo che quasi due mesi di assenza dal lavoro, senza giustificazione appunto, costituiscono inadempimento della massima gravità al contratto di lavoro subordinato. La proporzionalità del recesso datoriale porta al rigetto anche della domanda, formulata in subordine, di condanna al pagamento dell'indennità
sostitutiva del preavviso, in quanto la giusta causa di licenziamento è pienamente sussistente.
Il vizio di tardività della contestazione disciplinare (in quanto il recesso di agosto del 2024 è
8 relativo ad omissione iniziata nel mese di giugno) è insussistente, in quanto ha affermato la giurisprudenza di legittimità che “in tema di licenziamento disciplinare, nel caso di illecito
continuato il rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della
tempestività del recesso datoriale va valutato con riferimento al momento di cessazione della
continuazione, dovendosi ritenere che in tale momento il datore di lavoro abbia la possibilità
di valutare i fatti nel loro insieme e stabilire la congrua sanzione da infliggere” (Cass. n.
2283/2010); pertanto, non era onere di parte convenuta procedere con la contestazione dall'inizio della condotta continuata, ma al limite alla sua cessazione (ma l'avvio del procedimento disciplinare, nel caso in esame, risale a momento in cui l'assenza ingiustificata era ancora in corso).
Neppure sussiste il vizio procedimentale denunciato dal ovvero il mancato invio Parte_1
della contestazione disciplinare, in quanto questa, come si è già rilevato, è stata ritualmente inviata al ricorrente in data 18/7/2024, presso il corretto indirizzo di residenza (doc. 7
convenuta), e mai ritirata.
Il ricorso, fatta eccezione per le domande in relazione alle quali è intervenuta la cessazione della materia del contendere, deve essere rigettato nel merito.
5. In punto spese di lite deve osservarsi che:
- la maggior parte delle domande è stata rigettata;
- la domanda di condanna alla consegna delle buste paga risultava fondata, al momento del deposito del ricorso, ma come si è già rilevato l'inadempimento datoriale è conseguito dalla mancata comunicazione da parte del della sua variazione di indirizzo di residenza Parte_1
rispetto al momento dell'assunzione; il ricorrente ha quindi dato causa alla lite sul punto, come si è già osservato;
- la sola domanda di pagamento del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto era fondata, al momento dell'introduzione del giudizio;
ma trattasi di domanda per importi (euro 1.000,00
9 circa) nettamente inferiore all'ammontare delle altre domande.
Le spese di lite devono essere quindi compensate.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alle domande di condanna alla consegna delle buste paga e di condanna al pagamento del TFR e delle altre indennità di fine rapporto;
- rigetta per il resto il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite.
Torino, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9623/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EP CO, elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia n. 3, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. PERRACHON ELISA, elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia n. 119,
presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione di licenziamento disciplinare – tutela indennitaria – retribuzioni –
rifusione spese
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/11/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere stato assunto dalla (società attiva nel settore della pubblica Controparte_1
ristorazione) quale apprendista pasticciere, livello IV CCNL ConfCommercio Pubblici Esercizi,
in data 20/12/2023;
- di non essere mai stato adibito a mansioni di aiuto pasticciere ma a mansioni di aiuto cuoco,
e di non avere mai ricevuto formazione sul posto di lavoro;
- di non avere mai ricevuto le buste paga relative ai mesi di gennaio, maggio, giugno, luglio,
agosto 2024;
- di essere stato assente dal lavoro per malattia dal 10/5 al 22/6/2024;
- di non avere ricevuto le retribuzioni nonché le indennità di malattia, relative ai mesi di maggio e giugno 2024;
- di avere diffidato la società datrice di lavoro, mediante legale di fiducia, in data 5/7/2024, al pagamento delle somme indicate ed alla consegna delle buste paga;
- di avere ricevuto due bonifici nel mese di luglio 2024, per euro 1.180,00 (8/7/2024) e per euro
693,00 (19/7/2024), senza però sapere a quale titolo, non avendo ricevuto i documenti contabili;
- di essere stato licenziato per giusta causa in data 23/8/2024, per le assenze dal lavoro dal
27/6/2024 al 18/7/2024; senza però ricevere alcuna contestazione disciplinare.
Il sostenendo l'illegittimità del licenziamento, essendo la sua assenza dal lavoro Parte_1
una giusta reazione al mancato pagamento delle retribuzioni ed alla mancata consegna delle buste paga, e contestando anche la tardività e l'irritualità (per assenza della contestazione) del recesso datoriale, ritenendo retribuibile il periodo nel quale è rimasto appunto assente dal
2 lavoro, allegando il mancato pagamento, comunque, di retribuzioni, del TFR e delle indennità
di fine rapporto, ha chiesto in questa sede: la condanna della società convenuta al pagamento di indennità ex art. 9 dlvo 23/2015, pari ad almeno 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR;
la condanna della convenuta al pagamento di complessivi euro 5.542,41 in relazione a retribuzioni, TFR ed altre indennità, nonché la rifusione di euro 729,56 a titolo di spese stragiudiziali relative all'invio della diffida del luglio del 2024, e la condanna della convenuta alla consegna delle buste paga indicate in premessa;
chiedendo in subordine quantomeno il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad euro 1.025,76 lordi.
Si è costituita in giudizio la controdeducendo ed eccependo: Controparte_1
- la mancata impugnazione, da parte del ricorrente e nonostante le premesse in punto di fatto contenute nel ricorso, del contratto di apprendistato;
- che le retribuzioni sono state corrisposte al ricorrente, anche se con dilazione, come da accordo raggiunto con lo stesso;
e che i due bonifici effettuati nel corso del mese di luglio 2024 sono stati satisfattivi delle sue spettanze;
- che anche le buste paga qui reclamate sono state trasmesse al ricorrente, ma via Whatsapp;
avendo però il attivato su tale applicativo la funzione di eliminazione di messaggi Parte_1
effimeri, le buste paga sono state inviate anche in copie cartacee, via raccomandata, all'indirizzo di residenza comunicato dal lavoratore all'atto dell'assunzione (indirizzo in Modena); la missiva non è stata però consegnata al essendo emerso solo in quel contesto che Parte_1
questi aveva cambiato indirizzo di residenza, non provvedendo però a comunicazione della circostanza;
- che anche la contestazione disciplinare dell'assenza dal lavoro verificatasi dalla fine di giugno del 2024 è stata comunicata al all'indirizzo noto, ma che anche tale missiva non è Parte_1
stata recapitata per il medesimo motivo;
- che ulteriore contestazione disciplinare dell'assenza è stata poi inviata all'effettivo indirizzo
3 di residenza, sito in Torino, previa verifica anagrafica;
e che la raccomandata, finita in giacenza presso l'ufficio postale, non è stata ritirata dal ricorrente.
La società convenuta ha quindi contestato l'impugnativa del licenziamento, per essere tale atto pienamente legittimo (in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni è concessa al lavoratore la facoltà di dimettersi per giusta causa, non quella di assentarsi dal lavoro;
in ogni caso, le retribuzioni sono state corrisposte solo con ritardo), tempestivo (trattandosi di illecito in continuazione); ha contestato le pretese retributive del ricorrente, in particolare quelle relative al periodo di assenza dal lavoro;
ha contestato le pretese di rifusione delle spese legali stragiudiziali, non essendovi prova del loro pagamento da parte del ricorrente, e comunque non trattandosi di spese necessitate (la diffida al pagamento delle retribuzioni è stata inviata il medesimo giorno in cui sono state corrisposte le differenze retribuzioni).
La ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_2
In causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
è stato sentito un teste di parte convenuta.
2. Preliminare all'esame delle domande è la ricostruzione dei fatti di causa, secondo quanto risulta dall'istruttoria documentale ed orale.
