Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2306/15 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2306 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015 avente ad oggetto: opposizione a ingiunzioni amministrative e vertente
TRA Parte 1 in persona del legale rappresentante, rapp.ta e difesa dall'Avv. Daniele Angrisani ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo a Cava dei Tirreni alla via V. Virno n. 11 in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. P.IVA 1 ) in persona del vice-Presidente e/o Controparte_1
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Tedesco
(cf. C.F. 1 ) e Parte 2 (cf C.F. 2 ) in virtù di procura generale alle liti rep.n.18980 - raccolta 3948 - rogata in CP 1 dal notaio
Avvocatura, 1.go Pioppi n. 1
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzioni amministrative
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 11/3/15,1 Parte 3 proponeva al Tribunale di Salerno opposizione avverso l'ingiunzione, resa dal Servizio
Finanziario Ufficio Tributi della Provincia di Salerno, per il mancato pagamento, per gli anni 2012-2013, del Canone per l'Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP)
per un importo complessivo di euro 5.106,54 per l'anno 2012 e di 5.184,04 per l'annualità 2013 entrambi comprensivi di interessi e sanzioni per mancato pagamento,
ex art 63 D.Lgs. 446/97.
A sostegno dell'impugnazione eccepiva la inesigibilità del canone in materia ambientale, la carenza di legittimazione attiva dell'Ente, ritenendo che ai sensi dell'art. 2, comma 7, CdS sarebbero sempre comunali quando attraversano centri abitati eccettuati i casi in cui questi ultimi abbiano popolazione non superiore ai 10.000
abitanti.; sempre a suo dire la società sarebbe esente dal canone e comunque sussisterebbe la carenza di legittimazione passiva;
inoltre, l'ingiunzione non conterrebbe elementi sufficienti a rendere comprensibile le causali della pretesa creditoria.
Si costituiva il Controparte_2 che rilevava che il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 3857/14, passata in giudicato, in una questione assolutamente similare,
rigettava le doglianze della società opponente.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto delle domande attoree, in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto e non provate.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va precisato che il giudizio de quo è volto ad impugnare un "invito di pagamento"
relativo alla Cosap dovuta dalla società attrice per le annualità 2012 e 2013
L'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.97 lett. f) (sostanzialmente riprodotto, quanto agli aspetti salienti nel regolamento provinciale) disciplina le modalità di determinazione del canone nel caso di occupazioni permanenti “realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi".
Il legislatore, con tale disposizione, al fine di evitare le difficoltà pratiche che deriverebbero dalla puntuale ricognizione delle occupazioni (presumibilmente particolarmente gravosa), ha stabilito una determinazione forfettaria del canone che esula dal numero di concessioni rilasciate.
In particolare, il numero 1) della citata lett. f) espressamente sancisce che, per le occupazioni del territorio comunale “il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze"; lettera poi richiamata, quanto alle occupazioni relative al territorio provinciale dal successivo n. 2.
Ne consegue che, accertata l'esistenza dell'occupazione, è a tale numero di utenze che bisogna fare riferimento, prescindendo dal numero di occupazioni effettuate in concreto, per il calcolo del canone.
La legittimazione a richiedere il canone sussiste sempre nel caso di occupazioni su strada provinciale, salvo che questa attraversi centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Nella fattispecie de qua, dalle quattro schede relative a concessioni sottoscritte dalla società opponente si evince inequivocabilmente che 1 Parte 1 occupa strade
provinciali nonché le concessioni nn. 24710/C, 26122 e 24991/A sottoscritte dall'opponente.
Dalle schede in questione si evince che le strade oggetto di occupazione sono la sp. n.
26 (Fratte San Cipriano Picentino), la sp. n. 367 Prepezano Ponte Molinello), la sp.
129/a (Cava-Rotolo - Croce di Cava), la sp. n 129/bis (Strada del Castello di CP_1 ),
oltre la sp. 4 e 129, arterie per lo più extraurbane e comunque che non risulta attraversino centri abitati, come definiti dall'art. 3, c. 1 n. 8, del d.
1.vo 30.4.92 n. 285,
che abbiano oltre 10.000 abitanti.
Peraltro, 1 Pt 1 versa annualmente una quota per il pagamento del cosap né in precedenti giudizi ha mai negato le occupazioni, quindi sussiste occupazione che legittima la richiesta della cosap.
In relazione al calcolo di quanto effettivamente dovuto, gli uffici correttamente hanno applicato il regime forfettario sopra descritto, desumendo il numero delle utenze dai dati contabili desumibili dalla Relazione sulla gestione del Bilancio della Società al
31.12.10 in assenza di comunicazione della società
Controparte_3 all'invio dell'avviso, la Parte 1 ha comunicato, per gli anni 2011 -2012 le effettive utenze, con mail inviata dall'ing. Persona 2 in data 5.3.15,
contenente in allegato un prospetto riepilogativo
La debenza del canone ed il suo ammontare sono stati legittimamente accertati e determinati in base a tali parametri, con semplici operazioni matematiche sul presupposto di atti certi in applicazione delle disposizioni vigenti;
ed anche le sanzioni applicate derivano dall'applicazioni di specifici provvedimenti ed in particolare della delibera di GP. n 27 del 2002
Quanto alla pretesa esenzione, va rilevato che la disposizione regolamentare della
Amministrazione prevede che non siano soggette a canone le occupazioni realizzate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e Comunità Pt 4 relativamente ai servizi
locali indispensabili anche se svolti a mezzo di Enti interamente costituiti dai soggetti medesimi".
Quindi, essendo innegabile il perseguimento di un fine lucrativo, come di una piena soggettività giuridica, in ogni caso l'opponente non è definibile Ente senza scopo di lucro, tantomeno pubblico, con la conseguenza che a maggior ragione sussiste il presupposto applicativo del canone.
Nell'avviso di pagamento sono poi analiticamente indicati tutti gli elementi in base ai quali è stato calcolato il dovuto (ammontare della tariffa, n. utenze, totale dovuto in via forfettaria come da normativa vigente, importo di interessi e sanzioni etc.), oltre una premessa nella quale si indica la causale del credito.
La Provincia applica la cosap ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97, quindi un canone che è un'entrata patrimoniale di natura civilistica, dovuta a prescindere da avvisi ed ingiunzioni. Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno I° Sezione civile , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna Parte 1 in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
6500,00, di cui € 2.500,00 per spese, ivi compresa la ctu come da decreto del 13
settembre 2017, ed il residuo per onorario, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 14 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio