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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/08/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12301/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12301/2020 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
SALVATORE giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BERRETTA GIUSEPPE giusta procura in atti. P.IVA_1
CONVENUTA
pagina 1 di 22 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
per chiedere il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale
[...]
subito a causa dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico del 24.1.2015, della contrazione di infezione nosocomiale e di non corretta esecuzione dell'intervento del 3.7.2015; in particolare allegava che non era stata effettuata correttamente la riduzione della frattura pluriframmentaria scomposta della tibia, con conseguente mancata consolidazione della frattura aggravata dall'insorgere di una infezione da stafilococco aureo, non correttamente curata;
che, inoltre,
nell'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi era stato cagionato uno stiramento del nervo sciatico, tale da determinare un deficit nella flessione del 1° dito.
Parte convenuta si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda, escludendo qualsivoglia negligenza professionale.
La causa è stata istruita attraverso produzione documentale ed acquisizione della CTU redatta nel procedimento per ATP n. 32/2020.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
§§§
NATURA DELLA RESPONSABILITA'
pagina 2 di 22 In relazione ai fatti di causa, occorre riferirsi al decreto legge n. 158/2012 (cd. decreto
"Balduzzi"), convertito in legge n. 189/2012, applicabile ai fatti oggetti del presente giudizio.
Infatti, la l. n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) - in vigore alla data dell'introduzione della presente causa, quanto alle norme sostanziali in essa contenute, non ha efficacia retroattiva,
mancando una specifica disposizione transitoria, per cui le relative disposizioni non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore (Cass. Civile n. 28994/2019).
Secondo i principi acquisiti in tema di responsabilità medica ed applicabili al caso di specie, tra il medico operatore e la casa di cura nei confronti della paziente, sussiste responsabilità solidale,
che opera nell'ambito della responsabilità contrattuale.
pagina 3 di 22 Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto (cfr., Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass.,
13/04/07, n. 8826; Cass., 19/10/2006, n. 22390; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 19/4/2006, n.
9085; Cass., 26/1/2006, n. 1698; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass.,
14/7/2003, n. 11001; Casa., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 10/9/1999, n. 9198; Cass., 22/1/1999, n. 589;
Cass., 2/12/1998, n. 12233; Cass., 27/7/1998, n. 7336; Cass., 11/4/1995, n. 4152; Cass., 27/5/1993, n.
5939; Cass., 4/8/1988, n. 6707; Cass., 1/3/1988, n. 2144; Cass., 8/3/1979, n. 1716; Cass., 21/12/1978,
n. 6141) di prestazione d'opera atipico di spedalità; la struttura è infatti tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle lato sensu alberghiere (v. Cass.,
26/1/2006, n. 1698; Cass., 14/7/2004, n. 13066; Cass., Sez. Un., l/7/2002, n. 9556; Cass., 22/1/1999,
n. 589; Cass., 21/12/1978, n. 6141).
pagina 4 di 22 Ne deriva che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti e non, trovando applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (cfr. Cass. S.U., 11/01/08, n.
581 e 577; Cass., 13/04/07, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass.,
8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass.,
20/4/1989, n. 1855).
La responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata)
sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati,
laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. La
responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo consegue si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda (salva l'ipotesi dell'autonoma iniziativa del terzo). Infatti, la struttura accetta l'attività del professionista anche del professionista esterno ed anzi se ne avvantaggia attraverso le rette pagate dai pazienti del medico esterno, ance se non beneficia del corrispettivo pagato dal paziente direttamente al medico.
pagina 5 di 22 La Cassazione ha espressamente affermato che, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata dal medico e la organizzazione aziendale, non rileva la circostanza che il sanitario risulti essere "di fiducia" dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 13066/2004).
La struttura risponde quindi di tutte le ingerenze dannose che al dipendente sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il medico può
arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.
Tale responsabilità trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass.,
4/4/2003, n. 5329).
Affermato, dunque, che la responsabilità della casa di cura si fonda sull'esistenza di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di "assistenza sanitaria", a nulla rilevando l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il medico e la struttura sanitaria, ne deriva che il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde in via diretta ed autonoma per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa.
§§§
ONERE DELLA PROVA
pagina 6 di 22 Con riferimento all'onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deve, anche quando deduce l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo, cfr. Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass.,
13/04/07, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488); è invece a carico del debitore (medico-struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato non da un proprio difetto di diligenza ma da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta.
Con particolare riferimento alla diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 23918/06) la stessa deve essere valutata avuto riguardo alla natura della specifica attivita' esercitata;
trattasi della diligenza del debitore qualificato che, ai sensi dell'art. 1176 comma 2, c.c., comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende,
pertanto, anche la perizia. Per quanto concerne poi la limitazione di responsabilita' alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, comma 2, c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi di particolare difficolta' ed attiene, dunque, ai soli casi in cui sia richiesta una particolare perizia che trascenda la preparazione media, ovvero in cui la particolare complessita' derivi dal fatto che il caso non sia stato ancora studiato a sufficienza o non sia stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare.
