CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 17.3.2023 al n. 587 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Siena n. 125 pubblicata in data 9.2.2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da corrente in Siena, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, presso e nello studio dell'avv. Marco Andrea Morielli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giampaolo Balas, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
corrente in Vicenza, elettivamente CP_1 domiciliata in Milano, presso e nello studio dell'avv.
Corrado Roda, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
1 All'udienza del 30.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : RT
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c.,
l'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata, dunque del decreto ingiuntivo opposto con il giudizio di primo grado.
NEL MERITO:
- riformare e/o annullare integralmente l'impugnata
Sentenza del Tribunale di Siena n. 125/2023 del
9.02.2023, R.G. 949/2022, per il motivo sopra esposto;
- anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si confermano tutte le domande ed eccezioni già proposte
e, dunque, le conclusioni già assunte nel giudizio di primo grado: “In via pregiudiziale: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 c.p.c. dichiararsi la litispendenza e/o continenza di cause della domanda promossa con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto n.
199/2022 (r.g. 438/2022), inerente la richiesta di consegna della documentazione bancaria ex art. 119
T.U.B., con il giudizio civile pendente avanti il
Tribunale di Vicenza r.g. n. 1295/2022 nel quale veniva proposta e formulata, tra la altre, la medesima domanda di consegna della documentazione bancaria, e per
l'effetto dichiararsi la competenza del Tribunale di
Vicenza.
Nel merito:
- dichiararsi la prescrizione ordinaria decennale ex art.
2946 c.c. s.n.c. dal diritto alla consegna della
2 documentazione bancaria richiesta con il Decreto ingiuntivo opposto n.199/2022 (r.g. 438/2022) decorsi dieci anni dall'estinzione del rapporto contrattuale tra
e la opposta CP_3 CP_4
- accertata e dichiarata, per tutto quanto esposto in narrativa,
- consegna della documentazione bancaria richiesta dalla opposta nonché l'illegittimità e/o CP_4
l'infondatezza della domanda di consegna della documentazione bancaria decorso il termine decennale dalla sua formazione, della documentazione non esistente
e della documentazione non nel possesso di CP_3 rigettarsi ogni domanda promossa dalla società opposta con il Ricorso per decreto ingiuntivo e, CP_4 per l'effetto, revocarsi il medesimo Decreto Ingiuntivo opposto n. 199/2022 (r.g. 438/2022), con la condanna della opposta alla rifusione delle spese di CP_4 lite.”
- Il tutto con vittoria di spese e compensi”.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello notificato ex artt. 342
- 348 bis c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
- in via pregiudiziale/preliminare, rigettare
l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. spiegata da
e per l'effetto RT confermare la provvisoria esecuzione dell'appellata sentenza n. 125/2023 emessa dal Tribunale di Siena in data 09.02.2023;
- nel merito, dichiarare inammissibile, improponibile
e, comunque, respingere l'appello proposto da
[...] per le ragioni di cui in RT
3 narrativa; per l'effetto, confermare la Sentenza n.
125/2023 emessa dal Tribunale di Siena in data
09.02.2023;
- in ogni caso, accogliere le domande svolte in primo grado, ivi incluse quelle contenute nel ricorso monitorio, e pertanto “- in via pregiudiziale: previo accertamento della procedibilità della domanda, rigettare la richiesta di litispendenza e/o continenza di cause svolta da per le RT ragioni spiegate in atti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la competenza dell'adito Tribunale di Siena a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo telematico
n. 199/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data
04.03.2022, nell'ambito del procedimento n. 438/2022
R.G.;
- nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da RT
in quanto infondata in fatto e in diritto per i
[...] motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 199/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 04.03.2022, nell'ambito del procedimento n. 438/2022 R.G., oggetto di opposizione;
Con vittoria di spese e competenze oltre oneri e accessori di legge.”
- Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(di seguito anche solo RT
“ ” o “ ”) conveniva in giudizio Pt_2 CP_2 CP_1
(già Controparte_5 CP_6 CP_7
, di seguito anche solo “ ” o “ ”) al
[...] CP_4 Pt_3
4 fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 199 del 4.3.2022 con cui il Tribunale di Siena le aveva ingiunto di consegnare alla Società ricorrente una serie di documenti, come meglio dettagliati nel ricorso per decreto ingiuntivo, attinenti ai rapporti bancari intrattenuti dalla Società con . Pt_2
In via pregiudiziale eccepiva la la CP_2 litispendenza e/o continenza di cause ex art. 39 c.p.c. in ragione del fatto che la medesima documentazione era stata richiesta anche nell'ambito del giudizio instaurato dalla Società correntista dinanzi al Tribunale di
Vicenza, promosso al fine di sentire dichiarare l'effettivo dare-avere tra le parti in relazione al conto corrente n. 611370,70 e ai prestiti d'uso d'oro cui detti documenti si riferivano.
Nel merito, esponeva la di aver consegnato alla CP_2
Società la maggior parte della documentazione richiesta.
Quanto a quella mancante la eccepiva la CP_2 prescrizione del diritto della Società ad ottenere copia di quei documenti per i quali erano trascorsi più di dieci anni dalla prima richiesta ex art. 119 tub del
4.6.2011; contestava, inoltre, l'esistenza di alcuni documenti oggetto dell'istanza e della successiva ingiunzione.
Si costituiva in giudizio la Società chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 9.9.2022 il Tribunale rigettava l'eccezione di litispendenza e/o continenza sollevata dalla , non ravvisandone i presupposti;
rigettava CP_2 altresì la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avendo la opponente provato di CP_2 aver fornito la maggior parte della documentazione richiesta;
disponeva, infine, l'obbligo per le parti di
5 esperire la mediazione obbligatoria in ragione della materia trattata, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
La procedura di mediazione riportava esito negativo.
Istruita solo documentalmente la causa, con sentenza n. 125 pubblicata in data 9.2.2023 il Tribunale di Siena, dichiarava improcedibile l'opposizione promossa dalla
Banca e, per l'effetto, dichiarava la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo;
compensava, infine, le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto l'indisponibilità della ad entrare in mediazione, CP_2 espressa in occasione del primo incontro e senza alcuna motivazione, contraria alle indicazioni fornite con l'ordinanza del 9.9.2022 laddove era stato precisato che, ai fini della procedibilità della domanda, la mediazione sarebbe stata considerata valida solo in caso di entrata effettiva in mediazione.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena ha interposto gravame al fine di sentire dichiarare, in Pt_2 riforma della sentenza impugnata, la procedibilità del giudizio e l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di opposizione;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la Società eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348-bis c.p.c. e chiedendone in ogni caso il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 30.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata ed essendo il contenuto dell'appello adeguato rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e alla statuizione di cui viene chiesta la riforma, riguardante nello specifico la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Con l'unico motivo di gravame viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui questa ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione per mancato effettivo espletamento del tentativo di mediazione.
Nella prospettazione della il primo Giudice CP_2 avrebbe ingiustamente sanzionato con l'improcedibilità il rifiuto di essa di proseguire con la mediazione CP_2 dopo il primo incontro, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto fornire quantomeno una motivazione della propria indisponibilità, tenuto conto delle indicazioni impartite alle parti con l'ordinanza del 9.9.2022.
Deduce pertanto la la violazione della CP_2 normativa in materia di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 28 del 2010 - nella versione ratione temporis vigente, anteriore alla riforma introdotta con d.lgs. 149 del 2022, conv. con legge n. 197 del 2022 (p. 11 appello)
– sotto il profilo della falsa applicazione del comma 2 e dell'omessa applicazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 2-bis.
7 Il motivo è fondato.
Al di là del richiamo nella sentenza impugnata all'istituto della mediazione delegata di cui al comma 2, pur avendo dato atto il primo Giudice che la materia trattata rientrava tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, il presupposto di procedibilità, comune ai due tipi di mediazione, risulta nella specie soddisfatto.
Dalle allegazioni e dalla documentazione in atti risulta che a seguito del provvedimento del Tribunale del
9.9.2022 (doc. 2 appello) la Società attrice ha presentato istanza di mediazione ed ha altresì avuto luogo tra le parti il primo incontro, dal cui verbale si evince che la si è dichiarata da subito non CP_2 disponibile a proseguire stante l'impossibilità di raggiungere un eventuale accordo. A quel punto,
l'incontro è stato dichiarato chiuso dal mediatore che ha dato atto che la procedura di mediazione non avrebbe avuto luogo (doc. 4 appello).
La ha motivato la sua posizione riportandosi CP_2 alle ragioni addotte negli atti del giudizio, specificate anche nel modulo di adesione alla mediazione, in cui si legge quanto segue: “Si contesta la fondatezza della domanda proposta dall'istante poiché
[...] ha adempiuto all'obbligo di RT consegna dei documenti per il quale era tenuta ai sensi di legge. La domanda dell'istante proposta CP_1 ai sensi dell'art. 117 e 119 T.U.B. è dunque infondata”
(doc. 3 appello).
