Provvedimento: […] Venuti meno, d'altro canto, per effetto dell'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 54, disposta dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, i casi in cui, per determinati delitti di particolare gravità (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), non poteva venir concesso il beneficio della riduzione della pena, il raccordo tra questo istituto e quello della liberazione condizionale opera con carattere di generalità per tutti i condannati a pena detentiva temporanea. […]
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