Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 227 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome EL Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
dif. dall'Avv. BALBONI VALERIA Parte_1 NZ dif. dall'Avv. BALBONI VALERIA Parte_2
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione e divorzio Conclusioni ELle parti:
1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto.
2. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 (affido condiviso) i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano relativamente alla loro educazione, istruzione e salute, tenuto conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali. Gli stessi concordano che i minori rimarranno collocati presso la madre, nell'abitazione familiare in Cento (FE) Viale Jolanda, 12 dove manterranno la residenza.
3. La casa coniugale viene assegnata alla IG.ra che continuerà a risiedervi Pt_1 unitamente ai minori;
il IG. ZI rilascerà l'abitazione familiare prelevando i suoi effetti personali entro il 28 Febbraio 2025.
4. Quale unica soluzione idonea a comporre i contrasti insorti tra i coniugi e a definire i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi e, quindi quale unica soluzione funzionale ed indispensabile ed imprescindibile per dirimere ogni aspetto ELla crisi coniugale, i coniugi convengono:
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217 Subalterno 1, Cat C/6a, Classe 2. Le spese notarili, in quanto acquirente, saranno sostenute integralmente dalla IG.ra Nell'eventualità in cui dovessero emergere Pt_1 difformità per cui è necessario una sanatoria, le spese saranno suddivise tra i coniugi al
50% cadauno.
b) accollo in capo alla IG.ra EL debito residuo EL mutuo ipotecario con Parte_1 surroga stipulato in data 26/03/2019 con BA ON EL AV PA (Rep.n.1610 -
Racc. n.1465 EL 26/03/2019) il cui debito residuo ad oggi ammonta ad Euro 204.649,98=, con liberazione EL IG. ZI dall'obbligazione dallo stesso congiuntamente contratta. c) accollo in capo al IG. EL mutuo ipotecario contratto dai coniugi con Parte_3
BA ON EL AV PA (Rep. n.1611 - Racc. n.1466 EL 26/03/2019) ELl'importo di Euro 47.000,00= ELla durata di 20 (anni) per un debito residuo di Euro 35.307,24= ed una rata mensile di Euro 236,65= (sub Doc. n.6) e EL prestito personale contratto con BA ON EL AV PA ELl'importo di Euro 14.255,64= per un debito residuo di Euro 11.321,27= per una rata mensile di Euro 90,19= (Doc. n.7) con liberazione ELla
IG.ra dalle obbligazioni dalla stessa congiuntamente contratte con gli Istituti Pt_1 finanziatori. d) I coniugi si obbligano ad ottenere dagli istituti bancari la liberazione ELl'altro/a dalle obbligazioni assunte nei rispettivi contratti di finanziamento di cui assumeranno la veste di accollante. e) gli stessi convengono che il trasferimento ELla quota di proprietà ELl'immobile sopra identificato e l'assunzione ELle rispettive obbligazioni di debito sopra menzionate, dovranno avvenire contestualmente e, comunque, entro e non oltre la data EL 31/05/2025. f) sino ad allora gli stessi provvederanno al pagamento ELle rate dei finanziamenti nella misura EL 50% cadauno. g) le utenze relative all'abitazione coniugale, saranno suddivise al 50% fino a quando il IG. ZI non rilascerà la casa familiare.
5. I genitori concordano che il padre (genitore non collocatario), potrà trascorrere e tenere presso di sé i figli con le seguenti modalità:
- il martedì e il venerdì dal pomeriggio sino alle ore 21.00
- a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera sino alle ore 21.00.
In ogni caso, i genitori concorderanno di modificare giorni ed orari in virtù ELle esigenze dei figli e ELle richieste e volontà degli stessi compatibilmente agli impegni scolastici dei figli e alle loro esigenze lavorative. I giorni di Natale, il Capodanno, Pasqua e il Lunedì ELl'Angelo, i minori li potranno trascorrere ad anni alterni con i rispettivi genitori. Nel periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé i figli per 7 (sette) giorni anche non consecutivi, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Natale oppure il giorno di
Capodanno; nel periodo pasquale per 3 (tre) giorni, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure il Lunedì ELl'Angelo; durante le vacanze estive, per 15 (quindici) giorni anche non consecutivi;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le date ELle vacanze estive che vorranno trascorrere con i figli entro il 10 maggio di ogni anno, nonchè le località di vacanza dove si recheranno con i minori.
