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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2024, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
r.g. 4755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4755/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
19.11.2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Cascone
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 19.11.2024, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso introduttivo e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Salerno in data 09.05.1985 e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati (31.01.1986) e (27.12.1989), ormai maggiorenni ed autosufficienti, Per_1 CP_2
precisando che il Tribunale di Salerno in data 04.05.2013 aveva dichiarato la separazione dei coniugi,
1 r.g. 4755/2024
chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso che prevedevano, tra l'altro, di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione in relazione alla casa familiare.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
2. In data 19 novembre 2024, il ricorrente compariva dinanzi al giudice delegato e, dichiarata la contumacia della resistente, all'esito dell'audizione del ricorrente, previa discussione della parte ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c. riservava la causa al Collegio
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che attesa la mancata costituzione della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile, né rispetto all'assegnazione della casa coniugale, atteso che i figli sono ormai maggiorenni ed autosufficienti.
Devono essere compiute le formalità di legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Salerno in data 09.05.1985 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: trascritto Controparte_1 C.F._2
il 13.05.1985 nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Salerno (al n. 19, parte II, Seria A, Anno
1985);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74.;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
2 r.g. 4755/2024
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4755/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
19.11.2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Cascone
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 19.11.2024, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso introduttivo e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Salerno in data 09.05.1985 e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati (31.01.1986) e (27.12.1989), ormai maggiorenni ed autosufficienti, Per_1 CP_2
precisando che il Tribunale di Salerno in data 04.05.2013 aveva dichiarato la separazione dei coniugi,
1 r.g. 4755/2024
chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso che prevedevano, tra l'altro, di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione in relazione alla casa familiare.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
2. In data 19 novembre 2024, il ricorrente compariva dinanzi al giudice delegato e, dichiarata la contumacia della resistente, all'esito dell'audizione del ricorrente, previa discussione della parte ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c. riservava la causa al Collegio
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che attesa la mancata costituzione della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile, né rispetto all'assegnazione della casa coniugale, atteso che i figli sono ormai maggiorenni ed autosufficienti.
Devono essere compiute le formalità di legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Salerno in data 09.05.1985 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: trascritto Controparte_1 C.F._2
il 13.05.1985 nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Salerno (al n. 19, parte II, Seria A, Anno
1985);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74.;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
2 r.g. 4755/2024
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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