Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.R.G.4519/2024
CRON.
REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4519/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza del
1.12.2016, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. GABETTA CRISTINA, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, viale Cesare Battisti, n. 17
RICORRENTE
E
(Cod. Fis. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BORGONOVI ELIA, con domicilio in VIA MAZZINI N.3, BRONI (PV) 27043 27043 BRONI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I procuratori delle parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni.
“ 1)che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in La Spezia in data 8 giugno
2002, iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di La Spezia, Atti di Matrimonio (anno 2002, parte I, atto n. 42) dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
, contigue e costituenti unica abitazione site in Verrua Po (PV), via Case Sparse n. 23 e 25, resta
[...] assegnata al IG , che continuerà ad abitarvi con i figli minori e Parte_1 Persona_1
e con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente Persona_2 Persona_3 con gli arredi e le suppellettili attualmente ivi presenti;
3). I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso il padre e con iscrizione sullo stato di famiglia del padre;
4). Il figlio divenuto maggiorenne in data 23 aprile 2022, affetto da ritardo mentale Persona_3 grave con importante compromissione comportamentale, poroencefalia, idrocefalo congenito ed epilessia sintomatica parziale, capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, che ne determina un'invalidità totale e permanente, inabilità lavorativa al 100% e necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, di cui è stata dichiarata l'interdizione con sentenza n. 617/2023 pronunciata in data 26 aprile 2023 e depositata in data 12 maggio 2023 nel proc. n. 4382/2022 dal
Tribunale di Pavia, che ha nominato come tutore il padre convivente con decreto in data Parte_1
10 luglio 2023 reso dal Tribunale di Pavia nel proc. n. 2236/2023 resta collocato presso il padre Parte_2 anche ai fini della residenza anagrafica e con iscrizione sullo stato di famiglia del padre;
5). Il padre continuerà a provvedere integralmente al mantenimento ordinario dei tre figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
6). Il padre continuerà a percepire nella misura del 100% l'assegno unico erogato con riferimento alla prole e l'indennità di accompagnamento erogata per il figlio , nonché ogni altro sussidio Persona_3 economico erogato in favore del figlio , quale ad esempio l'attuale misura B2; i tre figli Persona_3 rimarranno a totale carico del padre anche ai fini delle detrazioni fiscali;
7). Le spese extra assegno per i figli minori e nonché quelle di Persona_1 Persona_2 verranno sostenute secondo il protocollo del 9/11/2016 in uso presso il Tribunale di Persona_3
Pavia e ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
8). La madre potrà tenere con sé i figli e il mercoledì di ogni Persona_3 Persona_2 settimana, in orario compatibile con gli orari lavorativi della madre e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, ed a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 21,00-
21,30, considerate altresì le esigenze e volontà del minore . Tutti i viaggi saranno a Persona_2 carico della madre. I figli e trascorreranno la Vigilia di Natale con la Persona_3 Persona_2 madre ed il giorno di Natale con il padre;
il giorno dell'Epifania ad anni alterni (Epifania 2026 con la madre); il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo ad anni alterni (Pasqua 2025 con la madre, Pasquetta
2025 con il padre).
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, quindicenne, potrà vedere la madre e intrattenersi con lei quando lo desidera, previ accordi tra i genitori per l'organizzazione logistica.
I genitori concorderanno eventuali vacanze estive e/o invernali di una/due settimane che i figli potranno trascorrere con la madre, considerate le esigenze, la volontà, gli impegni dei figli e la possibilità logistico- abitativa della madre.
9). Il divieto di espatrio per verrà immediatamente eliminato, mentre l'eliminazione Persona_1 del divieto di espatrio per VI avverrà a partire dal compimento del 14° anno di età del ER2 ragazzo.
9.) La IGa potrà, se e per quanto del caso, rivolgersi direttamente all'Istituto frequentato da CP_1
attualmente il C.D.D. Centro Diurno Disabili di Stradella (PV), per avere informazioni relative al ER3 programma terapeutico-riabilitativo del figlio. Il IG , in qualità di tutore di si rende Pt_1 ER3 disponibile a rilasciare le autorizzazioni che l'Istituto dovesse richiedere al riguardo;
10). Spese e compensi di causa compensati
11). Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza del
25.03.2025, hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza n. 135/2021 del Tribunale di Pavia del
01.02.2021 con il quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Sulla base degli atti e dei documenti di causa devono condividersi le conclusioni rassegnate dalle parti attinenti al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_3 indipendente (nato il [...]), nonché relative all' affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori , (nata il [...]) e (nato il [...]). Persona_1 Persona_2
Invero, tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 10/12/2024:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in LA SPEZIA il giorno 08/06/2002 (atto n. 1, parte I, anno 2002); Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.05.2025
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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