§§§
pagina 7 di 22 Con specifico riferimento alla contrazione di una patologia infettiva in ambiente ospedaliero - cd.
infezione nosocomiale – grava sulla struttura sanitaria convenuta, una volta che l'attore abbia dimostrato il nesso causale tra il lamentato pregiudizio e l'infezione de qua, l'onere di dimostrare di avere diligentemente adempiuto la "prestazione" offerta al paziente, anche sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis onde scongiurare o ridurre al minimo il rischio di insorgenza di patologie infettive a carattere batterico;
nonchè della prestazione, ad opera del proprio personale medico, del necessario e doveroso trattamento terapeutico successivo all'eventuale contrazione dell'infezione da parte del paziente.
pagina 8 di 22 In merito all'accertamento del nesso di causalità, il criterio pacificamente acquisito in giurisprudenza (sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite penali n. 30328/ 2003) è quello della
“probabilità logica” o “ragionevole probabilità” o “più probabile che non” secondo il quale “per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può
essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” e che “è
configurabile il nesso causale - la cui sussistenza deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art. 2697 cod. civ. - fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi” (cfr. Cass. Sentenza n. 14759/2007; n.
867/2008).
§§§
ESITI DELLA CTU
L'attore è affetto da “pseudoartrosi settica per una frattura scomposta pluriframmentaria della metafisi distale di tibia e perone destro (o pilone tibiale)”.
Si definisce pseudoartrosi la mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa sei mesi dall'evento traumatico;
trattasi di una complicazione tardiva determinata dall'interruzione dei normali processi di guarigione della frattura.
pagina 9 di 22 Ai fini, infatti, della corretta guarigione della frattura, occorrono una buona stabilità (ovvero i frammenti della frattura devono rimanere ben affrontati per tutto il tempo necessario per la guarigione) e un adeguato apporto di sangue.
Tra i fattori che influenzano negativamente la vascolarizzazione del focolaio di frattura predisponendo alla pseudoartrosi, vi sono:
--- fumo;
--- età avanzata;
--- anemia;
--- diabete.
--- assunzione di analgesici, compresi i FANS, ed in particolar modo di corticosteroidi;
--- infezione (che è quello che si è verificato nel caso in esame).
Nel caso dell'attore, il buon consolidamento della frattura è stato impedito dalla osteomielite su un focolaio di frattura in cui l'agente patogeno isolato è stato lo Staphylococcus aureus.
L'osteomielite è un'infezione particolarmente grave dell'apparato osteo-articolare sostenuta prevalentemente dallo Staphylococcus aureus, che si contrae normalmente in seguito a esposizioni di gravi fratture.
Trattasi di un batterio che sempre più frequentemente viene contratto in sala operatoria e che necessita di molto più che la normale sterilizzazione convenzionale degli ambienti usati per operare ed è inoltre resistente all'impiego di antibiotici.
pagina 10 di 22 Nel caso di trattamenti chirurgici di osteosintesi. l'apposizione di mezzi metallici amplifica enormemente la possibilità di infezione, in quanto le colonie batteriche sviluppatesi sull'interfaccia osso-mezzi di sintesi metallici non sono aggregabili dagli antibiotici che non possono essere veicolati dal torrente sanguigno e in quanto si ha la formazione di un glicocalice proteico.
Le osteomieliti rappresentano infezioni gravi, generalmente dovute non solo allo stafilococco ma ad una miscela di microrganismi aerobi ed anaerobi che provocano la necrosi del tessuto sottocutaneo, di solito con interessamento della fascia.
Ogni strategia terapeutica deve avere come obiettivo una rapida ed accurata diagnosi e, quindi,
dei sicuri metodi di trattamento che rendano buoni i risultati a lungo termine;
quindi occorrono semplici ma chiari criteri diagnostico-terapeutici.
Una volta fatta la diagnosi, le variabili che devono essere considerate prima di iniziare il trattamento includono:
1) il tipo di infezione (superficiale o profonda);
2) il tempo che è trascorso tra l'impianto e l'insorgenza dell'infezione;
3) la presenza di un impianto stabile o mobile;
4) il patogeno responsabile dell'infezione;
5) le attese e le richieste funzionali del paziente.
L'obiettivo del trattamento deve includere l'eradicazione dell'infezione, la risoluzione del dolore ed il ripristino di un'adeguata attività funzionale.
pagina 11 di 22 Per raggiungere questi obiettivi ci sono diverse opzioni base di trattamento: terapia antibiotica,
débridement a cielo aperto e conservazione dell'impianto, rimozione dei mezzi di sintesi ed eventualmente apposizione di spacer in cemento-antibiotico.