Anzitutto, non vi è prova della trasmissione delle buste paga da parte della società convenuta al ricorrente via Whatsapp. Il teste della parte sentito su tale circostanza, ovvero il Testimone_1
, impiegato come cameriere di sala presso il locale gestito dalla convenuta, dal 2023 al
[...]
2025, non è stato infatti in grado di riferire sul punto, avendo egli dichiarato soltanto di avere ricevuto le proprie buste paga con tale applicativo.
Non vi è poi prova del raggiungimento di un accordo tra le parti in causa in merito al pagamento dilazionato delle retribuzioni. Il doc. 3 di parte convenuta, infatti, contiene solo uno scambio di massaggi via Whatsapp, avvenuto alla fine di aprile 2024 (e quindi non relativo alle mensilità
di maggio e giugno), scambio nel quale il semmai, lamenta proprio il ritardo nella Parte_1
4 corresponsione delle sue spettanze e chiede quantomeno il pagamento di un anticipo.
Risulta però che in data 27/6/2024 la società convenuta ha tentato l'invio al ricorrente, presso l'indirizzo di residenza indicato nel contratto di assunzione, sito in Modena (cfr. doc. 2 e 5
convenuta), delle buste paga, ma che la raccomandata non è stata recapitata (pacifico è, in causa,
che l'indirizzo del ricorrente era già all'epoca quello indicato in ricorso, ovvero Torino, via
Santhià n. 37/B).
Risulta poi dalle buste paga versate in atti dalla convenuta (doc. 9) che la retribuzione netta per il mese di maggio 2024 dovuta al ricorrente era pari ad euro 1.180,00, e che la retribuzione netta per il mese di giugno era pari ad euro 693,00. Trattasi degli importi che sono stati bonificati al nelle date del 5/7/2024 e del 18/7/2024 (cfr. doc. 6 convenuta;
trattasi peraltro di Parte_1
bonifici indicati già nel ricorso).
La convenuta, infine, risulta aver tentato l'invio al ricorrente di contestazione disciplinare relativa all'assenza dal lavoro di questi dal 23/6/2024, al già citato indirizzo di Modena, ma che anche tale comunicazione non è stata recapitata, non essendo l'indirizzo, all'epoca, attuale (doc.
4 ricorrente). Una nuova contestazione relativa all'assenza del ricorrente dal lavoro è stata poi inviata all'indirizzo di Torino, via Santhià, in data 18/7/2024, ma che la stessa non è mai stata ritirata dal presso l'ufficio postale, e che è stata restituita alla mittente per compiuta Parte_1
giacenza (doc. 7 convenuta).
3. Infine, deve rilevarsi che il TFR e le spettanze di fine rapporto sono state corrisposte al in corso di causa, come attestato dalle parti nel corso delle udienze. Parte_1
4. Ciò posto, si possono esaminare le eterogenee domande del ricorrente.
Anzitutto, nonostante le doglianze sulla pretesa assenza della formazione tipica del rapporto di apprendistato e sull'adibizione a mansioni differenti da quelle previste dal contratto di lavoro individuale, deve prendersi atto del fatto che il non ha poi impugnato la genuinità Parte_1
del contratto, facendo valere conseguenti pretese. Tali doglianze non saranno quindi esaminate
5 per la decisione.
Ciò premesso, deve rilevarsi che le retribuzioni e le indennità di malattia risultano essere state corrisposte al nelle date del 5 e del 18 luglio 2024, come sopra rilevato, per cui la Parte_1
domanda di pagamento di tali emolumenti era infondata ab origine.
La domanda di consegna delle buste paga risultava invece fondata, non essendo avvenuta prima del giudizio (come si è detto, non vi è prova dell'invio via Whatsapp e l'invio con raccomandata non è andato a buon fine;
ma le ragioni di tanto saranno esaminate in sede di statuizione sulle spese di lite), ma in merito alla stessa deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendovi stato deposito dei documenti unitamente al deposito della memoria di costituzione di parte convenuta. Deve però evidenziarsi sin da ora che la causalità della lite, in relazione a tale domanda, è attribuibile al solo ricorrente, in quanto la società convenuta ha provveduto all'invio dei documenti all'indirizzo del nel giugno del 2024, senza Parte_1
riuscire nel recapito a causa del fatto che, come si è già rilevato, il ricorrente risultava trasferito dalla residenza dichiarata al momento della stipula del contratto di lavoro (ma lo stesso non ha dato prova di aver provveduto a notiziare la datrice di lavoro della circostanza). Tale elemento deve essere poi valorizzato anche per comprendere a chi fosse addebitabile, nel luglio del 2024,
la non comprensibilità della natura pienamente satisfattiva dei bonifici bancari inviati al con riferimento ai suoi crediti retributivi (v. infra). Parte_1
In merito al TFR ed alle indennità di fine rapporto, deve essere parimenti dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo avvenuto il pagamento in corso di causa.
Le retribuzioni relative al periodo di assenza dal lavoro non spettano al ricorrente, in quanto,
indipendentemente dalla giustificatezza o meno di tale assenza (si vedrà però infra che l'assenza
è ingiustificata), le prestazioni lavorative non sono state rese, e risulta superfluo ribadire la sinallagmaticità tra prestazioni e retribuzioni.
La rifusione delle spese stragiudiziali relative alla diffida del ricorrente del 5/7/2024 (doc. 4
6 ricorrente) non spetta. Il né ha provato che esse siano state funzionali, almeno ex Parte_1
ante, per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (ben avrebbe potuto il ricorrente richiedere formalmente, da solo e senza assistenza di legale, la trasmissione delle buste paga ed il pagamento delle retribuzioni ed indennità di malattia), né ha provato (elemento ben più importante) di averle già sostenute e di chiederle quindi in restituzione (v. sul punto Cass. ord. 15732/2022).
L'impugnativa del licenziamento, per i diversi motivi gradatamente formulati dal Parte_1
(infondatezza del recesso, assenza di proporzionalità, tardività, assenza di contestazione disciplinare), è parimenti infondata.
Anzitutto, il ricorrente sostiene che la sua assenza dal lavoro, dal 23 giugno sino al licenziamento, costituirebbe una giusta reazione all'inadempimento della parte datoriale, che appunto non aveva corrisposto, all'epoca, due mensilità di retribuzione e non aveva consegnato le buste paga. Premesso che il primo degli inadempimenti citati era cessato al 18/7/2024 (v. i bonifici a saldo delle competenze sopra citati), ragione per la quale quantomeno da tale ultima data il ricorrente avrebbe potuto riprendere la propria attività lavorativa, cosa però non fatta,
deve osservarsi che:
- l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto nel contratto di lavoro trova applicazione il disposto dell'art. 1460 co 2 c.c., norma a mente della quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo se tale comportamento, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede (v. Cass. ord. 10227/2023) nonché proporzionato all'altrui inadempimento (Cass. n. 12001/2003);
- il semplice ritardo tenuto dalla convenuta nella corresponsione di due mensilità (trattasi di ritardo, in quanto l'adempimento, come più volte rilevato, è poi intervenuto nel mese di luglio
2024) non giustificava di certo l'assenza dal lavoro per quasi due mesi, senza interruzione, e
7 senza peraltro alcuna esplicitazione delle ragioni di tale comportamento;
di sicuro, poi, dal 18
luglio del 2024 l'assenza non era giustificata dall'omessa retribuzione, essendo questa intervenuta (se poi il ricorrente avesse avuto dei dubbi sull'integrale versamento del dovuto,
causa la mancata trasmissione delle buste paga, avrebbe dovuto, tenendo comportamento conforme alla buona fede contrattuale, contestare alla datrice di lavoro la mancata comprensibilità del dato contabile, ma tanto non ha fatto;
per di più, la non comprensibilità
della natura pienamente satisfattoria dei pagamenti, causa la mancanza delle buste paga, è
addebitabile solo al ricorrente, come si è già detto); rimaneva solo la mancata trasmissione delle buste paga (si veda quanto appena detto supra), ma una simile omissione non poteva di certo giustificare il protrarsi dell'assenza di qualsivoglia prestazione lavorativa sino al recesso datoriale, non essendovi proporzione tra assenza ed inadempimento della convenuta;
in ogni caso, come si è già diffusamente osservato, la datrice di lavoro ha debitamente tentato la consegna dei documenti, ma il tentativo non è andato a buon fine a causa della sola negligenza del ricorrente.
Il fatto addebitato al ricorrente pertanto sussiste ed è giuridicamente - disciplinarmente rilevante.
Non può poi revocarsi in dubbio la proporzione della reazione, estrema, della parte datoriale,
se sol si considera che il CCNL di riferimento (v. doc. 8 ricorrente) prevede all'art. 213, par. 5,
lett. b), il licenziamento per giusta causa in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per periodo superiore a giorni 5, e che risulta comunque del tutto intuitivo che quasi due mesi di assenza dal lavoro, senza giustificazione appunto, costituiscono inadempimento della massima gravità al contratto di lavoro subordinato. La proporzionalità del recesso datoriale porta al rigetto anche della domanda, formulata in subordine, di condanna al pagamento dell'indennità
sostitutiva del preavviso, in quanto la giusta causa di licenziamento è pienamente sussistente.
Il vizio di tardività della contestazione disciplinare (in quanto il recesso di agosto del 2024 è
8 relativo ad omissione iniziata nel mese di giugno) è insussistente, in quanto ha affermato la giurisprudenza di legittimità che “in tema di licenziamento disciplinare, nel caso di illecito
continuato il rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della
tempestività del recesso datoriale va valutato con riferimento al momento di cessazione della
continuazione, dovendosi ritenere che in tale momento il datore di lavoro abbia la possibilità
di valutare i fatti nel loro insieme e stabilire la congrua sanzione da infliggere” (Cass. n.
2283/2010); pertanto, non era onere di parte convenuta procedere con la contestazione dall'inizio della condotta continuata, ma al limite alla sua cessazione (ma l'avvio del procedimento disciplinare, nel caso in esame, risale a momento in cui l'assenza ingiustificata era ancora in corso).
Neppure sussiste il vizio procedimentale denunciato dal ovvero il mancato invio Parte_1
della contestazione disciplinare, in quanto questa, come si è già rilevato, è stata ritualmente inviata al ricorrente in data 18/7/2024, presso il corretto indirizzo di residenza (doc. 7
convenuta), e mai ritirata.
Il ricorso, fatta eccezione per le domande in relazione alle quali è intervenuta la cessazione della materia del contendere, deve essere rigettato nel merito.
5. In punto spese di lite deve osservarsi che:
- la maggior parte delle domande è stata rigettata;
- la domanda di condanna alla consegna delle buste paga risultava fondata, al momento del deposito del ricorso, ma come si è già rilevato l'inadempimento datoriale è conseguito dalla mancata comunicazione da parte del della sua variazione di indirizzo di residenza Parte_1
rispetto al momento dell'assunzione; il ricorrente ha quindi dato causa alla lite sul punto, come si è già osservato;
- la sola domanda di pagamento del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto era fondata, al momento dell'introduzione del giudizio;
ma trattasi di domanda per importi (euro 1.000,00
9 circa) nettamente inferiore all'ammontare delle altre domande.
Le spese di lite devono essere quindi compensate.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alle domande di condanna alla consegna delle buste paga e di condanna al pagamento del TFR e delle altre indennità di fine rapporto;
- rigetta per il resto il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite.
Torino, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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