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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/01/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 837/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 13 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 4021/2023 del Tribunale di Milano (est. De Carlo), promossa da
(già Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Massimo Failla, in Milano, piazza Armando Diaz n. 6,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Livio Neri, Alberto Guariso e Mara Marzolla, presso il cui studio in Milano, via Giulio Uberti n. 6, è elettivamente domiciliato,
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI Appellante: “Voglia la Corte, in accoglimento del presente appello ed in riforma della decisione di primo grado:
a) riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa De Carlo, n. 4021/2023, depositata il 29 gennaio 2024, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dal sig. Controparte_1 con il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. introduttivo del primo grado del presente giudizio, iscritto al n. RG. 2896/23;
b) condannare l'appellato al pagamento delle spese giudiziali”.
Appellato Mohamed US ED AH US: “Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione rigettare l'appello proposto da e confermare la sentenza n. Parte_2
4021/2023 del Tribunale di Milano – sezione lavoro;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
CP_ Appellato “PIACCIA ALLA CORTE D'APPELLO ogni contraria istanza disattesa:
- Voglia l'On.le Collegio adito, accogliere, per quanto di ragione e di interesse del deducente , il ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la Parte_3 sentenza impugnata quanto ai motivi nello stesso ricorso enunciati in narrativa.
Si richiamano comunque le conclusioni tratte in primo grado da intendersi qui integralmente richiamate. Spese come per legge.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili che dovessero pervenire dai competenti uffici amministrativi Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 29 gennaio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2896/2023 R.G. promossa da contro e Controparte_1 Parte_2 CP_ contro l' ha così deciso: “dichiara il diritto di Controparte_1
a percepire la misura piena mensile dell'assegno nucleo familiare, in ragione
[...] dell'orario di lavoro pattuito in sede di assunzione, superiore alle 24 ore settimanali, per il periodo 1/7/2016 28/2/2022; ordina a di autorizzare il pagamento al CP_2 ricorrente dell'importo di € 1.140,52 a titolo di assegni per il nucleo familiare come
pag. 2/10 maturati dal 1°/7/2016 28/2/2022; condanna a corrispondere al Parte_2 ricorrente l'importo di € 1.140,52, salvo conguaglio con i contributi dovuti al convenuto
”. Pt_3
Nel ricorso introduttivo del giudizio Controparte_1
premesso di essere dipendente a tempo indeterminato di dal
[...] Parte_2
25 maggio 2015 con qualifica di operaio, inquadramento nel livello G del CCNL applicato e orario di lavoro part-time, inizialmente “corrispondente ad un orario di 28 ore settimanali (orario medio)” e di avere ricevuto quote di assegni per il nucleo familiare (ANF) inferiori a quanto spettante, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
[...]
a percepire la misura piena mensile dell'assegno nucleo Controparte_1 familiare (ANF), in ragione dell'orario di lavoro pattuito in sede di assunzione, superiore alle 24 ore settimanali e, comunque, per qualsiasi altra ragione di diritto, per il periodo CP_ 1/7/2016 - 28/2/2022; b) ordinare all' di autorizzare il pagamento al ricorrente dell'importo di € 1.140,52 (ovvero del diverso importo dovuto) a titolo di assegni per il nucleo familiare come maturati dal 1/7/2016 - 28/2/2022, salvo miglior calcolo ed eventuale ctu;
c) condannare la convenuta in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di cui alla precedente lettera b), salvo conguaglio con i contributi dovuti al convenuto ”. Pt_3
Costituendosi nel giudizio di primo grado, le parti convenute hanno contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto. Il Tribunale ha dato atto preliminarmente che la controversia era stata preceduta da altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto le medesime questioni riferite ad un periodo precedente;
il giudizio era stato definito dal Tribunale di Monza con sentenza n. 548/2018 (di accoglimento delle ragioni del ricorrente), che era stata confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 156/2020, avverso la quale aveva proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione. Parte_2
Respinta l'istanza di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. formulata dalla società in ragione della pendenza in Cassazione del giudizio anzidetto, il giudice di prime cure, in adesione a quanto statuito nei precedenti richiamati, ha interpretato l'art. 11, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 nel senso che la misura piena degli ANF spetta al lavoratore a tempo parziale quando è stato pattuito un orario di lavoro pari ad almeno 24 ore settimanali, senza necessità che il requisito riguardi la concreta entità della prestazione lavorativa per ogni singola settimana.
Ha perciò accolto le domande, riconoscendo il diritto di
[...] di percepire la misura piena mensile dell'assegno per il periodo Controparte_1 oggetto di causa (dall'1 luglio 2016 al 28 febbraio 2022), in ragione dell'orario di lavoro pattuito in sede di assunzione, superiore alle 24 ore settimanali.
pag. 3/10 Avverso la sentenza ha proposto appello (ora , Parte_2 Parte_1 affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo denuncia erronea interpretazione dell'art. 11, comma 2,
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 in relazione all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. Preleggi) anche in relazione alla direttiva 97/81/CE.
Lamenta che il giudice di prime cure, mutuando acriticamente il precedente n. 156/2020 della Corte d'appello di Milano, abbia fornito un'interpretazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 contraria al tenore letterale della disposizione, discostandosi altresì – senza addurre ragioni al riguardo - dalle numerosissime circolari CP_ dell' intervenute sin dagli anni '60 sul tema, che avevano sempre ribadito il principio dell'effettività della prestazione di lavoro. Nell'ottica del gravame, da una semplice lettura dell'art. 11, comma 2, d.lgs.
15 giugno 2015 n. 81 emergerebbe come il legislatore abbia inteso valorizzare l'effettivo svolgimento della prestazione (ore effettivamente svolte) e non il mero dato formale contenuto nel contratto di lavoro part-time (numero di ore pattuite), al pari di quanto disposto per i lavoratori a tempo pieno con l'art. 59 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797.
La contraria interpretazione accolta dal Tribunale, valorizzando il criterio formale delle ore pattuite in contratto, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori a tempo pieno.
Infatti, mentre per questi ultimi, ai fini del riconoscimento dell'intera misura degli ANF, sarebbe sempre richiesta la verifica in concreto dell'effettiva prestazione lavorativa realizzata, per i lavoratori con orario di lavoro part-time sarebbe sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'intera misura degli ANF, la sola indicazione formale nel contratto di lavoro di un orario superiore alle 24 ore settimanali, indipendentemente dall'effettiva prestazione realizzata settimanalmente. Con la conseguenza di giungere al paradosso:
- di escludere il riconoscimento al lavoratore full-time della misura massima degli assegni qualora le ore lavorate siano effettivamente inferiori alle 104 mensili (nonostante il contratto di lavoro contempli un orario a tempo pieno);
- di riconoscere, nella medesima situazione, al lavoratore part-time la misura massima degli assegni in ragione del solo dato formale previsto nel contratto di lavoro, senza in alcun modo verificare l'effettiva prestazione resa settimanalmente/mensilmente (e, quindi, anche nell'ipotesi di prestazione effettiva inferiore a quella prevista dalla legge). Da quanto sopra, ad avviso di parte appellante, discenderebbe che il criterio delle ore effettivamente prestate costituisce l'unico criterio in grado di evitare disomogeneità e disarmonie, in conformità con i criteri interpretativi forniti dall'art. 12 delle Preleggi.
pag. 4/10 Quand'anche si volesse prospettare una discriminazione tra lavoratori full- time e lavoratori part-time con orario medio strutturato su turni (come l'odierno appellato), si dovrebbe convenire – secondo la prospettazione del gravame - che
“l'unica “interpretazione della normativa nazionale conforme a quella europea in modo da armonizzarla al principio di non discriminazione enunciato nella clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla Direttiva 97/81” è quella che, valorizzando il criterio delle ore effettivamente lavorate (abbandonando ogni formalismo legato al contratto di lavoro), ritenga necessaria una verifica, al pari di quanto avviene per i lavoratori a tempo pieno, delle ore effettivamente lavorate nel corso del mese (104 per gli operai e 130 per gli impiegati), senza limitarsi, quindi, alla settimana. In questo modo, utilizzando un unico criterio (quello delle ore effettivamente prestate nel corso del mese), si garantirebbe un trattamento identico tra lavoratori part-time e full-time (senza discriminazioni dirette e indirette)”.
Il Tribunale, in quest'ottica, avrebbe dovuto perciò verificare, sulla base delle allegazioni dell'allora ricorrente, il numero di ore di lavoro effettivamente prestate, senza limitarsi al mero dato formale contenuto nel contratto di lavoro. Con il secondo motivo parte appellante lamenta erronea interpretazione dei fatti di causa ed omessa valutazione degli elementi probatori offerti dalla società.
Si duole che il primo giudice non abbia in alcun modo valorizzato i dati e le circostanze del caso concreto.
Infatti – si deduce - nel precedente grado di giudizio la società aveva ribadito che l'appellato aveva svolto la propria prestazione secondo uno schema orario part- time articolato su 4 giorni di lavoro consecutivi e 2 di riposo (modello c.d. “4+2”), da un minimo di 4 ore giornaliere sino ad un massimo di 7,5 ore giornaliere.
Inoltre, la società aveva espressamente e tempestivamente contestato i conteggi di controparte in quanto generici, infondati e comunque errati, evidenziando che l'allora ricorrente non aveva analiticamente indicato le basi di calcolo e, comunque, li aveva fondati sul presupposto erroneo che egli avesse sempre svolto una prestazione lavorativa minima settimanale di 24 ore (circostanza, questa, indimostrata).
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Entrambi gli appellati si sono costituiti ritualmente in giudizio. ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1 avversario e la conferma della sentenza impugnata. CP_ L' ha aderito alle conclusioni di parte appellante, richiamando altresì le proprie conclusioni svolte nel primo grado di giudizio. All'udienza del 13 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pag. 5/10 Nel procedere all'esame del primo motivo di gravame è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 59 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 disciplina il diritto agli ANF per i lavoratori assunti a tempo pieno e stabilisce che “Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.
Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate”. In relazione ai lavoratori assunti a tempo parziale, l'art. 11, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 dispone quanto segue: “Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente CP_ dall' . In punto di fatto risulta incontestato in causa che il contratto di lavoro in essere tra le parti prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo uno schema orario part-time articolato su 4 giorni di lavoro consecutivi e 2 di riposo
(modello c.d. “4+2”), da un minimo di 4 ore giornaliere sino ad un massimo di 7,5 ore giornaliere, inizialmente corrispondente ad un “orario medio” di 28 ore settimanali (cfr. contratto di assunzione allegato sub doc. 1 fascicolo , divenuto di “26,80 CP_1 ore settimanali (orario medio)” a decorrere dall'1 marzo 2017 (cfr. lettera in data 24 febbraio 2017, allegata sub doc. 6 fascicolo e quindi di 32,70 ore (intesa CP_1 sempre come “media settimanale”) a decorrere dall'1 giugno 2019 (cfr. lettera in data
27 maggio 2019, allegata sub doc. 7 fascicolo . CP_1
La tipologia di distribuzione dell'orario di lavoro corrisponde, dunque, a quella prevista dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, secondo cui “quando
l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 [ossia
“indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario”] può avvenire anche mediante turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Tanto premesso, in ordine all'interpretazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 sopra riportato e all'applicazione della norma alla fattispecie – quale pag. 6/10 quella di cui si controverte – di part-time articolato in turni con orario settimanale medio, il Collegio condivide gli approdi cui è pervenuta questa Corte nella pronuncia citata dal giudice di primo grado (sentenza n. 156/2020, pres. est. , le Per_1 Per_2 cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Secondo la pronuncia in parola, in sintesi, l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione induce a ritenere che “l'art. 2 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2015 debba essere interpretato nel senso che il limite minimo di 24 ore settimanali si riferisca all'orario, ridotto rispetto al tempo pieno, previsto dal contratto, da intendersi anche come media su un periodo più ampio”, con la conseguenza che, nel caso oggetto di controversia, l'orario medio settimanale contrattuale (dapprima di 28, poi di 26,80 e infine di 32,70 ore) consente in ogni caso all'appellato il raggiungimento della misura piena settimanale dell'ANF prevista dalla legge. il parametro legale delle 24 ore settimanali, in altri termini, deve intendersi riferito al monte ore pattuito in sede di assunzione e non a quello raggiunto concretamente in ciascuna settimana, come invece sostenuto da parte appellante, secondo la quale l'intera misura settimanale dell'assegno spetterebbe solo nelle settimane in cui il lavoratore ha in concreto lavorato per un numero di ore pari o superiore a 24, non considerando che egli è stato assunto con orario superiore a 24 ore lavorative a settimana.
L'interpretazione qui accolta, come condivisibilmente evidenziato nel precedente citato, muove dalla necessità “ormai unanimemente riconosciuta, di procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme a quella europea in modo da armonizzarla al principio di non discriminazione enunciato nella clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla Direttiva 97/81, secondo cui: “Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive””.
Deve, infatti, considerarsi che l'art. 59 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 sopra richiamato - che, come detto, disciplina il diritto agli ANF per i lavoratori assunti a tempo pieno – fissa quale soglia legale per la maturazione della misura piena dell'assegno quella di 104 ore di lavoro mensili, che corrispondono alle 24 ore settimanali previste per la maturazione della medesima misura piena dell'assegno a favore dei lavoratori part-time (24 x 4,33 = 103,92).
Pertanto, in una fattispecie – quale quella che ricorre nel caso di specie - di part-time articolato su turni in base ai quali, nell'arco del mese, le ore lavorate sono in alcune settimane meno di 24 e in altre settimane più di 24, con un orario medio settimanale pattuito comunque pari o superiore a tale soglia, considerare, ai fini del riconoscimento dell'ANF, l'orario concretamente osservato settimana per settimana pag. 7/10 introduce un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo pieno e lavoratori assunti a tempo parziale, atteso che, mentre il lavoratore a tempo pieno matura l'intero importo dell'ANF raggiunte le 104 ore di lavoro mensili, indipendentemente dalla loro distribuzione nell'arco del mese, il lavoratore a tempo parziale con orario medio settimanale pari o superiore a 24 ore matura il diritto all'assegno in misura intera solo se raggiunga le 24 ore di lavoro in ciascuna settimana, non essendo sufficiente che le 24 ore settimanali siano rese come media nell'arco di un periodo più lungo. Ciò comporta che il lavoratore a tempo parziale che renda su base mensile lo stesso numero di ore (104 o più) del lavoratore a tempo pieno riceve un trattamento deteriore rispetto a quest'ultimo, in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 97/81/CE, sopra richiamata.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, l'interpretazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 accolta dal giudice di prime cure e condivisa da Collegio non confligge con il dato letterale della norma che, nel riferirsi al parametro delle 24 ore settimanali ai fini del riconoscimento dell'intera misura settimanale dell'assegno, non contiene alcun riferimento alla concreta entità della prestazione lavorativa resa nell'arco della settimana.
Non si ravvisa, dunque, la denunciata violazione dell'art. 12 delle Preleggi, ben potendo - in assenza di espressa e diversa indicazione del testo normativo - intendersi il parametro legale delle 24 ore settimanali come riferito all'orario medio settimanale pattuito in sede di assunzione e non a quello raggiunto concretamente in ciascuna settimana.
Per altro verso, non coglie nel segno la censura formulata nel motivo di gravame, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto comunque verificare il numero di ore di lavoro effettivamente prestate dall'appellato nel corso del mese, al pari di quanto avviene per i lavoratori a tempo pieno (104 ore per gli operai e 130 per gli impiegati), pena la paventata discriminazione “a rovescio” in danno dei lavoratori a tempo pieno.
infatti, ha allegato nel ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio di avere lavorato per un numero di ore mensili superiore a 104
(cfr. pag. 15 del ricorso ex art. 442 c.p.c.: “il signor è stato assunto per 28 ore CP_1 medie settimanali (poi modificate nel corso del rapporto): egli, come detto, ha quindi prestato in alcune settimane meno di 24 ore e in altre più di 24, lavorando però in media sempre più di 24 ore settimanali, lavorando – dunque - più di 104 ore mensili”).
La circostanza allegata non è stata specificamente contestata dalle altre parti, sicché essa può ritenersi accertata senza necessità di verifica istruttoria. Dovendo, perciò, ritenersi pacifico che Controparte_1 ha lavorato, su base mensile, per un numero di ore superiore a quello previsto
[...]
pag. 8/10 per l'attribuzione dell'assegno in misura piena in favore dei lavoratori full-time (104 ore), la censura in esame risulta infondata.
Da quanto esposto deriva il rigetto del primo motivo di gravame.
Infondato si ritiene anche il secondo motivo.
In esso parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non abbia valorizzato i dati e le circostanze del caso concreto ed in particolare la circostanza, dedotta dalla società nel giudizio di primo grado, che “l'appellato aveva svolto la propria prestazione secondo uno schema orario part time articolato su quattro giorni di lavoro consecutivi e 2 di riposo (modello c.d. “4+2”), da un minimo di 4 ore giornaliere sino ad un massimo di 7,5 ore giornaliere”.
La circostanza richiamata è, in realtà, pacifica ed incontestata in causa e rappresenta proprio una delle premesse in fatto (non a caso richiamata anche nella presente motivazione) dell'impianto argomentativo che sorregge la decisione del primo giudice, sicché la censura non ha ragion d'essere.
Va respinta anche l'ulteriore doglianza, relativa alla mancata valorizzazione delle contestazioni mosse dalla società ai conteggi avversari. La contestazione dei conteggi elaborati da Controparte_1
(e recepiti dal giudice di prime cure), contenuta nella memoria ex art. 416
[...]
c.p.c. dell'odierna appellante, appare generica e comunque infondata.
La società si limita, infatti, ad affermare: “si contestano i conteggi svolti dal ricorrente in quanto generici, infondati e comunque errati, non avendo parte ricorrente analiticamente indicato le basi di calcolo e, comunque, perché fondati sul presupposto erroneo che il ricorrente avrebbe sempre svolto una prestazione lavorativa minima settimanale di 24 ore”.
Al di là della genericità delle censure, non coglie nel segno il rilievo che il ricorrente in primo grado non abbia indicato “le basi di calcolo”: come emerge chiaramente dai conteggi esposti nel ricorso ex art. 442 c.p.c. e riprodotti nella memoria ex art. 436 c.p.c., la base di calcolo delle differenze rivendicate è rappresentata dall'importo dell'ANF nella misura mensile piena ed il petitum è costituito dalla differenza tra detto importo e le minori somme che
[...] ha ricevuto mese per mese a tale titolo. Controparte_1
Infondata si ritiene anche la critica mossa ai conteggi “perché fondati sul presupposto erroneo che il ricorrente avrebbe sempre svolto una prestazione lavorativa minima settimanale di 24 ore”, giacché essi si fondano sul diverso (e corretto) presupposto dello svolgimento di una prestazione media settimanale di almeno 24 ore che, proprio in quanto valore medio, non presuppone lo svolgimento in ciascuna settimana di una prestazione lavorativa minima di 24 ore. Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
pag. 9/10 Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori dell'appellato ex art. 93 c.p.c.. Controparte_1 CP_ Vanno integralmente compensate le spese di lite tra l'appellante e l' Atteso l'integrale rigetto del gravame, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4021/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.; CP_
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra l'appellante e l'
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 13 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Giovanni Casella
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 837/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 13 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 4021/2023 del Tribunale di Milano (est. De Carlo), promossa da
(già Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Massimo Failla, in Milano, piazza Armando Diaz n. 6,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Livio Neri, Alberto Guariso e Mara Marzolla, presso il cui studio in Milano, via Giulio Uberti n. 6, è elettivamente domiciliato,
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI Appellante: “Voglia la Corte, in accoglimento del presente appello ed in riforma della decisione di primo grado:
a) riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa De Carlo, n. 4021/2023, depositata il 29 gennaio 2024, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dal sig. Controparte_1 con il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. introduttivo del primo grado del presente giudizio, iscritto al n. RG. 2896/23;
b) condannare l'appellato al pagamento delle spese giudiziali”.
