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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 938.
(Derogabilita' delle norme).
Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917; 924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate ne' dalle norme corporative ne' dai contratti individuali di lavoro.
Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916; 918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del lavoratore.
(Derogabilita' delle norme).
Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917; 924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate ne' dalle norme corporative ne' dai contratti individuali di lavoro.
Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916; 918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del lavoratore.
Commentari • 5
- 1. L'accessioneDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 30 aprile 2025 · 1
La nozione e la natura giuridica Ai sensi dell'art. 922 del Codice civile, “la proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge”. L'accessione, quindi, è uno dei modi di acquisto della proprietà, da annoverare, nello specifico, tra i modi di acquisto a titolo originario: in altre parole, il diritto di colui che acquista la proprietà per accessione è completamente indipendente da altrui diritti previamente basati sul bene (all'opposto di quanto avviene in caso di acquisto della proprietà a titolo derivativo, …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Imperia, sentenza 16/02/2024, n. 115Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.608/2022 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” promossa da 1)Parte_1 (CF: C.F._1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Re Enric hiara BERALDI, presso il cui studio in Imperia alla via Amendola n.66 è eletto domicilio 2)CP_1 (CF: C.F._2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Re . Enr hiara BERALDI, presso il cui studio in Imperia alla via Amendola n.66 è eletto domicilio -attore/opponente- contro _2 …Leggi di più...
- rilevabilità d'ufficio nullità·
- violazione normativa antitrust·
- nullità fideiussione·
- art. 2 L. 287/1990·
- nullità parziale contratto·
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- opposizione a decreto ingiuntivo·
- onere della prova creditore·
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