Ciò premesso, la normativa sulla mediazione, anche nella versione vigente ratione temporis sopra richiamata, prevedeva la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancata attivazione della procedura di mediazione oppure in caso di mancata partecipazione
8 delle parti al primo incontro, circostanze che non si sono verificate nel caso qui in esame.
La mancata partecipazione agli incontri successivi al primo senza giustificato motivo può, infatti, tutt'al più comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la valutazione da parte del giudice sulla condotta delle parti ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Nell'opinione di questa Corte, ha fornito Pt_2 adeguata giustificazione alla decisione di non proseguire con la mediazione – avendo peraltro la stessa dimostrato, come si vedrà meglio più avanti, di aver prodotto buona parte della documentazione richiesta, come anche constatato dal primo Giudice – e, in ogni caso, ai fini che qui rilevano, l'avvenuta partecipazione al primo incontro integra il presupposto di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, a mente del quale “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo”.
Va dunque dichiarata procedibile l'opposizione promossa da e, conseguentemente, andranno di seguito Pt_2 esaminate le questioni da essa avanzate in primo grado e riproposte nel presente giudizio.
In via pregiudiziale, si esamina l'eccezione sollevata dalla Banca sulla ritenuta litispendenza e/o continenza del presente giudizio rispetto a quello instaurato dalla Società dinanzi al Tribunale di Vicenza.
In detto giudizio, la Società aveva convenuto la al CP_2 fine di sentire accertare e dichiarare la rideterminazione dell'effettivo dare avere dei rapporti bancari intercorrenti tra le parti, avanzando in via istruttoria istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210
9 c.p.c., della medesima documentazione oggetto del presente giudizio.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Secondo quanto allegato da l'atto di citazione Pt_2
(introduttivo del giudizio a Vicenza) ed il decreto ingiuntivo (emesso dal Tribunale di Siena) sarebbero stati notificati dalla Società entrambi in data 10.3.2022
(p. 13 citazione in opposizione).
Ad ogni buon conto, l'eccezione della avrebbe CP_2 potuto semmai ritenersi fondata qualora la stessa avesse fornito la prova che la richiesta avanzata dalla Società ex art. 210 c.p.c. fosse stata accolta dal Tribunale di
Vicenza e la vi avesse ottemperato, così CP_2 determinando il venir meno dell'interesse della Società a proseguire il presente giudizio.
La non ha tuttavia fornito alcun elemento in CP_2 tal senso e, in ogni caso, si ritiene condivisibile la motivazione espressa dal primo Giudice nell'ordinanza del
9.9.2022 laddove, nel rigettare l'eccezione della Banca, statuisce in proposito che “il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna della copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione una volta ottenuta, e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio dei diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito”.
Passando al merito della questione, occorre esaminare in via preliminare l'eccezione, indicata come di
10 prescrizione, sollevata dalla in relazione al CP_2 diritto della Società di ottenere quella parte di documentazione formatasi in epoca anteriore al 4.6.2011, ossia ai dieci anni dalla notifica della prima richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla Società in data 4.6.2021
(doc. 2 ricorso per decreto ingiuntivo).
L'eccezione è fondata.
In generale, ritiene questa Corte ragionevole contenere l'obbligo della banca alla conservazione della documentazione nel limite decennale dall'avvenuta stipulazione. Ragionando diversamente, infatti,
l'istituto bancario verrebbe gravato dell'obbligo di conservazione per un tempo indefinito consentendo al correntista, che sia rimasto inerte anche per un tempo eccessivamente lungo, di trarre comunque vantaggio dal non essersi tempestivamente attivato (parimenti, laddove sia l'istituto di credito ad attivarsi, ad esempio, per il recupero di un proprio credito, sarà suo onere produrre tutta la documentazione attestante la propria pretesa, ivi compresa quella ultradecennale, pena il rischio di vedersi revocare all'esito del giudizio di opposizione il decreto ingiuntivo ottenuto nella fase monitoria).
Per l'effetto, deve ritenersi insussistente il diritto della Società ad ottenere copia di quei documenti che siano risalenti al periodo anteriore al 4.6.2011.
Si procede a questo punto ad esaminare le richieste della Società correntista seguendo l'ordine indicato nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione (pp. 12-18), riportato tal quale nella comparsa di costituzione in appello (pp. 26-32).
In relazione al rapporto di conto corrente n.
611370/70 (già nn. 2582/10068-06 e 169/10068-18) si ricava che:
11 -la documentazione di cui al punto i) - riguardante
“copia del documento di sintesi relativo al contratto originario di apertura del conto corrente del 22/05/1998”
(p. 12 comparsa) - si riferisce a periodi anteriori al decennio, per i quali, pertanto, nulla è dovuto dalla
Banca
-la documentazione di cui al punto ii) – riguardante
“copia integrale dei successivi rinnovi e modifiche/variazioni del contratto di apertura del conto corrente, anch'essi completi del documento di sintesi e in particolare:
Copia dei documenti di sintesi a partire dall'apertura del contratto e fino all'anno 2012 compreso
e ad eccezione della documentazione già consegnata in esito alla richiesta ex art. 119 T.U.B. del 04/06/2021”
(p. 12 comparsa) - è da considerarsi non dovuto fino al
4.6.2011. Per i periodi successivi, risultano prodotte le proposte di modifica unilaterale del contratto di c/c e relativi documenti di sintesi (cfr. p. 11 ricorso per decreto ingiuntivo e p.12, nota 5, comparsa I° grado
Società); il documento di sintesi al 31.12.2021 è stato prodotto dalla in sede di opposizione (doc. 4), CP_2 tant'è che non è stato più indicato dalla Società nella comparsa in primo grado (cfr. p. 12). L'onere della CP_2 può dunque sul punto considerarsi assolto.
Della documentazione di cui al punto iii) – riguardante gli affidamenti in c/c - si dirà poco più avanti.
La documentazione di cui al punto iv) – riguardante
“Copia di tutti gli estratti conto capitale completi dello scalare e del riepilogo competenze dall'apertura fino a dicembre dell'anno 2008 compreso e da ottobre dell'anno 2021 sino alla data di consegna della documentazione richiesta” (p. 13 comparsa I° grado CP_2
12 - risulta mancante dell'estratto conto relativo al trimestre ottobre-dicembre 2021, pur essendo indicato dalla quale allegato 5a (cfr. pp. 36-37 e 40
CP_2 dell'opposizione), mentre il trimestre luglio-settembre del 2021 è stato prodotto dalla in sede di
CP_2 opposizione (cfr. allegato 5). Quanto agli altri periodi, sebbene non risultino prodotti in giudizio i relativi estratti conto, la ha dato atto – e sul punto non
CP_2 vi è contestazione della Società - di aver depositato gli estratti conto dal 31.3.2009 al 30.6.2021 (cfr. comunicazione del 29.7.2021 – quale doc. 8
CP_2 citazione in opposizione), mentre gli estratti conto fino al 2008 che la non ha prodotto non sono dovuti in
CP_2 quanto relativi a periodi anteriori al decennio.
Quanto alla documentazione di cui al punto iii) – riguardante “copia di tutti i contratti di affidamento
(anticipi, SBF, export, etc.), con rinnovi e modifiche/variazioni, tutti completi del documento di sintesi e copia dei contratti di credito che disciplinano le condizioni economiche e giuridiche delle linee di credito completi anch'essi di rinnovi e modifiche/variazioni, nonché del documento di sintesi
[…]” (pp. 12-13 comparsa I° grado Società) la ne CP_2 eccepisce l'inesistenza precisando quanto segue “fino al
2015 circa, non adottava Contratti specifici di CP_3 apertura credito (fido di cassa, anticipi salvo buon fine
BFR, anticipi in valuta) ma regolamentava e disciplinava il rapporto direttamente con il Contratto di credito che conteneva l'apertura di credito, attraverso cui venivano previste tutte le condizioni economiche e giuridiche (es.
Contratto del 28.08.2013).
Dunque i seguenti Contratti non erano previsti:
- Contratto apertura credito 28/08/2013 (SBF)
- Contratto variazione bfr 20/01/2014 (SBF)
13 Questa prassi della Banca è stata successivamente modificata con la predisposizione di Contratti di credito
(ad esempio, Contratto di credito 02.01.2017) contenenti tutte le informazioni essenziali, economiche e giuridiche, che poi venivano integrate con Contratti specifici per apertura di credito, anticipi SBF, anticipi all'esportazione (cfr. Contratto di apertura di credito del 02.01.2017). Nel Contratto di apertura di credito è contenuto il Documento di sintesi (DDS) che non fa dunque parte dei Contratti di credito. Allo stesso modo il
Contratto di apertura di credito del 29.08.2017. Il DDS
(Documento di sintesi) non è previsto nel Contratto di credito ma nei Contratti di apertura di credito specifici, nei quali sono anche contenuti i documenti di sintesi (come si è visto per il Contratto del
02.01.2017)” (pp. 31-32 citazione in opposizione).
