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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17560/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17560/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA PALMIERI, 23 10143 TORINO presso lo studio dell'avv.
RAFFONE ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CHIVASSO il 15/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIVASSO (atto n. 27 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 11/02/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
24.11.2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 17/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIVASSO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne, , ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e mantenimento della residenza della minore presso l'abitazione materna, confermando altresì che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni di , delle sue capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei Per_1 genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui avrà con sé la minore.
DISPONE che, salvo diversi accordi, ed avendo cura sempre di rispettare le esigenze della minore nell'ottica di tutelare il suo benessere ed equilibrio psicofisico, le parti concordano un'alternanza al 50% della permanenza di presso ciascun genitore secondo il seguente calendario: ✓ A settimane Per_1 alterne, una presso la madre e la successiva presso il padre, con giorno per il cambio di casa fissato indicativamente nel domenica;
✓ Ciascun genitore potrà sempre incontrare la figlia, qualora quest'ultima ne faccia richiesta, nei momenti in cui la figlia si reca o ritorna da scuola o da attività ricreative o di altro pagina 2 di 4 genere;
✓ qualora dovesse essere indisposta mentre si trova presso un genitore, questi si impegna Per_1 ad avvertire l'altro telefonicamente o per messaggio indicando il tipo di indisposizione e la gravità, in modo che sia possibile decidere se sia necessaria la presenza di entrambi i genitori;
in ogni caso in questi frangenti sarà sempre possibile la visita dell'altro genitore;
✓ i genitori concordano che in tutte le occasioni in cui un genitore dovesse, per necessità lavorative o di studio, essere impossibilitato a tenere con Sé la figlia, la stessa potrà restare con l'altro genitore senza che ciò implichi una modifica dell'alternanza abituale non appena sarà cessata l'esigenza lavorativa;
✓ i genitori concordano che ciascuno di loro potrà partecipare agli eventi scolastici e sportivi riguardanti la figlia, anche se non ricadenti in un giorno di rispettiva spettanza;
✓ ciascun genitore terrà con sé la figlia per metà delle vacanze scolastiche invernali, ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre sera o dal 30 dicembre al 6 gennaio, nonché alternativamente il giorno del 24 dicembre o del 25 dicembre;
✓ le vacanze di carnevale saranno trascorse dalla figlia con uno o con l'altro genitore in alternanza con quelle pasquali;
✓ il giorno del compleanno di entrambi i genitori potranno vedere la figlia concordando di volta in volta se Per_1 al mattino al pomeriggio o alla sera;
le ulteriori festività, compresi eventuali ponti, verranno ripartiti tra i genitori in maniera paritetica previo accordo da definirsi con congruo anticipo (oppure verranno trascorsi in alternanza con l'uno o con l'altro genitore); ✓ i genitori concordano che durante le vacanze estive ciascuno di loro potrà trascorrere con tre settimane, anche non consecutive, in periodi che Per_1 dovranno essere concordati entro il 30 del mese di maggio di ogni anno, in tali periodi l'alternanza settimanale viene sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza secondo il calendario in essere al momento dell'interruzione, durante le vacanze la minore potrà sempre essere raggiunta telefonicamente dall'altro genitore;
✓ i genitori concordano che potrà vedere ed eventualmente Per_1 trascorrere secondo la sua volontà dei giorni con i nonni e gli zii paterni e materni;
✓ il presente calendario potrà sempre essere modificato su accordo congiunto delle parti e di . Per_1
DISPONE che a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia, da versarsi Pt_1 alla signora nella misura di € 300 mensili, somma da rivalutarsi annualmente con previsione di Pt_2 adeguamento automatico parametrato agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative, spese che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate. Il tutto secondo i criteri stabiliti all'interno del Protocollo 15.3.2016 ovvero in altro protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del Foro di Torino eventualmente successivo. Alla fine di ogni mese ognuno dei genitori esibirà all'altro le pezze giustificative delle spese effettuate per la figlia e ne chieda il rimborso pro quota del 50% all'altro.
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a compiere ogni formalità necessaria affinché la signora Pt_1
possa usufruire dell'assegno unico universale nella misura del 100%. Pt_2
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna a corrispondere mensilmente al sig. la somma Pt_2 Pt_1 di € 50,00 pari al 50% della Investipolizza BNL Young, polizza nr. 0422334 di cui è beneficiaria la figlia
. Per_1
PRENDE ATTO che la sig.ra ed il sig. si impegnano a versare € 5.000,00 ciascuno a Pt_2 Pt_1 favore di , al compimento dei suoi 18 anni, da versare su conto corrente intestato ad che Per_1 Per_1 verrà aperto non appena maggiorenne.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver previamente risolto ogni ulteriore questione patrimoniale tra le stesse pendente e, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di riconoscimento di assegno divorzile.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio autorizzano il rilascio del passaporto personale per le minori,
pagina 3 di 4 consentendo la loro libera circolazione nei paesi UE e previo consenso scritto di entrambi i genitori, per quelli extra UE.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione di documentazione attinente la situazione patrimoniale e fiscale e del piano genitoriale avendo concordato ogni capitolo del presente atto con piena lealtà e trasparenza.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17560/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA PALMIERI, 23 10143 TORINO presso lo studio dell'avv.
