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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/11/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 52 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Nicola Gaudenzi e Teresa Guerrisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere lavorato dall'1.4.2021 al 17.10.2023 – data in cui si dimetteva per giusta causa – alle dipendenze di come operaia, full-time, inquadrata nel Controparte_1 livello 4 del CCNL Commercio e Terziario, ha lamentato di non avere percepito la retribuzione relativa ai mesi di giugno 2023, 14° mensilità 2023, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 le spettanze di fine rapporto (ratei di 13° e 14° mensilità e indennità sostitutiva del preavviso) nonché il TFR.
Ha aggiunto che la convenuta ometteva, altresì, di consegnarle le buste paga relative ai mesi successivi a quello di luglio 2023.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva lorda di euro 17.880,67, di cui euro 4.336,68 a titolo di TFR. Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e dell'ordinanza del 15.7.2025,
non si è costituita in giudizio e, pertanto, è stata dichiarata Controparte_1 contumace.
***********
La domanda di pagamento della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Va rilevato in diritto che detta domanda postula la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c. con le mansioni, gli orari e la durata dedotti in ricorso.
Giova rammentare che grava su chi agisce in giudizio, secondo la previsione generale dell'art. 2697
c.c. – “onus probandi incumbit ei qui dicit” – l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, in quanto elemento costitutivo della pretesa azionata.
In ambito contrattuale, si evidenzia, poi, che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001).
In particolare, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima e quattordicesima mensilità (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) - cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985.
Parte ricorrente ha dato prova della fonte negoziale del suo diritto, ossia lo svolgimento della prestazione e la maturazione dei crediti per il periodo dedotto, versando in atti copia: della busta paga di giugno 2023 (sub doc. 2); del modulo di recesso dal rapporto di lavoro (sub doc. 3). Documenti dai quali risulta, appunto, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento attribuito al lavoratore e il CCNL applicato al rapporto di lavoro (pure prodotto in stralcio sub doc. 4).
Di contro la parte datoriale, processualmente onerata, nel restare contumace si è sottratta dall'offrire prova liberatoria in suo favore ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. Cass., sez. un. civ., n.
13533 del 30/10/2001).
E infatti, se è vero che la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese attoree, è altrettanto vero che la convenuta, sottraendosi al processo, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata, oltre che di contestare i documenti e i conteggi prodotti in giudizio dalle ricorrenti.
La mancata dimostrazione da parte della società datrice di fatti estintivi delle pretese attoree determina l'accoglimento della domanda.
Dall'accertamento del rapporto di lavoro e dell'inadempimento datoriale discende: il riconoscimento del diritto della ricorrente alla retribuzione dei mesi di giugno 2023, 14° mensilità
2023, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, alle spettanze di fine rapporto e al TFR.
L'accertato inadempimento della società convenuta (omessa corresponsione della retribuzione dovuta per l'attività lavorativa prestata) permette altresì di qualificare il recesso della lavoratrice come sorretto da giusta causa e genera il diritto della stessa, ex art. 2119, secondo periodo del primo comma, c.c., a conseguire la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
I conteggi sviluppati dalla ricorrente sono corretti, in quanto effettuati in base alla retribuzione risultante dalle buste paga e alle voci spettanti alle lavoratrici come da contratto collettivo nazionale
(vd. doc. 5).
Ne consegue che viene condannata a pagare a Controparte_1 [...]
la somma complessiva lorda di euro 17.880,67, di cui euro 4.336,68 a Parte_1 titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo – tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fasi di studio, introduttiva e decisionale) – seguono la soccombenza di Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva lorda di euro 17.880,67, di cui euro 4.336,68 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
2) condanna alla refusione delle spese processuali, in favore Controparte_1 della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 3.100,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 20.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 52 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Nicola Gaudenzi e Teresa Guerrisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere lavorato dall'1.4.2021 al 17.10.2023 – data in cui si dimetteva per giusta causa – alle dipendenze di come operaia, full-time, inquadrata nel Controparte_1 livello 4 del CCNL Commercio e Terziario, ha lamentato di non avere percepito la retribuzione relativa ai mesi di giugno 2023, 14° mensilità 2023, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 le spettanze di fine rapporto (ratei di 13° e 14° mensilità e indennità sostitutiva del preavviso) nonché il TFR.
Ha aggiunto che la convenuta ometteva, altresì, di consegnarle le buste paga relative ai mesi successivi a quello di luglio 2023.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva lorda di euro 17.880,67, di cui euro 4.336,68 a titolo di TFR. Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e dell'ordinanza del 15.7.2025,
non si è costituita in giudizio e, pertanto, è stata dichiarata Controparte_1 contumace.
***********
La domanda di pagamento della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Va rilevato in diritto che detta domanda postula la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c. con le mansioni, gli orari e la durata dedotti in ricorso.
Giova rammentare che grava su chi agisce in giudizio, secondo la previsione generale dell'art. 2697
c.c. – “onus probandi incumbit ei qui dicit” – l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, in quanto elemento costitutivo della pretesa azionata.
In ambito contrattuale, si evidenzia, poi, che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001).
In particolare, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima e quattordicesima mensilità (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) - cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985.
Parte ricorrente ha dato prova della fonte negoziale del suo diritto, ossia lo svolgimento della prestazione e la maturazione dei crediti per il periodo dedotto, versando in atti copia: della busta paga di giugno 2023 (sub doc. 2); del modulo di recesso dal rapporto di lavoro (sub doc. 3). Documenti dai quali risulta, appunto, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento attribuito al lavoratore e il CCNL applicato al rapporto di lavoro (pure prodotto in stralcio sub doc. 4).
Di contro la parte datoriale, processualmente onerata, nel restare contumace si è sottratta dall'offrire prova liberatoria in suo favore ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. Cass., sez. un. civ., n.
13533 del 30/10/2001).
E infatti, se è vero che la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese attoree, è altrettanto vero che la convenuta, sottraendosi al processo, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata, oltre che di contestare i documenti e i conteggi prodotti in giudizio dalle ricorrenti.
La mancata dimostrazione da parte della società datrice di fatti estintivi delle pretese attoree determina l'accoglimento della domanda.
Dall'accertamento del rapporto di lavoro e dell'inadempimento datoriale discende: il riconoscimento del diritto della ricorrente alla retribuzione dei mesi di giugno 2023, 14° mensilità
2023, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, alle spettanze di fine rapporto e al TFR.
L'accertato inadempimento della società convenuta (omessa corresponsione della retribuzione dovuta per l'attività lavorativa prestata) permette altresì di qualificare il recesso della lavoratrice come sorretto da giusta causa e genera il diritto della stessa, ex art. 2119, secondo periodo del primo comma, c.c., a conseguire la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
I conteggi sviluppati dalla ricorrente sono corretti, in quanto effettuati in base alla retribuzione risultante dalle buste paga e alle voci spettanti alle lavoratrici come da contratto collettivo nazionale
(vd. doc. 5).
Ne consegue che viene condannata a pagare a Controparte_1 [...]
la somma complessiva lorda di euro 17.880,67, di cui euro 4.336,68 a Parte_1 titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo – tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fasi di studio, introduttiva e decisionale) – seguono la soccombenza di Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva lorda di euro 17.880,67, di cui euro 4.336,68 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
2) condanna alla refusione delle spese processuali, in favore Controparte_1 della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 3.100,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 20.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino