TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1807/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1807 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 22 maggio 2025 e vertente
tra
(P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Luca Periccioli del foro di Siena e dall'avv. Paolo Pierini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Siena, via Banchi di Sopra n. 34, come da procura in atti
attrice opponente
e
(C.F.: ) e, per essa, la mandataria (C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
e P.IVA: , in persona del dott. , rappresentata e difesa P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_3 dall'avv. Giancarlo Poggiali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, viale
Alessandro Volta n. 72, come da procura in atti
convenuta opposta
Pag. 1 di 25 Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1 c.p.c.).
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.5.2025.
In particolare, parte attrice opponente ha precisato le proprie conclusioni come da comparsa conclusionale depositata in data 24.5.2024, ad esclusione del punto 8) in via istruttoria: “Piaccia
All'Ill.mo Tribunale di Siena, ritenuta la propria competenza, contrariis reiectis, In Via Istruttoria -ammettere i seguenti mezzi di prova dedotti e non ammessi: -CTU -tecnico-contabile- in quanto considerata la peculiarità e la specializzazione delle questioni sollevate in ordine ai contratti di mutuo in contestazione, questa difesa ritiene necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare le anomalie già rilevate nella perizia di parte allegata in atti redatta dal dott. In particolare si chiede di: 1)verificare il TAN, il Persona_1
TAEG dei contratti di mutuo contrattuale ed effettivamente applicato e indichi il CTU i criteri e i principi utilizzati per l'elaborazione di tali indicatori;
2)Verifiche la determinazione degli interessi applicati;
3)Verificare la presenza di clausole CAP e/o FLOOR e se adeguatamente esplicitate a livello contrattuale;
4)Verificare la tipologia dei piani di ammortamento applicati nei contratti di mutuo in esame e la conformità alle previsioni contrattuale;
5)Verificare il regime finanziario utilizzato e la conformità alle previsioni contrattuali;
6)Verificare la presenza del TAE e del TPE ed eventualmente calcolarli e se contrattualmente vi è la sottoscrizione della clausola prevista dall'art.6 della delibera CIRC del 9/2/2000; 7)Verificare le modalità di ricalcolo della rata in caso di variazione di tasso e la conformità alle previsioni contrattuali;
[…] 9)Quantifichi gli interessi di qualunque specie corrisposti e addebitati nei due contratti di mutuo;
10)Ricalcoli il debito senza alcun interesse corrisposto e/o addebitato e una seconda ipotesi con interessi ricalcolati secondo i criteri dell'art.117 TUB;
In via preliminare a) disporre, per tutti i motivi di cui in atti, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi azionati con il precetto notificato il giorno 9/8/2023; b)accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art.106 TUB della Banca d'LI non esistendo in atti prova della iscrizione al relativo Albo della società concretamente incaricata della riscossione del credito;
c)accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto per violazione dell'art.
3-ter legge n.53/1994; d) accertare e dichiarare il difetto di procura speciale della società mandataria e conseguentemente il difetto di procura alle liti della difesa della società CP_2 mandataria di cui al precetto notificato ed oggi opposto;
e)accertare e dichiarare la carenza di CP_2 legittimazione attiva della Società e conseguentemente della mandataria Controparte_4 Parte_2
[...
risultando non provata, allo stato, la titolarità del diritto di credito e delle garanzie azionate con il precetto notificato;
f)accertare e dichiarare la inidoneità dei mutui azionati (mutuo del 15/10/2009 e mutuo del
30/3/2011) a costituire titoli esecutivi;
g)accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art.
3-ter legge n.53/1994; Nel Merito - accogliere l'opposizione a precetto e conseguentemente dichiarare inesistente e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace i titoli azionati per tutte le ragioni dedotte e esposte in narrativa
e di cui alla consulenza tecnico contabile di parte opponente in atti nonché dichiarare l'inefficacia del precetto
Pag. 2 di 25 notificato meglio descritto in premessa. Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre CAP 4% ed IVA 22% come per legge.”.
Parte convenuta opposta ha insistito nel rigetto dell'opposizione, riportandosi alla comparsa conclusionale e agli atti difensivi già depositati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_1 proponendo opposizione a precetto per l'importo di complessivi € 312.533,29, oltre interessi di mora e spese successive, notificato dalla alla odierna ricorrente in data Controparte_1
9.8.2023, in forza di due contratti di mutuo fondiario stipulati con la
[...]
oggi del 15.10.2009 (Rep. Controparte_5 Controparte_6
13.972 – Racc.
5.973 a rogito dott. ) e del 30.3.2011 (Rep. 15.169 – Racc.
6.654 a rogito Per_2 dott. ). Per_2
In particolare, a sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto: 1) il difetto di procura speciale della mandataria con conseguente nullità anche della procura rilasciata CP_2 dalla mandataria all'avv. Poggiali e dunque del precetto, in quanto sottoscritto da soggetto privo di valida procura alle liti;
2) la carenza di legittimazione attiva della società Controparte_1 in difetto di prova della titolarità del credito e delle garanzie azionate con il precetto opposto;
3) la nullità della notifica del precetto opposto, in quanto notificato a mezzo raccomandata A/R e non all'indirizzo PEC della società risultante dal Registro delle Imprese in violazione dell'art. 3-ter
l. 53/1994; 4) la mancanza di prova della erogazione effettiva della somma azionata, stante l'impegno della mutuataria a non utilizzare l'importo accreditato sul conto corrente prima che si verifichino alcune condizioni;
5) l'inidoneità dei mutui condizionati a valere quali titoli esecutivi;
6) la determinazione degli interessi corrispettivi in modo non ben definito e univocamente determinabile;
7) la mancata indicazione del regime finanziario;
8) la vessatorietà della clausola
FLOOR, peraltro introduttiva di un meccanismo identico a quello apprestato dagli strumenti finanziari derivati, senza che siano state fornite le informazioni previse dall'art. 21 t.u.f.; 9) la mancata indicazione della tipologia di piano di ammortamento;
10) la mancata indicazione del
TAE, come invece previsto dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000; 11) la mancata determinazione della modalità di ricalcolo della rata;
12) l'usura contrattuale oggettiva con riferimento al contratto del 2009 e l'usura contrattuale soggettiva con riferimento al contratto del
Pag. 3 di 25 2011, atteso che la parte mutuataria era in palese difficoltà economiche e finanziarie note alla banca finanziatrice.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati con il precetto notificato;
nel merito, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di procura speciale e di procura alle liti della mandataria, la carenza di legittimazione attiva della e la nullità della notifica dell'atto di precetto e, comunque, di Controparte_1 dichiarare inesistenti e/o nulli e/o annullabili e/o inefficaci i titoli azionati, con conseguente dichiarazione dell'inefficacia del precetto notificato.
Si è costituita in giudizio la convenuta e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
chiedendo, in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per
[...] violazione dei termini a comparire e di disporre lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione di in via Controparte_7 preliminare di merito, di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento a impegni e obblighi insorti in relazione ai crediti ceduti che trovino causa in fatti risalenti ad epoca precedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione;
in via cautelare, di rigettare la richiesta di sospensiva;
nel merito, di rigettare l'opposizione e, in via subordinata, di condannare la banca cedente a tenere indenne la cessionaria da tutto quanto dovesse essere condannata a pagare alla parte opponente. Inoltre, parte opponente ha evidenziato la temerarietà dell'opposizione ex art. 96 c.p.c..
Rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire e l'istanza di spostamento della prima udienza ex art. 269, co. 2 c.p.c., non autorizzando la chiamata in causa del terzo, in assenza di pretese restitutorie e/o risarcitorie a carico della convenuta opposta, con ordinanza del 19.1.2024, la giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Rimessa la causa in istruttoria per l'espletamento della c.t.u. in merito all'usurarietà del contratto di mutuo dell'ottobre 2009 ed espletata la c.t.u., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c..
2. Così brevemente tratteggiato l'iter processuale della presente controversia, occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse dall'odierna attrice in parte quale opposizione preventiva all'esecuzione, in quanto volta a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata
Pag. 4 di 25 in suo danno in virtù del contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio dott. Persona_3 del 15.10.2009 (Rep. n. 13.972 - Racc. n. 5.973) e del contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio dott. del 30.3.2011 (Rep. n. 15.169 – Racc. n. 6.654), e in parte quale Persona_3 opposizione agli atti esecutivi, afferendo a contestazioni relative alla notificazione del precetto.
Ancora preliminarmente, con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata dalla convenuta opposta in relazione ad eventuali pretese risarcitorie e/o restitutorie e a qualunque pretesa passiva derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito, deve osservarsi che parte attrice opponente non ha in alcun modo prospettato la proposizione di un'azione risarcitoria o restitutoria connessa ai titoli esecutivi azionati dall'odierna convenuta, sicché l'eccezione articolata dalla convenuta opposta è del tutto inconferente in relazione all'oggetto dell'odierno giudizio.
3. Tanto premesso, i motivi di opposizione articolati da parte opponente in via preliminare non meritano accoglimento per i motivi di seguito esposti.
3.1. Anzitutto, parte opponente ha dedotto il difetto di procura speciale della mandataria CP_2
con conseguente nullità e/o inesistenza della procura alle liti rilasciata all'avv. Giancarlo
[...]
Poggiali e, dunque, con conseguente nullità dell'atto di precetto in quanto sottoscritto da soggetto privo di valida procura alle liti.
