CASS
Ordinanza 30 maggio 2023
Ordinanza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 30/05/2023, n. 23664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23664 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: GO JI nato il [...] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23664 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITI -0 La Corte di appello di Torino, con sentenza del 2:L aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 21 novembre 2016, con cui GO AB è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 474 (capo A) e 648 cod. peli. (capo B). Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono la mancanza di prova in ordine alla contraffazione della merce e alla consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa dei beni messi in vendita, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), che ha affermato, per un verso, che gli agenti accertatori, facendo ricorso alla loro affinata esperienza, avevano evidenziato che la merce in vendita mostrava chiari segni di contraffazione, confermata dalle case produttrici e dai titolari dei marchi;
per altro verso, il menzionato Collegio ha rimarcato che la consapevolezza della contraffazione dei marchi si desumeva dal fatto che l'imputato deteneva un furgone carico di capi di abbigliamento accatastati, alcuni privi di etichetta, molti privi di confezione, non accompagnati da alcuna documentazione commerciale relativa alla provenienza e al legittimo acquisto;
rilevato che la Corte d'appello ha aggiunto che, del resto, la consapevolezza di detenere beni con marchio contraffatto, come aveva evidenziato il giudice di primo grado, si desumeva anche dalla mancata allegazione, nel corso del giudizio, da parte dell'imputato di documentazione sulla provenienza dei prodotti dal mercato regolare: l'assenza di documentazione manifestava come anche all'atto dell'acquisto/ricezione l'imputato aveva piena consapevolezza della provenienza dei beni dal mercato irregolare parallelo e, quindi, della contraffazione dei marchi;
rilevato che le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali„ non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente e
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23664 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITI -0 La Corte di appello di Torino, con sentenza del 2:L aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 21 novembre 2016, con cui GO AB è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 474 (capo A) e 648 cod. peli. (capo B). Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono la mancanza di prova in ordine alla contraffazione della merce e alla consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa dei beni messi in vendita, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), che ha affermato, per un verso, che gli agenti accertatori, facendo ricorso alla loro affinata esperienza, avevano evidenziato che la merce in vendita mostrava chiari segni di contraffazione, confermata dalle case produttrici e dai titolari dei marchi;
per altro verso, il menzionato Collegio ha rimarcato che la consapevolezza della contraffazione dei marchi si desumeva dal fatto che l'imputato deteneva un furgone carico di capi di abbigliamento accatastati, alcuni privi di etichetta, molti privi di confezione, non accompagnati da alcuna documentazione commerciale relativa alla provenienza e al legittimo acquisto;
rilevato che la Corte d'appello ha aggiunto che, del resto, la consapevolezza di detenere beni con marchio contraffatto, come aveva evidenziato il giudice di primo grado, si desumeva anche dalla mancata allegazione, nel corso del giudizio, da parte dell'imputato di documentazione sulla provenienza dei prodotti dal mercato regolare: l'assenza di documentazione manifestava come anche all'atto dell'acquisto/ricezione l'imputato aveva piena consapevolezza della provenienza dei beni dal mercato irregolare parallelo e, quindi, della contraffazione dei marchi;
rilevato che le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali„ non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente e