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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Virginia Marletta Consigliere
dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1386 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avvocato MILAZZO GIORGIO Parte_1
appellante
CONTRO
on il patrocinio dell'avv. ABBATE LUIGI Controparte_1
appellato
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « In via istruttoria, si chiede sempre, previa rimessione della causa sul ruolo, che l'adita Corte di Appello voglia: - ammettere e disporre l a rinnovazione della ctu, con altro ausiliario , con il quesito già formulato in primo grado con la memoria di rito ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., che qui di seguito si trascrive e si riporta: > ammettere c.t.u.
1 tecnica e/o contabile al fine di determinare, accertare e quantificare il danno, patrimoniale e non, subito dall'imprenditore ex art. 1224 c.c., anche a titolo di danno emergente e/o lucro cessante, sulla scorta della documentazione Parte_1 tutta in atti, tenuto conto anche sia del prezzo di vendita dei beni alienati (doc. nn. 17-18), cioè il ramo di azienda sito in Prizzi, “costituente un complesso per lo svolgimento dell'attività di molitura, confezionamento e commercializzazione di prodotti oleari” (atto pubblico del 23.06.2004), compreso il volume d'affari sino a giungo 2004, il marchio ed i beni mobili tutti indicati nell'inventario allegato A dell'atto pubblico 23.06.2004, e l'immobile sito in Palermo, Via dei Cantieri n. 35, sia del valore che i predetti beni avrebbero oggi qualora fossero ancora nella disponibilità dell'imprenditore Parte_1 sia della capacità reddituale dei suddetti beni, dalla data dei rispettivi atti di vendita ad oggi (doc. nn. 17-18), oltre interessi e rivalutazione sulle predette somme e/o su quelle che verranno accertate nel prosieguo istruttorio. Condannare parte appellata al pagamento di spese e compensi per entrambi i gradi del giudizio ex D.M. 147/2022, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva come per legge.»
Conclusioni per l'appellato: « Piaccia alla Corte di Appello - 1) Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. - 2) Rigettare l'appello proposto il 19.6.2018 dal sig. avverso la sentenza n.1345/2017 del 20.12.2017 del Parte_1 Tribunale di Termini Imerese. - 3) Rigettare la richiesta dei mezzi istruttori e di rinnovo della consulenza tecnica. - 4) Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2011, ha convenuto, Parte_1 innanzi al Tribunale di Termini Imerese, (avente causa del Banco di Sicilia Controparte_1
S.p.A.), esponendo quanto segue: a) di avere intrattenuto rapporti bancari anche con il
Banco di Sicilia, il quale, in data 14 gennaio 2004, gli aveva comunicato il recesso da due contratti di conto corrente intrattenuti presso l'agenzia di Prizzi e chiesto il contestuale pagamento dei relativi saldi a debito, ammontanti complessivamente a € 43.266,25; b) di avere intrapreso nel 2004, nei confronti del predetto Banco di Sicilia ed innanzi al
Tribunale di Palermo, un giudizio definito con sentenza n. 5135/2008 del 6 ottobre 2008, che aveva accertato il saldo dei predetti conti correnti in € 85.355,06 a credito del correntista e condannato la banca convenuta al relativo pagamento;
c) che il recesso dai rapporti di conto corrente, che aveva anche provocato la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, avrebbe costituito l'antecedente causale di alcune azioni di recupero coattivo di crediti avviate da altri soggetti (nei confronti dei quali però il predetto era debitore da tempo); d) di avere avuto negato nel 2002 dal Banco di Sicilia una domanda di finanziamento inoltrata a seguito di una convenzione stipulata tra la banca ed il Comune di
Prizzi, diretta alla concessione di prestiti agevolati agli esercenti attività produttive;
e) di avere subito danni per tali condotte (reputate illecite) messe in atto dal Banco di Sicilia. Ha
2 chiesto la condanna di (successore a titolo universale del Banco di Sicilia) al CP_1 risarcimento dei danni, quantificati genericamente in € 510.000,00, o in subordine nella misura da determinarsi a seguito di consulenza tecnica da disporsi.
Nel giudizio così incardinato, iscritto a ruolo con il n. 529/2011 RG, si è costituita eccependo: la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, Controparte_1
l'inammissibilità delle domande risarcitorie ostative ai giudicati formatisi con le sentenze del Tribunale di Palermo n. 953/2008 del 25 febbraio 2008 (per il rigetto della domanda di finanziamento) e n. 5153/2008 del 6 ottobre 2008 (per la disdetta dei conti correnti), e in ogni caso la infondatezza delle domande tutte proposte.
Precisate le conclusioni sulla eccezione dei giudicati, con Sentenza non definitiva n.
