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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 436/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORO GIANCARLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro di Rovigo, via Calatafimi n. 1/B; contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. PERINI ELENA, CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, piazza Merlin n. 32;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Condannarsi la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Rovigo Via Della Costituzione n. 4, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di Euro 7.192,73 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali con distrazione a favore dello scrivente procuratore, in qualità di antistatario.”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 45/2024 pubblicata il 7 febbraio 2025 questo Giudice decideva l'intestata controversia con il seguente dispositivo:
pagina 1 di 3 “Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, NON definitivamente decidendo nella causa n. 4362023 R.G.-C.L., promossa da contro la Parte_1 società con sede legale in Rovigo, via della Costituzione n. 4, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore ogni diversa domanda ed CP_4 eccezione disattesa e rigettata, così provvede: 1) Accoglie parzialmente il ricorso, accertando che l'effettivo orario di lavoro svolto dalla ricorrente durante il rapporto di lavoro è stato di 32 ore settimanali, e condanna la società resistente a corrispondere alla predetta le conseguenti differenze retributive, anche con riferimento al trattamento di fine rapporto, oltre alla retribuzione di febbraio 2023, alle competenze di fine rapporto ed alle mensilità supplementari, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza;
4) Riserva la quantificazione delle spese di lite, che seguono comunque la soccombenza, al momento dell'esatta quantificazione delle spettanze della ricorrente.”
La causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza nella quale si indicava la necessità di quantificare le differenze retributive spettanti alla ricorrente in forza della pronuncia sopra riportata, a mezzo di CTU contabile, prima della quale il procuratore di parte resistente formulava solo generiche contestazioni al conteggio proposto da parte ricorrente, in base al quale le spettanze della a titolo Pt_1
di differenze retributive accertate in base alla decisione sopra ricordata erano pari ad € 6.769,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
Va rammentato infatti che, a mente della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sezione Lavoro,
Sentenza n. 5949 del 12/03/2018) nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi;
tale specifica contestazione difetta nelle note depositate da parte resistente, che si è limitata a “contestare integralmente ogni conteggio di controparte”.
All'udienza odierna la causa veniva discussa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Ed invero, alla luce di quanto sopra esposto appare possibile a questo giudicante quantificare le spettanze dell'attrice per i titoli azionati nel presente giudizio in € 6.769,45, sulla quale andranno calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 3 allegata al DM 55/2014, come aggiornata dal DM
147/2022, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore pagina 2 di 3 definitivo di causa, previa riduzione della metà stante il concreto valore di causa, compensi che appaiono così congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 4362023 R.G.-C.L., promossa da contro la Parte_1
società con sede legale in Rovigo, via della Costituzione n. 4, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore ogni diversa domanda ed eccezione CP_4
disattesa e rigettata, così provvede:
1) Condanna la società resistente, in forza dell'accertamento di cui alla sentenza non definitiva n.
45/2025, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 6.769,45, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
2) condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente - e per lei all'avvocato Giancarlo Moro che si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 2.694,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 436/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORO GIANCARLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro di Rovigo, via Calatafimi n. 1/B; contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. PERINI ELENA, CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, piazza Merlin n. 32;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Condannarsi la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Rovigo Via Della Costituzione n. 4, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di Euro 7.192,73 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali con distrazione a favore dello scrivente procuratore, in qualità di antistatario.”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 45/2024 pubblicata il 7 febbraio 2025 questo Giudice decideva l'intestata controversia con il seguente dispositivo:
pagina 1 di 3 “Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, NON definitivamente decidendo nella causa n. 4362023 R.G.-C.L., promossa da contro la Parte_1 società con sede legale in Rovigo, via della Costituzione n. 4, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore ogni diversa domanda ed CP_4 eccezione disattesa e rigettata, così provvede: 1) Accoglie parzialmente il ricorso, accertando che l'effettivo orario di lavoro svolto dalla ricorrente durante il rapporto di lavoro è stato di 32 ore settimanali, e condanna la società resistente a corrispondere alla predetta le conseguenti differenze retributive, anche con riferimento al trattamento di fine rapporto, oltre alla retribuzione di febbraio 2023, alle competenze di fine rapporto ed alle mensilità supplementari, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza;
4) Riserva la quantificazione delle spese di lite, che seguono comunque la soccombenza, al momento dell'esatta quantificazione delle spettanze della ricorrente.”
La causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza nella quale si indicava la necessità di quantificare le differenze retributive spettanti alla ricorrente in forza della pronuncia sopra riportata, a mezzo di CTU contabile, prima della quale il procuratore di parte resistente formulava solo generiche contestazioni al conteggio proposto da parte ricorrente, in base al quale le spettanze della a titolo Pt_1
di differenze retributive accertate in base alla decisione sopra ricordata erano pari ad € 6.769,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
Va rammentato infatti che, a mente della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sezione Lavoro,
Sentenza n. 5949 del 12/03/2018) nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi;
tale specifica contestazione difetta nelle note depositate da parte resistente, che si è limitata a “contestare integralmente ogni conteggio di controparte”.
All'udienza odierna la causa veniva discussa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Ed invero, alla luce di quanto sopra esposto appare possibile a questo giudicante quantificare le spettanze dell'attrice per i titoli azionati nel presente giudizio in € 6.769,45, sulla quale andranno calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 3 allegata al DM 55/2014, come aggiornata dal DM
147/2022, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore pagina 2 di 3 definitivo di causa, previa riduzione della metà stante il concreto valore di causa, compensi che appaiono così congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 4362023 R.G.-C.L., promossa da contro la Parte_1
società con sede legale in Rovigo, via della Costituzione n. 4, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore ogni diversa domanda ed eccezione CP_4
disattesa e rigettata, così provvede:
1) Condanna la società resistente, in forza dell'accertamento di cui alla sentenza non definitiva n.
45/2025, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 6.769,45, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
2) condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente - e per lei all'avvocato Giancarlo Moro che si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 2.694,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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