Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1976, n. 339
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Sentenza 2 febbraio 1976

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La parte la quale lasci decorrere il termine per l'impugnativa del licenziamento, fissato a pena di decadenza dall'art 6 della legge n 604 del 1966, ne rende bensi incontestabile la legittimita (e si vede percio precluse le pretese patrimoniali conseguenti, esaustivamente regolate dal successivo art 8), ma non anche la fonte, ove la qualifica di essa, come giusta causa o giustificato motivo, rilevi quale ragione giuridica di una pretesa (indennita di preavviso) correlata al mero evento risolutivo del rapporto stesso. Pertanto, non sussiste alcuna pregiudizialita tra la questione (preclusa) circa il predicato di legittimita del licenziamento e quella circa l'identificazione della precisa causa - tra le molteplici e tipiche - che ne rese legittima l'intimazione, e quindi, essendo la pretesa all'indennita sostitutiva del preavviso fondata appunto su tale identificazione, la relativa indagine si svolge su un'area affatto indipendente da quella coperta da preclusione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1976, n. 339
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 339
    Data del deposito : 2 febbraio 1976

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