TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 22516/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Eva Scalfati Presidente
Dr.ssa Viviana Criscuolo Giudice relatore
Dr.ssa Giulia d'Alessandro Giudice
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22516/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 17/2/2025 avente ad oggetto: interdizione e vertente
TRA sig.ri cf. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 cf. e , cf. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 residenti in [...] elett.te domiciliati in Pozzuoli (NA) al Corso Nicola Terracciano n. 28 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Matarazzo che li rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI
nato a [...] il [...], cf. Controparte_1
, residente in [...] C.F._4
INTERDICENDO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/2/2025 la difesa dei ricorrenti ha concluso per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
Il PM in data 17/3/2025 concludeva per il rigetto del ricorso
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Brevemente in fatto giova evidenziare che con ricorso depositato il 23/10/2024 i ricorrenti chiedevano pronunciarsi l'interdizione di Controparte_1 [...]
, rispettivamente loro padre e marito, assumendo che lo stesso era affetto CP_1 da una condizione abituale di infermità di mente tale da renderla incapace di attendere ai propri interessi.
Il Giudice relatore disponeva la notifica ai parenti ed affini dell'interdicendo ed al PM. Si procedeva quindi, dinnanzi al predetto Giudice all'esame dell'interdicendo.
All'udienza del 17/2/2025 la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini come richiesto dal procuratore dell'istante.
La domanda, così come formulata nel ricorso e ribadita in udienza, è infondata e deve quindi essere respinta, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno. Occorre brevemente descrivere le emergenze istruttorie del giudizio. Durante l'esame diretto, il giudice riscontrava che l'interdicendo, Controparte_1 rispondeva alle domande formulategli senza alcun nesso logico e in modo assolutamente non conferente rispetto alle semplici domande postegli (qual è il giorno del suo compleanno, chi è la persona seduta vicino a lui, come è giunto in Tribunale).
Tali risultanze confermavano quanto emergeva dai documenti medici prodotti cioè la diagnosi di Alzheimer in fase avanzata;
trattasi in definitiva di patologia gravissima e abituale che rende la persona del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, impedendole di compiere tutti gli atti della vita quotidiana.
Infine dalle informazioni assunte dai parenti comparsi, emergeva quanto segue: i figli e la moglie conviventi confermavano le gravi condizioni di salute del loro congiunto che da circa un anno si era trasferito a Roma a casa del figlio Pt_3 in uno con la moglie e l'altra figlia in quanto queste non riuscivano più a gestirlo adeguatamente;
l'interdicendo percepiva € 1800 di pensione, comprensiva dell'invalidità, non era proprietario di beni immobili.
Ciò premesso, è opinione del Collegio che la domanda debba essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Rileva infatti il Tribunale che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita
2 per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c. nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
In altre parole si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della l.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Espressamente in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass. 22.4.2009, n. 9628).
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato dalla recentissima Cass., 26.10.2011, n. 23332, la quale ha esplicitato che:
- in senso contrario alla scelta interpretativa operata non vale invocare la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli articoli 404, 414 e 415 c.c., in quanto le ultime due disposizioni individuano i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevede che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva 3 è solo parziale e temporanea. Infatti, sempre sul piano letterale, l'art. 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, 1 comma c.c.) dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Il che contraddice radicalmente l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività (o meglio, "invasività") della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia.
- neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione tra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.) che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, come già osservato nella citata sentenza n. 13584/2006, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente.
- del tutto tautologico è poi il richiamo alla natura tendenzialmente stabile dell'interdizione e dell'inabilitazione, che costituiscono status della persona derivanti da un accertamento giudiziale dell'incapacità, rispetto al carattere contingente e variabile delle misure stabilite da giudice tutelare a tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, restando aperto il problema dell'individuazione dei criteri di scelta tra le une e l'altra misura, problema da risolvere alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale richiamato.
- infine non ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal tribunale perché l'art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del "tribunale". D'altra parte, come già rilevato, la postulata "preferibilità" si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge. Sempre la Suprema Corte ha evidenziato che nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria ("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire
4 un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie sicuramente le attività da compiere, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sono allo stato ridotte al prelievo della pensione e dell'indennità di accompagnamento ed all'interlocuzione con i sanitari, atteso che il convenuto, pur essendo adeguatamente seguita dai familiari e dal punto di vista medico e sanitario, non è in grado di relazionarsi con il prossimo.
A giudizio del Tribunale, e come in altri casi simili le esigenze del convenuto, come sopra evidenziate, possono essere gestite in modo adeguato da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe se necessario le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Non si ritiene di accogliere la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno non avendo parte ricorrente – che pure ne ha fatto richiesta – dedotto quali sarebbero le esigenze che da tutelarsi con urgenza mediante una nomina provvisoria, ed in considerazione della circostanza che, dimorando il sig. CP_1 ormai da più di un anno nel Comune di Roma presso il figlio, il GT territorialmente competente sarebbe quello di prossimità vale a dire il GT presso il Tribunale di Roma al quale vanno inviati gli atti per le valutazioni di competenza.
Per ragioni di equità le spese processuali vanno dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli I sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara non ripetibili le spese processuali.
3. Dispone l'invio degli atti al GT presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di competenza. Napoli il 18/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dr.ssa Viviana Criscuolo dott.ssa Eva Scalfati
5 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Eva Scalfati Presidente
Dr.ssa Viviana Criscuolo Giudice relatore
Dr.ssa Giulia d'Alessandro Giudice
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22516/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 17/2/2025 avente ad oggetto: interdizione e vertente
TRA sig.ri cf. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 cf. e , cf. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 residenti in [...] elett.te domiciliati in Pozzuoli (NA) al Corso Nicola Terracciano n. 28 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Matarazzo che li rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI
nato a [...] il [...], cf. Controparte_1
, residente in [...] C.F._4
INTERDICENDO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/2/2025 la difesa dei ricorrenti ha concluso per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
Il PM in data 17/3/2025 concludeva per il rigetto del ricorso
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Brevemente in fatto giova evidenziare che con ricorso depositato il 23/10/2024 i ricorrenti chiedevano pronunciarsi l'interdizione di Controparte_1 [...]
, rispettivamente loro padre e marito, assumendo che lo stesso era affetto CP_1 da una condizione abituale di infermità di mente tale da renderla incapace di attendere ai propri interessi.
Il Giudice relatore disponeva la notifica ai parenti ed affini dell'interdicendo ed al PM. Si procedeva quindi, dinnanzi al predetto Giudice all'esame dell'interdicendo.
All'udienza del 17/2/2025 la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini come richiesto dal procuratore dell'istante.
La domanda, così come formulata nel ricorso e ribadita in udienza, è infondata e deve quindi essere respinta, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno. Occorre brevemente descrivere le emergenze istruttorie del giudizio. Durante l'esame diretto, il giudice riscontrava che l'interdicendo, Controparte_1 rispondeva alle domande formulategli senza alcun nesso logico e in modo assolutamente non conferente rispetto alle semplici domande postegli (qual è il giorno del suo compleanno, chi è la persona seduta vicino a lui, come è giunto in Tribunale).
Tali risultanze confermavano quanto emergeva dai documenti medici prodotti cioè la diagnosi di Alzheimer in fase avanzata;
trattasi in definitiva di patologia gravissima e abituale che rende la persona del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, impedendole di compiere tutti gli atti della vita quotidiana.
Infine dalle informazioni assunte dai parenti comparsi, emergeva quanto segue: i figli e la moglie conviventi confermavano le gravi condizioni di salute del loro congiunto che da circa un anno si era trasferito a Roma a casa del figlio Pt_3 in uno con la moglie e l'altra figlia in quanto queste non riuscivano più a gestirlo adeguatamente;
l'interdicendo percepiva € 1800 di pensione, comprensiva dell'invalidità, non era proprietario di beni immobili.
Ciò premesso, è opinione del Collegio che la domanda debba essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Rileva infatti il Tribunale che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita
2 per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c. nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
In altre parole si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della l.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Espressamente in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass. 22.4.2009, n. 9628).
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato dalla recentissima Cass., 26.10.2011, n. 23332, la quale ha esplicitato che:
- in senso contrario alla scelta interpretativa operata non vale invocare la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli articoli 404, 414 e 415 c.c., in quanto le ultime due disposizioni individuano i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevede che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva 3 è solo parziale e temporanea. Infatti, sempre sul piano letterale, l'art. 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, 1 comma c.c.) dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Il che contraddice radicalmente l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività (o meglio, "invasività") della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia.
- neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione tra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.) che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, come già osservato nella citata sentenza n. 13584/2006, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente.
- del tutto tautologico è poi il richiamo alla natura tendenzialmente stabile dell'interdizione e dell'inabilitazione, che costituiscono status della persona derivanti da un accertamento giudiziale dell'incapacità, rispetto al carattere contingente e variabile delle misure stabilite da giudice tutelare a tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, restando aperto il problema dell'individuazione dei criteri di scelta tra le une e l'altra misura, problema da risolvere alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale richiamato.
- infine non ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal tribunale perché l'art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del "tribunale". D'altra parte, come già rilevato, la postulata "preferibilità" si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge. Sempre la Suprema Corte ha evidenziato che nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria ("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire
4 un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie sicuramente le attività da compiere, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sono allo stato ridotte al prelievo della pensione e dell'indennità di accompagnamento ed all'interlocuzione con i sanitari, atteso che il convenuto, pur essendo adeguatamente seguita dai familiari e dal punto di vista medico e sanitario, non è in grado di relazionarsi con il prossimo.
A giudizio del Tribunale, e come in altri casi simili le esigenze del convenuto, come sopra evidenziate, possono essere gestite in modo adeguato da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe se necessario le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Non si ritiene di accogliere la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno non avendo parte ricorrente – che pure ne ha fatto richiesta – dedotto quali sarebbero le esigenze che da tutelarsi con urgenza mediante una nomina provvisoria, ed in considerazione della circostanza che, dimorando il sig. CP_1 ormai da più di un anno nel Comune di Roma presso il figlio, il GT territorialmente competente sarebbe quello di prossimità vale a dire il GT presso il Tribunale di Roma al quale vanno inviati gli atti per le valutazioni di competenza.
Per ragioni di equità le spese processuali vanno dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli I sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara non ripetibili le spese processuali.
3. Dispone l'invio degli atti al GT presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di competenza. Napoli il 18/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dr.ssa Viviana Criscuolo dott.ssa Eva Scalfati
5 6