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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 982 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.I. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Maurizio Miranda per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Lissandrin per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 9 Al quale è stata riunita la causa civile in II grado iscritta al N° 1008 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Burattini per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
, come sopra rappresentato e difeso Controparte_1
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1424 pubblicata in data 30.10.2023 dal Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per la Parte_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita,
- in via preliminare, disporre la sospensione (…)
- nel merito, accogliere la sopra estesa impugnazione e per l'effetto riformare in tutto ovvero in parte la Sentenza del Tribunale di Ancona nr. 1424/23 resa a definizione del giudizio pendente al nr. 4744/18 del ruolo generale e dunque respingere la domanda proposta dalla Curatela del nei confronti di Parte_3 nonché di anche in ragione dell'eccepita carenza di Parte_1 Parte_2 ione;
- in via istruttoria (…)”
: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere (…)
- in via principale e nel merito, accogliere per motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1424 del 2023 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Civile, Giudice Dott. Alessandro Di Tano
pagina 2 di 9 nell'ambito del giudizio N.R.G. 4744 del 2018 depositata in cancelleria in data 27.10.2023, notificata in data 31.102.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In via preliminare: respingere la domanda revocatoria proposta dalla Curatela in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 67 della L.F.; Nel merito: dichiarar infondata la domanda di revocatoria ordinaria promossa dalla Curatela ai sensi dall'art. 2901 c.c. sia dal punto di vista oggettivo (manca la prova dell'anteriorità dei crediti e del pregiudizio) che dal punto di vista soggettivo, in quanto non risulta in alcun modo provata la sussistenza della partecipatio fraudis in capo alla dichiarare inammissibile la Parte_2 domanda di restituzione dell'azien nfronti della che della in quanto azione non contemplata Parte_2 Parte_1 ento a segui oria ordinaria;
dichiarare infondata la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti di entrambe le convenute, posto che l'acquisto successivo del terzo è stato compiuto in buona fede e a titolo oneroso e controparte non ha fornito alcuna prova circa la fondatezza dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c." e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)”
Per il fallimento della : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa: 1) nel merito, respingere l'appello proposto da Parte_4 ora perché infondato in
[...] Parte_1 tto
2) In via istruttoria, respingere le richieste istruttorie avversarie
3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado da liquidarsi a favore a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano e antistatari avendo anticipato le spese e non avendo riscosso gli onorari.” “
FATTI DI CAUSA
Il curatore del fallimento della ha convenuto dinanzi al Tribunale di CP_1
Ancona la affinché venga dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 66 Parte_2
L.F. o dell'art. 2901 c.c. l'atto con cui in data 18.11.2014 la società poi fallita pagina 3 di 9 aveva ceduto alla convenuta il proprio intero patrimonio aziendale per un compenso pari ad euro 80.000,00, rideterminato in euro 15.000,00 a seguito della transazione stipulata tra le parti in data 13.10.2015; ha altresì proposto analoga domanda nei confronti della cui la ha Parte_1 Parte_2 trasferito l'intero compendio in data 23.04.2018, nonostante le diffide tempestivamente inviate dalla curatela;
ha altresì chiesto la condanna di entrambe le convenute alla restituzione dei beni aziendali ed al risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato la fondatezza della Parte_1 domanda, eccependo la propria buona fede ed evidenziando che la stipula del contratto costituiva un atto dovuto a fronte del preliminare sottoscritto con la in data 29.04.2016; ha altresì contestato l'ammissibilità della Parte_2 domanda di restituzione e la fondatezza della richiesta di risarcimento dei danni.
Si è poi costituita la eccependo la tardività della revocatoria Parte_2 fallimentare e contestando la fondatezza della revocatoria ordinaria.