369/2012 del 2 luglio 2012 il Tribunale rigettava le eccezioni di giudicato e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria.
Espletata prova testimoniale articolata dall'attore ed eseguita consulenza tecnica per l'accertamento dell'eventuale nesso causale tra il recesso dai contratti di conto corrente e l'esposizione debitoria dell'attore e precisate le conclusioni, con sentenza n. 1345/2017 del
20 dicembre 2017, il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'eccezione di prescrizione formulata da e le domande tutte proposte dal che veniva condannato CP_1 Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle della CTU.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello dal con atto di citazione Parte_1
notificato il 19 giugno 2018.
Si è costituita nel giudizio di appello per resistere all'impugnazione e CP_1
chiederne il rigetto.
Con ordinanza del 18 dicembre 2018 è stata rigettata la richiesta di inibitoria della sentenza impugnata formulata dall'appellante e ritenuto non necessario disporre il rinnovo della CTU chiesta dall'attore-appellante; precisate le conclusioni all'udienza del 3 dicembre
2021 (tenuta nelle forme della trattazione scritta), la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa, a seguito delle dimissioni di tre giudici ausiliari, è stata riassegnata e rimessa sul ruolo e all'udienza del
7.3.2024 è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
L'appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo che non ha recepito le risultanze della prova testimoniale e ha condiviso l'esito della consulenza tecnica, di cui chiede il totale rinnovo. Egli sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente considerato che l'illegittimo recesso del Banco di Sicilia dai rapporti di conto corrente ha causato una reazione a catena che ha portato al tracollo di tutte le sue attività economiche.
Tuttavia, tale motivo è infondato.
Il Banco di Sicilia, con una nota del 14 gennaio 2004, ha receduto da due rapporti di conto corrente intestati a richiedendo il pagamento di € 43.266,25. Parte_1
In seguito, ha avviato un giudizio che, con la sentenza n. 1535/2008 del Parte_1
6.10.2008, ha accertato che il saldo dei due conti correnti non era a debito ma a credito di per l'importo di € 85.355,06, maturato a seguito di addebiti illegittimi dovuti a Parte_1 clausole nulle durante il periodo di apertura dei conti correnti (1989-1999).
Considerando il saldo a credito, sostiene di avere subito danni dalla condotta Parte_1 della Banca.
Per configurare l'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., è necessario verificare se dalla condotta della Banca siano scaturiti danni-conseguenza risarcibili a capo dell'appellante. Secondo
l'art. 2697 c.c., era onere dell'appellante dimostrare l'esistenza del danno-conseguenza e il nesso di causalità tra lo stesso e la condotta della resistente.
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che il danno patrimoniale conseguenza non può essere considerato in re ipsa né confuso con il danno evento (Cass. civ. n. 4886/2020; Cass. civ., Sez. III, n. 15111/13). È stato escluso che una domanda risarcitoria di danno patrimoniale possa prescindere dall'allegazione e prova del danno, in base all'art. 1223 c.c.; la nozione di danno in re ipsa identifica il danno con l'evento dannoso, configurando un danno punitivo, in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità che considera
4 risarcibile solo il danno-conseguenza (Cass. n. 31233/2018, Cass. S.U. nn. 26972/2008 e
16601/2017).
Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale, l'attore non ha dimostrato tali danni né tramite produzione documentale, né prova testimoniale, né consulenza tecnica. Non ha provato che il recesso dai conti correnti avrebbe costituito l'antecedente causale delle azioni di recupero coattivo di crediti subiti da altri soggetti né ha dimostrato la responsabilità della banca nell'avere negato la domanda di finanziamento inoltrata a seguito di convenzione con il Comune di Prizzi.
Le esposizioni nei confronti dell'IRFIS e di altre società finanziarie si erano accumulate prima del recesso della Banca e non erano riconducibili al recesso dai rapporti di conto corrente. era già debitore nei confronti dell'IRFIS per rate di mutuo dall'11 Parte_1 dicembre 1996, per un importo di € 242.218,29, ed essendo inadempiente nel pagamento delle rate scadute dal 30 giugno 1999 al 30 giugno 2002, l'IRFIS intimava il pagamento di
€ 83.617,71 ed eseguiva un pignoramento il 17 gennaio 2003 sull'immobile del Parte_1
a Palermo. Con un ulteriore atto di precetto del 3 marzo 2004, l'IRFIS richiedeva il pagamento di € 64.741,64, corrispondenti al residuo della rata scaduta al 30 giugno 2002 e alle rate ulteriormente scadute fino al 31 dicembre 2003.
