Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OTIONE +40'N '1661-11-1 7 68 39 'LINY N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto requisitione o SEZIONE SECONDA CIVILE parte al finalise deel offronsione a. i. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: eumenti della 1717 ron costituto. Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE .N. 23341/99 Dott. Antonio VELLA 347 Cron. Dott. Rosario el. Consigliere-G Rep. 'D1 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 26/03/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere ha pronunciato la seguente 165 SE N TENZA Re Juli Romanis est. L sul ricorso proposto da: FORNITO LAURA, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato VENERANDO GAMBINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
APS ITALIA PRODUCTION DI MUSMARRA ANGEL - intimata avverso la sentenza n. 177/99 del Giudice di pace di ACIREALE, depositata il 15/10/99; i udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 ல். 502 udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE -1- JULIO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Rosario RUS l'accoglimento del primo motivo, -2- Sostituto Procuratore SO che ha concluso assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4.5.1999 IT LA, proponeva nei confronti della "A.P.S. Italia Production di US GE", in persona della sua omonima titolare e legale rappresentante US GE, opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso dal Giudice di Pace di Acireale il 16.3.99, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Lit. 1.258.200, oltre le spese liquidate in complessive Lit. 330.000, per la sorte capitale portata nella fattura n. 46/98, relativa al acquisto di merce. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo la IT eccepiva di nulla dovere a tale titolo, non avendo acquistato ° commissionato la merce in questione, che mai aveva ricevuto;
pertanto chiedeva che fosse revocato e comunque dichiarato nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo, emesso inter partes dal Giudice di Pace di Acireale in data 16-17 marzo 1999, essendo la domanda infondata in fatto ed in diritto. Nell'instaurato procedimento davanti al Giudice di Pace di Acireale nessuno compariva e nessuna si costituiva per 1'"A.P.S. Italia Production di US GE". 3 Posta la causa in decisione, la stessa, atteso 2.000.000, che il valore era inferiore a Lit. veniva decisa secondo equità. L'opposizione al decreto veniva ingiuntivo - "la rigettata in quanto, si legge in sentenza fornitura della merce e il ricevimento della stessa risultano dai documenti allegati al ricorso ingiuntivo;
infatti dalla fattura allegata al ricorso, risulta la fornitura di n. 233 magliette 100% cotone colorate stampa dietro CA AN davanti Premio Torre Archirafi" per il complessivo importo, I.V.A. compresa, di Lit.
1.250.200. La ricezione di detta merce risulta dalla bolla di consegna sottoscritta oltre che dal conducente anche dal cessionario. La mancata costituzione dell'opposta non può essere della considerata come implicito riconoscimento domanda dell'opponente". Avverso la sentenza del giudice di pace ricorre per cassazione IT LA con tre motivi di gravame. Non ha preso parte al giudizio di legittimità la ditta A.P.S. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata legittimamente acquisita erroneamente ritenuto (fattura e bolla di consegna) documentazione prodotta nel fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo, mai prodotta nella causa. Deduce la ricorrente che il giudice di расе, dopo avere introitato la causa a sentenza, aveva acquisito il fascicolo relativo al decreto ingiuntivo, ed aveva fatto un uso errato della documentazione esistente nel detto fascicolo, ritenendola probante, nonostante l'opponente avesse fatto presente che la fattura esibita proveniva unilateralmente dall'A. P.S. di US, ma non era mai stata accettata, che la dicitura CA AN non si riferiva a "IT LA"; che la bolla di consegna era sottoscritta dal conducente e dal cessionario, ma il giudice di pace non aveva accertato chi fossero costoro, nonostante l'opponente avesse dichiarato di non avere ricevuto o commissionato la merce in questione. Il motivo è fondato. Il giudice di pace non poteva porre a fondamento della sua decisione documenti allegati 5 al procedimento propriamente monitorio, ancorché il creditore fosse rimasto contumace. Trattandosi di censura di rito la stessa è ammissibile anche avverso sentenza resa in giudizio di equità. E', infatti, giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 2078/1998 e sent. 5061/1993) che, in un giudizio analogo, ha deciso: 11 deve essere smentita in primo luogo l'affermazione della ricorrente, secondo cui la documentazione di corredo al ricorso per decreto ingiuntivo dovrebbe far parte del fascicolo di ufficio. Tali documenti, al contrario, restano documenti di parte, destinati ad entrare nel fascicolo del ricorrente, ove, per effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, il procedimento si trasformi in giudizio di cognizione ordinaria (arg. ex art. 638, 3° comma, c.p.c.). costituirsi inLe parti hanno l'onere di giudizio (artt. 645, 2° comma, e 165 e 166 c.p.c.), depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione". Pertanto, alla luce dei principi innanzi esposti, la domanda avanzata dall'A.P.S. è rimasta 6 sfornita di prova, come emerge dalla sentenza impugnata, che conclude ogni altra fonte di prova oltre la documentazione illegittimamente acquisita. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri due motivi. Deve, pertanto, essere cassata la sentenza impugnata e la Corte, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo l'intimuata proposta e condanna la controricorrente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri due;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione al l'intimates decreto ingiuntivo e condanna Frente al pagamento delle spese del giudizio, liquidando quelle di primo grado in complessivi euro 200 e quelle di legittimità in euro 310,00, di cui euro 300 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 26.3.2002. Jl Presidente He lounglibre est Tharaniподеть たー Bolderonun IL CANCELLIERE C1 DEPOSITALS IN CANCELLERIA Roma 10 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 ▬