Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 17/12/2021, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01400/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dal Questore di -OMISSIS- di revoca del permesso UE e di rigetto dell'aggiornamento del titolo di soggiorno, con contestuale rifiuto di rilascio di un permesso ordinario di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché del decreto di archiviazione dell'istanza di duplicato del titolo di soggiorno, entrambi notificati in data 19/09/2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus boni juris in quanto:
- il provvedimento di revoca del permesso UE e del diniego di permesso ordinario di soggiorno “per motivi di lavoro”, appare adeguatamente sorretto dal giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, formulato dalla Questura ad esito di una complessiva valutazione in concreto della sua condotta e tenendo conto anche della complessiva situazione personale dell’interessato; giudizio della Questura che non appare irragionevole, alla luce dei diversi precedenti -OMISSIS-li del ricorrente (tra cui la sentenza -OMISSIS-, di condanna, per "-OMISSIS-" (art. 612 c.p.), "-OMISSIS-" (art. 582 c.p.), e "-OMISSIS-" (art. 73 e 80 comma 1 lett. b) D.P.R. 309/90), alla -OMISSIS- di -OMISSIS-, ed -OMISSIS-, in cui è evidenziata la durata pluriennale delle -OMISSIS- e l’inserimento nel contesto dello -OMISSIS-; nonché la successiva segnalazione per il -OMISSIS-) e delle complessive argomentazioni riportate nel provvedimento impugnato (in cui si richiama anche il decreto con cui -OMISSIS- è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dalla -OMISSIS- per la -OMISSIS-, con divieto di qualsiasi contatto con la stessa); mentre il legame con la -OMISSIS-, -OMISSIS-, e con la -OMISSIS-, anch’essa -OMISSIS-, e con cui il ricorrente deduce di convivere, potranno essere oggetto di valutazione in sede di apposita richiesta di diverso permesso di soggiorno per motivi familiari;
- inoltre, infondata è la censura di nullità per mancata traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero, in quanto, per costante e condivisibile giurisprudenza amministrativa, la mancata traduzione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario extracomunitario non inficia la validità dell'atto nelle ipotesi in cui la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese, risultando del tutto ininfluente la violazione formale, da ritenersi mera irregolarità (cfr. Consiglio di Stato sez. III, sent. n. 4416 -OMISSIS- e sent. n. 4736 del 2016); e, comunque, il cittadino straniero si trova in Italia da oltre 10 anni, nel corso dei quali egli ha sottoscritto diversi atti e documenti in lingua italiana, per cui si può comunque ritenere che abbia una sufficiente conoscenza della lingua italiana;
Per quanto sopra, pertanto, l’istanza cautelare va respinta.
Le spese della presente fase cautelare possono essere compensate in considerazione delle peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.