Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel.
Riuniti in camera di consiglio,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 833/2024 avverso la sentenza n. 560/2024 emessa dal
Tribunale di Savona in data 10.07.2024 e depositata in pari data
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Simone Spinelli, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Savona (SV) in Piazza del Popolo n. 8/7
-APPELLANTE-
Contro
in persona dell'amministratore pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ettore Ghelardi e Lionella Scorza, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
-APPELLATO-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
560/2024 (RG n. 1471/2023) emessa il 10.07.2024 dal Tribunale di Savona previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e ivi reiterate, In via principale i. Accertare e dichiarare la validità del dissenso alle liti espresso dal in relazione alla Lite deliberata in CP_1
data 25.07.2022; ii. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o l'annullamento della Delibera in ordine ai punti 1 e 3 della stessa, per la violazione dell'art. 1132 c.c. ovvero per aver posto a carico del le spese relative alla Lite in relazione al quale aveva CP_1
espresso il suo dissenso - con ogni conseguente statuizione di legge;
iii. anche indipendentemente
1
e 3 della stessa, per violazione dell'art. 1130 bis c.c., ovvero per aver approvato un rendiconto in odio ai requisiti di immediata intellegibilità, verificabilità e comprensibilità dei dati relativi alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria occorsa nell'anno 2022 nonché privo: i) della breve nota esplicativa sulla gestione;
ii) di congruità tra le uscite complessive di cassa nella gestione 2022 e il relativo bilancio consuntivo;
iii) di congruità tra le uscite relative alle spese legali e le relative somme stanziate nel bilancio consuntivo;
iv) dei requisiti di correttezza, comprensibilità e immediata verificabilità delle somme transitate e stanziate nel “fondo spese legali” (da suddividersi tra i rispettivi gradi di giudizio, anche alla luce del dissenso espresso da taluni condomini); v) della documentazione giustificativa degli esborsi relativi al secondo grado di giudizio;
vi) di ogni ulteriore elemento formale e/o sostanziale necessario ex art. 1130 bis c.c.; iv. condannare il alla restituzione della CP_1 somma pari ad € 8.489,00 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado. v. con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55/2014; In subordine e in via condizionata;
vi. riformare in punto spese la sentenza gravata rideterminando le spese di primo grado di giudizio in applicazione dell'effettivo decisum e dell'art. 5 del DM 55/2014 nella somma di € 462,00 oltre oneri ovvero in quella, comunque minore, ritenuta di giustizia.”;
PER L'APPELLATO:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni diversa istanza ivi comprese le istanze istruttorie reiterate in questo grado di giudizio e tutti i motivi di gravame ex adverso proposti in quanto inammissibili e/o infondati, in accoglimento delle eccezioni di rito o di merito o, in subordine, delle difese nel merito del appellato: a) confermare integralmente le CP_1 statuizioni dell'impugnata sentenza;
b) per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare del 30.03.2023 da parte di per carenza di interesse ad Parte_1 agire;
c) in via subordinata dichiarare l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire;
d) in via ancora subordinata nel merito respingere siccome infondate le domande del condomino appellante;
e) in caso di reiezione dell'appello nel merito, condannare parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., risultando palese dagli atti che il condomino ha agito in entrambi i gradi di giudizio con mala fede e ha proseguito con eccezioni e istanze Pt_1
infondate nella lite temerariamente introdotta. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. del 22.06.2023 notificato via PEC in data 29.06.2023, Pt_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona il
[...] [...]
, per ottenere l'accertamento della nullità e/o invalidità della Controparte_2
delibera assunta dal medesimo il 30.03.2023 in ordine a due distinti motivi: 1) CP_1
Violazione dell'art. 1132 c.c., per aver addebitato al singolo condomino le spese inerenti alle liti in relazione alle quali lo stesso aveva manifestato il proprio dissenso;
2) Violazione degli artt. 1130bis
e 1135 c.c., per aver approvato un rendiconto privo dei suoi elementi essenziali ai fini della sua immediata comprensibilità, ovvero privo del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa di gestione.
Il si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande avversarie ed Controparte_1
eccependo preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo per violazione del combinato disposto degli artt. 164 e 163 nn. 3 e 4 c.p.c. In secondo luogo, il eccepiva la carenza di interesse CP_1
ad agire del ricorrente, non comportando la delibera alcun pregiudizio patrimoniale concreto nella sfera giuridica del condomino , da considerarsi soggetto distinto dalla Società Alfa Parte_1
da lui legalmente rappresentata.
Il Tribunale concedeva i termini richiesti per le memorie istruttorie
Il Giudice, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa pronta per la decisione rinviava per la discussione con termine per note e con sentenza n. 560 del 10.07.2024 così decideva: “Codesto
Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte, così dispone: - Rigetta
l'impugnazione complessivamente proposta;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente, che qui si liquidano in € 5.818,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al
15% degli onorari”.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
proponeva appello per i motivi di seguito esposti in motivazione, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva nel giudizio di appello il Controparte_3
di Savona chiedendone l'integrale rigetto, in quanto manifestatamente infondato in fatto e
[...]
in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 15.01.2025, disponeva il rinvio per la decisione all'udienza del 18.03.2025, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc.
Con ordinanza del 20.03.2025 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Questi i motivi di impugnazione eccepiti dall'appellante nel proprio atto di appello: 1) Errore in procedendo - nullità della sentenza di primo grado Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; 2) Errore in procedendo e iudicando;
Violazione artt. 1132 c.c., 134 c.p.c. e 111 Cost. 3) Errores in procedendo e iudicando;
Violazione degli artt. 100, 112, 132 e 134 c.p.c.; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1130 bis, 1135 e 2697 c.c.; 4) Violazione dell'art. 5 DM 55/2014.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non si era pronunciato in merito alla domanda di accertamento della validità del dissenso rispetto alle liti, in violazione degli artt. 99 e 112
c.p.c.
Al riguardo, la Corte osserva che dalla lettura dell'art. 1132 c.c. si evince che non è sufficiente, per esercitare validamente il proprio dissenso alla lite, al fine di separare la propria responsabilità da quella dei condomini, il voto contrario alla delibera volta a promuovere o a resistere in giudizio, in quanto è necessario un distinto e ulteriore atto scritto rispetto alla delibera (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 8 gennaio 2003). Infatti, un conto è il voto contrario manifestato in assemblea diretto alla formazione, con il metodo collegiale e secondo il principio maggioritario, della «volontà unitaria del gruppo». Diversa è, invece, la manifestazione di dissenso, successiva alla prima, richiesta dall'art. 1132 c.c., dalla quale si deve evincere che il non è solo contrario alla proposta assembleare CP_1 discussa, ma intende dissentire dall'approvazione definitiva e non intende conformarsi alla decisione della maggioranza. Si tratta, quindi, di due manifestazioni di dissenso che sono radicalmente diverse per oggetto, funzione ed effetti giuridici, tanto che la stessa deliberazione assembleare di promuovere una lite o a resistere ad una domanda può essere oggetto anche di impugnazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., al pari di qualsiasi altra deliberazione, mentre il dissenso previsto dall'art. 1132 c.c. integra un quid pluris diverso avente ratio ed effetti anche quantitativamente diversificati.
Questa Corte, quindi, non ritiene accoglibile la tesi difensiva dell'odierno appellante che l'invio della raccomandata con la dichiarazione di dissenso non abbia alcuna utilità, in quanto la comunicazione all'amministratore del proprio dissenso nei trenta giorni successivi all'assemblea, è un onere a carico del condomino dissenziente, in quanto l'art. 1132 c.c. prevede due distinte fasi affinché il dissenso sia valido, una prima fase prevede di votare, se presenti in assemblea, contro la partecipazione del alla lite, ed è volta alla formazione, con il metodo collegiale e secondo il principio CP_1 maggioritario, della volontà dell'assemblea, ed una seconda fase prevede l'invio della comunicazione, adempiendo alla diversa funzione di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze “negative” della lite deliberata, per cui incide sull'efficacia relativa ad una deliberazione già perfezionata.
4 Nel caso di specie all'assemblea del 25.07.2022 il condomino odierno appellante si era limitato a dichiarare per delega dell'Avv. il proprio dissenso alla lite giudiziaria in appello, Controparte_4
senza al dissenso far seguire un atto scritto ulteriore da notificare all'amministratore entro trenta giorni dalla delibera, come previsto dalla norma in commento.
Anche se il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla validità dell'accertamento del dissenso, in concreto il dissenso reso dall'appellante non è valido, in quanto al voto contrario in assemblea non è seguito l'atto formale di dissenso successivo.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che la sentenza aveva violato gli artt. 1132 c.c., 134
c.p.c. e 111 Cost., laddove il Tribunale aveva respinto il primo motivo di impugnazione della delibera proposto in primo grado, che contestava che il rendiconto / riparto 2022 approvato dall'assemblea gli aveva imputato le spese sostenute dal per la difesa in appello. Il Tribunale aveva aderito CP_1
acriticamente alla giurisprudenza secondo cui, nel caso di dissociazione dalla lite, il CP_1
avrebbe diritto di non pagare le spese liquidate dal giudice a carico del soccombente, ma CP_1
dovrebbe comunque partecipare alle spese sostenute per la difesa giudiziale del CP_1
medesimo. Tale interpretazione, però, era erronea, in quanto contraddetta dall'art. 1132, co. 3 c.c. secondo cui “Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”. Tale locuzione non avrebbe alcun senso se il fosse tenuto ab CP_1
origine a concorrere nelle spese che il deve pagare al suo difensore. CP_1
Il secondo motivo di impugnazione, per quanto sopra dedotto, è assorbito dal primo.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione da parte della sentenza degli artt. artt. 100, 112, 132 e 134 c.p.c. e 1130 bis e 1135 c.c.
Secondo l'appellante, il rendiconto approvato era privo degli elementi essenziali per la sua sottoposizione all'assemblea condominiale, per la sua immediata comprensibilità e intellegibilità e per aver eroso attribuzioni riservate all'Assemblea condominiale.
L'appellante contesta nella propria impugnazione, ribadendo quanto già dedotto nel giudizio di primo grado, il vizio di forma del rendiconto condominiale, come sottoposto all'assemblea, in quanto privo dei requisiti richiesti dalla legge all'art. 1130 bis c.c. ed in particolare carente del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa.
Il motivo di appello è fondato.
Va premesso che la presenza di registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, rispondono all'interesse individuale del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio. Si tratta, quindi,
5 di documenti orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.
Nella specie, quindi, l'appellante è titolare di un interesse autonomo ad essere informato sulla vita contabile e finanziaria del condominio, potendo riscontrare i dati contabili ivi riportati.
Dall'esame della documentazione contabile emerge che l'amministratore non ha fornito sufficienti elementi relativi alla situazione di cassa ed allo stato patrimoniale per permettere ai condomini di deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, ed in particolare con riferimento ai movimenti effettuati e futuri per la creazione del fondo per le spese legali.
In effetti, come eccepito dall'appellante, il rendiconto non è stato accompagnato da una nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso delle questioni pendenti, come prevista dall'art. 1130 bis c.c.
La nota sintetica esplicativa è quel documento in cui l'amministratore illustra, in maniera chiara e comprensibile, l'andamento della situazione finanziaria condominiale indicando i rapporti in corso, le questioni pendenti e le variazioni patrimoniali di rilievo, che costituisce una parte indispensabile del rendiconto.
Infatti, come precisato da costante giurisprudenza (si veda Corte di Cassazione Nr. 33038 del 2018), il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto condominiale ai sensi dell'art. 1130 bis c.c. (introdotto dalla L. 220/2012) perseguono lo scopo di soddisfare l'interesse del ad una conoscenza concreta dei reali elementi CP_1
contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Solo nel momento in cui il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo nota parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate spese e fondi disponibili può discendere – indipendentemente dal CP_1
possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spese – l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.
Sul punto quindi l'appello deve essere accolto e va annullata la delibera resa all'assemblea del
30.03.2023.
Con riferimento all'ultimo motivo di appello relativo all'entità delle spese di lite poste a carico del ricorrente, la soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle stesse, con conseguente assorbimento del motivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello rg. nr. 833 del 2024, contro la sentenza del
Tribunale di Savona 560/2024 emessa in data 10.07.2024 e depositata in pari data, in parziale accoglimento dell'appello così decide:
Annulla la delibera resa all'assemblea del 30.03.2023 nella parte in cui ha approvato il rendiconto;
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Genova, 15.05.2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dr. Alessandro Ferrini Dr. Lorenzo Fabris
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