Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dottor Leonardo Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5454/2024 R.G., promossa con ricorso da
Avv. Diego Melioli (c.f. ), in proprio – attore;
C.F._1
contro
(c.f. ), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Di- Controparte_1 P.IVA_1
strettuale dello Stato di Venezia – convenuto contumace;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
«Nel merito: revocare e/o annullare l'opposto decreto di liquidazione n. 839/2024 del Pt_1
compenso dell'Avv. Diego Melioli emesso dal Giudice del Tribunale penale di Treviso dott.ssa
L. Contini in data 29/10/2024, depositato e comunicato via Pec il 31/10/2024 nel proc. pen. n.
3150/2019 RGNR – n. 1369/2022 RG DIB e, per l'effetto, liquidare il compenso che sarà rite-
nuto di giustizia secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., comprensivo di tutte le
fasi processuali svolte nel predetto procedimento (fase di studio, fase istruttoria e/o dibatti-
mentale, fase decisionale) a favore del proprio assistito e, più specificatamente: CP_2
euro 946,00 (così come liquidato nell'opposto decreto) con l'aumento per la giustificata esple-
tata fase istruttoria e/o dibattimentale, di euro 1.134,00 (valore “medio”) o, in subordine, di
euro 567,00 (valore “minimo”), per un totale complessivo di euro 2.080,00 o, in subordine, di
euro 1.513,00, importi da ridursi di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002 e,
borso spese generali ed accessori come per legge.
Con vittoria di anticipazioni, spese ed onorari di lite del presente giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Diego Melioli ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002,
avverso il decreto emesso da questo Tribunale in data 31/10/2024, con il quale è stato liquidato il compenso a lui spettante per la difesa penale dell'imputato ammesso al pa- CP_2
trocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha lamentato, in particolare, l'omesso riconoscimento del compenso riguardante la fase istruttoria del processo, deducendo che la stessa si è, in effetti, svolta con l'escussione di due testimoni e con l'esame dell'imputato.
Il convenuto è rimasto contumace. Controparte_1
L'opposizione è fondata.
Va premesso che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione, proposta ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, è disciplinata dall'art. 15 del D. Lgs. 150/2011, norma che rimanda al rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
Correttamente, pertanto, l'Avv. Melioli ha introdotto la presente causa con ricorso.
Ciò detto, esaminati gli atti del processo penale, il giudicante rileva che la fase istruttoria si è
svolta con l'escussione dei testimoni e (ud. 12/01/2024) e con Testimone_1 Testimone_2
l'esame dell'imputato (ud. 27/02/2024).
Pertanto, deve essere riconosciuto al difensore il compenso relativo alla fase in questione, non liquidato nel decreto impugnato.
Non vi sono altri motivi di opposizione, diversi da quello riguardante la mancata liquidazione del compenso della fase istruttoria.
Pertanto, considerata la modesta complessità della causa, svoltasi innanzi al Tribunale mono-
cratico, il compenso da liquidare è il seguente:
- euro 237,00 per la fase di studio (come nel decreto impugnato, in assenza di contestazione);
- euro 750,00 per la fase istruttoria (importo prossimo al minimo di tariffa);
- euro 709,00 per la fase decisionale (come nel decreto impugnato, in assenza di contestazione).
Il totale è di euro 1.696,00.
Per effetto della riduzione di un terzo (art. 106-bis D.P.R. 115/2002), il compenso da liquidare
è pari ad euro 1.130,66.
Le spese di lite sono a carico del , soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'Avv. Diego Melioli, quale difensore dell'imputato , ammesso al patrocinio CP_2
a spese dello Stato nel processo penale n. 1369/2022 RG Dib., il compenso di Euro 1.130,66
oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge;
- condanna il convenuto a rifondere al ricorrente Avv. Diego Melioli Controparte_1
le spese di lite, che liquida in Euro 1.200,00 oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Treviso, 09 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Bianco