Art. 3.
Al terzo comma, n. 2, dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438 , dopo le parole: "programmate e svolte", sono aggiunte le parole: ": quota parte del bilancio annuale dovra' essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attivita' permanente e alle iniziative per il decentramento".
Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della citata legge e' inserito il seguente comma:
"Ogni anno, nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni, il consiglio direttivo promuove un incontro pubblico a carattere consultivo con le organizzazioni culturali, sociali e politiche, interessate ai settori di attivita' della Biennale".
Al secondo comma, lettera e) dell'articolo 9 della citata legge sono soppresse le parole: "nonche' da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'ente stesso".
Al terzo comma, n. 2, dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438 , dopo le parole: "programmate e svolte", sono aggiunte le parole: ": quota parte del bilancio annuale dovra' essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attivita' permanente e alle iniziative per il decentramento".
Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della citata legge e' inserito il seguente comma:
"Ogni anno, nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni, il consiglio direttivo promuove un incontro pubblico a carattere consultivo con le organizzazioni culturali, sociali e politiche, interessate ai settori di attivita' della Biennale".
Al secondo comma, lettera e) dell'articolo 9 della citata legge sono soppresse le parole: "nonche' da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'ente stesso".