Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
03/11/1978, residente in [...]16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TROPEANO
CATERINA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 24/07/1974, residente in [...]1600
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
ARMONIA LINA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno modificato le condizioni rispetto a quelle concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO il 10/10/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 17.02.2023 dal Tribunale Civile di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ARENZANO il
10/10/2015 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“La casa coniugale sita in Genova Via Arrivabene 28 B/8 di proprietà della
2 sig.ra , unitamente a tutti gli arredi resta assegnata alla sig.ra Parte_1
che l'abiterà con le figlie di anni 13 e di anni 6 Parte_1 Per_1 Per_2
Le figlie minori e restano affidate in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse per le figlie , relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
Relativamente al regime di visita e considerati gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie: il padre terrà con sé le figlie durante la settimana un pomeriggio alla settimana e precisamente il martedì prelevandole da scuola le terrà con sé con pernottamento fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
Nel periodo di stop scolastico e in caso in generale di interruzione dell'attività scolastica o in presenza di febbre delle figlie, il genitore che si trova con la prole non la riaccompagnerà a scuola, ma la terrà con sé fino alle ore 16:30, valutando la possibilità in caso di malattia di prolungare la collocazione presso il genitore in cui la prole già si trova, nell'interesse primario del minore stesso.
Ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé le figlie un weekend alternato: precisamente il sig. terrà le figlie dal sabato mattina dopo il turno Pt_2
lavoro ( indicativamente dalle 11 del mattino) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
In caso di interruzione dell'attività scolastica o in presenza di febbre delle figlie, il genitore che si trova con la prole non la riaccompagnerà a scuola, ma la terrà con sé fino alle ore 16:30, valutando la possibilità in caso di malattia di prolungare la collocazione presso il genitore in cui la prole già si trova, nell'interesse primario del minore stesso.
Si precisa che di anni 13 è autonoma sia per quanto riguarda l'entrata Per_1
a scuola che per quanto riguarda l'uscita, attesa l'età e la circostanza che la scuola frequentata si trova vicino alle abitazioni di entrambi i genitori;
Le festività (Natale, compleanni Pasqua ect.) saranno gestite secondo il criterio dell'alternanza indicativamente per quanto riguarda le festività natalizie
3 e le trascorreranno dal 24 mattina ( dal mattino dopo il lavoro se di Per_1 Per_2
turno per il indicativamente entro le ore 11) , 25 e fino a 26 sera dopo Pt_2
cena indicativamente fino alle 22,00 con un genitore e dal 30 mattina 31 e 01 gennaio sera dopo cena fino alle 22,00 con l'altro salvo la reciproca disponibilità dei genitori di modificare e/o variare in virtù degli impegni di entrambi;
il giorno della Befana dalla mattina con pernottamento fino alla mattina successiva ,
Pasqua e Pasquetta dalla mattina di Pasqua fino alla sera di Pasquetta dopo cena e indicativamente fino alle 22,00 verranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza e così il 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno e 24 giugno dalla mattina con pernottamento fino alla mattina successiva così come le altre festività nazionali e patronali, salvo altri accordi presi concordemente dalle parti;
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per un periodo di almeno due settimane anche non consecutive da intendersi da domenica mattina a domenica sera dopo cena periodo che verrà concordato e comunicato entro il 31 maggio di ogni anno;
I coniugi in ogni caso previo accordo e avvisandosi reciprocamente potranno variare i giorni di gestione delle figlie in virtù delle proprie esigenze e di quelle delle figlie;
Il Sig continuerà a contribuire al mantenimento della figlie, Parte_2 versando una somma mensile pari ad € 500,00 da corrispondersi entro i primi quindici giorni del mese tramite bonifico bancario, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al versamento di una somma pari al
50% di tutte le spese straordinarie, mediche specialistiche, sportive e scolastiche e parascolastiche, dentistiche purché concordate e documentate sostenute nell'interesse dei figli in ogni caso indicate In ogni caso ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia all'orientamento uniforme del 15/09/2016 del Tribunale di Genova verbale ex art 47OG. della sezione Famiglia del Tribunale di Genova;
I Coniugi convengono espressamente che gli assegni relativi al nucleo familiare, eventualmente dovuti, siano percepiti nella quota del 50% da ciascun coniuge;
i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad alcuna
4 richiesta di contributo economico”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015, Numero 81, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 17/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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