Si rileva in primo luogo che risulta pacifico – in quanto non contestato – che la abbia consegnato CP_2 alla Società i contratti di credito del 28.8.2013, del
20.1.2014, del 3.9.2014, del 18.12.2015, del 29.8.2017, del 2.11.2017, del 14.1.2019, dell'11.11.2019, del
2.1.2020, del 14.2.2020 e del 5.5.2020 (cfr. p. 16, nota
6, comparsa I° grado Società). Detti contratti non si rinvengono tuttavia nella documentazione in atti non essendo perciò possibile procedere ad una loro disamina al fine di verificare quanto dichiarato dalla CP_2
Ad ogni buon conto, a fronte della netta posizione assunta da , ritiene questa Corte che sarebbe stato Pt_2 onere della Società correntista – quale attrice in senso sostanziale – fornire un principio di prova in ordine all'esistenza dei contratti di affidamento richiesti, producendo, ad esempio, la serie degli estratti c/c che risultano essere in suo possesso (quantomeno per il periodo dal 31.3.2009 al 30.6.2021 – cfr. comunicazione
14 del 29.7.2021, quale doc. 8 citazione in CP_2 opposizione - di cui si è detto più sopra a p. 11). In mancanza di un riscontro in tal senso, la richiesta della
Società non trova perciò fondamento, ritenendosi la CP_2 esente da ogni conseguente obbligo di trasmissione di copia.
In merito ai contratti di prestito d'uso d'oro, di cui la Società ha richiesto “Copia integrale degli accordi quadro/contratti di affidamento e di tutti i contratti di apertura/utilizzo del prestito d'uso d'oro sottoscritti, in versione integrale, con relativi documenti di sintesi, nonché copia dei rinnovi e modifiche/variazioni dei contratti, anch'essi con i rispettivi documenti di sintesi” (punto i) p. 14 comparsa
I° grado Società), osserva la Corte quanto segue.
La ha dichiarato in proposito che i contratti CP_2 di affidamento d'uso d'oro “sono parte del contenuto dei
Contratti di credito, tutti consegnati alla opposta
mentre in relazione ai contratti quadro ne ha CP_4 affermato l'inesistenza precisando che “Dal 2014 circa, la nel CONTRATTO DI CREDITO non ha più inserito la CP_2 regolamentazione completa delle condizioni, e questo per nessuna tipologia di contratto, ma solo gli aspetti essenziali di ogni tipologia di linea di credito, prevedendo, dunque, importo durata e limiti. Rimandando così allo specifico Contratto relativo alla tipologia di prestito o affidamento, compreso anche dunque il prestito
d'uso d'oro.
In origine, dunque, il Contratto di prestito d'uso
d'oro era costituito dal CONTRATTO DI CREDITO (che ne disciplinava gli aspetti essenziali) e poi dal Contratto di credito della singola operazione: non vi era dunque alcun CONTRATTO QUADRO intermedio tra il CONTRATTO DI
15 CREDITO ed il Contratto relativo alla singola operazione di prestito d'uso d'oro” (p. 30 opposizione Banca).
Precisa ancora la che anche nel periodo CP_2 successivo “non si è precostituito un Contratto quadro per il prestito uso oro ma un Contratto generale per operazioni di intermediazioni in oro che è quello del
06.12.2016, regolarmente consegnato alla società opposta”
(cfr. p. 30 opposizione). Il documento del 2016 da ultimo citato non configurerebbe quindi un contratto quadro come invece sostenuto dalla Società in primo grado (p. 11 comparsa I° grado). Tuttavia, non rinvenendosi lo stesso nella documentazione in atti non può procedersi alla dovuta verifica.
Valgono pertanto le medesime considerazioni svolte in merito ai contratti di affidamento. Anche in questo caso,
a fronte dell'eccepita inesistenza sollevata dalla CP_2 sarebbe stato infatti onere della Società correntista fornire elementi da cui desumere l'avvenuta stipula dei richiesti contratti quadro. In mancanza, la può CP_2 anche in questo caso ritenersi esente da ogni conseguente obbligo di trasmissione di copia.
Passando ora alle singole operazioni di prestito d'uso d'oro si dà atto, in primo luogo, che del prestito n. 0508114091900123 (p. 16, n. 1, ricorso per decreto ingiuntivo) non viene più fatta menzione dalla Società nella comparsa di costituzione in primo grado: la richiesta della Società è pertanto da ritenersi interamente soddisfatta.
Quanto alle altre operazioni, si rileva quanto segue.
Per il prestito d'uso d'oro n. 992-9406130 (p. 16, n.
1, comparsa I° grado Società) la documentazione richiesta
è per lo più riferita a periodi anteriori al decennio (la
Banca ha comunque provveduto in parte alla consegna - cfr. doc. 17, file pdf n. 0697, citazione in
16 opposizione). Quanto alla richiesta copia “di tutte le contabili di proroga dal I° trimestre dell'anno 1999 sino alla consegna dei documenti richiesti” la ha in CP_2 proposito precisato che “una parte del prestito è stata estinta il 03.06.2011 (sono stati estinti 3 lingotti), dei 7 lingotti residui 5 sono rimasti e sono stati trasformati nel prestito n. 398 e n. 2 lingotti nel prestito n. 403 il 29.04.2013 (per l'incorporazione di in;
c'è stato solo un Controparte_8 CP_9 cambio di numero delle operazioni, dunque non c'è stata restituzione di lingotti né consegna di nuovi lingotti, dunque né bolle di consegna né di ritiro, assenza di movimento di valori” (cfr. p. 33 opposizione . Alla CP_2 luce di detta ultima precisazione, si ritiene che la resti obbligata per la copia delle contabili di CP_2 proroga relative ai 7 lingotti residui e fino al
29.4.2013, fatta eccezione per il periodo dal I° trimestre 1999 al 4.6.2011, anteriore al decennio e per il quale nulla è dovuto.
Quanto al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900398 ex
992-9406130 (p. 16, n. 2, comparsa I° grado Società) - preso atto che parte dei documenti oggetto di decreto ingiuntivo non risultano più menzionati nella comparsa di costituzione in I° grado – della “Copia di tutti i rinnovi, le modifiche e le variazioni del contratto del
29/04/2013, con relativi documenti di sintesi” richiesta dalla Società non si rinviene traccia nella documentazione prodotta dalla Banca, di cui quest'ultima resta pertanto obbligata (il file pdf n. 3746, allegato alla pec del 30.7.2021-1 quale doc. 9 citazione in opposizione contiene il contratto del 29.5.1998, contabili di liquidazione interessi e di estinzione dei tre lingotti del 4.6.2011 oggetto del prestito d'uso n.
130 di cui al precedente punto).
17 Quanto al prestito d'uso d'oro n. 0508114040400403 ex
992-9406130 (p. 17, n. 3, comparsa I° grado Società) richiede la Società copia “di tutti i rinnovi, le modifiche e le variazioni del contratto del 29/04/2013, con relativi documenti di sintesi” nonché “Copia della contabile di proroga del II° trimestre dell'anno 2016” di cui, tuttavia, anche in questo caso, non si trova riscontro con quanto prodotto dalla Banca. Del prestito d'uso in oro in esame risultano prodotte soltanto la contabile di estinzione del 17.7.2017, il documento di trasporto del 12.7.2017 e le contabili di liquidazione degli interessi (cfr. file pdf n. 0684 di cui al doc. 12 della citazione in opposizione). La resta pertanto CP_2 onerata della consegna della documentazione mancante.
Quanto al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900393 ex 992-9406136 (p. 17, n. 4, comparsa I° grado Società) risulta in effetti incompleto il contratto del 29.4.2013
(cfr. file pdf n. 3774, allegato alla pec del 30.7.2021-1 quale doc. 9 citazione in opposizione, prodotto anche come doc. 14, file pdf n. 0685, citazione in opposizione). Anche in merito alla richiesta di copia “di tutte le contabili di proroga dall'apertura fino al II° trimestre dell'anno 2013 compreso e del IV° trimestre dell'anno 2013” si riscontra l'adempimento solo parziale della Dalla documentazione in atti risulta CP_2 prodotta la proroga relativa al III° trimestre 2013 (cfr. file pdf n. 3773, allegato alla pec del 30.7.2021-1 quale doc. 9 atto di opposizione); mancano invece quelle relative al periodo dal 4.6.2011 al II° trimestre 2013 e del IV° trimestre 2013 che avrebbero dovuto essere consegnate dalla (i documenti prodotti riguardano CP_2 infatti periodi successivi al 2013 - cfr. file pdf nn.
