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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/12/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1760/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1760 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato a Palermo in via Giuseppe Vergara 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Di VO, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via G. Seminara 46, presso lo studio dell'avv.
AO ZO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio congiunto dopo trasformazione conclusioni: v. verbale d'udienza del 26.11.2025
n. 1760/2024 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto che, nel corso del giudizio, le parti, a mezzo dei loro difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, veniva disposta la conversione del rito nelle forme del rito consensuale. (cfr. verbale d'udienza del 26.11.2025)
Orbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione personale tra le parti è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 448/2025 del 28/03/2025;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, all'udienza del 26.11.2025, hanno dichiarato di volere regolare i loro rapporti successivi al divorzio, secondo le condizioni già stabilite in sede di separazione;
in tale sede nulla veniva disposto a titolo di contributo a carico dei coniugi, dovendo così interpretarsi la volontà espressa all'udienza del 26.11.2025 come richiesta di non disporre nulla a titolo di assegno divorzile.
Orbene, rilevato che le richieste delle parti non sono contrarie a norme imperative, ritiene il
Tribunale di poterle porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , celebrato in Caccamo (PA) il 28.07.2016 e
[...] Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2016;
n. 1760/2024 r.g.a.c. Pag. 2 b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
n. 1760/2024 r.g.a.c. Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1760 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato a Palermo in via Giuseppe Vergara 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Di VO, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via G. Seminara 46, presso lo studio dell'avv.
AO ZO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio congiunto dopo trasformazione conclusioni: v. verbale d'udienza del 26.11.2025
n. 1760/2024 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto che, nel corso del giudizio, le parti, a mezzo dei loro difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, veniva disposta la conversione del rito nelle forme del rito consensuale. (cfr. verbale d'udienza del 26.11.2025)
Orbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione personale tra le parti è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 448/2025 del 28/03/2025;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, all'udienza del 26.11.2025, hanno dichiarato di volere regolare i loro rapporti successivi al divorzio, secondo le condizioni già stabilite in sede di separazione;
in tale sede nulla veniva disposto a titolo di contributo a carico dei coniugi, dovendo così interpretarsi la volontà espressa all'udienza del 26.11.2025 come richiesta di non disporre nulla a titolo di assegno divorzile.
Orbene, rilevato che le richieste delle parti non sono contrarie a norme imperative, ritiene il
Tribunale di poterle porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , celebrato in Caccamo (PA) il 28.07.2016 e
[...] Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2016;
n. 1760/2024 r.g.a.c. Pag. 2 b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
n. 1760/2024 r.g.a.c. Pag. 3