All'esito dell'istruttoria svolta, con sentenza in data 30.10.2023 il Tribunale di
Ancona ha accolto la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di entrambe le convenute, dichiarando l'inefficacia di entrambi gli atti oggetto di causa e condannando le soccombenti al pagamento delle spese nei confronti della curatela attrice, salva la compensazione nella misura di un quinto;
il primo giudice ha ritenuto invece tardiva la domanda proposta ai sensi dell'art. 66 L.F., inammissibile la domanda di restituzione del compendio aziendale e genericamente proposta la domanda di risarcimento dei danni.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la ribadendo in Parte_1 particolar modo la propria buona fede ai sensi dell'art. 2901 comma 4 c.c..
La medesima sentenza è stata distintamente appellata dalla la quale Parte_2 ha eccepito il difetto d'interesse ad agire in capo alla curatela, non essendo stata impugnata la transazione stipulata in data 13.10.2015, ed ha comunque contestato la sussistenza nel caso di specie dei presupposti previsti dall'art. 2901
c.c..
pagina 4 di 9 Costituendosi in entrambi i giudizi, la curatela ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito della riunione, entrambe le cause sono state trattenute in decisione in data 06.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), la censura la sentenza nel capo in cui il Parte_2 primo giudice ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto con cui in data
18.11.2014 la le ha ceduto lo stabilimento balneare sito a CP_1
Falconara Marittima, località Palombina;
l'appellante contesta di aver avuto consapevolezza del pregiudizio eventualmente arrecato ai creditori della cedente, ribadendo la congruità del prezzo in considerazione delle precarie condizioni del compendio aziendale e lamentando la mancata ammissione delle prove orali richieste in merito al negativo andamento dell'attività;
l'appellante eccepisce altresì che la curatela non avrebbe alcun interesse a sindacare il prezzo concordato, non avendo neppure impugnato la transazione con cui in data 13.10.2015 il compenso in questione è stato rideterminato;
le medesime considerazioni sono state poste a fondamento del secondo e del terzo motivo del distinto appello proposto dalla Pt_1
[...]
Entrambi gli appelli debbono essere rigettati sotto i profili sopra descritti.
“Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria”, infatti, “è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per pagina 5 di 9 cui è proposta l'azione” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n.28423 del 15.10.2021).
Nel caso di specie, cedendo il proprio intero patrimonio aziendale la CP_1 ha provocato un evidente pregiudizio ai propri creditori, di cui
[...]
l'acquirente era necessariamente consapevole;
risulta a riguardo indicativo il fatto che la società acquirente sia stata costituita appena venti giorni prima della cessione, che abbia assunto la medesima denominazione dello stabilimento che stava per acquistare e che si sia limitata a ristrutturarlo ed a cederlo alla restando poi inattiva. Parte_1
Il prezzo assolutamente modesto concordato per la cessione (pari ad euro
80.000,00, ridotto ad euro 15.000,00 a seguito della transazione stipulata in data 13.10.2015 e comunque mai versato) costituisce un ulteriore indice della consapevolezza dell'acquirente in merito al pregiudizio che si stava realizzando ai danni dei creditori della cedente.
Né risulta comprensibile la deduzione delle appellanti secondo cui la curatela fallimentare non potrebbe sindacare in alcun modo il valore del compendio aziendale indicato nella citata transazione, peraltro qualificata espressamente dalle parti come “non novativa” (cfr. art. 4 della scrittura prodotta quale allegato n. 9 alla comparsa di costituzione in appello della curatela).
In tale complessivo contesto, risultano evidentemente superflue le ulteriori prove orali che entrambe le parti chiedono di assumere anche nella presente sede.
2. Con il primo motivo del proprio appello, poi, la censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha accolto la domanda anche nei propri confronti, ritenendola consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe determinato ai creditori sociali in considerazione della diffida inviata dalla curatela fallimentare pochi giorni prima della stipula;
l'appellante ribadisce invece di avere ignorato le vicende societarie della e di avere CP_1 stipulato il contratto soltanto in quanto vincolata dal precedente preliminare sottoscritto con la le medesime considerazioni sono state Parte_2
pagina 6 di 9 poste a fondamento del quarto motivo dell'appello proposto dalla Pt_2
[...]
Entrambi gli appelli debbono essere disattesi anche sotto tale profilo.
La stipula di un contratto può ritenersi infatti un atto dovuto solo ove rappresenti “l'esecuzione doverosa di un pactum de contrahendo validamente posto in essere (…) cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi”; solo in tale ipotesi “la verifica della sussistenza dell'eventus damni va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva, mentre il presupposto soggettivo del consilium fraudis va valutato con riferimento al contratto preliminare” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 9970 del 16.04.2008, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. 3, ordinanza n.17067 del 26.06.2019).
Nel caso di specie, tuttavia, il contratto con cui in data 23.04.2018 la ha ceduto alla lo stabilimento balneare “Solaria Parte_2 Parte_1
Beach” non ha costituito il doveroso adempimento delle obbligazioni assunte nel preliminare stipulato in data 22.04.2016.
Basti pensare che, in tale sede, la promissaria acquirente si era obbligata ad acquistare il compendio aziendale entro la data del 30.04.2020, concordando con la controparte che i canoni da pagare sino ad allora per l'affitto del medesimo compendio (per l'importo pari complessivamente ad euro 134.000) sarebbero stati detratti dal prezzo concordato per la cessione
(pari ad euro 190.000,00); al momento della stipula del contratto definitivo, pertanto, la avrebbe dovuto versare solo la somma residua, Parte_1 pari ad euro 56.000,00.
Il contratto di cui la curatela chiede dichiararsi l'inefficacia è stato invece stipulato in data 23.04.2018, ovvero quando l'obbligazione assunta dalla promissaria acquirente non era ancora esigibile.
La modifica del termine concordato nell'ambito del preliminare ha determinato anche differenti modalità di pagamento del prezzo, tenuto conto che alla data del 23.04.2018 la non aveva ancora Parte_1 versato a titolo di canone e contestuale anticipo sul corrispettivo l'importo pagina 7 di 9 originariamente previsto, bensì la minore somma pari ad euro 61.000,00:
l'acquirente ha quindi dovuto versare quale residua quota del prezzo l'importo pari ad euro 129.000,00, ben maggiore rispetto alla somma già concordata.
Il contratto stipulato in data 23.04.2018 tra la e la Parte_2 Pt_1 costituisce pertanto un nuovo ed autonomo regolamento contrattuale,
[...] fondato su un assetto degli interessi delle parti diverso rispetto a quello recepito dal precedente preliminare.
La sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. va quindi verificata con riferimento non alla stipula del preliminare, bensì alla data del
23.04.2018, quando la curatela fallimentare aveva già reso note all'acquirente le peculiari condizioni che avevano caratterizzato la precedente cessione dello stabilimento balneare dalla Dijebau s.r.l. alla
Solaria s.r.l., evidenziando il pregiudizio arrecato ai creditori societari e la propria intenzione di proporre domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. (cfr. diffida inviata in data 10.04.2018).
Anche a prescindere dalla scarsa congruità del prezzo concordato (ben inferiore rispetto al prezzo desumibile dalla proposta recante la data dell'11.12.2013 e dal notorio valore di uno stabilimento balneare appena ristrutturato), risulta evidente che alla data del 23.04.2018 la Parte_1 non poteva essere qualificata come un terzo acquirente di buona fede ai sensi dell'art. 2901 comma IV c.c..
