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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15100 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20137/2023 promossa da: in persona del legale rapp.te p.t. (P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1 Antonietta Mastrangelo ( ) del foro di Roma con studio in Via Ortucchio 126 C.F._1 (PEC: ) ed ivi elettivamente domiciliata giusta procura Email_1 OPPONENTE contro
, in persona del proprio Amm. Unico e legale Controparte_2 rappresentante con sede legale in Roma in Viale Giorgio Ribotta n. 21 -00144 (RM), CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Andreina Ongarello (C.F. ) del foro di Milano, C.F._2 giusta procura in atti, elett.te dom.ta presso il suo Studio in Milano al C.so Magenta n. 85-20123, PEC
Email_2 Email_3 OPPOSTA
, con sede in Beamont House, 2nd floor, 1 b, Lambton Road, SW20OLW Controparte_4 London (UK), company number , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. P.IVA_2
, nato a [...], l'[...] cod.fisc. Controparte_5 C.F._3
, elett.te dom.to in Roma, Via Fulcieri Paulucci de Calboli, n° 1, presso lo studio dell'Avv.
[...] IO IP e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni in ordine al presente procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
Email_4 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato CP_1 proponeva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3451/23 reso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.g. n. 70250/22 con cui le veniva ingiunto di pagare alla società Parte_1 euro 19.112,00 oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria, in virtù di fattura relativa alla prestazione di servizio di pulizia Hotel e gestione servizi svolto in favore della società opposta.
Motivi di opposizione: insussistenza del credito ingiunto, difetto di titolarità e di legittimazione ad agire;
infondatezza della pretesa e mancanza prova in ordine al quantum.
Chiedeva: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adìto, contrarris reiectis, IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare il difetto di titolarità e comunque carenza di legittimazione attiva da parte di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t. e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o
[...] privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 3451/2023 (RG.70250/2022) e comunque dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare e dichiarare per i motivi esposti in atto, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa di parte opposta e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 3451/2023 (RG.70250/2022) e comunque dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta;
IN VIA SUBORDINATA e della denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via preliminare e principale: Accertare e dichiarare il diritto di al ristoro dei danni subiti e condannare CP_1 CP_6 al ristoro degli stessi pari all'importo di € 12.676,41 o quella somma maggiore o minore
[...] accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA e della denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via preliminare e principale: Accertare le somme eventualmente dovute e condannare parte opponente solo a quella misura che verrà provata in corso di giudizio e compensare tale somma con quanto dovuto alla a titolo di danni CP_1 materiali subiti ed accertati in corso di causa;
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”.
Si costituiva contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte_1
Durante il processo si costituiva la cessionaria del credito facendo proprie tutte le Controparte_4 eccezioni e deduzioni svolte dalla cedente nella memoria di costituzione, avendo interesse ad ottenere da il pagamento del credito ceduto. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione. CP_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., venivano respinte le istanze istruttorie in quanto formulate genericamente, la causa pertanto veniva rinviata per conclusioni.
Visti gli atti e i documenti depositati, deve ritenersi provato il rapporto intercorso tra le parti anche in ragione della comunicazione pec del 27 settembre 2022 con cui la società opponente comunicava che che “a far data dal 30-09-2022 si concluderà il rapporto di collaborazione per la pulizia ed il rifacimento delle camere”.
Peraltro, in tale comunicazione nulla viene esplicitato in merito a doglianze relative al rapporto contrattuale in essere e non emergono in atti contestazioni in relazione alle attività svolte da parte della società opposta durante l'esecuzione del contratto. La documentazione depositata da parte opponente nulla prova, infine, in relazione ad eventuali danni che si sarebbero verificati in conseguenza di lavorazioni effettuate con prodotti asseritamente ritenuti non idonei con conseguente rigetto delle domande svolte in via subordinata.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione della società opposta, si deve evidenziare che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato prima della cessione del credito, di talchè correttamente è stato emesso il decreto ingiuntivo in favore della parte opposta, soggetto legittimato pagina 2 di 3 alla notifica del titolo.
Occorre rilevare, infatti, che la società opposta è attore in senso sostanziale e la legittimazione attiva in capo all'opposta deve essere valutata al momento della proposizione della domanda (cioè al momento della domanda monitoria nel caso di specie); altra questione, che attiene al merito della controversia, è quella relativa all'effettiva titolarità (dal lato attivo e passivo) del rapporto, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Nel caso di specie, l'attuale titolarità del credito deve essere riconosciuto in capo all'intervenuta in ragione della cessione depositata in atti.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta e parte opponente condannata alle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 3451/2023;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge ciascuno a favore della parte opponente e intervenuta.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20137/2023 promossa da: in persona del legale rapp.te p.t. (P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1 Antonietta Mastrangelo ( ) del foro di Roma con studio in Via Ortucchio 126 C.F._1 (PEC: ) ed ivi elettivamente domiciliata giusta procura Email_1 OPPONENTE contro
, in persona del proprio Amm. Unico e legale Controparte_2 rappresentante con sede legale in Roma in Viale Giorgio Ribotta n. 21 -00144 (RM), CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Andreina Ongarello (C.F. ) del foro di Milano, C.F._2 giusta procura in atti, elett.te dom.ta presso il suo Studio in Milano al C.so Magenta n. 85-20123, PEC
Email_2 Email_3 OPPOSTA
, con sede in Beamont House, 2nd floor, 1 b, Lambton Road, SW20OLW Controparte_4 London (UK), company number , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. P.IVA_2
, nato a [...], l'[...] cod.fisc. Controparte_5 C.F._3
, elett.te dom.to in Roma, Via Fulcieri Paulucci de Calboli, n° 1, presso lo studio dell'Avv.
[...] IO IP e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni in ordine al presente procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
Email_4 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato CP_1 proponeva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3451/23 reso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.g. n. 70250/22 con cui le veniva ingiunto di pagare alla società Parte_1 euro 19.112,00 oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria, in virtù di fattura relativa alla prestazione di servizio di pulizia Hotel e gestione servizi svolto in favore della società opposta.
Motivi di opposizione: insussistenza del credito ingiunto, difetto di titolarità e di legittimazione ad agire;
infondatezza della pretesa e mancanza prova in ordine al quantum.
Chiedeva: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adìto, contrarris reiectis, IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare il difetto di titolarità e comunque carenza di legittimazione attiva da parte di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t. e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o
[...] privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 3451/2023 (RG.70250/2022) e comunque dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare e dichiarare per i motivi esposti in atto, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa di parte opposta e per l'effetto revocare, dichiarare nullo, annullabile e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 3451/2023 (RG.70250/2022) e comunque dichiarare che nulla è dovuto a parte opposta;
IN VIA SUBORDINATA e della denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via preliminare e principale: Accertare e dichiarare il diritto di al ristoro dei danni subiti e condannare CP_1 CP_6 al ristoro degli stessi pari all'importo di € 12.676,41 o quella somma maggiore o minore
[...] accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA e della denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via preliminare e principale: Accertare le somme eventualmente dovute e condannare parte opponente solo a quella misura che verrà provata in corso di giudizio e compensare tale somma con quanto dovuto alla a titolo di danni CP_1 materiali subiti ed accertati in corso di causa;
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge”.
Si costituiva contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte_1
Durante il processo si costituiva la cessionaria del credito facendo proprie tutte le Controparte_4 eccezioni e deduzioni svolte dalla cedente nella memoria di costituzione, avendo interesse ad ottenere da il pagamento del credito ceduto. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione. CP_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., venivano respinte le istanze istruttorie in quanto formulate genericamente, la causa pertanto veniva rinviata per conclusioni.
Visti gli atti e i documenti depositati, deve ritenersi provato il rapporto intercorso tra le parti anche in ragione della comunicazione pec del 27 settembre 2022 con cui la società opponente comunicava che che “a far data dal 30-09-2022 si concluderà il rapporto di collaborazione per la pulizia ed il rifacimento delle camere”.
Peraltro, in tale comunicazione nulla viene esplicitato in merito a doglianze relative al rapporto contrattuale in essere e non emergono in atti contestazioni in relazione alle attività svolte da parte della società opposta durante l'esecuzione del contratto. La documentazione depositata da parte opponente nulla prova, infine, in relazione ad eventuali danni che si sarebbero verificati in conseguenza di lavorazioni effettuate con prodotti asseritamente ritenuti non idonei con conseguente rigetto delle domande svolte in via subordinata.
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione della società opposta, si deve evidenziare che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato prima della cessione del credito, di talchè correttamente è stato emesso il decreto ingiuntivo in favore della parte opposta, soggetto legittimato pagina 2 di 3 alla notifica del titolo.
Occorre rilevare, infatti, che la società opposta è attore in senso sostanziale e la legittimazione attiva in capo all'opposta deve essere valutata al momento della proposizione della domanda (cioè al momento della domanda monitoria nel caso di specie); altra questione, che attiene al merito della controversia, è quella relativa all'effettiva titolarità (dal lato attivo e passivo) del rapporto, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Nel caso di specie, l'attuale titolarità del credito deve essere riconosciuto in capo all'intervenuta in ragione della cessione depositata in atti.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta e parte opponente condannata alle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 3451/2023;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge ciascuno a favore della parte opponente e intervenuta.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3