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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5856 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 539/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
n. 539/2021 r.g.a.c. Pag. 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, in funzione di giudice di appello, pronunzia, in data 12.6.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 539 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, C.F. , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to Napoli alla via dei Fiorentini n. 21 presso lo studio dell'avv.
Danilo Carano dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, P.I. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Polverino e P.IVA_2 dall'avv. Luigi Coluccino ed elett.te dom.ta in Napoli in via G. Porzio,
Centro Direzionale Isola C8 presso lo studio dell'avv. Angelo Rossi, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del GdP di Napoli (n. 23781/20,
R.G. n. 23138/2016) in materia di somministrazione di gas naturale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 539/2021 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 28.12.2020 ha Parte_1
proposto rituale appello avverso la sentenza del GdP di Napoli n.
23781/20, depositata il 29.6.2020, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la propria opposizione a decreto ingiuntivo per un importo di € 1.842,73 e lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite.
2.1. In particolare, l'appellante contestava che il primo giudice avesse ritenuto sussistente un rapporto contrattuale intercorso tra le parti, senza il deposito dei contratti di somministrazione, seppur sollecitati nel corso del giudizio di primo grado.
2.2. Si costituiva l'appellato concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso il rigetto dell'appello.
3. All'udienza odierna, la prima celebrata dallo scrivente, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
4. Ciò posto, l'appello è innanzitutto ammissibile, ex art. 342 c.p.c..
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
n. 539/2021 r.g.a.c. Pag. 3 delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice ha ritenuto sussistente un rapporto contrattuale tra le parti.
5. L'appello, nel merito, è tuttavia infondato in quanto pretestuoso.
5.1. L'appellante, in sintesi lamenta che non vi sarebbe prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale, non avendo l'appellata depositato il contratto di somministrazione, anche perché la propria residenza sarebbe altrove.
Entrambe le doglianze sono pretestuose in quanto in materia non è richiesta la forma scritta ad substantiam di un contratto (che dunque, in forma scritta, potrebbe anche non esistere) e la dedotta (e peraltro non provata) residenza altrove non esclude la possibilità di chiedere la somministrazione di luce/gas/acqua per un altro immobile.
5.2. Correttamente, viceversa, il Giudice di Pace ha valorizzato le fatture in atti, indicanti il consumo ed il periodo di riferimento, il pagamento da parte dell'appellante di altre fatture per il medesimo immobile, e la mancata contestazione della messa in mora.
Sono tutte circostanze che denotano senza alcun dubbio l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
6. Ne discende l'infondatezza dell'appello
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 (come modificato dal DM 147/22, ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate (scaglione fino ad € 5.200,00).
8. Essendo stata proposta l'impugnazione in epoca posteriore al
30.1.13, occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per n. 539/2021 r.g.a.c. Pag. 4 l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.12 n. 228.
In base a tale disposizione il rilievo dell'esistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione costituisce infatti un atto dovuto poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo, vigente anche in caso di compensazione delle spese, si ricollega al fatto oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale dell'impugnazione, o della sua definizione in rito negativa per l'appellante, muovendosi nell'ottica sanzionatoria di un parziale ristoro dei costi dell'inutile funzionamento della macchina giudiziaria e della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano per il presente Controparte_1
grado di giudizio in € 1.278,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 539/2021 r.g.a.c. Pag. 5
11 SEZIONE CIVILE
N. 539/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
n. 539/2021 r.g.a.c. Pag. 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, in funzione di giudice di appello, pronunzia, in data 12.6.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 539 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, C.F. , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to Napoli alla via dei Fiorentini n. 21 presso lo studio dell'avv.
Danilo Carano dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, P.I. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Polverino e P.IVA_2 dall'avv. Luigi Coluccino ed elett.te dom.ta in Napoli in via G. Porzio,
Centro Direzionale Isola C8 presso lo studio dell'avv. Angelo Rossi, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del GdP di Napoli (n. 23781/20,
R.G. n. 23138/2016) in materia di somministrazione di gas naturale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 539/2021 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 28.12.2020 ha Parte_1
proposto rituale appello avverso la sentenza del GdP di Napoli n.
23781/20, depositata il 29.6.2020, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la propria opposizione a decreto ingiuntivo per un importo di € 1.842,73 e lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite.
2.1. In particolare, l'appellante contestava che il primo giudice avesse ritenuto sussistente un rapporto contrattuale intercorso tra le parti, senza il deposito dei contratti di somministrazione, seppur sollecitati nel corso del giudizio di primo grado.
2.2. Si costituiva l'appellato concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso il rigetto dell'appello.
3. All'udienza odierna, la prima celebrata dallo scrivente, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
4. Ciò posto, l'appello è innanzitutto ammissibile, ex art. 342 c.p.c..
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
n. 539/2021 r.g.a.c. Pag. 3 delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice ha ritenuto sussistente un rapporto contrattuale tra le parti.
5. L'appello, nel merito, è tuttavia infondato in quanto pretestuoso.
5.1. L'appellante, in sintesi lamenta che non vi sarebbe prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale, non avendo l'appellata depositato il contratto di somministrazione, anche perché la propria residenza sarebbe altrove.
Entrambe le doglianze sono pretestuose in quanto in materia non è richiesta la forma scritta ad substantiam di un contratto (che dunque, in forma scritta, potrebbe anche non esistere) e la dedotta (e peraltro non provata) residenza altrove non esclude la possibilità di chiedere la somministrazione di luce/gas/acqua per un altro immobile.
5.2. Correttamente, viceversa, il Giudice di Pace ha valorizzato le fatture in atti, indicanti il consumo ed il periodo di riferimento, il pagamento da parte dell'appellante di altre fatture per il medesimo immobile, e la mancata contestazione della messa in mora.
Sono tutte circostanze che denotano senza alcun dubbio l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
6. Ne discende l'infondatezza dell'appello
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 (come modificato dal DM 147/22, ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate (scaglione fino ad € 5.200,00).
8. Essendo stata proposta l'impugnazione in epoca posteriore al
30.1.13, occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per n. 539/2021 r.g.a.c. Pag. 4 l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.12 n. 228.
In base a tale disposizione il rilievo dell'esistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione costituisce infatti un atto dovuto poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo, vigente anche in caso di compensazione delle spese, si ricollega al fatto oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale dell'impugnazione, o della sua definizione in rito negativa per l'appellante, muovendosi nell'ottica sanzionatoria di un parziale ristoro dei costi dell'inutile funzionamento della macchina giudiziaria e della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano per il presente Controparte_1
grado di giudizio in € 1.278,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 539/2021 r.g.a.c. Pag. 5