Il 23 giugno 2004, alienava un ramo d'azienda alla società Bio Verde s.r.l. per Parte_1 un prezzo di € 260.000,00, di cui € 177.496,08 già corrisposti, e la restante somma di €
82.503,92 regolata attraverso l'accollo del residuo mutuo concesso dall'IRFIS. Pertanto, non è credibile che sia stato costretto a vendere l'azienda per far fronte alla Parte_1 richiesta della Banca di pagamento del saldo dei due conti correnti per € 43.266,25.
La somma suddetta non è stata mai pagata da che già risultava debitore verso Parte_1
l'IRFIS per un importo complessivo di € 148.332,35, suddiviso in € 83.617,71 per rate scadute fino al 30 giugno 2002 ed € 64.714,64 per rate scadute fino al 31 dicembre 2003.
Anche considerando la sentenza n. 5135/2008 del 6.10.2008, che accertava un saldo positivo di € 81.818,80 a favore di sui conti correnti al 31 dicembre 2003, Parte_1
5 rimane il fatto che a quella data presentava un'esposizione debitoria di € Parte_1
148.332,35 nei confronti dell'IRFIS.
era debitore anche verso la Tiepolo Finance 2 s.r.l. (cessionaria della Bipielle): il Parte_1
21 marzo 2006, nei confronti di veniva emesso un decreto ingiuntivo per € Parte_1
100.928,28 a favore della Bipielle, azionato esecutivamente il 17 luglio 2008 con intimazione di pagamento per € 103.099,48. Inoltre, era inadempiente nei confronti della
Dr.ssa per un decreto liquidazione CTU e debitore di Officine Meccaniche Toscane CP_2
S.p.A. per l'acquisto di un impianto oleario, per il quale aveva emesso un assegno di €
40.000,00 successivamente protestato. Le Officine Meccaniche hanno intimato un atto di precetto il 10 ottobre 2008 per € 43.068,01.
Vi è anche un'ipoteca iscritta dalla Serit Sicilia il 9 settembre 2010, ma dai documenti non
è possibile determinare l'entità del debito e il momento della sua insorgenza.
Riguardo al diniego del finanziamento richiesto nell'ambito della convenzione tra Banco di
Sicilia e Comune di Prizzi, la documentazione ha dimostrato che tale vicenda è anteriore al recesso dai conti correnti. La legittimità delle azioni della banca è stata confermata con la sentenza n. 953/2008 del Tribunale di Palermo.
Pertanto, manca la dimostrazione del nesso causale tra la condotta della banca e i danni subiti dall'appellante.
Inoltre, non può essere riconosciuto all'appellante alcun risarcimento per il cosiddetto danno da perdita di chance, per non avere avuto l'appellante la disponibilità della somma a credito risultata dopo la ricostruzione dei saldi conclusa con la sentenza n. 1535/2008.
Tale danno è risarcibile solo se la perdita di un'occasione favorevole è connessa al bene o diritto leso. È necessario dimostrare che il risultato auspicato sia stato impedito da una condotta illecita, di cui il danno risarcibile rappresenti una conseguenza immediata e diretta.
Nel caso di specie, l'appellante sostiene di aver subito danni perché la Banca ha trattenuto illegittimamente € 85.355,06. Tuttavia, l'appellante non ha fornito prove concrete di come tali somme sarebbero state impiegate nel ciclo produttivo o reinvestite in altre attività.
6 Inoltre, non ha dimostrato di avere richiesto finanziamenti ad altre banche, né che eventuali dinieghi siano stati determinati dal comportamento della banca convenuta.
Infine, la prova testimoniale non fornisce elementi utili a dimostrare le tesi dell'appellante, riferendo solo delle difficoltà economiche in cui versava.
Le contestazioni sollevate dall'appellante riguardo alla CTU sono prive di fondamento.
Non vi era alcun motivo per cui il Dr. non potesse essere nominato CTU. La Per_1 circostanza che abbia lo studio nello stesso edificio del CTP incaricato dalla banca in altro giudizio non ha rilevanza e non obbligava il CTU all'astensione, né il Tribunale alla sua sostituzione.
Il rinnovo della CTU richiesto in appello non può essere disposto, poiché la CTU eseguita in primo grado è stata espletata in modo corretto e logico dopo un esame accurato dei documenti prodotti dalle parti.
Inoltre, i rilievi sollevati dall'appellante alla CTU sono stati respinti con adeguata motivazione dal CTU nella sua relazione finale. Le risultanze di questa relazione sono state correttamente recepite dal primo giudice e poste a base della decisione impugnata, rendendo infondati i motivi dell'impugnazione.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 2022, vigenti pro tempore, in euro
9.200,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
7 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1345/2017 del 20 Parte_1 dicembre 2017 e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 9.200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 19 dicembre 2024.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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