Al riguardo, come già evidenziato con ordinanza che ha rigetto la richiesta di sospensiva, basti osservare che risulta prodotta in giudizio la procura speciale conferita da Controparte_1 alla mandataria e autenticata dal notaio dott. in data 23.12.2019 CP_2 Persona_4
(autentica di firma rep. n. 303741, fasc. n. 35399) e registrata in Pordenone in data 27.12.2019 (n.
18365 serie 1T), nonché munita di dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal medesimo notaio in data 4.3.2020, con cui è stato conferito alla mandataria il potere di “compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare […]”, tra cui al punto (d) il potere di “sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria – in ogni stato e grado del giudizio – riguardante la Società, fare atti di precetto […]” (v. doc. 5 fasc. parte opposta). È inoltre presente in atti il conferimento di procura da parte della al dott. per atto notarile del dott. del CP_2 Controparte_3 Persona_5
19.10.2022 (rep. n. 77770 e racc. n. 29100), registrato in Velletri in pari data (n. 2766, serie 1/T), con conferimento, per le posizioni di credito e/o ammontare di garanzia sino a € 1.000.000,00, con firma singola, tra l'altro del potere di “nominare avvocati e legali, conferire e/o revocare agli stessi i Pag. 5 di 25 mandati generali e speciali alle liti” (punto j) e di “sottoscrivere precetti anche cambiari” (punto k) e munito di attestazione di conformità all'originale del 19.10.2022 (v. doc. 2 fasc. parte opposta).
Di conseguenza, la procura speciale conferita dalla alla e Controparte_1 CP_2 quella conferita da quest'ultima al dott. , il quale ha nominato l'avv. Giancarlo Controparte_3
Poggiali, conferendo il relativo mandato (v. ancora doc. 2 fasc. opposta), erano senz'altro esistenti al momento della notificazione dell'atto di precetto, sicché sotto tale profilo non è ravvisabile alcun profilo di nullità.
3.2. Parimenti, non merita accoglimento il motivo di opposizione inerente alla dedotta carenza di legittimazione attiva della società In particolare, parte opponente ha Controparte_1 genericamente dedotto che la mandante ( e la mandataria ( Controparte_1 CP_2 non hanno dato prova della titolarità del credito e delle garanzie azionate con il precetto opposto e, soltanto in sede di comparsa conclusionale, ha dedotto – invero in modo generico - sia la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, ritenendo non sufficiente l'estratto ex art. 58 t.u.b., sia la mancata prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione.
Sul punto, deve anzitutto premettersi che, nel caso di cessione cd. in blocco, l'art. 58 d.lgs.
385/1993 prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, potendo la Banca d'LI stabilire altresì forme integrative di pubblicità (comma 2) e che nei confronti dei debitori ceduti tali adempimenti pubblicitari “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (comma 4), con conseguente efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Ciò posto, in merito all'onere probatorio relativo alla titolarità del credito in capo alla cessionaria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di azione, di cognizione o esecutiva, volta a far valere un determinato credito da parte di un soggetto che si affermi cessionario dello stesso, deve distinguersi – ivi compreso nelle ipotesi di cessione cd. in blocco – tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
(sostituita nelle ipotesi di cessione di credito in blocco dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale), che rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, e la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, cui la notificazione della cessione è del tutto estranea e che deve essere fornita autonomamente laddove e soltanto se sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore e, in questo caso, con onere della prova gravante sul creditore cessionario, che può essere assolto anche mediante il ricorso a Pag. 6 di 25 presunzioni, potendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essere valutata quale indizio, unitamente ad altri elementi (v. Cass. 17944/ 2023). Diverso è, invece, il caso in cui non sia contestata l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, nel qual caso le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, che potrà essere affermata soltanto nelle ipotesi in cui il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. ancora Cass. 17944/2023 cit.).
In merito alla prova della cessione è stato ulteriormente specificato, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, sicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e con accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, e dall'altro che, in proposito, opera certamente il principio di non contestazione, sicché in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato, esulando i fatti non contestati dal cd. thema probandum (v. Cass. 17944/2023 cit.). In definitiva, soltanto se l'esistenza del contratto di cessione sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto, grava sul cessionario l'onere di fornire prova del contratto, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, dovendosi ulteriormente precisare che in tal caso l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato, unitamente ad altri elementi, come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, che potrebbe avvenire “ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.” (v. in merito, Cass. 17944/2023 cit., richiamata altresì da Cass. 5478/2024, non massimata).
Ebbene, nel caso di specie parte opponente non ha specificatamente contestato l'esistenza del contratto di cessione, limitandosi unicamente a dedurre la mancata prova della cessione stessa, ciò che esclude la sussistenza di una specifica contestazione in merito al fatto storico dell'intervenuta cessione, atteso che “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (v. Cass 17889/2020). Ad ogni modo,
l'odierna opposta ha versato in atti una serie di documenti, da cui può desumersi in via
Pag. 7 di 25 presuntiva, pur in assenza del contratto di cessione, l'esistenza di quest'ultima, nonché
l'inclusione del credito nell'operazione di cessione e, segnatamente: a) l'avviso della cessione nella
Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 143 del 5.12.2019 (v. doc. 3 fasc. parte opposta), nel quale si dà conto dell'intervenuta cessione in data 2.12.2019 da parte della cedente dei crediti di cui sono specificatamente definiti i criteri di identificazione (sul punto, peraltro, parte opponente non ha articolato alcuna specifica contestazione), ove è altresì previsto, oltre alla possibilità di chiedere conferma dell'avvenuta cessione riconosciuta ai debitori ceduti, che i dati indicativi di ciascuno dei crediti sono messi a disposizione sul sito Internet https://www.securitisation-
sino all'estinzione del credito ceduto, in relazione al quale parte Controparte_8 opposta ha altresì prodotto l'elenco delle posizioni cedute (v. doc. 19 fasc. parte opposta), con indicazione del numero identificativo del credito (NDG 109089) riferibile all'odierna opponente;
b) l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuta cessione (v. p. 4 della visura camera di cui al doc. 4 fasc. parte opposta); c) la dichiarazione della banca cedente del 28.9.2023, attestante sia la conclusione del contratto di cessione in data 2.12.2019 tra Banca CRAS Credito Cooperativo
Toscano-Siena e sia l'inclusione del credito vantato nei confronti Controparte_1 dell'odierna opponente nella suddetta cessione (v. doc. 6 fasc. parte opposta). A tali elementi deve, peraltro, aggiungersi la circostanza che la dispone dei documenti Controparte_1 probatori del credito ceduto (v. doc. 7 e doc. 11 fasc. parte opposta), da ritenersi indicativa dell'intervenuta cessione alla luce di quanto disposto dall'art. 1262 c.c. (v. in merito alla rilevanza della dichiarazione del cedente e della disponibilità del titolo esecutivo, in motivazione Cass.
10200/2021).
In definitiva, tenuto conto della sostanziale assenza di specifica contestazione, pur a fronte della documentazione prodotta dalla convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione, la cessionaria ha prodotto in giudizio una serie di elementi che possono ritenersi, conformemente ai criteri presuntivi sopra richiamati, indizi gravi, precisi e concordanti della titolarità del credito, sicché può ritenersi provata sia la stessa sussistenza del contratto di cessione, sia l'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti, considerato che su tale ultimo punto parte opponente non ha specificamente contestato né dedotto alcunché, non potendosi ritenere specifica contestazione la mera allegazione contenuta soltanto in comparsa conclusionale della mancanza di idonea prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione, tenuto conto della documentazione tempestivamente prodotta dalla convenuta opposta e sopra richiamata.
Pag. 8 di 25 Di conseguenza, anche sotto tale profilo le doglianze articolate dall'opponente non possono trovare accoglimento.
Inoltre, soltanto in sede di comparsa conclusionale, parte opponente ha dedotto che la mandataria non ha fornito prova della propria iscrizione nell'elenco di cui all'art. CP_2
106 t.u.b.. Ebbene, anche a prescindere dalla tardività di tale eccezione, in via assorbente la giudicante ritiene di dover condividere l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, con cui
è stato affermato che il “conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (v. Cass. 7243/2024; v. in merito anche decreto Prima Presidente Cass., n.
13749/2024).
Anche tale doglianza, dunque, non può trovare accoglimento.
3.3. Da ultimo, quanto alle eccezioni preliminari svolte dall'odierna opponente, non merita accoglimento neppure la doglianza relativa alla nullità della notifica del precetto opposto, in quanto notificato a mezzo del servizio postale e non all'indirizzo di posta elettronica risultante dal
Registro delle Imprese.
In punto di qualificazione, trattasi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, co. 1
c.p.c., attenendo alla regolarità formale dell'atto di precetto.
Ebbene, a prescindere dalla valutazione circa la fondatezza della suddetta doglianza, va osservato che eventuali vizi determinanti la nullità della notificazione dell'atto di precetto devono ritenersi sanati con la proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la “nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui”
(v. in merito, Cass. 24291/2017; conf. Cass. 19120/2020).
Pag. 9 di 25 Ciò posto, nel caso in esame è pacifico che il debitore abbia avuto tempestiva conoscenza del precetto mediante la ricezione della notifica effettuata a mezzo posta presso la sede legale in data
10.8.2023, con la conseguenza che la notificazione, intervenuta in tempo utile, era astrattamente idonea a paralizzare il pignoramento, mediante esecuzione spontanea del pagamento o proposizione dell'opposizione, successivamente formulata nei termini di legge.