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio ed in particolare del presente grado, s'impone la condanna di entrambe le appellanti, in via solidale tra loro, a rifondere le spese anticipate dalla curatela appellata, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte di entrambe le appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_1
e dalla avverso la sentenza n. 1424 pubblicata in data
[...] Parte_2
30.10.2023 dal Tribunale di Ancona, così dispone:
RIGETTA entrambi gli appelli e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
PONE a carico della e della Parte_1
, in via solidale tra loro, le spese sostenute dalla Parte_2 curatela del fallimento della , liquidate nell'importo Controparte_1 complessivamente pari ad euro 8.000,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 982 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.I. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Maurizio Miranda per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Lissandrin per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 9 Al quale è stata riunita la causa civile in II grado iscritta al N° 1008 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Burattini per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
, come sopra rappresentato e difeso Controparte_1
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1424 pubblicata in data 30.10.2023 dal Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per la Parte_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita,
- in via preliminare, disporre la sospensione (…)
- nel merito, accogliere la sopra estesa impugnazione e per l'effetto riformare in tutto ovvero in parte la Sentenza del Tribunale di Ancona nr. 1424/23 resa a definizione del giudizio pendente al nr. 4744/18 del ruolo generale e dunque respingere la domanda proposta dalla Curatela del nei confronti di Parte_3 nonché di anche in ragione dell'eccepita carenza di Parte_1 Parte_2 ione;
- in via istruttoria (…)”
: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere (…)
- in via principale e nel merito, accogliere per motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1424 del 2023 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Civile, Giudice Dott. Alessandro Di Tano
pagina 2 di 9 nell'ambito del giudizio N.R.G. 4744 del 2018 depositata in cancelleria in data 27.10.2023, notificata in data 31.102.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In via preliminare: respingere la domanda revocatoria proposta dalla Curatela in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 67 della L.F.; Nel merito: dichiarar infondata la domanda di revocatoria ordinaria promossa dalla Curatela ai sensi dall'art. 2901 c.c. sia dal punto di vista oggettivo (manca la prova dell'anteriorità dei crediti e del pregiudizio) che dal punto di vista soggettivo, in quanto non risulta in alcun modo provata la sussistenza della partecipatio fraudis in capo alla dichiarare inammissibile la Parte_2 domanda di restituzione dell'azien nfronti della che della in quanto azione non contemplata Parte_2 Parte_1 ento a segui oria ordinaria;
dichiarare infondata la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti di entrambe le convenute, posto che l'acquisto successivo del terzo è stato compiuto in buona fede e a titolo oneroso e controparte non ha fornito alcuna prova circa la fondatezza dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c." e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)”
Per il fallimento della : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa: 1) nel merito, respingere l'appello proposto da Parte_4 ora perché infondato in
[...] Parte_1 tto
2) In via istruttoria, respingere le richieste istruttorie avversarie
3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado da liquidarsi a favore a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano e antistatari avendo anticipato le spese e non avendo riscosso gli onorari.” “
FATTI DI CAUSA
Il curatore del fallimento della ha convenuto dinanzi al Tribunale di CP_1
Ancona la affinché venga dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 66 Parte_2
L.F. o dell'art. 2901 c.c. l'atto con cui in data 18.11.2014 la società poi fallita pagina 3 di 9 aveva ceduto alla convenuta il proprio intero patrimonio aziendale per un compenso pari ad euro 80.000,00, rideterminato in euro 15.000,00 a seguito della transazione stipulata tra le parti in data 13.10.2015; ha altresì proposto analoga domanda nei confronti della cui la ha Parte_1 Parte_2 trasferito l'intero compendio in data 23.04.2018, nonostante le diffide tempestivamente inviate dalla curatela;
ha altresì chiesto la condanna di entrambe le convenute alla restituzione dei beni aziendali ed al risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato la fondatezza della Parte_1 domanda, eccependo la propria buona fede ed evidenziando che la stipula del contratto costituiva un atto dovuto a fronte del preliminare sottoscritto con la in data 29.04.2016; ha altresì contestato l'ammissibilità della Parte_2 domanda di restituzione e la fondatezza della richiesta di risarcimento dei danni.
Si è poi costituita la eccependo la tardività della revocatoria Parte_2 fallimentare e contestando la fondatezza della revocatoria ordinaria.
All'esito dell'istruttoria svolta, con sentenza in data 30.10.2023 il Tribunale di
Ancona ha accolto la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di entrambe le convenute, dichiarando l'inefficacia di entrambi gli atti oggetto di causa e condannando le soccombenti al pagamento delle spese nei confronti della curatela attrice, salva la compensazione nella misura di un quinto;
il primo giudice ha ritenuto invece tardiva la domanda proposta ai sensi dell'art. 66 L.F., inammissibile la domanda di restituzione del compendio aziendale e genericamente proposta la domanda di risarcimento dei danni.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la ribadendo in Parte_1 particolar modo la propria buona fede ai sensi dell'art. 2901 comma 4 c.c..
La medesima sentenza è stata distintamente appellata dalla la quale Parte_2 ha eccepito il difetto d'interesse ad agire in capo alla curatela, non essendo stata impugnata la transazione stipulata in data 13.10.2015, ed ha comunque contestato la sussistenza nel caso di specie dei presupposti previsti dall'art. 2901
c.c..
pagina 4 di 9 Costituendosi in entrambi i giudizi, la curatela ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito della riunione, entrambe le cause sono state trattenute in decisione in data 06.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), la censura la sentenza nel capo in cui il Parte_2 primo giudice ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto con cui in data
18.11.2014 la le ha ceduto lo stabilimento balneare sito a CP_1
Falconara Marittima, località Palombina;
l'appellante contesta di aver avuto consapevolezza del pregiudizio eventualmente arrecato ai creditori della cedente, ribadendo la congruità del prezzo in considerazione delle precarie condizioni del compendio aziendale e lamentando la mancata ammissione delle prove orali richieste in merito al negativo andamento dell'attività;
l'appellante eccepisce altresì che la curatela non avrebbe alcun interesse a sindacare il prezzo concordato, non avendo neppure impugnato la transazione con cui in data 13.10.2015 il compenso in questione è stato rideterminato;
le medesime considerazioni sono state poste a fondamento del secondo e del terzo motivo del distinto appello proposto dalla Pt_1
[...]
Entrambi gli appelli debbono essere rigettati sotto i profili sopra descritti.
“Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria”, infatti, “è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per pagina 5 di 9 cui è proposta l'azione” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n.28423 del 15.10.2021).
Nel caso di specie, cedendo il proprio intero patrimonio aziendale la CP_1 ha provocato un evidente pregiudizio ai propri creditori, di cui
[...]
l'acquirente era necessariamente consapevole;
risulta a riguardo indicativo il fatto che la società acquirente sia stata costituita appena venti giorni prima della cessione, che abbia assunto la medesima denominazione dello stabilimento che stava per acquistare e che si sia limitata a ristrutturarlo ed a cederlo alla restando poi inattiva. Parte_1
Il prezzo assolutamente modesto concordato per la cessione (pari ad euro
80.000,00, ridotto ad euro 15.000,00 a seguito della transazione stipulata in data 13.10.2015 e comunque mai versato) costituisce un ulteriore indice della consapevolezza dell'acquirente in merito al pregiudizio che si stava realizzando ai danni dei creditori della cedente.
Né risulta comprensibile la deduzione delle appellanti secondo cui la curatela fallimentare non potrebbe sindacare in alcun modo il valore del compendio aziendale indicato nella citata transazione, peraltro qualificata espressamente dalle parti come “non novativa” (cfr. art. 4 della scrittura prodotta quale allegato n. 9 alla comparsa di costituzione in appello della curatela).
In tale complessivo contesto, risultano evidentemente superflue le ulteriori prove orali che entrambe le parti chiedono di assumere anche nella presente sede.
2. Con il primo motivo del proprio appello, poi, la censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha accolto la domanda anche nei propri confronti, ritenendola consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe determinato ai creditori sociali in considerazione della diffida inviata dalla curatela fallimentare pochi giorni prima della stipula;
l'appellante ribadisce invece di avere ignorato le vicende societarie della e di avere CP_1 stipulato il contratto soltanto in quanto vincolata dal precedente preliminare sottoscritto con la le medesime considerazioni sono state Parte_2
pagina 6 di 9 poste a fondamento del quarto motivo dell'appello proposto dalla Pt_2
[...]
Entrambi gli appelli debbono essere disattesi anche sotto tale profilo.
La stipula di un contratto può ritenersi infatti un atto dovuto solo ove rappresenti “l'esecuzione doverosa di un pactum de contrahendo validamente posto in essere (…) cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi”; solo in tale ipotesi “la verifica della sussistenza dell'eventus damni va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva, mentre il presupposto soggettivo del consilium fraudis va valutato con riferimento al contratto preliminare” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 9970 del 16.04.2008, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. 3, ordinanza n.17067 del 26.06.2019).
Nel caso di specie, tuttavia, il contratto con cui in data 23.04.2018 la ha ceduto alla lo stabilimento balneare “Solaria Parte_2 Parte_1
Beach” non ha costituito il doveroso adempimento delle obbligazioni assunte nel preliminare stipulato in data 22.04.2016.
Basti pensare che, in tale sede, la promissaria acquirente si era obbligata ad acquistare il compendio aziendale entro la data del 30.04.2020, concordando con la controparte che i canoni da pagare sino ad allora per l'affitto del medesimo compendio (per l'importo pari complessivamente ad euro 134.000) sarebbero stati detratti dal prezzo concordato per la cessione
(pari ad euro 190.000,00); al momento della stipula del contratto definitivo, pertanto, la avrebbe dovuto versare solo la somma residua, Parte_1 pari ad euro 56.000,00.
Il contratto di cui la curatela chiede dichiararsi l'inefficacia è stato invece stipulato in data 23.04.2018, ovvero quando l'obbligazione assunta dalla promissaria acquirente non era ancora esigibile.
La modifica del termine concordato nell'ambito del preliminare ha determinato anche differenti modalità di pagamento del prezzo, tenuto conto che alla data del 23.04.2018 la non aveva ancora Parte_1 versato a titolo di canone e contestuale anticipo sul corrispettivo l'importo pagina 7 di 9 originariamente previsto, bensì la minore somma pari ad euro 61.000,00:
l'acquirente ha quindi dovuto versare quale residua quota del prezzo l'importo pari ad euro 129.000,00, ben maggiore rispetto alla somma già concordata.
Il contratto stipulato in data 23.04.2018 tra la e la Parte_2 Pt_1 costituisce pertanto un nuovo ed autonomo regolamento contrattuale,
[...] fondato su un assetto degli interessi delle parti diverso rispetto a quello recepito dal precedente preliminare.
La sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. va quindi verificata con riferimento non alla stipula del preliminare, bensì alla data del
23.04.2018, quando la curatela fallimentare aveva già reso note all'acquirente le peculiari condizioni che avevano caratterizzato la precedente cessione dello stabilimento balneare dalla Dijebau s.r.l. alla
Solaria s.r.l., evidenziando il pregiudizio arrecato ai creditori societari e la propria intenzione di proporre domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. (cfr. diffida inviata in data 10.04.2018).
Anche a prescindere dalla scarsa congruità del prezzo concordato (ben inferiore rispetto al prezzo desumibile dalla proposta recante la data dell'11.12.2013 e dal notorio valore di uno stabilimento balneare appena ristrutturato), risulta evidente che alla data del 23.04.2018 la Parte_1 non poteva essere qualificata come un terzo acquirente di buona fede ai sensi dell'art. 2901 comma IV c.c..
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio ed in particolare del presente grado, s'impone la condanna di entrambe le appellanti, in via solidale tra loro, a rifondere le spese anticipate dalla curatela appellata, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte di entrambe le appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_1
e dalla avverso la sentenza n. 1424 pubblicata in data
[...] Parte_2
30.10.2023 dal Tribunale di Ancona, così dispone:
RIGETTA entrambi gli appelli e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
PONE a carico della e della Parte_1
, in via solidale tra loro, le spese sostenute dalla Parte_2 curatela del fallimento della , liquidate nell'importo Controparte_1 complessivamente pari ad euro 8.000,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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