6.Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la corresponsione in favore ELla IG.ra di Euro 500,00= mensili per ogni figlio, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a Pt_1 mezzo bonifico bancario, a partire dalla mensilità di Marzo 2025, da rivalutarsi pagina 2 di 4 annualmente secondo gli indici ISTAT;
il primo aggiornamento, automatico senza necessità di formali richieste, verrà applicato dal mese di Marzo 2026. 7. Il padre continuerà a provvedere al pagamento ELla retta mensile di ELla Per_1 scuola secondaria di primo grado “Malpighi-Renzi di Cento” pari ad Euro 460,00= mensili, come la IG.ra continuerà a pagare la retta mensile ELla scuola secondaria di Pt_1
pari ad Euro 380,00=. Per_2
8. I genitori contribuiranno nella misura EL 50% cadauno alle spese straordinarie che sosterranno in favore dei figli, di seguito indicate:
(a)spese mediche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo): 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e specialisti in libera professione di cui già la famiglia si avvale;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario ON e per medicinali di banco e per cure prescritte dal medico curante;
(b)spese mediche (da documentarsi e che richiedono il preventivo accordo): 1) cure termali e fisioterapiche;
2) farmaci omeopatici;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione non prescritti dal medico curante, compresi interventi chirurgici in strutture private;
(c)spese scolastiche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche imposte da istituti scolastici e universitari frequentati dai figli (fino al termine ELla scuola di primo grado vale l'accordo di cui al precedente art.7); 2) trasporto pubblico;
3) libri scolastici e materiale di corredo scolastico annuali;
4) viaggi scolastici di istruzione con e senza pernottamento;
4) corsi di recupero, lezioni private e di sostegno di cui già si avvalgono i figli.
(d)spese scolastiche (da documentarsi e che richiedono il preventivo accordo): 1) tasse scolastiche imposte da corsi universitari privati;
2) corsi di specializzazione;
3) corsi di recupero, lezioni private e di sostegno al di fuori di quelli già concordati.
(e)spese extrascolastiche (da documentarsi e che non richiedono il preventivo accordo): 1) attività sportive, ludiche e artistiche sino ad un tetto massimo di Euro 500,00= annuali per ogni figlio (l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico EL genitore proponente);
(f)spese extrascolastiche (da documentarsi e che richiedono il preventivo accordo): 1) baby sitter;
2) campi estivi;
3) programmi di exchange students all'estero; 4) patente di guida.
9. I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli (ANF) dal corrente anno sarà suddiviso tra loro al 50%.
10. I coniugi si danno il reciproco consenso di rilascio EL passaporto dei minori. Tutto ciò premesso, gli istanti
Conclusioni EL PM: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i sigg.ri e esponevano: Parte_1 Parte_3 in data 11/10/2009 avevano contratto matrimonio in Bologna;
che dall'unione erano nati i figli minorenni , nata a [...] il [...], e Per_2
, nato a [...] il [...]. Per_1
I rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati sicchè chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione dei coniugi che il divorzio.
Nelle note di trattazione le parti confermavano la volontà espressa in ricorso.
pagina 3 di 4 La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno confermato la porre fine all'unione matrimoniale, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, ELl'affectio coniugalis. Va dunque pronunciata la separazione dei coniugi.
Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione EL giudizio per le valutazioni sulla domanda di divorzio.
PQM
Il Tribunale di Ferrara omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, unitisi in matrimonio il 11/10/2009 in Bologna (atto trascritto nel registro Pt_3 degli atti di matrimonio EL Comune di Bologna al n. 565 P. I , anno 2009) alle condizioni concordate. Ordina all' Ufficiale ELlo stato civile di Bologna di procedere all' annotazione ELla sentenza.
Ferrara, 27.3.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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