Pertanto, anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
4. L'opposizione non merita accoglimento neppure sotto i profili di merito articolati dall'opponente.
4.1. Anzitutto non merita accoglimento il motivo di opposizione volto a fare valere l'inidoneità di entrambi i contratti di mutuo quali titoli esecutivi, in virtù della dedotta natura di mutui condizionati degli stessi e della dedotta mancata prova dell'erogazione della somma mutuata.
Come già evidenziato con l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sospensiva, all'art. 1 di entrambi i contratti di mutuo oggetto di giudizio è previsto che l'importo oggetto del mutuo (€
150.000,00 con riferimento al mutuo del 2009 ed € 75.000,00 con riferimento al mutuo del 2011) viene erogato mediante accredito sul conto intestato alla parte mutuataria e posto presso la banca, al netto dell'imposta sostitutiva e delle spese, e che “la parte mutuataria con la sottoscrizione del presente atto ne dà piena e liberatoria quietanza” (v. contratti di mutuo, doc. 2 e 3 fasc. opponente), contestualmente prevedendo l'impegno della parte mutuataria a non utilizzare detto importo prima del verificarsi delle condizioni previste in contratto e, segnatamente, il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti a garanzia e la consegna alla banca della polizza a garanzia dei danni sull'immobile offerto in garanzia.
In definitiva, nei contratti di mutuo azionati la parte mutuataria ha dichiarato di avere ottenuto l'erogazione della somma mutuata, con corrispondente quietanza contenuta nell'atto notarile, e al contempo si è impegnata a non utilizzarla sino alla costituzione del vincolo sull'immobile offerto in garanzia, in ciò esprimendo la propria volontà negoziale. Inoltre, parte opposta ha prodotto in atti gli estratti conto da cui si desume il contestuale accredito sul conto corrente degli importi relativi sia al mutuo del 2009 (v. doc. 8 fasc. parte opposta) che al mutuo del 2011 (v. doc. 12 fasc. parte opposta).
Sul punto, in linea generale, deve osservarsi che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere anche soltanto giuridica,
Pag. 10 di 25 con la conseguenza che, ai fini della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità in favore del mutuatario (v. Cass. 17184/2015 e Cass. 25569/2011).
Inoltre, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (v. Cass. 17194/2015; conf. Cass. 6174/2020).
Al riguardo, anzitutto nel caso di specie non si ha un vero e proprio mutuo cd. condizionato, fattispecie che ricorre allorquando l'erogazione della somma mutuata avviene materialmente in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, tale che soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo si avrà un titolo esecutivo integrato dalla combinazione dei due atti, bensì un mutuo perfezionatosi immediatamente a seguito della messa a disposizione della somma, di cui il mutuatario ha dato quietanza nell'ambito del contratto di mutuo e che risulta effettivamente e contestualmente erogata, in tal modo facendo insorgere l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario propria del contratto di mutuo.
Infatti, in entrambi i contratti redatti per atto pubblico la mutuataria, che evidentemente ha ricevuto il denaro, ha dichiarato di aver ottenuto la disponibilità della somma mutuata e, nello stesso tempo, si è impegnata a non utilizzarla, in ciò esprimendo la propria volontà negoziale, attestata dalla presenza della quietanza e dal contestuale impegno a non utilizzare la somma versata dalla banca sino al verificarsi delle condizioni pattuite in contratto.
Ebbene, la giudicante ritiene che in conseguenza di ciò il mutuo azionato deve ritenersi valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Al riguardo, infatti, con riferimento alla questione dell'astratta configurabilità o meno di un titolo esecutivo nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante in pegno o deposito irregolari alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all'avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi, la giurisprudenza di legittimità, da ultimo pronunciatasi a Sezioni Unite - a seguito del contrasto riscontratosi in virtù della pronuncia n. 12007/2024
(richiamata da parte opponente in comparsa conclusionale) che aveva escluso la sussistenza di un
Pag. 11 di 25 titolo esecutivo laddove il mutuatario, dopo il perfezionamento del contratto di mutuo, costituisca un deposito cauzionale infruttifero, a fronte del quale le somme date a mutuo tornano immediatamente e integralmente nella disponibilità della banca mutuante e, dunque, non sono più nella disponibilità della mutuataria - ha affermato che il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto “costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.” (v. Cass. Sez. Un. 5968/2025). Precisa, infatti, la richiamata pronuncia che i patti accessori (es. deposito irregolare o altro negozio equipollente a funzione cauzionale)
“attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.”, salvo il caso in cui nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario (v. ancora Cass. SU 5968/2025 cit.).
Nel caso di specie, avendo la mutuataria evidentemente assunto l'obbligo, univoco ed espresso, di restituire la somma mutuata, effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica mediante accredito in conto corrente, i contratti di mutuo oggetto di giudizio devono ritenersi titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. e la relativa doglianza deve essere disattesa.
4.2. Non meritano accoglimento neppure le doglianze relative alla dedotta indeterminatezza degli interessi corrispettivi.
Anzitutto, deve osservarsi che in entrambi i contratti di mutuo i tassi di interesse sono inequivocamente determinati. Infatti, all'art. 1 del contratto di mutuo del 2009 è previsto che, sulla somma di denaro mutuata, la parte mutuataria si obbliga a corrispondere “il tasso d'interesse annuo nominale del 4,55% (quattro virgola cinquantacinque per cento) fino al 31 dicembre 2009; in ogni caso, il tasso nominale annuo non potrà essere inferiore al 3,95% (tre virgola novantacinque per cento)”, mentre per il periodo successivo è pattuito un tasso variabile determinato “in base all'andamento dell'EURIBOR 6
MESI, moltiplicato per il coefficiente 365/360 e quindi arrotondato ai 5/100 (cinque centesimi) superiori;
il valore così risultante sarà aumentato di 3,50 (tre virgola cinquanta) punti. Il valore dell'EURIBOR 6 MESI da
Pag. 12 di 25 prendere in riferimento sarà quello medio del secondo mese antecedente quello di decorrenza della variazione. Le variazioni saranno effettuate con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. La prima variazione sarà effettuata con decorrenza 1° gennaio 2010” (v. doc. 2 fasc. parte opponente).
Parimenti, all'art. 2 del contratto di mutuo del 2011 è previsto che, sulla somma di denaro mutuata, la parte mutuataria si obbliga a corrispondere “il tasso d'interesse annuo nominale del 3,50%
(tre virgola cinquanta per cento) fino al 30 giugno 2011” e che “in ogni caso, il tasso nominale annuo non potrà essere inferiore al 3,50% (tre virgola cinquanta per cento)”, mentre per il periodo successivo è pattuito un tasso variabile determinato “in base all'andamento dell'EURIBOR 6 MESI, moltiplicato per il coefficiente
365/360 e quindi arrotondato ai 5/100 (cinque centesimi) superiori;
il valore così risultante sarà aumentato di 3
(tre) punti. Il valore dell'EURIBOR 6 MESI da prendere in riferimento sarà quello medio del secondo mese antecedente quello di decorrenza della variazione. Le variazioni saranno effettuate con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. La prima variazione sarà effettuata con decorrenza 1° luglio 2011.” (v. doc. 3 fasc. parte opponente).
Risulta, dunque, evidente che le parti hanno pattuito il tasso variabile (applicabile successivamente al 31.12.2009 quanto al primo mutuo e successivamente al 30.6.2011 quanto al secondo mutuo) determinato aggiungendo – e, dunque, sommando - i punti percentuali (pari a
3,50 nel primo contratto e pari a 3 nel secondo contratto) al parametro BO (v. peraltro documento di sintesi relativo al mutuo del 2011, ove è esplicitato che successivamente al
30.6.2011 “verrà applicato BO 6 mesi media mensile + 3,00 (spread); in ogni caso il tasso non potrà essere inferiore al 3,50%”; doc. 11 fasc. parte opposta).
Infine, quanto al valore “MEDIO” dell'BO, deve osservarsi che, per costante giurisprudenza, cui si intende dare seguito, attraverso il richiamo al parametro dell'BO, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo.
Invero, affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto e con la precisazione che i dati ed il criterio di calcolo devono essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, non rilevando di contro la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. in motivazione, Cass.
36036/2023).
Pag. 13 di 25 Ciò posto il tasso BO, in accordo con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, deve ritenersi un riferimento certo e determinato, atteso che trattasi del tasso di interesse medio applicato nelle transazioni finanziarie dagli istituti di credito europei c.d. primari ed è calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee, dunque dotato delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza (v. in motivazione Cass. 12007/2024, laddove è stato affermato che, in caso di pattuizione del tasso di interesse con riferimento al parametro BO, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispettivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto.”). Di conseguenza, posto che l'BO è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla European Money Markets Institute
(già European Banking Federation, EBF) come media dei tassi d'interesse ai quali le banche cd. primarie attive nel mercato monetario dell'euro offrono depositi interbancari, il tasso comunicato non può che essere uno solo e deve essere individuato in quello comunicato dall'ente di riferimento.
Le previsioni contrattuali in esame risultano, pertanto, sufficientemente dettagliate, sicché anche tale doglianza non può essere accolta.
4.3. Non meritano accoglimento neppure le doglianze relativa alla mancata indicazione del regime finanziario, della tipologia di piano di ammortamento e delle modalità di ricalcolo della rata, nonché alla mancata indicazione del TAE.
Anzitutto, dal testo contrattuale risultano chiaramente pattuiti l'importo mutuato e, quindi, il capitale di riferimento (art. 1 contratti di mutuo), il tasso di interesse, anche di mora (art. 1 contratti di mutuo), nonché gli interessi di preammortamento (art. 2 contratti di mutuo), la durata dell'ammortamento e il numero complessivo delle rate (art. 2 contratti di mutuo), nonché la periodicità dei pagamenti, la composizione della rata e la quantificazione della stessa al momento della stipula del contratto (v. ancora art. 2 contratti).
Infatti, oltre a prevedere la determinazione del tasso di interesse (v. supra), l'art. 2 del contratto di mutuo del 2009 prevede, all'art. 2, che la parte mutuataria si obbliga a restituire alla banca mutuante la somma ricevuta “nel termine di anni 9 (nove) a decorrere dal 1° settembre 2010, data di inizio Pag. 14 di 25 dell'ammortamento, mediante il pagamento di n. 108 (centootto) rate mensili posticipate dell'importo attualmente di Euro 1.695,37 (milleseicentonovantacinque virgola trentasette), tutte comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolati questi al tasso del 4,55% (quattro virgola cinquantacinque per cento) nominale annuo. Detto importo potrà variare in base alle variazioni del tasso di interesse come indicato all'art.
1. Le rate di ammortamento stabilite dovranno essere pagate alla fine di ciascun mese, a partire dalla prima scadenza del 30 settembre 2010 e fino all'ultima del 31 agosto 2019 e con l'intesa che parte mutuataria dovrà corrispondere gli interessi di pre-ammortamento mediante n. 11 (undici) rate di soli interessi calcolati al tasso di interesse nominale annuo del 4,55% (quattro virgola cinquantacinque per cento) variabili secondo quanto previsto dall'art. 1, scadenti
l'ultimo giorno di ciascun mese, con la prima scadenza il 31 ottobre 2009 e l'ultima scadenza il 31 agosto 2010”
(v. doc. 2 fasc. parte opponente).
Analogamente, l'art. 2 del contratto di mutuo del 2011 prevede che la parte mutuataria si obbliga a restituire alla banca mutuante la somma ricevuta “nel termine di anni 19 (diciannove) e 6 (sei) mesi a decorrere dal 1° aprile 2011, data di inizio dell'ammortamento, mediante il pagamento di n. 233
(duecentotrentatré) rate mensili posticipate dell'importo di Euro 390 (trecento novanta) ed una rata finale di Euro
18.080,32 (diciottomilaottanta virgola trentadue) tutte comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolati questi al tasso del 3,50% (tre virgola cinquantacinque per cento) nominale annuo. Detto importo potrà variare in base alle variazioni del tasso di interesse come indicato all'art.
1. Le rate di ammortamento stabilite dovranno essere pagate alla fine di ciascun mese, a partire dalla prima scadenza del 30 aprile 2011 e fino all'ultima del 31 settembre 2030 e con l'intesa che parte mutuataria dovrà corrispondere gli interessi di pre-ammortamento da oggi al 31 marzo 2011 nell'ammontare di Euro 7,20 (sette virgola venti)” (v. doc. 3 fasc. parte opponente).
In merito, parte opponente ha lamentato la nullità del contratto con riferimento alla mancata indicazione della tipologia di piano di ammortamento (poi definito dalla parte opponente come piano di ammortamento francese a rata costante redatto in capitalizzazione composta, v. p. 10 atto introduttivo e perizia di parte) e del regime finanziario di capitalizzazione (semplice o composta) applicata al piano di ammortamento del contratto oggetto di giudizio, nonché della modalità di ricalcolo della rata.
Ebbene, sul punto, deve rilevarsi che l'indicazione della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata (composta, nel qual caso gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, ovvero semplice, in cui gli interessi hanno uno sviluppo lineare) non incide sulla determinatezza della clausola contrattuale, una volta che sia chiaramente indicato, come nel caso di specie, l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse
Pag. 15 di 25 nominale ed effettivo, la periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitali e interessi.
Sul punto, infatti, deve ritenersi applicabile anche ai mutui a tasso variabile il principio espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite in materia di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento di tipo standardizzato tradizionale, secondo cui “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (v. Cass. Sez. Un. 15130/2024 cit.). Invero, è stato condivisibilmente affermato che l'indagine in ordine alla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, in quanto profilo non rilevante sia in relazione alla struttura contrattuale e all'integrità del consenso, sia in relazione al controllo di meritevolezza del contratto, sicché il motivo di opposizione che fa leva sulla maggiore onerosità del regime finanziario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non incide sulla valutazione di determinatezza dell'oggetto del contratto, né incide sul tasso annuo o sul tasso effettivo globale, in mancanza di una produzione di interessi su interessi (v. ancora Cass. Sez. Un. 15130/2024). Quanto, invece, al profilo della violazione della normativa sulla trasparenza, l'art. 117 t.u.b. non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento del contratto, né lo richiede la normativa secondaria e, dunque, nessuna violazione può riscontrarsi laddove sia prevista la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (v. ancora Cass. Sez. Un. 15130/2024).
Come sopra accennato, tali principi devono trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato sia non fisso ma variabile (e ancorato, come nel caso in esame, ad un indice predeterminato), ove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto soltanto sul capitale residuo, variando dunque soltanto la quantificazione degli interessi dovuti (v. in merito Cass. 7382/2025, in motivazione: “Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento
Pag. 16 di 25 standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”) e non rilevando in merito la circostanza per cui il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non può che essere indicativo, posto che il mutuatario può comunque rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione (v. ancora Cass. 7382/2025 cit.: “Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”).
Tanto premesso, va rilevato che i contratti di mutuo oggetto di giudizio sono conformi ai predetti principi di diritto, contenendo in entrambi i casi i criteri in base ai quali calcolare l'importo della quota per interessi e di quella relativa al capitale da rimborsare, così potendo stabilire quanto dovuto per ogni rata e complessivamente, oltre alle relative scadenze, avendo espressamente indicato il capitale di riferimento, il tasso d'interesse nominale, il TAEG e la durata del prestito, con individuazione del numero e della scadenza delle singole rate oltre al pagamento delle rate relative ai soli interessi di preammortamento.
Con riferimento alla normativa secondaria, peraltro, deve rilevarsi che non essendo prevista alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, per quanto anzidetto, non viene neppure in rilievo quanto previsto all'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 richiamata da parte opponente, atteso che nei contratti di mutuo, ivi compresi quelli con ammortamento alla francese con regime di cd. capitalizzazione composta, vi è soltanto un frazionamento annuale dell'obbligo restitutorio ma non un fenomeno di capitalizzazione degli interessi (v. Cass. 27823/2023, in motivazione: “Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta
Pag. 17 di 25 tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedente. […] La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”; v. altresì Cass. Sez. Un. 15130/2024, in cui viene esplicitato che di per sé il regime composto è una “espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”.).
Inoltre, in entrambi i contratti è espressamente pattuito il TAEG/ISC (nella misura del 4,883% con riferimento al contratto del 2009 e nella misura del 3,881% con riferimento al contratto del
2011), che esprime il tasso annuo effettivo globale comprensivo di tutte le voci di costo connesse al credito, tra cui il tasso nominale e il tasso effettivo, oltre agli altri costi connessi all'erogazione del credito.
Da ciò consegue che anche sotto tale profilo la doglianza non merita accoglimento e per le ragioni sopra esposte deve essere confermato il rigetto della richiesta di disporre c.t.u. contabile in relazione a tali profili, in quanto non necessaria ai fini del decidere.
4.4. Non merita accoglimento neppure la doglianza relativa alla vessatorietà della clausola cd. floor, sull'assunto che trattasi di clausola che introduce un meccanismo identico a quello apprestato dagli strumenti finanziari derivati e che trattasi di condizione contraria al codice del consumo, in quanto non facilmente comprensibile dai consumatori.
In merito al primo profilo, deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha, da ultimo chiarito, che
“costituisce un puro artificio la tesi (anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.” (v. in motivazione,
Cass., Sez. Un., n. 5657/ 2023). Sicché deve escludersi la natura di derivato implicito della Pag. 18 di 25 pattuizione di un tasso minimo contenuta in entrambi i contratti, il che esclude l'assoggettamento della stessa alla disciplina del t.u.f. e, dunque, la dedotta violazione dell'art. 21 t.u.f..
In merito, invece, alla disciplina consumeristica richiamata a sostegno della dedotta vessatorietà della clausola cd. floor, basti osservare che i contratti di mutuo sono stati sottoscritti quale mutuataria dall'odierna opponente, società in nome collettivo, in relazione alla quale all'evidenza non trova applicazione la disciplina dettata in materia di tutela del consumatore.
Anche tale motivo di opposizione deve essere, pertanto, disatteso.
4.5. Da ultimo, deve essere disattesa anche la doglianza relativa alla dedotta usurarietà dei tassi. In particolare, parte opponente ha dedotto la sussistenza di usura oggettiva con riferimento al contratto di mutuo del 2009 e di usura soltanto soggettiva con riferimento al contratto del 2011.
Al riguardo, giova premettere brevi cenni in ordine alla normativa applicabile.
Come noto, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (comma 3) e stabilisce che nella determinazione del tasso d'interesse usurario deve tenersi conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” (comma 4). In particolare, l'art. 1, co. 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. mod. l. 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. In merito alla determinazione dei limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi comunque usurari (cd. tasso soglia usura), l'art. 2, co. 4 l. 108/1996 prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo inizialmente vigente, il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari era pari al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Attualmente, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto, poi, l'intervento della Banca d'LI che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'LI provvedono
Pag. 19 di 25 quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse (sull'individuazione del cd. tasso soglia con riferimento a tali istruzioni, al fine di rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del
TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale, v. Cass. 35121/2022, che richiama Cass. Sez. Un. 16303/2018).
In merito agli interessi moratori, deve poi rilevarsi che la Banca d'LI, a decorrere dal d.m. 25 marzo 2003 in poi, ha iniziato a rilevare, a fini statistici, la misura media dell'incremento applicato dagli Istituti di credito rispetto agli interessi corrispettivi. Invero, la Suprema Corte, nell'affermare l'applicabilità della normativa in tema di usura anche agli interessi moratori e la necessità di sottoporre i due tassi a due diverse e separate valutazioni (trattandosi di interessi aventi natura e finalità diverse, gli uni espressione della naturale fruttuosità del denaro, gli altri aventi natura risarcitoria in conseguenza dell'inadempimento), ha ritenuto che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non precluda l'applicazione dei decreti ministeriali, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali (v. Cass., Sez. Un. 19597/2020), atteso che tale rilevazione statistica costituisce un'utile indicazione oggettiva, priva di discrezionalità in quanto basata su dati fattuali di tipo statistico medio, idonea a determinare la soglia rilevante per gli interessi di mora, nel senso di ritenere usuraria la clausola sugli interessi moratori che si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate dagli operatori. In linea con l'orientamento di legittimità sopra richiamato, cui si ritiene di dover dare seguito, tale maggiorazione media rispetto agli interessi corrispettivi rappresenta, quindi, il parametro oggettivo di confronto per verificare la usurarietà degli interessi moratori. Maggiorazione che, nel caso di specie, è rilevata nel 2.1% (maggiorazione individuata sino al d.m. 21 dicembre 2017), tale che la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata sulla base del tasso soglia determinato incrementando il T.E.G.M. del 2.1% e poi aumentando della metà il tasso così ottenuto.
Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti con riferimento alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel
Pag. 20 di 25 decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (v. Cass. SU 19597/2020 cit.; conf. Cass. 26525/2024).
Nel caso di specie, parte opponente nulla ha dedotto in merito agli interessi moratori applicati in concreto, né ha invero articolato uno specifico motivo di doglianza in riferimento alla clausola negoziale ad essa relativa, raffrontati con la misura del TEGM nel periodo considerato. Infatti, nei propri scritti difensivi parte opponente ha, dapprima, raffrontato (erroneamente) l'ISC pattuito in contratto con il tasso soglia usura degli interessi corrispettivi del periodo di riferimento e, soltanto in sede di seconda memoria istruttoria, ha raffrontato il TEG come ricalcolato dal perito di parte con il tasso soglia usura degli interessi corrispettivi di riferimento, riscontrando il superamento del tasso soglia usura soltanto con riferimento al contratto del 2009, calcolando un
TEG pari a 5,26%, a fronte di un tasso soglia usura del 4,875%.
Ciò posto, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio contabile con riferimento alla dedotta usurarietà oggettiva relativamente al contratto di mutuo del 2009 e l'ausiliario del giudice, con indagine di rigore scientifico e scevra di vizi logico-argomentativi, che si è attenuta ai quesiti posti e che, in definitiva, può essere posta a fondamento della presente decisione, ha escluso il superamento del tasso soglia usura sia con riferimento ai tassi di interesse corrispettivi sia con riferimento ai tassi di interesse moratori pattuiti, sulla base della documentazione versata in atti.
In particolare, il c.t.u. nominato, effettuando i calcoli del TEG secondo le istruzioni della Banca
d'LI vigenti al momento della pattuizione, ha così concluso: “Il TEG del mutuo è il 4,827%, inferiore al tasso soglia per il IV° trimestre 2009 determinato nel 4,875% e pertanto non si rilevano violazioni della L. 108/96 con riferimento al tasso contrattuale pattuito. Non sussistono quindi i presuuposti per effettuare nessun riconteggio Con riferimento agli interessi di mora, all'articolo 1 penultimo capoverso del contratto è stabilito, che gli stessi sono determinati maggiorando di 0,25 punti il tasso contrattuale. Il tasso iniziale pattuito sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento è il 4,55%, pertanto il tasso di mora viene determinato applicando la maggiorazione di 0,25 punti percentuali, determinando un tasso di mora del 4,80%.
[…] Il tasso di mora pattuito del 4,80% è inferiore al tasso soglia per il IV° trimestre 2009, maggiorato di 2,1 punti, determinato nel 8,03% e pertanto non si rilevano violazioni della L. 108/96 con riferimento al tasso contrattuale di mora pattuito.”.
Al riguardo, non può trovare accoglimento la richiesta di parte opponente di inserire nel calcolo del TEG gli onorari di perizia in favore di e le commissioni a fondo rischi e a Persona_6 fondo spese in favore di Toscana Confidi che risultano addebitate in conto corrente in data
5.11.2009 (v. doc. 8 fasc. parte opposta), atteso che, pur trattandosi di spese astrattamente Pag. 21 di 25 rilevanti ai fini del calcolo del TEG alla luce delle Istruzioni della Banca d'LI, come evidenziato anche dal c.t.u., non è stata prodotta in atti alcuna documentazione tale da consentire la corretta determinazione della natura delle spese e del relativo ammontare riferibile al finanziamento ottenuto, né tali spese risultano essere richiamate nella documentazione relativa al contratto di mutuo presente in atti, traendo la deduzione di parte attrice (peraltro espressa in atti soltanto in sede di comparsa conclusionale) la propria fonte unicamente nelle annotazioni in conto corrente prodotte dalla banca opposta, senza tuttavia alcun riferimento specifico al contratto di finanziamento in esame, neppure offerto dalla parte opponente in via assertiva o attraverso la produzione di documentazione di supporto.
Del resto, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è senz'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione però che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. in merito Cass. 4867/2024).
Di conseguenza, deve condividersi la decisione del c.t.u. di non effettuare ulteriori conteggi, in assenza di elementi tali da consentire la riferibilità di dette spese al finanziamento ottenuto.
Neppure può essere riscontrata un'ipotesi di usura soggettiva con riferimento al mutuo del 2011, in relazione al quale la parte opponente non ha mai dedotto il superamento dei tassi soglia vigenti al momento della stipulazione del contratto.
Come noto, ai sensi dell'art. 644 co. 3 c.p. sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia usura, che “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Ebbene, parte opponente con l'atto introduttivo e con la successiva prima memoria ex art. 171 ter
c.p.c., si è limitata a dedurre, senza alcuna specificazione in merito, le palesi difficoltà economiche e finanziarie in cui versava la mutuataria, note alla banca finanziatrice stante l'evidenza della CRIF della Banca d'LI, e il costo dell'operazione di finanziamento di poco inferiore al tasso soglia usura, in ciò facendone discendere la sussistenza di usura soggettiva. Soltanto con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha dedotto che dalla lettura della Centrale Rischi Banca d'LI risulta che prima della concessione del secondo mutuo, nel febbraio 2011, l'azienda aveva un
Pag. 22 di 25 utilizzato su apertura di credito in conto corrente ben oltre l'accordato e che era presente un altro finanziamento con rate arretrate, situazioni entrambe riscontrabili da anni, almeno rispettivamente dal 2008 e dal 2010.
Al riguardo deve anzitutto osservarsi che le deduzioni contenute per la prima volta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. sono tardive, in quanto allegate allorché le preclusioni assertive erano già maturate. Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalla tardività degli elementi di fatto introdotti per la prima volta con la seconda memoria, deve in ogni caso osservarsi che la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria della società non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, che non può essere desunto neppure semplicisticamente dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, posto che, come affermato più volte nella giurisprudenza di merito, risponde alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, in quanto legati al rischio imprenditoriale del mutuante di non riuscire a recuperare quanto erogato. In particolare, la fattispecie di cui all'art. 644, co. 3 c.p. richiede “la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi
(desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede)”, con onere della prova di entrambi i presupposti gravante su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, “senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.” (v. Cass. 19282/2014; v. Cass. 24971/2020).
Una siffatta prova non è stata fornita nel caso di specie, posto che le allegazioni di parte opponente, oltre che tardive, sono al più tali da dimostrare la sussistenza di debiti pregressi, ma non anche la sussistenza di un effettivo stato di bisogno, in assenza peraltro di una seria illustrazione della complessiva condizione patrimoniale e finanziaria della società al momento della pattuizione, con conseguente approfittamento da parte della banca (v. Cass. 29471/2020 cit., in motivazione: “è infatti evidente che la grave difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, che sarebbe stata ammessa dalla creditrice, non va confusa con lo stato di bisogno in parola, diversamente incorrendosi nella semplificazione tautologica per cui chi non adempie alle proprie obbligazioni lo fa legittimamente perché non può”).
Pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo l'opposizione non può trovare accoglimento.
Pag. 23 di 25 5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), in ragione dei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (da € 260.001,00 a € 520.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Parimenti, in virtù del medesimo principio di soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di giudizio, devono essere poste, nei rapporti interni, definitivamente a carico di parte opponente, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
Di contro, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., sollecitata senza espressa domanda (non necessaria, v. Cass. Cass., Sez. Un., 9912/2018) dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, non ravvisandosi, in considerazione del dibattito giurisprudenziale sussistente con riferimento ad alcuni motivi di opposizione, una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da Parte_1
, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
− rigetta l'opposizione;
− condanna parte opponente Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] CP_1
e, per essa, la mandataria che liquida in € 22.457,00 per
[...] CP_2 compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
− pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico di parte attrice opponente
[...]
nei rapporti interni tra le parti. Parte_1
Così deciso in Siena, in data 21 giugno 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 24 di 25 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pag. 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1807 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 22 maggio 2025 e vertente
tra
(P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Luca Periccioli del foro di Siena e dall'avv. Paolo Pierini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Siena, via Banchi di Sopra n. 34, come da procura in atti
attrice opponente
e
(C.F.: ) e, per essa, la mandataria (C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
e P.IVA: , in persona del dott. , rappresentata e difesa P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_3 dall'avv. Giancarlo Poggiali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, viale
Alessandro Volta n. 72, come da procura in atti
convenuta opposta
Pag. 1 di 25 Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1 c.p.c.).
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.5.2025.
In particolare, parte attrice opponente ha precisato le proprie conclusioni come da comparsa conclusionale depositata in data 24.5.2024, ad esclusione del punto 8) in via istruttoria: “Piaccia
All'Ill.mo Tribunale di Siena, ritenuta la propria competenza, contrariis reiectis, In Via Istruttoria -ammettere i seguenti mezzi di prova dedotti e non ammessi: -CTU -tecnico-contabile- in quanto considerata la peculiarità e la specializzazione delle questioni sollevate in ordine ai contratti di mutuo in contestazione, questa difesa ritiene necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare le anomalie già rilevate nella perizia di parte allegata in atti redatta dal dott. In particolare si chiede di: 1)verificare il TAN, il Persona_1
TAEG dei contratti di mutuo contrattuale ed effettivamente applicato e indichi il CTU i criteri e i principi utilizzati per l'elaborazione di tali indicatori;
2)Verifiche la determinazione degli interessi applicati;
3)Verificare la presenza di clausole CAP e/o FLOOR e se adeguatamente esplicitate a livello contrattuale;
4)Verificare la tipologia dei piani di ammortamento applicati nei contratti di mutuo in esame e la conformità alle previsioni contrattuale;
5)Verificare il regime finanziario utilizzato e la conformità alle previsioni contrattuali;
6)Verificare la presenza del TAE e del TPE ed eventualmente calcolarli e se contrattualmente vi è la sottoscrizione della clausola prevista dall'art.6 della delibera CIRC del 9/2/2000; 7)Verificare le modalità di ricalcolo della rata in caso di variazione di tasso e la conformità alle previsioni contrattuali;
[…] 9)Quantifichi gli interessi di qualunque specie corrisposti e addebitati nei due contratti di mutuo;
10)Ricalcoli il debito senza alcun interesse corrisposto e/o addebitato e una seconda ipotesi con interessi ricalcolati secondo i criteri dell'art.117 TUB;
In via preliminare a) disporre, per tutti i motivi di cui in atti, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi azionati con il precetto notificato il giorno 9/8/2023; b)accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art.106 TUB della Banca d'LI non esistendo in atti prova della iscrizione al relativo Albo della società concretamente incaricata della riscossione del credito;
c)accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto per violazione dell'art.
3-ter legge n.53/1994; d) accertare e dichiarare il difetto di procura speciale della società mandataria e conseguentemente il difetto di procura alle liti della difesa della società CP_2 mandataria di cui al precetto notificato ed oggi opposto;
e)accertare e dichiarare la carenza di CP_2 legittimazione attiva della Società e conseguentemente della mandataria Controparte_4 Parte_2
[...
risultando non provata, allo stato, la titolarità del diritto di credito e delle garanzie azionate con il precetto notificato;
f)accertare e dichiarare la inidoneità dei mutui azionati (mutuo del 15/10/2009 e mutuo del
30/3/2011) a costituire titoli esecutivi;
g)accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art.
3-ter legge n.53/1994; Nel Merito - accogliere l'opposizione a precetto e conseguentemente dichiarare inesistente e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace i titoli azionati per tutte le ragioni dedotte e esposte in narrativa
e di cui alla consulenza tecnico contabile di parte opponente in atti nonché dichiarare l'inefficacia del precetto
Pag. 2 di 25 notificato meglio descritto in premessa. Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre CAP 4% ed IVA 22% come per legge.”.
Parte convenuta opposta ha insistito nel rigetto dell'opposizione, riportandosi alla comparsa conclusionale e agli atti difensivi già depositati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_1 proponendo opposizione a precetto per l'importo di complessivi € 312.533,29, oltre interessi di mora e spese successive, notificato dalla alla odierna ricorrente in data Controparte_1
9.8.2023, in forza di due contratti di mutuo fondiario stipulati con la
[...]
oggi del 15.10.2009 (Rep. Controparte_5 Controparte_6
13.972 – Racc.
5.973 a rogito dott. ) e del 30.3.2011 (Rep. 15.169 – Racc.
6.654 a rogito Per_2 dott. ). Per_2
In particolare, a sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto: 1) il difetto di procura speciale della mandataria con conseguente nullità anche della procura rilasciata CP_2 dalla mandataria all'avv. Poggiali e dunque del precetto, in quanto sottoscritto da soggetto privo di valida procura alle liti;
2) la carenza di legittimazione attiva della società Controparte_1 in difetto di prova della titolarità del credito e delle garanzie azionate con il precetto opposto;
3) la nullità della notifica del precetto opposto, in quanto notificato a mezzo raccomandata A/R e non all'indirizzo PEC della società risultante dal Registro delle Imprese in violazione dell'art. 3-ter
l. 53/1994; 4) la mancanza di prova della erogazione effettiva della somma azionata, stante l'impegno della mutuataria a non utilizzare l'importo accreditato sul conto corrente prima che si verifichino alcune condizioni;
5) l'inidoneità dei mutui condizionati a valere quali titoli esecutivi;
6) la determinazione degli interessi corrispettivi in modo non ben definito e univocamente determinabile;
7) la mancata indicazione del regime finanziario;
8) la vessatorietà della clausola
FLOOR, peraltro introduttiva di un meccanismo identico a quello apprestato dagli strumenti finanziari derivati, senza che siano state fornite le informazioni previse dall'art. 21 t.u.f.; 9) la mancata indicazione della tipologia di piano di ammortamento;
10) la mancata indicazione del
TAE, come invece previsto dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000; 11) la mancata determinazione della modalità di ricalcolo della rata;
12) l'usura contrattuale oggettiva con riferimento al contratto del 2009 e l'usura contrattuale soggettiva con riferimento al contratto del
Pag. 3 di 25 2011, atteso che la parte mutuataria era in palese difficoltà economiche e finanziarie note alla banca finanziatrice.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati con il precetto notificato;
nel merito, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di procura speciale e di procura alle liti della mandataria, la carenza di legittimazione attiva della e la nullità della notifica dell'atto di precetto e, comunque, di Controparte_1 dichiarare inesistenti e/o nulli e/o annullabili e/o inefficaci i titoli azionati, con conseguente dichiarazione dell'inefficacia del precetto notificato.
Si è costituita in giudizio la convenuta e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
chiedendo, in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per
[...] violazione dei termini a comparire e di disporre lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione di in via Controparte_7 preliminare di merito, di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento a impegni e obblighi insorti in relazione ai crediti ceduti che trovino causa in fatti risalenti ad epoca precedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione;
in via cautelare, di rigettare la richiesta di sospensiva;
nel merito, di rigettare l'opposizione e, in via subordinata, di condannare la banca cedente a tenere indenne la cessionaria da tutto quanto dovesse essere condannata a pagare alla parte opponente. Inoltre, parte opponente ha evidenziato la temerarietà dell'opposizione ex art. 96 c.p.c..
Rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire e l'istanza di spostamento della prima udienza ex art. 269, co. 2 c.p.c., non autorizzando la chiamata in causa del terzo, in assenza di pretese restitutorie e/o risarcitorie a carico della convenuta opposta, con ordinanza del 19.1.2024, la giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Rimessa la causa in istruttoria per l'espletamento della c.t.u. in merito all'usurarietà del contratto di mutuo dell'ottobre 2009 ed espletata la c.t.u., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c..
2. Così brevemente tratteggiato l'iter processuale della presente controversia, occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse dall'odierna attrice in parte quale opposizione preventiva all'esecuzione, in quanto volta a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata
Pag. 4 di 25 in suo danno in virtù del contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio dott. Persona_3 del 15.10.2009 (Rep. n. 13.972 - Racc. n. 5.973) e del contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio dott. del 30.3.2011 (Rep. n. 15.169 – Racc. n. 6.654), e in parte quale Persona_3 opposizione agli atti esecutivi, afferendo a contestazioni relative alla notificazione del precetto.
Ancora preliminarmente, con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata dalla convenuta opposta in relazione ad eventuali pretese risarcitorie e/o restitutorie e a qualunque pretesa passiva derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito, deve osservarsi che parte attrice opponente non ha in alcun modo prospettato la proposizione di un'azione risarcitoria o restitutoria connessa ai titoli esecutivi azionati dall'odierna convenuta, sicché l'eccezione articolata dalla convenuta opposta è del tutto inconferente in relazione all'oggetto dell'odierno giudizio.
3. Tanto premesso, i motivi di opposizione articolati da parte opponente in via preliminare non meritano accoglimento per i motivi di seguito esposti.
3.1. Anzitutto, parte opponente ha dedotto il difetto di procura speciale della mandataria CP_2
con conseguente nullità e/o inesistenza della procura alle liti rilasciata all'avv. Giancarlo
[...]
Poggiali e, dunque, con conseguente nullità dell'atto di precetto in quanto sottoscritto da soggetto privo di valida procura alle liti.