Appellato Mohamed US ED AH US: “Voglia la Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione rigettare l'appello proposto da e confermare la sentenza n. Parte_2
4021/2023 del Tribunale di Milano – sezione lavoro;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
CP_ Appellato “PIACCIA ALLA CORTE D'APPELLO ogni contraria istanza disattesa:
- Voglia l'On.le Collegio adito, accogliere, per quanto di ragione e di interesse del deducente , il ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la Parte_3 sentenza impugnata quanto ai motivi nello stesso ricorso enunciati in narrativa.
Si richiamano comunque le conclusioni tratte in primo grado da intendersi qui integralmente richiamate. Spese come per legge.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili che dovessero pervenire dai competenti uffici amministrativi Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 29 gennaio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2896/2023 R.G. promossa da contro e Controparte_1 Parte_2 CP_ contro l' ha così deciso: “dichiara il diritto di Controparte_1
a percepire la misura piena mensile dell'assegno nucleo familiare, in ragione
[...] dell'orario di lavoro pattuito in sede di assunzione, superiore alle 24 ore settimanali, per il periodo 1/7/2016 28/2/2022; ordina a di autorizzare il pagamento al CP_2 ricorrente dell'importo di € 1.140,52 a titolo di assegni per il nucleo familiare come
pag. 2/10 maturati dal 1°/7/2016 28/2/2022; condanna a corrispondere al Parte_2 ricorrente l'importo di € 1.140,52, salvo conguaglio con i contributi dovuti al convenuto
”. Pt_3
Nel ricorso introduttivo del giudizio Controparte_1
premesso di essere dipendente a tempo indeterminato di dal
[...] Parte_2
25 maggio 2015 con qualifica di operaio, inquadramento nel livello G del CCNL applicato e orario di lavoro part-time, inizialmente “corrispondente ad un orario di 28 ore settimanali (orario medio)” e di avere ricevuto quote di assegni per il nucleo familiare (ANF) inferiori a quanto spettante, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
[...]
a percepire la misura piena mensile dell'assegno nucleo Controparte_1 familiare (ANF), in ragione dell'orario di lavoro pattuito in sede di assunzione, superiore alle 24 ore settimanali e, comunque, per qualsiasi altra ragione di diritto, per il periodo CP_ 1/7/2016 - 28/2/2022; b) ordinare all' di autorizzare il pagamento al ricorrente dell'importo di € 1.140,52 (ovvero del diverso importo dovuto) a titolo di assegni per il nucleo familiare come maturati dal 1/7/2016 - 28/2/2022, salvo miglior calcolo ed eventuale ctu;
c) condannare la convenuta in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di cui alla precedente lettera b), salvo conguaglio con i contributi dovuti al convenuto ”. Pt_3
Costituendosi nel giudizio di primo grado, le parti convenute hanno contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto. Il Tribunale ha dato atto preliminarmente che la controversia era stata preceduta da altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto le medesime questioni riferite ad un periodo precedente;
il giudizio era stato definito dal Tribunale di Monza con sentenza n. 548/2018 (di accoglimento delle ragioni del ricorrente), che era stata confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 156/2020, avverso la quale aveva proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione. Parte_2
Respinta l'istanza di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. formulata dalla società in ragione della pendenza in Cassazione del giudizio anzidetto, il giudice di prime cure, in adesione a quanto statuito nei precedenti richiamati, ha interpretato l'art. 11, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 nel senso che la misura piena degli ANF spetta al lavoratore a tempo parziale quando è stato pattuito un orario di lavoro pari ad almeno 24 ore settimanali, senza necessità che il requisito riguardi la concreta entità della prestazione lavorativa per ogni singola settimana.
Ha perciò accolto le domande, riconoscendo il diritto di
[...] di percepire la misura piena mensile dell'assegno per il periodo Controparte_1 oggetto di causa (dall'1 luglio 2016 al 28 febbraio 2022), in ragione dell'orario di lavoro pattuito in sede di assunzione, superiore alle 24 ore settimanali.
pag. 3/10 Avverso la sentenza ha proposto appello (ora , Parte_2 Parte_1 affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo denuncia erronea interpretazione dell'art. 11, comma 2,
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 in relazione all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. Preleggi) anche in relazione alla direttiva 97/81/CE.
Lamenta che il giudice di prime cure, mutuando acriticamente il precedente n. 156/2020 della Corte d'appello di Milano, abbia fornito un'interpretazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 contraria al tenore letterale della disposizione, discostandosi altresì – senza addurre ragioni al riguardo - dalle numerosissime circolari CP_ dell' intervenute sin dagli anni '60 sul tema, che avevano sempre ribadito il principio dell'effettività della prestazione di lavoro. Nell'ottica del gravame, da una semplice lettura dell'art. 11, comma 2, d.lgs.
15 giugno 2015 n. 81 emergerebbe come il legislatore abbia inteso valorizzare l'effettivo svolgimento della prestazione (ore effettivamente svolte) e non il mero dato formale contenuto nel contratto di lavoro part-time (numero di ore pattuite), al pari di quanto disposto per i lavoratori a tempo pieno con l'art. 59 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797.
La contraria interpretazione accolta dal Tribunale, valorizzando il criterio formale delle ore pattuite in contratto, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori a tempo pieno.
Infatti, mentre per questi ultimi, ai fini del riconoscimento dell'intera misura degli ANF, sarebbe sempre richiesta la verifica in concreto dell'effettiva prestazione lavorativa realizzata, per i lavoratori con orario di lavoro part-time sarebbe sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'intera misura degli ANF, la sola indicazione formale nel contratto di lavoro di un orario superiore alle 24 ore settimanali, indipendentemente dall'effettiva prestazione realizzata settimanalmente. Con la conseguenza di giungere al paradosso:
- di escludere il riconoscimento al lavoratore full-time della misura massima degli assegni qualora le ore lavorate siano effettivamente inferiori alle 104 mensili (nonostante il contratto di lavoro contempli un orario a tempo pieno);
- di riconoscere, nella medesima situazione, al lavoratore part-time la misura massima degli assegni in ragione del solo dato formale previsto nel contratto di lavoro, senza in alcun modo verificare l'effettiva prestazione resa settimanalmente/mensilmente (e, quindi, anche nell'ipotesi di prestazione effettiva inferiore a quella prevista dalla legge). Da quanto sopra, ad avviso di parte appellante, discenderebbe che il criterio delle ore effettivamente prestate costituisce l'unico criterio in grado di evitare disomogeneità e disarmonie, in conformità con i criteri interpretativi forniti dall'art. 12 delle Preleggi.
pag. 4/10 Quand'anche si volesse prospettare una discriminazione tra lavoratori full- time e lavoratori part-time con orario medio strutturato su turni (come l'odierno appellato), si dovrebbe convenire – secondo la prospettazione del gravame - che
“l'unica “interpretazione della normativa nazionale conforme a quella europea in modo da armonizzarla al principio di non discriminazione enunciato nella clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla Direttiva 97/81” è quella che, valorizzando il criterio delle ore effettivamente lavorate (abbandonando ogni formalismo legato al contratto di lavoro), ritenga necessaria una verifica, al pari di quanto avviene per i lavoratori a tempo pieno, delle ore effettivamente lavorate nel corso del mese (104 per gli operai e 130 per gli impiegati), senza limitarsi, quindi, alla settimana. In questo modo, utilizzando un unico criterio (quello delle ore effettivamente prestate nel corso del mese), si garantirebbe un trattamento identico tra lavoratori part-time e full-time (senza discriminazioni dirette e indirette)”.
Il Tribunale, in quest'ottica, avrebbe dovuto perciò verificare, sulla base delle allegazioni dell'allora ricorrente, il numero di ore di lavoro effettivamente prestate, senza limitarsi al mero dato formale contenuto nel contratto di lavoro. Con il secondo motivo parte appellante lamenta erronea interpretazione dei fatti di causa ed omessa valutazione degli elementi probatori offerti dalla società.
Si duole che il primo giudice non abbia in alcun modo valorizzato i dati e le circostanze del caso concreto.
Infatti – si deduce - nel precedente grado di giudizio la società aveva ribadito che l'appellato aveva svolto la propria prestazione secondo uno schema orario part- time articolato su 4 giorni di lavoro consecutivi e 2 di riposo (modello c.d. “4+2”), da un minimo di 4 ore giornaliere sino ad un massimo di 7,5 ore giornaliere.
Inoltre, la società aveva espressamente e tempestivamente contestato i conteggi di controparte in quanto generici, infondati e comunque errati, evidenziando che l'allora ricorrente non aveva analiticamente indicato le basi di calcolo e, comunque, li aveva fondati sul presupposto erroneo che egli avesse sempre svolto una prestazione lavorativa minima settimanale di 24 ore (circostanza, questa, indimostrata).
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Entrambi gli appellati si sono costituiti ritualmente in giudizio. ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1 avversario e la conferma della sentenza impugnata. CP_ L' ha aderito alle conclusioni di parte appellante, richiamando altresì le proprie conclusioni svolte nel primo grado di giudizio. All'udienza del 13 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pag. 5/10 Nel procedere all'esame del primo motivo di gravame è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 59 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 disciplina il diritto agli ANF per i lavoratori assunti a tempo pieno e stabilisce che “Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.
Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate”. In relazione ai lavoratori assunti a tempo parziale, l'art. 11, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 dispone quanto segue: “Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente CP_ dall' . In punto di fatto risulta incontestato in causa che il contratto di lavoro in essere tra le parti prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo uno schema orario part-time articolato su 4 giorni di lavoro consecutivi e 2 di riposo
(modello c.d. “4+2”), da un minimo di 4 ore giornaliere sino ad un massimo di 7,5 ore giornaliere, inizialmente corrispondente ad un “orario medio” di 28 ore settimanali (cfr. contratto di assunzione allegato sub doc. 1 fascicolo , divenuto di “26,80 CP_1 ore settimanali (orario medio)” a decorrere dall'1 marzo 2017 (cfr. lettera in data 24 febbraio 2017, allegata sub doc. 6 fascicolo e quindi di 32,70 ore (intesa CP_1 sempre come “media settimanale”) a decorrere dall'1 giugno 2019 (cfr. lettera in data
27 maggio 2019, allegata sub doc. 7 fascicolo . CP_1
La tipologia di distribuzione dell'orario di lavoro corrisponde, dunque, a quella prevista dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, secondo cui “quando
l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 [ossia
“indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario”] può avvenire anche mediante turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Tanto premesso, in ordine all'interpretazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 sopra riportato e all'applicazione della norma alla fattispecie – quale pag. 6/10 quella di cui si controverte – di part-time articolato in turni con orario settimanale medio, il Collegio condivide gli approdi cui è pervenuta questa Corte nella pronuncia citata dal giudice di primo grado (sentenza n. 156/2020, pres. est. , le Per_1 Per_2 cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Secondo la pronuncia in parola, in sintesi, l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione induce a ritenere che “l'art. 2 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2015 debba essere interpretato nel senso che il limite minimo di 24 ore settimanali si riferisca all'orario, ridotto rispetto al tempo pieno, previsto dal contratto, da intendersi anche come media su un periodo più ampio”, con la conseguenza che, nel caso oggetto di controversia, l'orario medio settimanale contrattuale (dapprima di 28, poi di 26,80 e infine di 32,70 ore) consente in ogni caso all'appellato il raggiungimento della misura piena settimanale dell'ANF prevista dalla legge. il parametro legale delle 24 ore settimanali, in altri termini, deve intendersi riferito al monte ore pattuito in sede di assunzione e non a quello raggiunto concretamente in ciascuna settimana, come invece sostenuto da parte appellante, secondo la quale l'intera misura settimanale dell'assegno spetterebbe solo nelle settimane in cui il lavoratore ha in concreto lavorato per un numero di ore pari o superiore a 24, non considerando che egli è stato assunto con orario superiore a 24 ore lavorative a settimana.
L'interpretazione qui accolta, come condivisibilmente evidenziato nel precedente citato, muove dalla necessità “ormai unanimemente riconosciuta, di procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme a quella europea in modo da armonizzarla al principio di non discriminazione enunciato nella clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla Direttiva 97/81, secondo cui: “Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive””.
Deve, infatti, considerarsi che l'art. 59 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 sopra richiamato - che, come detto, disciplina il diritto agli ANF per i lavoratori assunti a tempo pieno – fissa quale soglia legale per la maturazione della misura piena dell'assegno quella di 104 ore di lavoro mensili, che corrispondono alle 24 ore settimanali previste per la maturazione della medesima misura piena dell'assegno a favore dei lavoratori part-time (24 x 4,33 = 103,92).
Pertanto, in una fattispecie – quale quella che ricorre nel caso di specie - di part-time articolato su turni in base ai quali, nell'arco del mese, le ore lavorate sono in alcune settimane meno di 24 e in altre settimane più di 24, con un orario medio settimanale pattuito comunque pari o superiore a tale soglia, considerare, ai fini del riconoscimento dell'ANF, l'orario concretamente osservato settimana per settimana pag. 7/10 introduce un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo pieno e lavoratori assunti a tempo parziale, atteso che, mentre il lavoratore a tempo pieno matura l'intero importo dell'ANF raggiunte le 104 ore di lavoro mensili, indipendentemente dalla loro distribuzione nell'arco del mese, il lavoratore a tempo parziale con orario medio settimanale pari o superiore a 24 ore matura il diritto all'assegno in misura intera solo se raggiunga le 24 ore di lavoro in ciascuna settimana, non essendo sufficiente che le 24 ore settimanali siano rese come media nell'arco di un periodo più lungo. Ciò comporta che il lavoratore a tempo parziale che renda su base mensile lo stesso numero di ore (104 o più) del lavoratore a tempo pieno riceve un trattamento deteriore rispetto a quest'ultimo, in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 97/81/CE, sopra richiamata.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, l'interpretazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 accolta dal giudice di prime cure e condivisa da Collegio non confligge con il dato letterale della norma che, nel riferirsi al parametro delle 24 ore settimanali ai fini del riconoscimento dell'intera misura settimanale dell'assegno, non contiene alcun riferimento alla concreta entità della prestazione lavorativa resa nell'arco della settimana.
Non si ravvisa, dunque, la denunciata violazione dell'art. 12 delle Preleggi, ben potendo - in assenza di espressa e diversa indicazione del testo normativo - intendersi il parametro legale delle 24 ore settimanali come riferito all'orario medio settimanale pattuito in sede di assunzione e non a quello raggiunto concretamente in ciascuna settimana.
Per altro verso, non coglie nel segno la censura formulata nel motivo di gravame, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto comunque verificare il numero di ore di lavoro effettivamente prestate dall'appellato nel corso del mese, al pari di quanto avviene per i lavoratori a tempo pieno (104 ore per gli operai e 130 per gli impiegati), pena la paventata discriminazione “a rovescio” in danno dei lavoratori a tempo pieno.
infatti, ha allegato nel ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio di avere lavorato per un numero di ore mensili superiore a 104
(cfr. pag. 15 del ricorso ex art. 442 c.p.c.: “il signor è stato assunto per 28 ore CP_1 medie settimanali (poi modificate nel corso del rapporto): egli, come detto, ha quindi prestato in alcune settimane meno di 24 ore e in altre più di 24, lavorando però in media sempre più di 24 ore settimanali, lavorando – dunque - più di 104 ore mensili”).
La circostanza allegata non è stata specificamente contestata dalle altre parti, sicché essa può ritenersi accertata senza necessità di verifica istruttoria. Dovendo, perciò, ritenersi pacifico che Controparte_1 ha lavorato, su base mensile, per un numero di ore superiore a quello previsto
[...]
pag. 8/10 per l'attribuzione dell'assegno in misura piena in favore dei lavoratori full-time (104 ore), la censura in esame risulta infondata.
Da quanto esposto deriva il rigetto del primo motivo di gravame.
Infondato si ritiene anche il secondo motivo.
In esso parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non abbia valorizzato i dati e le circostanze del caso concreto ed in particolare la circostanza, dedotta dalla società nel giudizio di primo grado, che “l'appellato aveva svolto la propria prestazione secondo uno schema orario part time articolato su quattro giorni di lavoro consecutivi e 2 di riposo (modello c.d. “4+2”), da un minimo di 4 ore giornaliere sino ad un massimo di 7,5 ore giornaliere”.
La circostanza richiamata è, in realtà, pacifica ed incontestata in causa e rappresenta proprio una delle premesse in fatto (non a caso richiamata anche nella presente motivazione) dell'impianto argomentativo che sorregge la decisione del primo giudice, sicché la censura non ha ragion d'essere.
Va respinta anche l'ulteriore doglianza, relativa alla mancata valorizzazione delle contestazioni mosse dalla società ai conteggi avversari. La contestazione dei conteggi elaborati da Controparte_1
(e recepiti dal giudice di prime cure), contenuta nella memoria ex art. 416
[...]
c.p.c. dell'odierna appellante, appare generica e comunque infondata.
La società si limita, infatti, ad affermare: “si contestano i conteggi svolti dal ricorrente in quanto generici, infondati e comunque errati, non avendo parte ricorrente analiticamente indicato le basi di calcolo e, comunque, perché fondati sul presupposto erroneo che il ricorrente avrebbe sempre svolto una prestazione lavorativa minima settimanale di 24 ore”.
Al di là della genericità delle censure, non coglie nel segno il rilievo che il ricorrente in primo grado non abbia indicato “le basi di calcolo”: come emerge chiaramente dai conteggi esposti nel ricorso ex art. 442 c.p.c. e riprodotti nella memoria ex art. 436 c.p.c., la base di calcolo delle differenze rivendicate è rappresentata dall'importo dell'ANF nella misura mensile piena ed il petitum è costituito dalla differenza tra detto importo e le minori somme che
[...] ha ricevuto mese per mese a tale titolo. Controparte_1
Infondata si ritiene anche la critica mossa ai conteggi “perché fondati sul presupposto erroneo che il ricorrente avrebbe sempre svolto una prestazione lavorativa minima settimanale di 24 ore”, giacché essi si fondano sul diverso (e corretto) presupposto dello svolgimento di una prestazione media settimanale di almeno 24 ore che, proprio in quanto valore medio, non presuppone lo svolgimento in ciascuna settimana di una prestazione lavorativa minima di 24 ore. Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
pag. 9/10 Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori dell'appellato ex art. 93 c.p.c.. Controparte_1 CP_ Vanno integralmente compensate le spese di lite tra l'appellante e l' Atteso l'integrale rigetto del gravame, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4021/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.; CP_
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra l'appellante e l'
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 13 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Giovanni Casella
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