RAFFONE ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CHIVASSO il 15/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIVASSO (atto n. 27 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 11/02/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
24.11.2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 17/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIVASSO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne, , ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e mantenimento della residenza della minore presso l'abitazione materna, confermando altresì che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni di , delle sue capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei Per_1 genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui avrà con sé la minore.
DISPONE che, salvo diversi accordi, ed avendo cura sempre di rispettare le esigenze della minore nell'ottica di tutelare il suo benessere ed equilibrio psicofisico, le parti concordano un'alternanza al 50% della permanenza di presso ciascun genitore secondo il seguente calendario: ✓ A settimane Per_1 alterne, una presso la madre e la successiva presso il padre, con giorno per il cambio di casa fissato indicativamente nel domenica;
✓ Ciascun genitore potrà sempre incontrare la figlia, qualora quest'ultima ne faccia richiesta, nei momenti in cui la figlia si reca o ritorna da scuola o da attività ricreative o di altro pagina 2 di 4 genere;
✓ qualora dovesse essere indisposta mentre si trova presso un genitore, questi si impegna Per_1 ad avvertire l'altro telefonicamente o per messaggio indicando il tipo di indisposizione e la gravità, in modo che sia possibile decidere se sia necessaria la presenza di entrambi i genitori;
in ogni caso in questi frangenti sarà sempre possibile la visita dell'altro genitore;
✓ i genitori concordano che in tutte le occasioni in cui un genitore dovesse, per necessità lavorative o di studio, essere impossibilitato a tenere con Sé la figlia, la stessa potrà restare con l'altro genitore senza che ciò implichi una modifica dell'alternanza abituale non appena sarà cessata l'esigenza lavorativa;
✓ i genitori concordano che ciascuno di loro potrà partecipare agli eventi scolastici e sportivi riguardanti la figlia, anche se non ricadenti in un giorno di rispettiva spettanza;
✓ ciascun genitore terrà con sé la figlia per metà delle vacanze scolastiche invernali, ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre sera o dal 30 dicembre al 6 gennaio, nonché alternativamente il giorno del 24 dicembre o del 25 dicembre;
✓ le vacanze di carnevale saranno trascorse dalla figlia con uno o con l'altro genitore in alternanza con quelle pasquali;
✓ il giorno del compleanno di entrambi i genitori potranno vedere la figlia concordando di volta in volta se Per_1 al mattino al pomeriggio o alla sera;
le ulteriori festività, compresi eventuali ponti, verranno ripartiti tra i genitori in maniera paritetica previo accordo da definirsi con congruo anticipo (oppure verranno trascorsi in alternanza con l'uno o con l'altro genitore); ✓ i genitori concordano che durante le vacanze estive ciascuno di loro potrà trascorrere con tre settimane, anche non consecutive, in periodi che Per_1 dovranno essere concordati entro il 30 del mese di maggio di ogni anno, in tali periodi l'alternanza settimanale viene sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza secondo il calendario in essere al momento dell'interruzione, durante le vacanze la minore potrà sempre essere raggiunta telefonicamente dall'altro genitore;
✓ i genitori concordano che potrà vedere ed eventualmente Per_1 trascorrere secondo la sua volontà dei giorni con i nonni e gli zii paterni e materni;
✓ il presente calendario potrà sempre essere modificato su accordo congiunto delle parti e di . Per_1
DISPONE che a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia, da versarsi Pt_1 alla signora nella misura di € 300 mensili, somma da rivalutarsi annualmente con previsione di Pt_2 adeguamento automatico parametrato agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative, spese che dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate. Il tutto secondo i criteri stabiliti all'interno del Protocollo 15.3.2016 ovvero in altro protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del Foro di Torino eventualmente successivo. Alla fine di ogni mese ognuno dei genitori esibirà all'altro le pezze giustificative delle spese effettuate per la figlia e ne chieda il rimborso pro quota del 50% all'altro.
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a compiere ogni formalità necessaria affinché la signora Pt_1
possa usufruire dell'assegno unico universale nella misura del 100%. Pt_2
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna a corrispondere mensilmente al sig. la somma Pt_2 Pt_1 di € 50,00 pari al 50% della Investipolizza BNL Young, polizza nr. 0422334 di cui è beneficiaria la figlia
. Per_1
PRENDE ATTO che la sig.ra ed il sig. si impegnano a versare € 5.000,00 ciascuno a Pt_2 Pt_1 favore di , al compimento dei suoi 18 anni, da versare su conto corrente intestato ad che Per_1 Per_1 verrà aperto non appena maggiorenne.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver previamente risolto ogni ulteriore questione patrimoniale tra le stesse pendente e, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di riconoscimento di assegno divorzile.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio autorizzano il rilascio del passaporto personale per le minori,
pagina 3 di 4 consentendo la loro libera circolazione nei paesi UE e previo consenso scritto di entrambi i genitori, per quelli extra UE.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione di documentazione attinente la situazione patrimoniale e fiscale e del piano genitoriale avendo concordato ogni capitolo del presente atto con piena lealtà e trasparenza.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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