Una volta eradicata l'infezione si può precedere all'impianto di nuovi mezzi di sintesi atti alla guarigione della pseudoartrosi.
Fatta questa premessa, nel caso di specie, le scelte tecniche che sono state messe in atto dai chirurghi ortopedici sono da ritenere del tutto corrette. Infatti, l'osteosintesi effettuata ha portato ad una buona riduzione della frattura. Corretto è stato pure il trattamento effettuato dopo la diagnosi dell'infezione (rimozione mezzi di sintesi, applicazione di spaziatore antibiotato).
Tuttavia, sussiste nesso di causalità tra il ricovero e la contrazione dell'infezione.
Tale infezione ha provocato al una “pseudoartrosi settica per una frattura scomposta Pt_1
pluriframmentaria della metafisi distale di tibia e perone destro (o pilone tibiale)” con tutte le infauste conseguenze che ne sono derivate:
--- mancata guarigione della frattura, con un abnorme prolungamento del tempo di malattia;
--- necessità di sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici quali la rimozione dei mezzi di sintesi,
apposizione di spaziatore antibiotato e fissazione esterna per eradicare l'infezione, successivo allungamento osseo con fissatore esterno circolare e infine artrodesi con chiodo transplantare.
L'infezione precoce subita dal Sig. è verosimilmente da mettere in relazione Parte_1
ad una elevata carica batterica che ha contaminato precocemente la ferita chirurgica.
pagina 12 di 22 Ciò è da attribuire o alla contaminazione della sala operatoria in cui è stato trattato il paziente o ad una involontaria contaminazione da parte dei chirurghi o, infine all'errata sutura della ferita chirurgica.
Il risultato funzionale residuato è decisamente peggiore rispetto al trattamento di una frattura correttamente guarita a causa di quanto verificatosi a seguito dell'infezione batterica sviluppatasi.
Pertanto, una buona parte del danno riscontrato è da attribuire all'ultimo intervento chirurgico subito, in cui il chirurgo operatore è ricorso all'artrodesi della tibiotarsica e della sottostragalica mediante chiodo transplantare resosi però necessario a seguito, appunto, del processo infettivo sviluppatosi in ambito nosocomiale. Ciò ha portato ad un blocco dell'articolazione in posizione funzionale.
§§§
E' certo che spetta alla struttura dimostrare la non prevenibilità dell'infezione, attraverso la dimostrazione che essa si è presentata nonostante siano state adottate tutte le procedure atte ad evitarla.
Parte convenuta, in sede di ATP ha fornito la scheda denominata “time out” presente in cartella clinica e, a riprova della sterilità della sala operatoria in cui l'attore è stato operato in data
20/01/2015, ha prodotto un controllo microbiologico effettuato in data 03/02/2015; inoltre i CT di parte hanno evidenziato che la struttura ospedaliera convenuta partecipa al programma di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico in interventi di protesi articolare (Progetto
ISCHIA).
pagina 13 di 22 Tuttavia, la scheda prodotta non esclude che i ferri chirurgici possano essere stati contaminati durante il loro utilizzo in sala operatoria e soprattutto nella fase preparatoria quando si prepara il campo sterile;
infatti gli stafilococchi coagulasi positivi colonizzano la cute umana e in particolare la mucosa nasale di tutti gli operatori della sala chirurgica.
Inoltre, il controllo microbiologico è stato effettuato in data 03/02/2015, mentre l'intervento è
stato eseguito in data 12/01/2015, quindi il controllo risale a ben 22 giorni dopo.
Infine, il citato Progetto è solo un elenco di procedure ma non viene dimostrato che le Pt_2
stesse siano state messe in atto.
In sede di merito, con le memorie ex art. 183 c.p.c. la convenuta ha ulteriormente ribadito la sterilità del materiale utilizzato durante l'intervento come risulterebbe dalla apposizione in cartella delle relative certificazioni (ceck list della sala operatoria doc. 6), tuttavia in esso non vi sono le certificazioni relative ai mezzi di sintesi utilizzati né vi è traccia della campionatura mediante tampone del personale sanitario della sala operatoria.
Insomma, nella gestione delle infezioni noscomiali, è rilevante l'attività predisposta e svolta dalle
Strutture Sanitarie nei confronti dell'Infection Control per la prevenzione, il controllo e la riduzione della trasmissione dei germi al proprio interno e dalla documentazione in atti non risulta che nel caso de quo siano state attuate tutte le procedure di asepsi e sanificazione, anche ambientale, che ogni struttura sanitaria e gli operatori sanitari, devono adottare in ogni momento dell'attività assistenziale, sia prima che durante l'assistenza al paziente, sia nel passaggio assistenziale da un degente all'altro.
pagina 14 di 22 Deve quindi affermarsi, sulla base dei puntuali accertamenti tecnici e delle esaurienti motivazioni, la responsabilità della convenuta sotto il profilo della inadeguata predisposizione delle necessarie misure atte a prevenire le infezioni nosocomiali.
§§§
IL DANNO IATROGENO
I CTU hanno quantificato il danno in un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta di gg. 202
(duecentodue) corrispondenti al periodo dei ricoveri ospedalieri fino alla rimozione dell'apparacchio gessato da carico, di un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% di gg.
211 (duecentoundici), di un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg. 261
(duecentosessantuno) e di un ulteriore periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 25% di gg. 60
(sessanta).
Inoltre, alla luce dell'obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni di consulenza determinata dalla necessità di effettuare un intervento di artrodesi con anchilosi dell'articolazione tibio-tarsica e sottoastragalica per conseguente pseudoartrosi da osteomielite, è
stato riconosciuto un danno differenziale quantificabile nella misura del 12% (dodici per cento)
rispetto alla totale.
Trattandosi di lesioni macro-permanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalla nuova Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e morale approvata con
D.P.R. n. 12/2025.
pagina 15 di 22 Difatti, pur avendo il legislatore prescrittone l'applicazione ai soli sinistri occorsi successivamente all'approvazione della norma, è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza.
Questa tabella, che ha preso il posto delle tabelle milanesi, prevede un criterio di liquidazione a punti del danno biologico attraverso l'utilizzo del moltiplicatore biologico che varia al variare del grado di invalidità permanente e del demoltiplicatore demografico che prevede una liquidazione inversamente proporzionale all'età della vittima.
La reale soluzione di continuità con il preesistente sistema di liquidazione si apprezza però in punto di liquidazione di danno morale in quanto, qualora il giudice ritenga che l'infortunio abbia cagionato una sofferenza morale apprezzabile, potrà aumentare la somma liquidata attraverso l'utilizzo di un coefficiente definito moltiplicatore morale.
Questo coefficiente è triplice per ciascun grado di invalidità permanente: può essere minimo,
medio o massimo. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata, ed in caso affermativo se debba esser applicata nella misura minima, media o massima.
§§§
pagina 16 di 22 Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea,
dell'età della persona al momento del sinistro (anni 39 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass.
civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce della tabella unica nazionale, è possibile liquidare:
- per il danno biologico temporaneo totale la somma di € 36.318,89 in moneta attuale
(reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 71,81 per ogni giorno di inabilità
totale tenuto conto del presumibile grado di sofferenza psico-fisica calcolato nella percentuale minima;
- per il danno biologico permanente la somma di € 35.516,32 in moneta attuale (applicando l'aumento minimo per il danno morale).
Dunque, l'importo ritenuto equo ai fini del ristoro del danno non patrimoniale sofferto
(comprensivo di inabilità temporanea totale e parziale e di invalidità permanente) è pari a €
71.835,21.
§§§
pagina 17 di 22 Su tutti i suddetti importi liquidati a titolo di danno biologico, trattandosi di crediti di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, una volta devalutati, alla stregua dei citati indici Istat, alla data di verificazione del fatto dannoso, con esclusione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale che,
siccome successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, andrà
devalutata con decorrenza dalla data della cessazione della invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (cfr. Cass. 20/6/1996, n.5680), sono dovuti, dalle dette date e fino a quella della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712) e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto -
pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr Cass. Sez. I, 20 giugno
1990, n. 6209), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.
Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità — anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
pagina 18 di 22 E ciò perché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione, «l'utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all'aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione» (Cass. Sez. I, 20
giugno 1990, n. 6209, cit.).
pagina 19 di 22 Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna,
perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
pagina 20 di 22 Peraltro, è da sempre pacifico che «la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c.
c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale»
(Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez. 111, 6 novembre 1996, n.
9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III 26 ottobre
1992, n. 11616).
§§§
A queste somme vanno aggiunte le spese mediche sostenute, che ammontano a euro 1.268,91.
§§§
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Vengono poste, inoltre, a carico di parte convenuta le spese della C.T.U.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
l' convenuta al pagamento della somma di euro 71.835,21 a titolo di danno CP_1
biologico ed euro 1.268,91 a titolo di danno patrimoniale, oltre devalutazione,
rivalutazione ed interessi dalla data della presente domanda sino al soddisfo;
pagina 21 di 22 - Condanna l' convenuta alla rifusione delle spese processuali del presente grado CP_1
di giudizio in favore di che liquida in euro 14.000,00 per compensi, Parte_1
oltre IVA e CPA e rimborso forfetario, da distrarre in favore dell'Erario. Pone le spese della CTU carico della convenuta.
Catania, 04/08/2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12301/2020 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
SALVATORE giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BERRETTA GIUSEPPE giusta procura in atti. P.IVA_1
CONVENUTA
pagina 1 di 22 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
per chiedere il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale
[...]
subito a causa dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico del 24.1.2015, della contrazione di infezione nosocomiale e di non corretta esecuzione dell'intervento del 3.7.2015; in particolare allegava che non era stata effettuata correttamente la riduzione della frattura pluriframmentaria scomposta della tibia, con conseguente mancata consolidazione della frattura aggravata dall'insorgere di una infezione da stafilococco aureo, non correttamente curata;
che, inoltre,
nell'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi era stato cagionato uno stiramento del nervo sciatico, tale da determinare un deficit nella flessione del 1° dito.
Parte convenuta si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda, escludendo qualsivoglia negligenza professionale.
La causa è stata istruita attraverso produzione documentale ed acquisizione della CTU redatta nel procedimento per ATP n. 32/2020.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
§§§
NATURA DELLA RESPONSABILITA'
pagina 2 di 22 In relazione ai fatti di causa, occorre riferirsi al decreto legge n. 158/2012 (cd. decreto
"Balduzzi"), convertito in legge n. 189/2012, applicabile ai fatti oggetti del presente giudizio.
Infatti, la l. n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) - in vigore alla data dell'introduzione della presente causa, quanto alle norme sostanziali in essa contenute, non ha efficacia retroattiva,
mancando una specifica disposizione transitoria, per cui le relative disposizioni non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore (Cass. Civile n. 28994/2019).
Secondo i principi acquisiti in tema di responsabilità medica ed applicabili al caso di specie, tra il medico operatore e la casa di cura nei confronti della paziente, sussiste responsabilità solidale,
che opera nell'ambito della responsabilità contrattuale.
pagina 3 di 22 Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto (cfr., Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass.,
13/04/07, n. 8826; Cass., 19/10/2006, n. 22390; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 19/4/2006, n.
9085; Cass., 26/1/2006, n. 1698; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass.,
14/7/2003, n. 11001; Casa., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 10/9/1999, n. 9198; Cass., 22/1/1999, n. 589;
Cass., 2/12/1998, n. 12233; Cass., 27/7/1998, n. 7336; Cass., 11/4/1995, n. 4152; Cass., 27/5/1993, n.
5939; Cass., 4/8/1988, n. 6707; Cass., 1/3/1988, n. 2144; Cass., 8/3/1979, n. 1716; Cass., 21/12/1978,
n. 6141) di prestazione d'opera atipico di spedalità; la struttura è infatti tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle lato sensu alberghiere (v. Cass.,
26/1/2006, n. 1698; Cass., 14/7/2004, n. 13066; Cass., Sez. Un., l/7/2002, n. 9556; Cass., 22/1/1999,
n. 589; Cass., 21/12/1978, n. 6141).
pagina 4 di 22 Ne deriva che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti e non, trovando applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (cfr. Cass. S.U., 11/01/08, n.
581 e 577; Cass., 13/04/07, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass.,
8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass.,
20/4/1989, n. 1855).
La responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata)
sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati,
laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. La
responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo consegue si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda (salva l'ipotesi dell'autonoma iniziativa del terzo). Infatti, la struttura accetta l'attività del professionista anche del professionista esterno ed anzi se ne avvantaggia attraverso le rette pagate dai pazienti del medico esterno, ance se non beneficia del corrispettivo pagato dal paziente direttamente al medico.
pagina 5 di 22 La Cassazione ha espressamente affermato che, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata dal medico e la organizzazione aziendale, non rileva la circostanza che il sanitario risulti essere "di fiducia" dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 13066/2004).
La struttura risponde quindi di tutte le ingerenze dannose che al dipendente sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il medico può
arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.
Tale responsabilità trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass.,
4/4/2003, n. 5329).
Affermato, dunque, che la responsabilità della casa di cura si fonda sull'esistenza di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di "assistenza sanitaria", a nulla rilevando l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il medico e la struttura sanitaria, ne deriva che il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde in via diretta ed autonoma per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa.
§§§
ONERE DELLA PROVA
pagina 6 di 22 Con riferimento all'onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deve, anche quando deduce l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo, cfr. Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass.,
13/04/07, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488); è invece a carico del debitore (medico-struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato non da un proprio difetto di diligenza ma da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta.
Con particolare riferimento alla diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 23918/06) la stessa deve essere valutata avuto riguardo alla natura della specifica attivita' esercitata;
trattasi della diligenza del debitore qualificato che, ai sensi dell'art. 1176 comma 2, c.c., comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende,
pertanto, anche la perizia. Per quanto concerne poi la limitazione di responsabilita' alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, comma 2, c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi di particolare difficolta' ed attiene, dunque, ai soli casi in cui sia richiesta una particolare perizia che trascenda la preparazione media, ovvero in cui la particolare complessita' derivi dal fatto che il caso non sia stato ancora studiato a sufficienza o non sia stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare.
§§§
pagina 7 di 22 Con specifico riferimento alla contrazione di una patologia infettiva in ambiente ospedaliero - cd.
infezione nosocomiale – grava sulla struttura sanitaria convenuta, una volta che l'attore abbia dimostrato il nesso causale tra il lamentato pregiudizio e l'infezione de qua, l'onere di dimostrare di avere diligentemente adempiuto la "prestazione" offerta al paziente, anche sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis onde scongiurare o ridurre al minimo il rischio di insorgenza di patologie infettive a carattere batterico;
nonchè della prestazione, ad opera del proprio personale medico, del necessario e doveroso trattamento terapeutico successivo all'eventuale contrazione dell'infezione da parte del paziente.
pagina 8 di 22 In merito all'accertamento del nesso di causalità, il criterio pacificamente acquisito in giurisprudenza (sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite penali n. 30328/ 2003) è quello della
“probabilità logica” o “ragionevole probabilità” o “più probabile che non” secondo il quale “per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può
essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” e che “è
configurabile il nesso causale - la cui sussistenza deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art. 2697 cod. civ. - fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi” (cfr. Cass. Sentenza n. 14759/2007; n.
867/2008).
§§§
ESITI DELLA CTU
L'attore è affetto da “pseudoartrosi settica per una frattura scomposta pluriframmentaria della metafisi distale di tibia e perone destro (o pilone tibiale)”.
Si definisce pseudoartrosi la mancata consolidazione di una frattura a distanza di circa sei mesi dall'evento traumatico;
trattasi di una complicazione tardiva determinata dall'interruzione dei normali processi di guarigione della frattura.
pagina 9 di 22 Ai fini, infatti, della corretta guarigione della frattura, occorrono una buona stabilità (ovvero i frammenti della frattura devono rimanere ben affrontati per tutto il tempo necessario per la guarigione) e un adeguato apporto di sangue.
Tra i fattori che influenzano negativamente la vascolarizzazione del focolaio di frattura predisponendo alla pseudoartrosi, vi sono:
--- fumo;
--- età avanzata;
--- anemia;
--- diabete.
--- assunzione di analgesici, compresi i FANS, ed in particolar modo di corticosteroidi;
--- infezione (che è quello che si è verificato nel caso in esame).
Nel caso dell'attore, il buon consolidamento della frattura è stato impedito dalla osteomielite su un focolaio di frattura in cui l'agente patogeno isolato è stato lo Staphylococcus aureus.
L'osteomielite è un'infezione particolarmente grave dell'apparato osteo-articolare sostenuta prevalentemente dallo Staphylococcus aureus, che si contrae normalmente in seguito a esposizioni di gravi fratture.
Trattasi di un batterio che sempre più frequentemente viene contratto in sala operatoria e che necessita di molto più che la normale sterilizzazione convenzionale degli ambienti usati per operare ed è inoltre resistente all'impiego di antibiotici.
pagina 10 di 22 Nel caso di trattamenti chirurgici di osteosintesi. l'apposizione di mezzi metallici amplifica enormemente la possibilità di infezione, in quanto le colonie batteriche sviluppatesi sull'interfaccia osso-mezzi di sintesi metallici non sono aggregabili dagli antibiotici che non possono essere veicolati dal torrente sanguigno e in quanto si ha la formazione di un glicocalice proteico.
Le osteomieliti rappresentano infezioni gravi, generalmente dovute non solo allo stafilococco ma ad una miscela di microrganismi aerobi ed anaerobi che provocano la necrosi del tessuto sottocutaneo, di solito con interessamento della fascia.
Ogni strategia terapeutica deve avere come obiettivo una rapida ed accurata diagnosi e, quindi,
dei sicuri metodi di trattamento che rendano buoni i risultati a lungo termine;
quindi occorrono semplici ma chiari criteri diagnostico-terapeutici.
Una volta fatta la diagnosi, le variabili che devono essere considerate prima di iniziare il trattamento includono:
1) il tipo di infezione (superficiale o profonda);
2) il tempo che è trascorso tra l'impianto e l'insorgenza dell'infezione;
3) la presenza di un impianto stabile o mobile;
4) il patogeno responsabile dell'infezione;
5) le attese e le richieste funzionali del paziente.
L'obiettivo del trattamento deve includere l'eradicazione dell'infezione, la risoluzione del dolore ed il ripristino di un'adeguata attività funzionale.
pagina 11 di 22 Per raggiungere questi obiettivi ci sono diverse opzioni base di trattamento: terapia antibiotica,
débridement a cielo aperto e conservazione dell'impianto, rimozione dei mezzi di sintesi ed eventualmente apposizione di spacer in cemento-antibiotico.
Una volta eradicata l'infezione si può precedere all'impianto di nuovi mezzi di sintesi atti alla guarigione della pseudoartrosi.
Fatta questa premessa, nel caso di specie, le scelte tecniche che sono state messe in atto dai chirurghi ortopedici sono da ritenere del tutto corrette. Infatti, l'osteosintesi effettuata ha portato ad una buona riduzione della frattura. Corretto è stato pure il trattamento effettuato dopo la diagnosi dell'infezione (rimozione mezzi di sintesi, applicazione di spaziatore antibiotato).
Tuttavia, sussiste nesso di causalità tra il ricovero e la contrazione dell'infezione.
Tale infezione ha provocato al una “pseudoartrosi settica per una frattura scomposta Pt_1
pluriframmentaria della metafisi distale di tibia e perone destro (o pilone tibiale)” con tutte le infauste conseguenze che ne sono derivate:
--- mancata guarigione della frattura, con un abnorme prolungamento del tempo di malattia;
--- necessità di sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici quali la rimozione dei mezzi di sintesi,
apposizione di spaziatore antibiotato e fissazione esterna per eradicare l'infezione, successivo allungamento osseo con fissatore esterno circolare e infine artrodesi con chiodo transplantare.
L'infezione precoce subita dal Sig. è verosimilmente da mettere in relazione Parte_1
ad una elevata carica batterica che ha contaminato precocemente la ferita chirurgica.
pagina 12 di 22 Ciò è da attribuire o alla contaminazione della sala operatoria in cui è stato trattato il paziente o ad una involontaria contaminazione da parte dei chirurghi o, infine all'errata sutura della ferita chirurgica.
Il risultato funzionale residuato è decisamente peggiore rispetto al trattamento di una frattura correttamente guarita a causa di quanto verificatosi a seguito dell'infezione batterica sviluppatasi.
Pertanto, una buona parte del danno riscontrato è da attribuire all'ultimo intervento chirurgico subito, in cui il chirurgo operatore è ricorso all'artrodesi della tibiotarsica e della sottostragalica mediante chiodo transplantare resosi però necessario a seguito, appunto, del processo infettivo sviluppatosi in ambito nosocomiale. Ciò ha portato ad un blocco dell'articolazione in posizione funzionale.
§§§
E' certo che spetta alla struttura dimostrare la non prevenibilità dell'infezione, attraverso la dimostrazione che essa si è presentata nonostante siano state adottate tutte le procedure atte ad evitarla.
Parte convenuta, in sede di ATP ha fornito la scheda denominata “time out” presente in cartella clinica e, a riprova della sterilità della sala operatoria in cui l'attore è stato operato in data
20/01/2015, ha prodotto un controllo microbiologico effettuato in data 03/02/2015; inoltre i CT di parte hanno evidenziato che la struttura ospedaliera convenuta partecipa al programma di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico in interventi di protesi articolare (Progetto
ISCHIA).
pagina 13 di 22 Tuttavia, la scheda prodotta non esclude che i ferri chirurgici possano essere stati contaminati durante il loro utilizzo in sala operatoria e soprattutto nella fase preparatoria quando si prepara il campo sterile;
infatti gli stafilococchi coagulasi positivi colonizzano la cute umana e in particolare la mucosa nasale di tutti gli operatori della sala chirurgica.
Inoltre, il controllo microbiologico è stato effettuato in data 03/02/2015, mentre l'intervento è
stato eseguito in data 12/01/2015, quindi il controllo risale a ben 22 giorni dopo.
Infine, il citato Progetto è solo un elenco di procedure ma non viene dimostrato che le Pt_2
stesse siano state messe in atto.
In sede di merito, con le memorie ex art. 183 c.p.c. la convenuta ha ulteriormente ribadito la sterilità del materiale utilizzato durante l'intervento come risulterebbe dalla apposizione in cartella delle relative certificazioni (ceck list della sala operatoria doc. 6), tuttavia in esso non vi sono le certificazioni relative ai mezzi di sintesi utilizzati né vi è traccia della campionatura mediante tampone del personale sanitario della sala operatoria.
Insomma, nella gestione delle infezioni noscomiali, è rilevante l'attività predisposta e svolta dalle
Strutture Sanitarie nei confronti dell'Infection Control per la prevenzione, il controllo e la riduzione della trasmissione dei germi al proprio interno e dalla documentazione in atti non risulta che nel caso de quo siano state attuate tutte le procedure di asepsi e sanificazione, anche ambientale, che ogni struttura sanitaria e gli operatori sanitari, devono adottare in ogni momento dell'attività assistenziale, sia prima che durante l'assistenza al paziente, sia nel passaggio assistenziale da un degente all'altro.
pagina 14 di 22 Deve quindi affermarsi, sulla base dei puntuali accertamenti tecnici e delle esaurienti motivazioni, la responsabilità della convenuta sotto il profilo della inadeguata predisposizione delle necessarie misure atte a prevenire le infezioni nosocomiali.
