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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 179/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GL DANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GL DANIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 GL DANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GL DANIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3 GL DANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GL DANIA
ATTORE/I contro
C/O AVVOCATURA DELLO STATO IN PERSONA DEL Controparte_1 MINISTRO PRO TEMPORE () (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TE IA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Accertare e dichiarare che , Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 , sono cittadini italiani dalla nascita in quanto Pt_1 Parte_3
discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato
Civile della popolazione del Comune di Firenze (FI). Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. Persona_1
(anche noto come ), cittadino italiano, nato il [...] a [...] Persona_2
(doc. 3), ove si univa in matrimonio nel 1950 con (anche nota come Persona_3 [...]
(cfr. annotazione doc.3). Successivamente ( Persona_4 Persona_1 Persona_2
) emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai
[...]
naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 4), ove dalla relazione con generava il Persona_5
21.09.1957 (doc. 5). Nel 1978 (poi Parte_1 Parte_1 Parte_1 [...]
) si univa in matrimonio con (doc. 6), ed insieme Pt_1 Parte_4
generavano due figli: - Il 04.08.1981 (doc. 7) che nel 2017 sposava Parte_2 [...]
(doc. 8); - Il 26.10.1984 (doc. 9). Persona_6 Parte_3
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
pagina 2 di 4 inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. (anche noto come Persona_1 Persona_2
), cittadino italiano, nato il [...] a [...] il quale non ha mai perso la
[...]
cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. (anche noto come ), cittadino italiano, nato il Persona_1 Persona_2
13.11.1925 a Firenze (FI) cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
pagina 3 di 4 per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg , nata il [...] a [...]/AM, Brasile Parte_1
c.f. , residente in [...]de Oliveira, 48, apto 401, Intermares, C.F._1
Cabedelo, Paraiba – Brasile cep. 58102-316; , nato il [...] a Parte_2
Manaus/AM, Brasile c.f. residente in [...]04, Residencial Vitta Club House, C.F._2
99, QD – E, Taruma – AÇU, AME 99, Zona Oeste, Manaus/AM, Brasile, cep. 69023-272,
[...]
, nato il [...] a [...]/AM, Brasile c.f. Parte_3 C.F._3
residente in [...], 45, bl 2, apto 57, Jardim Alzira, São Paulo/SP, Brasile CEP. 04655-000 , sono tutti cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 179/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GL DANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GL DANIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 GL DANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GL DANIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3 GL DANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GL DANIA
ATTORE/I contro
C/O AVVOCATURA DELLO STATO IN PERSONA DEL Controparte_1 MINISTRO PRO TEMPORE () (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TE IA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Accertare e dichiarare che , Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 , sono cittadini italiani dalla nascita in quanto Pt_1 Parte_3
discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato
Civile della popolazione del Comune di Firenze (FI). Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. Persona_1
(anche noto come ), cittadino italiano, nato il [...] a [...] Persona_2
(doc. 3), ove si univa in matrimonio nel 1950 con (anche nota come Persona_3 [...]
(cfr. annotazione doc.3). Successivamente ( Persona_4 Persona_1 Persona_2
) emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai
[...]
naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 4), ove dalla relazione con generava il Persona_5
21.09.1957 (doc. 5). Nel 1978 (poi Parte_1 Parte_1 Parte_1 [...]
) si univa in matrimonio con (doc. 6), ed insieme Pt_1 Parte_4
generavano due figli: - Il 04.08.1981 (doc. 7) che nel 2017 sposava Parte_2 [...]
(doc. 8); - Il 26.10.1984 (doc. 9). Persona_6 Parte_3
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
pagina 2 di 4 inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. (anche noto come Persona_1 Persona_2
), cittadino italiano, nato il [...] a [...] il quale non ha mai perso la
[...]
cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. (anche noto come ), cittadino italiano, nato il Persona_1 Persona_2
13.11.1925 a Firenze (FI) cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
pagina 3 di 4 per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg , nata il [...] a [...]/AM, Brasile Parte_1
c.f. , residente in [...]de Oliveira, 48, apto 401, Intermares, C.F._1
Cabedelo, Paraiba – Brasile cep. 58102-316; , nato il [...] a Parte_2
Manaus/AM, Brasile c.f. residente in [...]04, Residencial Vitta Club House, C.F._2
99, QD – E, Taruma – AÇU, AME 99, Zona Oeste, Manaus/AM, Brasile, cep. 69023-272,
[...]
, nato il [...] a [...]/AM, Brasile c.f. Parte_3 C.F._3
residente in [...], 45, bl 2, apto 57, Jardim Alzira, São Paulo/SP, Brasile CEP. 04655-000 , sono tutti cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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