3770-3771-3772, allegati alla pec del 30.7.2021-2, quale
18 doc. 10 atto di opposizione), mentre per il periodo precedente al 4.6.2011 nulla è dovuto.
Si constata altresì la mancanza della richiesta “Copia della contabile di estinzione che riporta il valore equivalente ai lingotti restituiti con ddt n.6679 del
20/12/2017”: risulta infatti prodotto il solo ddt del n.
6679 del 20.12.2007 (cfr. p. 13 file pdf n. 3770 allegato alla pec del 30.7.2021, quale doc. 10 citazione in opposizione). Quanto, infine, alla “Copia della comunicazione di estinzione del 18/12/2017” fa presente la Società che la consegna vi è stata ma il documento risulta illeggibile (cfr. p. 12 file pdf n. 3770 allegato alla pec del 30.7.2021, quale doc. 10 citazione in opposizione). La Banca resta pertanto onerata anche dei menzionati ultimi documenti mancanti o illeggibili
Quanto al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900408 ex 992-9406135 ex 992-9379802 ex 992-9376580 ex 992-
9369365 (pp. 17-18, n. 5, comparsa I° grado Società) concesso con contratto del 23.10.2006 (quest'ultimo in atti - cfr. p. 15 file pdf n. 0710 – doc. 11 citazione in opposizione) risulta mancante la seguente documentazione:
“Copia integrale di tutti i rinnovi, le modifiche e le variazioni del contratto, con relativi documenti di sintesi” e “Copia di tutte le contabili di proroga dall'apertura al II° trimestre dell'anno 2013 compreso, del IV° trimestre dell'anno 2013 e dal II° trimestre dell'anno 2017 al I° trimestre 2018”, di cui - fatta eccezione per il periodo anteriore al 4.6.2011 per il quale nulla è dovuto - la resta pertanto onerata CP_2 trattandosi di documenti di cui non viene contestata l'esistenza dal momento che la afferma di averli CP_2 consegnati (p. 35 citazione in opposizione).
La è invece esonerata per la mancata consegna di CP_2
“Copia del documento di sintesi relativo al contratto del
19 23/10/2006” ed anche di “Copia di tutte le contabili di liquidazione interessi, comprensive di tutti gli indici utilizzati per il calcolo degli interessi (fixing oro, valuta, tasso), a partire dall'apertura al IV° trimestre dell'anno 2009 compreso”, trattandosi di documenti tutti relativi a periodi per i quali nulla è dovuto.
Quanto, infine, “alla richiesta di fruizione della misura di sostegno della moratoria prevista per le PMI, da ultimo, con il D. L. 17 marzo 2020, n. 18” con particolare riferimento alla “copia integrale della richiesta originaria nonché delle successive richieste di proroga” lamenta la Società che detto documento sarebbe stato consegnato dalla Banca mancante di una pagina (p.
18 comparsa costituzione I° grado Società). Non riscontrandosi detto documento in atti e non avendo la nulla replicato sul punto se non l'avvenuta CP_2 consegna, ritiene la Corte fondata la doglianza della
Società restando la tenuta alla consegna della CP_2 parte mancante di detto documento.
Riepilogando, della documentazione di cui al decreto ingiuntivo n. 119 del 4.3.2022, considerato quanto prodotto nel giudizio di opposizione, risulta tenuta Pt_2
a consegnare alla Società:
-in relazione al rapporto di conto corrente n.
611370/70 (già nn. 2582/10068-06 e 169/10068-18):
l'estratto conto relativo al trimestre ottobre-dicembre
2021 (cfr. sopra, p. 12)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n. 992-9406130: la copia delle contabili di proroga dal 4.6.2011 al
29.4.2013 relative ai 7 lingotti residui alla data del
3.6.2011 (cfr. sopra, p. 16)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900398 ex 992-9406130: la copia dei rinnovi, delle modifiche e delle variazioni del contratto del
20 29/04/2013, con relativi documenti di sintesi (cfr. sopra, p. 17)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0508114040400403 ex 992-9406130: la copia dei rinnovi, delle modifiche e delle variazioni del contratto del
29/04/2013, con relativi documenti di sintesi nonché la copia della contabile di proroga del II° trimestre dell'anno 2016 (cfr. sopra, p. 17)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900393 ex 992-9406136: la copia completa del contratto del 29.4.2013 e delle proroghe relative al periodo dal 4.6.2011 al II° trimestre 2013 e del IV° trimestre 2013 nonché la copia della contabile di estinzione del prestito d'uso - a seguito della restituzione dei lingotti avvenuta in data 20.12.2017 -
e, infine, la copia leggibile della comunicazione di estinzione del 18.12.2017 (cfr. sopra, p. 18)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900408 ex 992-9406135 ex 992-9379802 ex 992-
9376580 ex 992-9369365: la copia dei rinnovi, delle modifiche, delle variazioni del contratto di apertura del
23.10.2006 e dei relativi documenti di sintesi nonché la copia di tutte le contabili di proroga dall'apertura al
II° trimestre dell'anno 2013 compreso (fatta eccezione per i documenti relativi al periodo anteriore al
4.6.2011), del IV° trimestre dell'anno 2013 e dal II° trimestre dell'anno 2017 al I° trimestre 2018,; infine, la copia integrale della richiesta di fruizione della misura di sostegno della moratoria prevista per le PMI, da ultimo, con il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 nonché la copia delle successive richieste di proroga (cfr. sopra,
p. 19).
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione della
Banca è meritevole di parziale accoglimento.
21 Le spese di lite dei due gradi di giudizio sopportate da , risultando comunque e sia pure CP_4 Pt_2 limitatamente soccombente, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado e, per il secondo grado, ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore della causa di importo indeterminabile
(complessità bassa, valori medi) e si compensano tra le parti per 2/3 mentre il restante 1/3 è posto a carico di
Pt_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da RT avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 125
[...] pubblicata in data 9.2.2023:
1) dichiara l'opposizione di RT
procedibile;
[...]
2) rigetta l'eccezione indicata come di litispendenza sollevata da 10
;
[...]
3) accoglie parzialmente l'opposizione promossa da per le CP_2 10 ragioni di cui in motivazione e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
4) dichiara tenuta e condanna RT
a consegnare a copia
[...] CP_1 della seguente documentazione, già oggetto del decreto ingiuntivo n. 119 del 4.3.2022:
-in relazione al rapporto di conto corrente n.
611370/70 (già nn. 2582/10068-06 e 169/10068-18):
l'estratto conto relativo al trimestre ottobre- dicembre 2021
-in relazione al prestito d'uso d'oro n. 992-
9406130: la copia delle contabili di proroga dal
22 4.6.2011 al 29.4.2013 relative ai 7 lingotti residui alla data del 3.6.2011
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900398 ex 992-9406130: la copia di tutti i rinnovi, delle modifiche e delle variazioni del contratto del 29/04/2013, con relativi documenti di sintesi
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0508114040400403 ex 992-9406130: la copia dei rinnovi, delle modifiche e delle variazioni del contratto del 29/04/2013, con relativi documenti di sintesi nonché la copia della contabile di proroga del II° trimestre dell'anno 2016 (cfr. sopra, p. 17)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900393 ex 992-9406136: la copia completa del contratto del 29.4.2013 e delle proroghe relative al periodo dal 4.6.2011 al II° trimestre
2013 e del IV° trimestre 2013; la copia della contabile di estinzione del prestito d'uso a seguito della restituzione dei lingotti avvenuta in data 20.12.2017 e, infine, la copia leggibile della comunicazione di estinzione del 18.12.2017
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900408 ex 992-9406135 ex 992-9379802 ex
992-9376580 ex 992-9369365: la copia dei rinnovi, delle modifiche, delle variazioni del contratto di apertura del 23.10.2006 e dei relativi documenti di sintesi nonché la copia di tutte le contabili di proroga dall'apertura al II° trimestre dell'anno 2013 compreso (fatta eccezione per i documenti relativi al periodo anteriore al
4.6.2011), del IV° trimestre dell'anno 2013 e dal
II° trimestre dell'anno 2017 al I° trimestre
23 2018,; infine, la copia integrale della richiesta di fruizione della misura di sostegno della moratoria prevista per le PMI, da ultimo, con il
D. L. 17 marzo 2020, n. 18 nonché la copia delle successive richieste di proroga;
5)liquida le spese del primo grado di giudizio sopportate da in complessivi euro CP_1
7.254,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA;
6) condanna RT
a rifondere a 1/3 di dette
[...] CP_1 spese e compensa i restanti 2/3 tra le parti;
7) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in complessivi euro CP_1
9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
8) condanna RT
a rifondere a 1/3 di dette
[...] CP_1 spese e compensa i restanti 2/3 tra le parti.
Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 17.3.2023 al n. 587 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Siena n. 125 pubblicata in data 9.2.2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da corrente in Siena, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, presso e nello studio dell'avv. Marco Andrea Morielli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giampaolo Balas, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
corrente in Vicenza, elettivamente CP_1 domiciliata in Milano, presso e nello studio dell'avv.
Corrado Roda, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
1 All'udienza del 30.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : RT
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c.,
l'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata, dunque del decreto ingiuntivo opposto con il giudizio di primo grado.
NEL MERITO:
- riformare e/o annullare integralmente l'impugnata
Sentenza del Tribunale di Siena n. 125/2023 del
9.02.2023, R.G. 949/2022, per il motivo sopra esposto;
- anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si confermano tutte le domande ed eccezioni già proposte
e, dunque, le conclusioni già assunte nel giudizio di primo grado: “In via pregiudiziale: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 c.p.c. dichiararsi la litispendenza e/o continenza di cause della domanda promossa con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto n.
199/2022 (r.g. 438/2022), inerente la richiesta di consegna della documentazione bancaria ex art. 119
T.U.B., con il giudizio civile pendente avanti il
Tribunale di Vicenza r.g. n. 1295/2022 nel quale veniva proposta e formulata, tra la altre, la medesima domanda di consegna della documentazione bancaria, e per
l'effetto dichiararsi la competenza del Tribunale di
Vicenza.
Nel merito:
- dichiararsi la prescrizione ordinaria decennale ex art.
2946 c.c. s.n.c. dal diritto alla consegna della
2 documentazione bancaria richiesta con il Decreto ingiuntivo opposto n.199/2022 (r.g. 438/2022) decorsi dieci anni dall'estinzione del rapporto contrattuale tra
e la opposta CP_3 CP_4
- accertata e dichiarata, per tutto quanto esposto in narrativa,
- consegna della documentazione bancaria richiesta dalla opposta nonché l'illegittimità e/o CP_4
l'infondatezza della domanda di consegna della documentazione bancaria decorso il termine decennale dalla sua formazione, della documentazione non esistente
e della documentazione non nel possesso di CP_3 rigettarsi ogni domanda promossa dalla società opposta con il Ricorso per decreto ingiuntivo e, CP_4 per l'effetto, revocarsi il medesimo Decreto Ingiuntivo opposto n. 199/2022 (r.g. 438/2022), con la condanna della opposta alla rifusione delle spese di CP_4 lite.”
- Il tutto con vittoria di spese e compensi”.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello notificato ex artt. 342
- 348 bis c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
- in via pregiudiziale/preliminare, rigettare
l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. spiegata da
e per l'effetto RT confermare la provvisoria esecuzione dell'appellata sentenza n. 125/2023 emessa dal Tribunale di Siena in data 09.02.2023;
- nel merito, dichiarare inammissibile, improponibile
e, comunque, respingere l'appello proposto da
[...] per le ragioni di cui in RT
3 narrativa; per l'effetto, confermare la Sentenza n.
125/2023 emessa dal Tribunale di Siena in data
09.02.2023;
- in ogni caso, accogliere le domande svolte in primo grado, ivi incluse quelle contenute nel ricorso monitorio, e pertanto “- in via pregiudiziale: previo accertamento della procedibilità della domanda, rigettare la richiesta di litispendenza e/o continenza di cause svolta da per le RT ragioni spiegate in atti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la competenza dell'adito Tribunale di Siena a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo telematico
n. 199/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data
04.03.2022, nell'ambito del procedimento n. 438/2022
R.G.;
- nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da RT
in quanto infondata in fatto e in diritto per i
[...] motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 199/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 04.03.2022, nell'ambito del procedimento n. 438/2022 R.G., oggetto di opposizione;
Con vittoria di spese e competenze oltre oneri e accessori di legge.”
- Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(di seguito anche solo RT
“ ” o “ ”) conveniva in giudizio Pt_2 CP_2 CP_1
(già Controparte_5 CP_6 CP_7
, di seguito anche solo “ ” o “ ”) al
[...] CP_4 Pt_3
4 fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 199 del 4.3.2022 con cui il Tribunale di Siena le aveva ingiunto di consegnare alla Società ricorrente una serie di documenti, come meglio dettagliati nel ricorso per decreto ingiuntivo, attinenti ai rapporti bancari intrattenuti dalla Società con . Pt_2
In via pregiudiziale eccepiva la la CP_2 litispendenza e/o continenza di cause ex art. 39 c.p.c. in ragione del fatto che la medesima documentazione era stata richiesta anche nell'ambito del giudizio instaurato dalla Società correntista dinanzi al Tribunale di
Vicenza, promosso al fine di sentire dichiarare l'effettivo dare-avere tra le parti in relazione al conto corrente n. 611370,70 e ai prestiti d'uso d'oro cui detti documenti si riferivano.
Nel merito, esponeva la di aver consegnato alla CP_2
Società la maggior parte della documentazione richiesta.
Quanto a quella mancante la eccepiva la CP_2 prescrizione del diritto della Società ad ottenere copia di quei documenti per i quali erano trascorsi più di dieci anni dalla prima richiesta ex art. 119 tub del
4.6.2011; contestava, inoltre, l'esistenza di alcuni documenti oggetto dell'istanza e della successiva ingiunzione.
Si costituiva in giudizio la Società chiedendo il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 9.9.2022 il Tribunale rigettava l'eccezione di litispendenza e/o continenza sollevata dalla , non ravvisandone i presupposti;
rigettava CP_2 altresì la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avendo la opponente provato di CP_2 aver fornito la maggior parte della documentazione richiesta;
disponeva, infine, l'obbligo per le parti di
5 esperire la mediazione obbligatoria in ragione della materia trattata, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
La procedura di mediazione riportava esito negativo.
Istruita solo documentalmente la causa, con sentenza n. 125 pubblicata in data 9.2.2023 il Tribunale di Siena, dichiarava improcedibile l'opposizione promossa dalla
Banca e, per l'effetto, dichiarava la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo;
compensava, infine, le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto l'indisponibilità della ad entrare in mediazione, CP_2 espressa in occasione del primo incontro e senza alcuna motivazione, contraria alle indicazioni fornite con l'ordinanza del 9.9.2022 laddove era stato precisato che, ai fini della procedibilità della domanda, la mediazione sarebbe stata considerata valida solo in caso di entrata effettiva in mediazione.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena ha interposto gravame al fine di sentire dichiarare, in Pt_2 riforma della sentenza impugnata, la procedibilità del giudizio e l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di opposizione;
il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la Società eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348-bis c.p.c. e chiedendone in ogni caso il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 30.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata ed essendo il contenuto dell'appello adeguato rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e alla statuizione di cui viene chiesta la riforma, riguardante nello specifico la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Con l'unico motivo di gravame viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui questa ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione per mancato effettivo espletamento del tentativo di mediazione.
Nella prospettazione della il primo Giudice CP_2 avrebbe ingiustamente sanzionato con l'improcedibilità il rifiuto di essa di proseguire con la mediazione CP_2 dopo il primo incontro, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto fornire quantomeno una motivazione della propria indisponibilità, tenuto conto delle indicazioni impartite alle parti con l'ordinanza del 9.9.2022.
Deduce pertanto la la violazione della CP_2 normativa in materia di mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 28 del 2010 - nella versione ratione temporis vigente, anteriore alla riforma introdotta con d.lgs. 149 del 2022, conv. con legge n. 197 del 2022 (p. 11 appello)
– sotto il profilo della falsa applicazione del comma 2 e dell'omessa applicazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 2-bis.
7 Il motivo è fondato.
Al di là del richiamo nella sentenza impugnata all'istituto della mediazione delegata di cui al comma 2, pur avendo dato atto il primo Giudice che la materia trattata rientrava tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, il presupposto di procedibilità, comune ai due tipi di mediazione, risulta nella specie soddisfatto.
Dalle allegazioni e dalla documentazione in atti risulta che a seguito del provvedimento del Tribunale del
9.9.2022 (doc. 2 appello) la Società attrice ha presentato istanza di mediazione ed ha altresì avuto luogo tra le parti il primo incontro, dal cui verbale si evince che la si è dichiarata da subito non CP_2 disponibile a proseguire stante l'impossibilità di raggiungere un eventuale accordo. A quel punto,
l'incontro è stato dichiarato chiuso dal mediatore che ha dato atto che la procedura di mediazione non avrebbe avuto luogo (doc. 4 appello).
La ha motivato la sua posizione riportandosi CP_2 alle ragioni addotte negli atti del giudizio, specificate anche nel modulo di adesione alla mediazione, in cui si legge quanto segue: “Si contesta la fondatezza della domanda proposta dall'istante poiché
[...] ha adempiuto all'obbligo di RT consegna dei documenti per il quale era tenuta ai sensi di legge. La domanda dell'istante proposta CP_1 ai sensi dell'art. 117 e 119 T.U.B. è dunque infondata”
(doc. 3 appello).
Ciò premesso, la normativa sulla mediazione, anche nella versione vigente ratione temporis sopra richiamata, prevedeva la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancata attivazione della procedura di mediazione oppure in caso di mancata partecipazione
8 delle parti al primo incontro, circostanze che non si sono verificate nel caso qui in esame.
La mancata partecipazione agli incontri successivi al primo senza giustificato motivo può, infatti, tutt'al più comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la valutazione da parte del giudice sulla condotta delle parti ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Nell'opinione di questa Corte, ha fornito Pt_2 adeguata giustificazione alla decisione di non proseguire con la mediazione – avendo peraltro la stessa dimostrato, come si vedrà meglio più avanti, di aver prodotto buona parte della documentazione richiesta, come anche constatato dal primo Giudice – e, in ogni caso, ai fini che qui rilevano, l'avvenuta partecipazione al primo incontro integra il presupposto di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, a mente del quale “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo”.
Va dunque dichiarata procedibile l'opposizione promossa da e, conseguentemente, andranno di seguito Pt_2 esaminate le questioni da essa avanzate in primo grado e riproposte nel presente giudizio.
In via pregiudiziale, si esamina l'eccezione sollevata dalla Banca sulla ritenuta litispendenza e/o continenza del presente giudizio rispetto a quello instaurato dalla Società dinanzi al Tribunale di Vicenza.
In detto giudizio, la Società aveva convenuto la al CP_2 fine di sentire accertare e dichiarare la rideterminazione dell'effettivo dare avere dei rapporti bancari intercorrenti tra le parti, avanzando in via istruttoria istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210
9 c.p.c., della medesima documentazione oggetto del presente giudizio.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Secondo quanto allegato da l'atto di citazione Pt_2
(introduttivo del giudizio a Vicenza) ed il decreto ingiuntivo (emesso dal Tribunale di Siena) sarebbero stati notificati dalla Società entrambi in data 10.3.2022
(p. 13 citazione in opposizione).
Ad ogni buon conto, l'eccezione della avrebbe CP_2 potuto semmai ritenersi fondata qualora la stessa avesse fornito la prova che la richiesta avanzata dalla Società ex art. 210 c.p.c. fosse stata accolta dal Tribunale di
Vicenza e la vi avesse ottemperato, così CP_2 determinando il venir meno dell'interesse della Società a proseguire il presente giudizio.
La non ha tuttavia fornito alcun elemento in CP_2 tal senso e, in ogni caso, si ritiene condivisibile la motivazione espressa dal primo Giudice nell'ordinanza del
9.9.2022 laddove, nel rigettare l'eccezione della Banca, statuisce in proposito che “il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna della copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione una volta ottenuta, e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio dei diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito”.
Passando al merito della questione, occorre esaminare in via preliminare l'eccezione, indicata come di
10 prescrizione, sollevata dalla in relazione al CP_2 diritto della Società di ottenere quella parte di documentazione formatasi in epoca anteriore al 4.6.2011, ossia ai dieci anni dalla notifica della prima richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla Società in data 4.6.2021
(doc. 2 ricorso per decreto ingiuntivo).
L'eccezione è fondata.
In generale, ritiene questa Corte ragionevole contenere l'obbligo della banca alla conservazione della documentazione nel limite decennale dall'avvenuta stipulazione. Ragionando diversamente, infatti,
l'istituto bancario verrebbe gravato dell'obbligo di conservazione per un tempo indefinito consentendo al correntista, che sia rimasto inerte anche per un tempo eccessivamente lungo, di trarre comunque vantaggio dal non essersi tempestivamente attivato (parimenti, laddove sia l'istituto di credito ad attivarsi, ad esempio, per il recupero di un proprio credito, sarà suo onere produrre tutta la documentazione attestante la propria pretesa, ivi compresa quella ultradecennale, pena il rischio di vedersi revocare all'esito del giudizio di opposizione il decreto ingiuntivo ottenuto nella fase monitoria).
Per l'effetto, deve ritenersi insussistente il diritto della Società ad ottenere copia di quei documenti che siano risalenti al periodo anteriore al 4.6.2011.
Si procede a questo punto ad esaminare le richieste della Società correntista seguendo l'ordine indicato nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione (pp. 12-18), riportato tal quale nella comparsa di costituzione in appello (pp. 26-32).
In relazione al rapporto di conto corrente n.
611370/70 (già nn. 2582/10068-06 e 169/10068-18) si ricava che:
11 -la documentazione di cui al punto i) - riguardante
“copia del documento di sintesi relativo al contratto originario di apertura del conto corrente del 22/05/1998”
(p. 12 comparsa) - si riferisce a periodi anteriori al decennio, per i quali, pertanto, nulla è dovuto dalla
Banca
-la documentazione di cui al punto ii) – riguardante
“copia integrale dei successivi rinnovi e modifiche/variazioni del contratto di apertura del conto corrente, anch'essi completi del documento di sintesi e in particolare:
Copia dei documenti di sintesi a partire dall'apertura del contratto e fino all'anno 2012 compreso
e ad eccezione della documentazione già consegnata in esito alla richiesta ex art. 119 T.U.B. del 04/06/2021”
(p. 12 comparsa) - è da considerarsi non dovuto fino al
4.6.2011. Per i periodi successivi, risultano prodotte le proposte di modifica unilaterale del contratto di c/c e relativi documenti di sintesi (cfr. p. 11 ricorso per decreto ingiuntivo e p.12, nota 5, comparsa I° grado
Società); il documento di sintesi al 31.12.2021 è stato prodotto dalla in sede di opposizione (doc. 4), CP_2 tant'è che non è stato più indicato dalla Società nella comparsa in primo grado (cfr. p. 12). L'onere della CP_2 può dunque sul punto considerarsi assolto.
Della documentazione di cui al punto iii) – riguardante gli affidamenti in c/c - si dirà poco più avanti.
La documentazione di cui al punto iv) – riguardante
“Copia di tutti gli estratti conto capitale completi dello scalare e del riepilogo competenze dall'apertura fino a dicembre dell'anno 2008 compreso e da ottobre dell'anno 2021 sino alla data di consegna della documentazione richiesta” (p. 13 comparsa I° grado CP_2
12 - risulta mancante dell'estratto conto relativo al trimestre ottobre-dicembre 2021, pur essendo indicato dalla quale allegato 5a (cfr. pp. 36-37 e 40
CP_2 dell'opposizione), mentre il trimestre luglio-settembre del 2021 è stato prodotto dalla in sede di
CP_2 opposizione (cfr. allegato 5). Quanto agli altri periodi, sebbene non risultino prodotti in giudizio i relativi estratti conto, la ha dato atto – e sul punto non
CP_2 vi è contestazione della Società - di aver depositato gli estratti conto dal 31.3.2009 al 30.6.2021 (cfr. comunicazione del 29.7.2021 – quale doc. 8
CP_2 citazione in opposizione), mentre gli estratti conto fino al 2008 che la non ha prodotto non sono dovuti in
CP_2 quanto relativi a periodi anteriori al decennio.
Quanto alla documentazione di cui al punto iii) – riguardante “copia di tutti i contratti di affidamento
(anticipi, SBF, export, etc.), con rinnovi e modifiche/variazioni, tutti completi del documento di sintesi e copia dei contratti di credito che disciplinano le condizioni economiche e giuridiche delle linee di credito completi anch'essi di rinnovi e modifiche/variazioni, nonché del documento di sintesi
[…]” (pp. 12-13 comparsa I° grado Società) la ne CP_2 eccepisce l'inesistenza precisando quanto segue “fino al
2015 circa, non adottava Contratti specifici di CP_3 apertura credito (fido di cassa, anticipi salvo buon fine
BFR, anticipi in valuta) ma regolamentava e disciplinava il rapporto direttamente con il Contratto di credito che conteneva l'apertura di credito, attraverso cui venivano previste tutte le condizioni economiche e giuridiche (es.
Contratto del 28.08.2013).
Dunque i seguenti Contratti non erano previsti:
- Contratto apertura credito 28/08/2013 (SBF)
- Contratto variazione bfr 20/01/2014 (SBF)
13 Questa prassi della Banca è stata successivamente modificata con la predisposizione di Contratti di credito
(ad esempio, Contratto di credito 02.01.2017) contenenti tutte le informazioni essenziali, economiche e giuridiche, che poi venivano integrate con Contratti specifici per apertura di credito, anticipi SBF, anticipi all'esportazione (cfr. Contratto di apertura di credito del 02.01.2017). Nel Contratto di apertura di credito è contenuto il Documento di sintesi (DDS) che non fa dunque parte dei Contratti di credito. Allo stesso modo il
Contratto di apertura di credito del 29.08.2017. Il DDS
(Documento di sintesi) non è previsto nel Contratto di credito ma nei Contratti di apertura di credito specifici, nei quali sono anche contenuti i documenti di sintesi (come si è visto per il Contratto del
02.01.2017)” (pp. 31-32 citazione in opposizione).
Si rileva in primo luogo che risulta pacifico – in quanto non contestato – che la abbia consegnato CP_2 alla Società i contratti di credito del 28.8.2013, del
20.1.2014, del 3.9.2014, del 18.12.2015, del 29.8.2017, del 2.11.2017, del 14.1.2019, dell'11.11.2019, del
2.1.2020, del 14.2.2020 e del 5.5.2020 (cfr. p. 16, nota
6, comparsa I° grado Società). Detti contratti non si rinvengono tuttavia nella documentazione in atti non essendo perciò possibile procedere ad una loro disamina al fine di verificare quanto dichiarato dalla CP_2
Ad ogni buon conto, a fronte della netta posizione assunta da , ritiene questa Corte che sarebbe stato Pt_2 onere della Società correntista – quale attrice in senso sostanziale – fornire un principio di prova in ordine all'esistenza dei contratti di affidamento richiesti, producendo, ad esempio, la serie degli estratti c/c che risultano essere in suo possesso (quantomeno per il periodo dal 31.3.2009 al 30.6.2021 – cfr. comunicazione
14 del 29.7.2021, quale doc. 8 citazione in CP_2 opposizione - di cui si è detto più sopra a p. 11). In mancanza di un riscontro in tal senso, la richiesta della
Società non trova perciò fondamento, ritenendosi la CP_2 esente da ogni conseguente obbligo di trasmissione di copia.
In merito ai contratti di prestito d'uso d'oro, di cui la Società ha richiesto “Copia integrale degli accordi quadro/contratti di affidamento e di tutti i contratti di apertura/utilizzo del prestito d'uso d'oro sottoscritti, in versione integrale, con relativi documenti di sintesi, nonché copia dei rinnovi e modifiche/variazioni dei contratti, anch'essi con i rispettivi documenti di sintesi” (punto i) p. 14 comparsa
I° grado Società), osserva la Corte quanto segue.
La ha dichiarato in proposito che i contratti CP_2 di affidamento d'uso d'oro “sono parte del contenuto dei
Contratti di credito, tutti consegnati alla opposta
mentre in relazione ai contratti quadro ne ha CP_4 affermato l'inesistenza precisando che “Dal 2014 circa, la nel CONTRATTO DI CREDITO non ha più inserito la CP_2 regolamentazione completa delle condizioni, e questo per nessuna tipologia di contratto, ma solo gli aspetti essenziali di ogni tipologia di linea di credito, prevedendo, dunque, importo durata e limiti. Rimandando così allo specifico Contratto relativo alla tipologia di prestito o affidamento, compreso anche dunque il prestito
d'uso d'oro.
In origine, dunque, il Contratto di prestito d'uso
d'oro era costituito dal CONTRATTO DI CREDITO (che ne disciplinava gli aspetti essenziali) e poi dal Contratto di credito della singola operazione: non vi era dunque alcun CONTRATTO QUADRO intermedio tra il CONTRATTO DI
15 CREDITO ed il Contratto relativo alla singola operazione di prestito d'uso d'oro” (p. 30 opposizione Banca).
Precisa ancora la che anche nel periodo CP_2 successivo “non si è precostituito un Contratto quadro per il prestito uso oro ma un Contratto generale per operazioni di intermediazioni in oro che è quello del
06.12.2016, regolarmente consegnato alla società opposta”
(cfr. p. 30 opposizione). Il documento del 2016 da ultimo citato non configurerebbe quindi un contratto quadro come invece sostenuto dalla Società in primo grado (p. 11 comparsa I° grado). Tuttavia, non rinvenendosi lo stesso nella documentazione in atti non può procedersi alla dovuta verifica.
Valgono pertanto le medesime considerazioni svolte in merito ai contratti di affidamento. Anche in questo caso,
a fronte dell'eccepita inesistenza sollevata dalla CP_2 sarebbe stato infatti onere della Società correntista fornire elementi da cui desumere l'avvenuta stipula dei richiesti contratti quadro. In mancanza, la può CP_2 anche in questo caso ritenersi esente da ogni conseguente obbligo di trasmissione di copia.
Passando ora alle singole operazioni di prestito d'uso d'oro si dà atto, in primo luogo, che del prestito n. 0508114091900123 (p. 16, n. 1, ricorso per decreto ingiuntivo) non viene più fatta menzione dalla Società nella comparsa di costituzione in primo grado: la richiesta della Società è pertanto da ritenersi interamente soddisfatta.
Quanto alle altre operazioni, si rileva quanto segue.
Per il prestito d'uso d'oro n. 992-9406130 (p. 16, n.
1, comparsa I° grado Società) la documentazione richiesta
è per lo più riferita a periodi anteriori al decennio (la
Banca ha comunque provveduto in parte alla consegna - cfr. doc. 17, file pdf n. 0697, citazione in
16 opposizione). Quanto alla richiesta copia “di tutte le contabili di proroga dal I° trimestre dell'anno 1999 sino alla consegna dei documenti richiesti” la ha in CP_2 proposito precisato che “una parte del prestito è stata estinta il 03.06.2011 (sono stati estinti 3 lingotti), dei 7 lingotti residui 5 sono rimasti e sono stati trasformati nel prestito n. 398 e n. 2 lingotti nel prestito n. 403 il 29.04.2013 (per l'incorporazione di in;
c'è stato solo un Controparte_8 CP_9 cambio di numero delle operazioni, dunque non c'è stata restituzione di lingotti né consegna di nuovi lingotti, dunque né bolle di consegna né di ritiro, assenza di movimento di valori” (cfr. p. 33 opposizione . Alla CP_2 luce di detta ultima precisazione, si ritiene che la resti obbligata per la copia delle contabili di CP_2 proroga relative ai 7 lingotti residui e fino al
29.4.2013, fatta eccezione per il periodo dal I° trimestre 1999 al 4.6.2011, anteriore al decennio e per il quale nulla è dovuto.
Quanto al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900398 ex
992-9406130 (p. 16, n. 2, comparsa I° grado Società) - preso atto che parte dei documenti oggetto di decreto ingiuntivo non risultano più menzionati nella comparsa di costituzione in I° grado – della “Copia di tutti i rinnovi, le modifiche e le variazioni del contratto del
29/04/2013, con relativi documenti di sintesi” richiesta dalla Società non si rinviene traccia nella documentazione prodotta dalla Banca, di cui quest'ultima resta pertanto obbligata (il file pdf n. 3746, allegato alla pec del 30.7.2021-1 quale doc. 9 citazione in opposizione contiene il contratto del 29.5.1998, contabili di liquidazione interessi e di estinzione dei tre lingotti del 4.6.2011 oggetto del prestito d'uso n.
130 di cui al precedente punto).
17 Quanto al prestito d'uso d'oro n. 0508114040400403 ex
992-9406130 (p. 17, n. 3, comparsa I° grado Società) richiede la Società copia “di tutti i rinnovi, le modifiche e le variazioni del contratto del 29/04/2013, con relativi documenti di sintesi” nonché “Copia della contabile di proroga del II° trimestre dell'anno 2016” di cui, tuttavia, anche in questo caso, non si trova riscontro con quanto prodotto dalla Banca. Del prestito d'uso in oro in esame risultano prodotte soltanto la contabile di estinzione del 17.7.2017, il documento di trasporto del 12.7.2017 e le contabili di liquidazione degli interessi (cfr. file pdf n. 0684 di cui al doc. 12 della citazione in opposizione). La resta pertanto CP_2 onerata della consegna della documentazione mancante.
Quanto al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900393 ex 992-9406136 (p. 17, n. 4, comparsa I° grado Società) risulta in effetti incompleto il contratto del 29.4.2013
(cfr. file pdf n. 3774, allegato alla pec del 30.7.2021-1 quale doc. 9 citazione in opposizione, prodotto anche come doc. 14, file pdf n. 0685, citazione in opposizione). Anche in merito alla richiesta di copia “di tutte le contabili di proroga dall'apertura fino al II° trimestre dell'anno 2013 compreso e del IV° trimestre dell'anno 2013” si riscontra l'adempimento solo parziale della Dalla documentazione in atti risulta CP_2 prodotta la proroga relativa al III° trimestre 2013 (cfr. file pdf n. 3773, allegato alla pec del 30.7.2021-1 quale doc. 9 atto di opposizione); mancano invece quelle relative al periodo dal 4.6.2011 al II° trimestre 2013 e del IV° trimestre 2013 che avrebbero dovuto essere consegnate dalla (i documenti prodotti riguardano CP_2 infatti periodi successivi al 2013 - cfr. file pdf nn.
3770-3771-3772, allegati alla pec del 30.7.2021-2, quale
18 doc. 10 atto di opposizione), mentre per il periodo precedente al 4.6.2011 nulla è dovuto.
Si constata altresì la mancanza della richiesta “Copia della contabile di estinzione che riporta il valore equivalente ai lingotti restituiti con ddt n.6679 del
20/12/2017”: risulta infatti prodotto il solo ddt del n.
6679 del 20.12.2007 (cfr. p. 13 file pdf n. 3770 allegato alla pec del 30.7.2021, quale doc. 10 citazione in opposizione). Quanto, infine, alla “Copia della comunicazione di estinzione del 18/12/2017” fa presente la Società che la consegna vi è stata ma il documento risulta illeggibile (cfr. p. 12 file pdf n. 3770 allegato alla pec del 30.7.2021, quale doc. 10 citazione in opposizione). La Banca resta pertanto onerata anche dei menzionati ultimi documenti mancanti o illeggibili
Quanto al prestito d'uso d'oro n. 0056013042900408 ex 992-9406135 ex 992-9379802 ex 992-9376580 ex 992-
9369365 (pp. 17-18, n. 5, comparsa I° grado Società) concesso con contratto del 23.10.2006 (quest'ultimo in atti - cfr. p. 15 file pdf n. 0710 – doc. 11 citazione in opposizione) risulta mancante la seguente documentazione:
“Copia integrale di tutti i rinnovi, le modifiche e le variazioni del contratto, con relativi documenti di sintesi” e “Copia di tutte le contabili di proroga dall'apertura al II° trimestre dell'anno 2013 compreso, del IV° trimestre dell'anno 2013 e dal II° trimestre dell'anno 2017 al I° trimestre 2018”, di cui - fatta eccezione per il periodo anteriore al 4.6.2011 per il quale nulla è dovuto - la resta pertanto onerata CP_2 trattandosi di documenti di cui non viene contestata l'esistenza dal momento che la afferma di averli CP_2 consegnati (p. 35 citazione in opposizione).
La è invece esonerata per la mancata consegna di CP_2
“Copia del documento di sintesi relativo al contratto del
19 23/10/2006” ed anche di “Copia di tutte le contabili di liquidazione interessi, comprensive di tutti gli indici utilizzati per il calcolo degli interessi (fixing oro, valuta, tasso), a partire dall'apertura al IV° trimestre dell'anno 2009 compreso”, trattandosi di documenti tutti relativi a periodi per i quali nulla è dovuto.
Quanto, infine, “alla richiesta di fruizione della misura di sostegno della moratoria prevista per le PMI, da ultimo, con il D. L. 17 marzo 2020, n. 18” con particolare riferimento alla “copia integrale della richiesta originaria nonché delle successive richieste di proroga” lamenta la Società che detto documento sarebbe stato consegnato dalla Banca mancante di una pagina (p.
18 comparsa costituzione I° grado Società). Non riscontrandosi detto documento in atti e non avendo la nulla replicato sul punto se non l'avvenuta CP_2 consegna, ritiene la Corte fondata la doglianza della
Società restando la tenuta alla consegna della CP_2 parte mancante di detto documento.
Riepilogando, della documentazione di cui al decreto ingiuntivo n. 119 del 4.3.2022, considerato quanto prodotto nel giudizio di opposizione, risulta tenuta Pt_2
a consegnare alla Società:
-in relazione al rapporto di conto corrente n.
611370/70 (già nn. 2582/10068-06 e 169/10068-18):
l'estratto conto relativo al trimestre ottobre-dicembre
2021 (cfr. sopra, p. 12)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n. 992-9406130: la copia delle contabili di proroga dal 4.6.2011 al
29.4.2013 relative ai 7 lingotti residui alla data del
3.6.2011 (cfr. sopra, p. 16)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900398 ex 992-9406130: la copia dei rinnovi, delle modifiche e delle variazioni del contratto del
20 29/04/2013, con relativi documenti di sintesi (cfr. sopra, p. 17)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0508114040400403 ex 992-9406130: la copia dei rinnovi, delle modifiche e delle variazioni del contratto del
29/04/2013, con relativi documenti di sintesi nonché la copia della contabile di proroga del II° trimestre dell'anno 2016 (cfr. sopra, p. 17)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900393 ex 992-9406136: la copia completa del contratto del 29.4.2013 e delle proroghe relative al periodo dal 4.6.2011 al II° trimestre 2013 e del IV° trimestre 2013 nonché la copia della contabile di estinzione del prestito d'uso - a seguito della restituzione dei lingotti avvenuta in data 20.12.2017 -
e, infine, la copia leggibile della comunicazione di estinzione del 18.12.2017 (cfr. sopra, p. 18)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900408 ex 992-9406135 ex 992-9379802 ex 992-
9376580 ex 992-9369365: la copia dei rinnovi, delle modifiche, delle variazioni del contratto di apertura del
23.10.2006 e dei relativi documenti di sintesi nonché la copia di tutte le contabili di proroga dall'apertura al
II° trimestre dell'anno 2013 compreso (fatta eccezione per i documenti relativi al periodo anteriore al
4.6.2011), del IV° trimestre dell'anno 2013 e dal II° trimestre dell'anno 2017 al I° trimestre 2018,; infine, la copia integrale della richiesta di fruizione della misura di sostegno della moratoria prevista per le PMI, da ultimo, con il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 nonché la copia delle successive richieste di proroga (cfr. sopra,
p. 19).
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione della
Banca è meritevole di parziale accoglimento.
21 Le spese di lite dei due gradi di giudizio sopportate da , risultando comunque e sia pure CP_4 Pt_2 limitatamente soccombente, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado e, per il secondo grado, ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore della causa di importo indeterminabile
(complessità bassa, valori medi) e si compensano tra le parti per 2/3 mentre il restante 1/3 è posto a carico di
Pt_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da RT avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 125
[...] pubblicata in data 9.2.2023:
1) dichiara l'opposizione di RT
procedibile;
[...]
2) rigetta l'eccezione indicata come di litispendenza sollevata da 10
;
[...]
3) accoglie parzialmente l'opposizione promossa da per le CP_2 10 ragioni di cui in motivazione e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
4) dichiara tenuta e condanna RT
a consegnare a copia
[...] CP_1 della seguente documentazione, già oggetto del decreto ingiuntivo n. 119 del 4.3.2022:
-in relazione al rapporto di conto corrente n.
611370/70 (già nn. 2582/10068-06 e 169/10068-18):
l'estratto conto relativo al trimestre ottobre- dicembre 2021
-in relazione al prestito d'uso d'oro n. 992-
9406130: la copia delle contabili di proroga dal
22 4.6.2011 al 29.4.2013 relative ai 7 lingotti residui alla data del 3.6.2011
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900398 ex 992-9406130: la copia di tutti i rinnovi, delle modifiche e delle variazioni del contratto del 29/04/2013, con relativi documenti di sintesi
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0508114040400403 ex 992-9406130: la copia dei rinnovi, delle modifiche e delle variazioni del contratto del 29/04/2013, con relativi documenti di sintesi nonché la copia della contabile di proroga del II° trimestre dell'anno 2016 (cfr. sopra, p. 17)
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900393 ex 992-9406136: la copia completa del contratto del 29.4.2013 e delle proroghe relative al periodo dal 4.6.2011 al II° trimestre
2013 e del IV° trimestre 2013; la copia della contabile di estinzione del prestito d'uso a seguito della restituzione dei lingotti avvenuta in data 20.12.2017 e, infine, la copia leggibile della comunicazione di estinzione del 18.12.2017
-in relazione al prestito d'uso d'oro n.
0056013042900408 ex 992-9406135 ex 992-9379802 ex
992-9376580 ex 992-9369365: la copia dei rinnovi, delle modifiche, delle variazioni del contratto di apertura del 23.10.2006 e dei relativi documenti di sintesi nonché la copia di tutte le contabili di proroga dall'apertura al II° trimestre dell'anno 2013 compreso (fatta eccezione per i documenti relativi al periodo anteriore al
4.6.2011), del IV° trimestre dell'anno 2013 e dal
II° trimestre dell'anno 2017 al I° trimestre
23 2018,; infine, la copia integrale della richiesta di fruizione della misura di sostegno della moratoria prevista per le PMI, da ultimo, con il
D. L. 17 marzo 2020, n. 18 nonché la copia delle successive richieste di proroga;
5)liquida le spese del primo grado di giudizio sopportate da in complessivi euro CP_1
7.254,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA;
6) condanna RT
a rifondere a 1/3 di dette
[...] CP_1 spese e compensa i restanti 2/3 tra le parti;
7) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in complessivi euro CP_1
9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
8) condanna RT
a rifondere a 1/3 di dette
[...] CP_1 spese e compensa i restanti 2/3 tra le parti.
Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
24