§§§
IL DANNO IATROGENO
I CTU hanno quantificato il danno in un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta di gg. 202
(duecentodue) corrispondenti al periodo dei ricoveri ospedalieri fino alla rimozione dell'apparacchio gessato da carico, di un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% di gg.
211 (duecentoundici), di un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg. 261
(duecentosessantuno) e di un ulteriore periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 25% di gg. 60
(sessanta).
Inoltre, alla luce dell'obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni di consulenza determinata dalla necessità di effettuare un intervento di artrodesi con anchilosi dell'articolazione tibio-tarsica e sottoastragalica per conseguente pseudoartrosi da osteomielite, è
stato riconosciuto un danno differenziale quantificabile nella misura del 12% (dodici per cento)
rispetto alla totale.
Trattandosi di lesioni macro-permanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalla nuova Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e morale approvata con
D.P.R. n. 12/2025.
pagina 15 di 22 Difatti, pur avendo il legislatore prescrittone l'applicazione ai soli sinistri occorsi successivamente all'approvazione della norma, è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza.
Questa tabella, che ha preso il posto delle tabelle milanesi, prevede un criterio di liquidazione a punti del danno biologico attraverso l'utilizzo del moltiplicatore biologico che varia al variare del grado di invalidità permanente e del demoltiplicatore demografico che prevede una liquidazione inversamente proporzionale all'età della vittima.
La reale soluzione di continuità con il preesistente sistema di liquidazione si apprezza però in punto di liquidazione di danno morale in quanto, qualora il giudice ritenga che l'infortunio abbia cagionato una sofferenza morale apprezzabile, potrà aumentare la somma liquidata attraverso l'utilizzo di un coefficiente definito moltiplicatore morale.
Questo coefficiente è triplice per ciascun grado di invalidità permanente: può essere minimo,
medio o massimo. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata, ed in caso affermativo se debba esser applicata nella misura minima, media o massima.
§§§
pagina 16 di 22 Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea,
dell'età della persona al momento del sinistro (anni 39 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass.
civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce della tabella unica nazionale, è possibile liquidare:
- per il danno biologico temporaneo totale la somma di € 36.318,89 in moneta attuale
(reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 71,81 per ogni giorno di inabilità
totale tenuto conto del presumibile grado di sofferenza psico-fisica calcolato nella percentuale minima;
- per il danno biologico permanente la somma di € 35.516,32 in moneta attuale (applicando l'aumento minimo per il danno morale).
Dunque, l'importo ritenuto equo ai fini del ristoro del danno non patrimoniale sofferto
(comprensivo di inabilità temporanea totale e parziale e di invalidità permanente) è pari a €
71.835,21.
§§§
pagina 17 di 22 Su tutti i suddetti importi liquidati a titolo di danno biologico, trattandosi di crediti di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, una volta devalutati, alla stregua dei citati indici Istat, alla data di verificazione del fatto dannoso, con esclusione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale che,
siccome successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, andrà
devalutata con decorrenza dalla data della cessazione della invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (cfr. Cass. 20/6/1996, n.5680), sono dovuti, dalle dette date e fino a quella della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712) e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto -
pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr Cass. Sez. I, 20 giugno
1990, n. 6209), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.
Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità — anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
pagina 18 di 22 E ciò perché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione, «l'utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all'aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione» (Cass. Sez. I, 20
giugno 1990, n. 6209, cit.).
pagina 19 di 22 Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna,
perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
pagina 20 di 22 Peraltro, è da sempre pacifico che «la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c.
c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale»
(Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez. 111, 6 novembre 1996, n.
9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III 26 ottobre
1992, n. 11616).
§§§
A queste somme vanno aggiunte le spese mediche sostenute, che ammontano a euro 1.268,91.
§§§
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Vengono poste, inoltre, a carico di parte convenuta le spese della C.T.U.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
l' convenuta al pagamento della somma di euro 71.835,21 a titolo di danno CP_1
biologico ed euro 1.268,91 a titolo di danno patrimoniale, oltre devalutazione,
rivalutazione ed interessi dalla data della presente domanda sino al soddisfo;
pagina 21 di 22 - Condanna l' convenuta alla rifusione delle spese processuali del presente grado CP_1
di giudizio in favore di che liquida in euro 14.000,00 per compensi, Parte_1
oltre IVA e CPA e rimborso forfetario, da distrarre in favore dell'Erario. Pone le spese della CTU carico della convenuta.
Catania, 04/08/2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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