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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 271-1//2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sez. CONCORSUALE Bari
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante - P. I.V.A. C.F._1
FATTO E DIRITTO
- visto/i il ricorso/i per dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato/i da Parte_1
[...]
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal Giudice relatore;
- udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative;
- ritenuta la propria competenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett.
d) e 121 c.c.i.i.;
b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre pagina 1 di 3 beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014);
d) tenuto conto nella specie dell'entità della debitoria anche fiscale e previdenziale, della persistenza degli inadempimenti, dell'inutile tentativo di esecuzione e della chiusura di fatto dell'attività;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, CF con domicilio in VIA SELVA 180 ALTAMURA
[...] C.F._1
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giuseppe Rana;
NOMINA Curatore la dott.ssa ; Persona_1
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 23.4.2026, ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni pagina 2 di 3 successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dovrà inoltre procedere all'adempimento degli obblighi fiscali appena acquisito attivo;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, c.c.i.i.;
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/11/2025 .
Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana )
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sez. CONCORSUALE Bari
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante - P. I.V.A. C.F._1
FATTO E DIRITTO
- visto/i il ricorso/i per dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato/i da Parte_1
[...]
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal Giudice relatore;
- udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative;
- ritenuta la propria competenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett.
d) e 121 c.c.i.i.;
b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre pagina 1 di 3 beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014);
d) tenuto conto nella specie dell'entità della debitoria anche fiscale e previdenziale, della persistenza degli inadempimenti, dell'inutile tentativo di esecuzione e della chiusura di fatto dell'attività;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, CF con domicilio in VIA SELVA 180 ALTAMURA
[...] C.F._1
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giuseppe Rana;
NOMINA Curatore la dott.ssa ; Persona_1
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 23.4.2026, ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni pagina 2 di 3 successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dovrà inoltre procedere all'adempimento degli obblighi fiscali appena acquisito attivo;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, c.c.i.i.;
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/11/2025 .
Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana )
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