Al riguardo, come già evidenziato con ordinanza che ha rigetto la richiesta di sospensiva, basti osservare che risulta prodotta in giudizio la procura speciale conferita da Controparte_1 alla mandataria e autenticata dal notaio dott. in data 23.12.2019 CP_2 Persona_4
(autentica di firma rep. n. 303741, fasc. n. 35399) e registrata in Pordenone in data 27.12.2019 (n.
18365 serie 1T), nonché munita di dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal medesimo notaio in data 4.3.2020, con cui è stato conferito alla mandataria il potere di “compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare […]”, tra cui al punto (d) il potere di “sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria – in ogni stato e grado del giudizio – riguardante la Società, fare atti di precetto […]” (v. doc. 5 fasc. parte opposta). È inoltre presente in atti il conferimento di procura da parte della al dott. per atto notarile del dott. del CP_2 Controparte_3 Persona_5
19.10.2022 (rep. n. 77770 e racc. n. 29100), registrato in Velletri in pari data (n. 2766, serie 1/T), con conferimento, per le posizioni di credito e/o ammontare di garanzia sino a € 1.000.000,00, con firma singola, tra l'altro del potere di “nominare avvocati e legali, conferire e/o revocare agli stessi i Pag. 5 di 25 mandati generali e speciali alle liti” (punto j) e di “sottoscrivere precetti anche cambiari” (punto k) e munito di attestazione di conformità all'originale del 19.10.2022 (v. doc. 2 fasc. parte opposta).
Di conseguenza, la procura speciale conferita dalla alla e Controparte_1 CP_2 quella conferita da quest'ultima al dott. , il quale ha nominato l'avv. Giancarlo Controparte_3
Poggiali, conferendo il relativo mandato (v. ancora doc. 2 fasc. opposta), erano senz'altro esistenti al momento della notificazione dell'atto di precetto, sicché sotto tale profilo non è ravvisabile alcun profilo di nullità.
3.2. Parimenti, non merita accoglimento il motivo di opposizione inerente alla dedotta carenza di legittimazione attiva della società In particolare, parte opponente ha Controparte_1 genericamente dedotto che la mandante ( e la mandataria ( Controparte_1 CP_2 non hanno dato prova della titolarità del credito e delle garanzie azionate con il precetto opposto e, soltanto in sede di comparsa conclusionale, ha dedotto – invero in modo generico - sia la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, ritenendo non sufficiente l'estratto ex art. 58 t.u.b., sia la mancata prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione.
Sul punto, deve anzitutto premettersi che, nel caso di cessione cd. in blocco, l'art. 58 d.lgs.
385/1993 prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, potendo la Banca d'LI stabilire altresì forme integrative di pubblicità (comma 2) e che nei confronti dei debitori ceduti tali adempimenti pubblicitari “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (comma 4), con conseguente efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Ciò posto, in merito all'onere probatorio relativo alla titolarità del credito in capo alla cessionaria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di azione, di cognizione o esecutiva, volta a far valere un determinato credito da parte di un soggetto che si affermi cessionario dello stesso, deve distinguersi – ivi compreso nelle ipotesi di cessione cd. in blocco – tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
(sostituita nelle ipotesi di cessione di credito in blocco dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale), che rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, e la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, cui la notificazione della cessione è del tutto estranea e che deve essere fornita autonomamente laddove e soltanto se sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore e, in questo caso, con onere della prova gravante sul creditore cessionario, che può essere assolto anche mediante il ricorso a Pag. 6 di 25 presunzioni, potendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essere valutata quale indizio, unitamente ad altri elementi (v. Cass. 17944/ 2023). Diverso è, invece, il caso in cui non sia contestata l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, nel qual caso le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, che potrà essere affermata soltanto nelle ipotesi in cui il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. ancora Cass. 17944/2023 cit.).
In merito alla prova della cessione è stato ulteriormente specificato, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, sicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e con accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, e dall'altro che, in proposito, opera certamente il principio di non contestazione, sicché in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato, esulando i fatti non contestati dal cd. thema probandum (v. Cass. 17944/2023 cit.). In definitiva, soltanto se l'esistenza del contratto di cessione sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto, grava sul cessionario l'onere di fornire prova del contratto, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, dovendosi ulteriormente precisare che in tal caso l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato, unitamente ad altri elementi, come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, che potrebbe avvenire “ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.” (v. in merito, Cass. 17944/2023 cit., richiamata altresì da Cass. 5478/2024, non massimata).
Ebbene, nel caso di specie parte opponente non ha specificatamente contestato l'esistenza del contratto di cessione, limitandosi unicamente a dedurre la mancata prova della cessione stessa, ciò che esclude la sussistenza di una specifica contestazione in merito al fatto storico dell'intervenuta cessione, atteso che “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (v. Cass 17889/2020). Ad ogni modo,
l'odierna opposta ha versato in atti una serie di documenti, da cui può desumersi in via
Pag. 7 di 25 presuntiva, pur in assenza del contratto di cessione, l'esistenza di quest'ultima, nonché
l'inclusione del credito nell'operazione di cessione e, segnatamente: a) l'avviso della cessione nella
Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 143 del 5.12.2019 (v. doc. 3 fasc. parte opposta), nel quale si dà conto dell'intervenuta cessione in data 2.12.2019 da parte della cedente dei crediti di cui sono specificatamente definiti i criteri di identificazione (sul punto, peraltro, parte opponente non ha articolato alcuna specifica contestazione), ove è altresì previsto, oltre alla possibilità di chiedere conferma dell'avvenuta cessione riconosciuta ai debitori ceduti, che i dati indicativi di ciascuno dei crediti sono messi a disposizione sul sito Internet https://www.securitisation-
sino all'estinzione del credito ceduto, in relazione al quale parte Controparte_8 opposta ha altresì prodotto l'elenco delle posizioni cedute (v. doc. 19 fasc. parte opposta), con indicazione del numero identificativo del credito (NDG 109089) riferibile all'odierna opponente;
b) l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuta cessione (v. p. 4 della visura camera di cui al doc. 4 fasc. parte opposta); c) la dichiarazione della banca cedente del 28.9.2023, attestante sia la conclusione del contratto di cessione in data 2.12.2019 tra Banca CRAS Credito Cooperativo
Toscano-Siena e sia l'inclusione del credito vantato nei confronti Controparte_1 dell'odierna opponente nella suddetta cessione (v. doc. 6 fasc. parte opposta). A tali elementi deve, peraltro, aggiungersi la circostanza che la dispone dei documenti Controparte_1 probatori del credito ceduto (v. doc. 7 e doc. 11 fasc. parte opposta), da ritenersi indicativa dell'intervenuta cessione alla luce di quanto disposto dall'art. 1262 c.c. (v. in merito alla rilevanza della dichiarazione del cedente e della disponibilità del titolo esecutivo, in motivazione Cass.
10200/2021).
In definitiva, tenuto conto della sostanziale assenza di specifica contestazione, pur a fronte della documentazione prodotta dalla convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione, la cessionaria ha prodotto in giudizio una serie di elementi che possono ritenersi, conformemente ai criteri presuntivi sopra richiamati, indizi gravi, precisi e concordanti della titolarità del credito, sicché può ritenersi provata sia la stessa sussistenza del contratto di cessione, sia l'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti, considerato che su tale ultimo punto parte opponente non ha specificamente contestato né dedotto alcunché, non potendosi ritenere specifica contestazione la mera allegazione contenuta soltanto in comparsa conclusionale della mancanza di idonea prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione, tenuto conto della documentazione tempestivamente prodotta dalla convenuta opposta e sopra richiamata.
Pag. 8 di 25 Di conseguenza, anche sotto tale profilo le doglianze articolate dall'opponente non possono trovare accoglimento.
Inoltre, soltanto in sede di comparsa conclusionale, parte opponente ha dedotto che la mandataria non ha fornito prova della propria iscrizione nell'elenco di cui all'art. CP_2
106 t.u.b.. Ebbene, anche a prescindere dalla tardività di tale eccezione, in via assorbente la giudicante ritiene di dover condividere l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, con cui
è stato affermato che il “conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (v. Cass. 7243/2024; v. in merito anche decreto Prima Presidente Cass., n.
13749/2024).
Anche tale doglianza, dunque, non può trovare accoglimento.
3.3. Da ultimo, quanto alle eccezioni preliminari svolte dall'odierna opponente, non merita accoglimento neppure la doglianza relativa alla nullità della notifica del precetto opposto, in quanto notificato a mezzo del servizio postale e non all'indirizzo di posta elettronica risultante dal
Registro delle Imprese.
In punto di qualificazione, trattasi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, co. 1
c.p.c., attenendo alla regolarità formale dell'atto di precetto.
Ebbene, a prescindere dalla valutazione circa la fondatezza della suddetta doglianza, va osservato che eventuali vizi determinanti la nullità della notificazione dell'atto di precetto devono ritenersi sanati con la proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la “nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui”
(v. in merito, Cass. 24291/2017; conf. Cass. 19120/2020).
Pag. 9 di 25 Ciò posto, nel caso in esame è pacifico che il debitore abbia avuto tempestiva conoscenza del precetto mediante la ricezione della notifica effettuata a mezzo posta presso la sede legale in data
10.8.2023, con la conseguenza che la notificazione, intervenuta in tempo utile, era astrattamente idonea a paralizzare il pignoramento, mediante esecuzione spontanea del pagamento o proposizione dell'opposizione, successivamente formulata nei termini di legge.
Pertanto, anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
4. L'opposizione non merita accoglimento neppure sotto i profili di merito articolati dall'opponente.
4.1. Anzitutto non merita accoglimento il motivo di opposizione volto a fare valere l'inidoneità di entrambi i contratti di mutuo quali titoli esecutivi, in virtù della dedotta natura di mutui condizionati degli stessi e della dedotta mancata prova dell'erogazione della somma mutuata.
Come già evidenziato con l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sospensiva, all'art. 1 di entrambi i contratti di mutuo oggetto di giudizio è previsto che l'importo oggetto del mutuo (€
150.000,00 con riferimento al mutuo del 2009 ed € 75.000,00 con riferimento al mutuo del 2011) viene erogato mediante accredito sul conto intestato alla parte mutuataria e posto presso la banca, al netto dell'imposta sostitutiva e delle spese, e che “la parte mutuataria con la sottoscrizione del presente atto ne dà piena e liberatoria quietanza” (v. contratti di mutuo, doc. 2 e 3 fasc. opponente), contestualmente prevedendo l'impegno della parte mutuataria a non utilizzare detto importo prima del verificarsi delle condizioni previste in contratto e, segnatamente, il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti a garanzia e la consegna alla banca della polizza a garanzia dei danni sull'immobile offerto in garanzia.
In definitiva, nei contratti di mutuo azionati la parte mutuataria ha dichiarato di avere ottenuto l'erogazione della somma mutuata, con corrispondente quietanza contenuta nell'atto notarile, e al contempo si è impegnata a non utilizzarla sino alla costituzione del vincolo sull'immobile offerto in garanzia, in ciò esprimendo la propria volontà negoziale. Inoltre, parte opposta ha prodotto in atti gli estratti conto da cui si desume il contestuale accredito sul conto corrente degli importi relativi sia al mutuo del 2009 (v. doc. 8 fasc. parte opposta) che al mutuo del 2011 (v. doc. 12 fasc. parte opposta).
Sul punto, in linea generale, deve osservarsi che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere anche soltanto giuridica,
Pag. 10 di 25 con la conseguenza che, ai fini della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità in favore del mutuatario (v. Cass. 17184/2015 e Cass. 25569/2011).
Inoltre, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (v. Cass. 17194/2015; conf. Cass. 6174/2020).
Al riguardo, anzitutto nel caso di specie non si ha un vero e proprio mutuo cd. condizionato, fattispecie che ricorre allorquando l'erogazione della somma mutuata avviene materialmente in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, tale che soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo si avrà un titolo esecutivo integrato dalla combinazione dei due atti, bensì un mutuo perfezionatosi immediatamente a seguito della messa a disposizione della somma, di cui il mutuatario ha dato quietanza nell'ambito del contratto di mutuo e che risulta effettivamente e contestualmente erogata, in tal modo facendo insorgere l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario propria del contratto di mutuo.
Infatti, in entrambi i contratti redatti per atto pubblico la mutuataria, che evidentemente ha ricevuto il denaro, ha dichiarato di aver ottenuto la disponibilità della somma mutuata e, nello stesso tempo, si è impegnata a non utilizzarla, in ciò esprimendo la propria volontà negoziale, attestata dalla presenza della quietanza e dal contestuale impegno a non utilizzare la somma versata dalla banca sino al verificarsi delle condizioni pattuite in contratto.
Ebbene, la giudicante ritiene che in conseguenza di ciò il mutuo azionato deve ritenersi valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Al riguardo, infatti, con riferimento alla questione dell'astratta configurabilità o meno di un titolo esecutivo nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante in pegno o deposito irregolari alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all'avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi, la giurisprudenza di legittimità, da ultimo pronunciatasi a Sezioni Unite - a seguito del contrasto riscontratosi in virtù della pronuncia n. 12007/2024
(richiamata da parte opponente in comparsa conclusionale) che aveva escluso la sussistenza di un
Pag. 11 di 25 titolo esecutivo laddove il mutuatario, dopo il perfezionamento del contratto di mutuo, costituisca un deposito cauzionale infruttifero, a fronte del quale le somme date a mutuo tornano immediatamente e integralmente nella disponibilità della banca mutuante e, dunque, non sono più nella disponibilità della mutuataria - ha affermato che il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto “costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.” (v. Cass. Sez. Un. 5968/2025). Precisa, infatti, la richiamata pronuncia che i patti accessori (es. deposito irregolare o altro negozio equipollente a funzione cauzionale)
“attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.”, salvo il caso in cui nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario (v. ancora Cass. SU 5968/2025 cit.).
Nel caso di specie, avendo la mutuataria evidentemente assunto l'obbligo, univoco ed espresso, di restituire la somma mutuata, effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica mediante accredito in conto corrente, i contratti di mutuo oggetto di giudizio devono ritenersi titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. e la relativa doglianza deve essere disattesa.
4.2. Non meritano accoglimento neppure le doglianze relative alla dedotta indeterminatezza degli interessi corrispettivi.
Anzitutto, deve osservarsi che in entrambi i contratti di mutuo i tassi di interesse sono inequivocamente determinati. Infatti, all'art. 1 del contratto di mutuo del 2009 è previsto che, sulla somma di denaro mutuata, la parte mutuataria si obbliga a corrispondere “il tasso d'interesse annuo nominale del 4,55% (quattro virgola cinquantacinque per cento) fino al 31 dicembre 2009; in ogni caso, il tasso nominale annuo non potrà essere inferiore al 3,95% (tre virgola novantacinque per cento)”, mentre per il periodo successivo è pattuito un tasso variabile determinato “in base all'andamento dell'EURIBOR 6
MESI, moltiplicato per il coefficiente 365/360 e quindi arrotondato ai 5/100 (cinque centesimi) superiori;
il valore così risultante sarà aumentato di 3,50 (tre virgola cinquanta) punti. Il valore dell'EURIBOR 6 MESI da
Pag. 12 di 25 prendere in riferimento sarà quello medio del secondo mese antecedente quello di decorrenza della variazione. Le variazioni saranno effettuate con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. La prima variazione sarà effettuata con decorrenza 1° gennaio 2010” (v. doc. 2 fasc. parte opponente).
Parimenti, all'art. 2 del contratto di mutuo del 2011 è previsto che, sulla somma di denaro mutuata, la parte mutuataria si obbliga a corrispondere “il tasso d'interesse annuo nominale del 3,50%
(tre virgola cinquanta per cento) fino al 30 giugno 2011” e che “in ogni caso, il tasso nominale annuo non potrà essere inferiore al 3,50% (tre virgola cinquanta per cento)”, mentre per il periodo successivo è pattuito un tasso variabile determinato “in base all'andamento dell'EURIBOR 6 MESI, moltiplicato per il coefficiente
365/360 e quindi arrotondato ai 5/100 (cinque centesimi) superiori;
il valore così risultante sarà aumentato di 3
(tre) punti. Il valore dell'EURIBOR 6 MESI da prendere in riferimento sarà quello medio del secondo mese antecedente quello di decorrenza della variazione. Le variazioni saranno effettuate con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. La prima variazione sarà effettuata con decorrenza 1° luglio 2011.” (v. doc. 3 fasc. parte opponente).
Risulta, dunque, evidente che le parti hanno pattuito il tasso variabile (applicabile successivamente al 31.12.2009 quanto al primo mutuo e successivamente al 30.6.2011 quanto al secondo mutuo) determinato aggiungendo – e, dunque, sommando - i punti percentuali (pari a
3,50 nel primo contratto e pari a 3 nel secondo contratto) al parametro BO (v. peraltro documento di sintesi relativo al mutuo del 2011, ove è esplicitato che successivamente al
30.6.2011 “verrà applicato BO 6 mesi media mensile + 3,00 (spread); in ogni caso il tasso non potrà essere inferiore al 3,50%”; doc. 11 fasc. parte opposta).
Infine, quanto al valore “MEDIO” dell'BO, deve osservarsi che, per costante giurisprudenza, cui si intende dare seguito, attraverso il richiamo al parametro dell'BO, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo.
Invero, affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto e con la precisazione che i dati ed il criterio di calcolo devono essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, non rilevando di contro la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. in motivazione, Cass.
36036/2023).
Pag. 13 di 25 Ciò posto il tasso BO, in accordo con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, deve ritenersi un riferimento certo e determinato, atteso che trattasi del tasso di interesse medio applicato nelle transazioni finanziarie dagli istituti di credito europei c.d. primari ed è calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee, dunque dotato delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza (v. in motivazione Cass. 12007/2024, laddove è stato affermato che, in caso di pattuizione del tasso di interesse con riferimento al parametro BO, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispettivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto.”). Di conseguenza, posto che l'BO è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla European Money Markets Institute
(già European Banking Federation, EBF) come media dei tassi d'interesse ai quali le banche cd. primarie attive nel mercato monetario dell'euro offrono depositi interbancari, il tasso comunicato non può che essere uno solo e deve essere individuato in quello comunicato dall'ente di riferimento.
Le previsioni contrattuali in esame risultano, pertanto, sufficientemente dettagliate, sicché anche tale doglianza non può essere accolta.
4.3. Non meritano accoglimento neppure le doglianze relativa alla mancata indicazione del regime finanziario, della tipologia di piano di ammortamento e delle modalità di ricalcolo della rata, nonché alla mancata indicazione del TAE.
Anzitutto, dal testo contrattuale risultano chiaramente pattuiti l'importo mutuato e, quindi, il capitale di riferimento (art. 1 contratti di mutuo), il tasso di interesse, anche di mora (art. 1 contratti di mutuo), nonché gli interessi di preammortamento (art. 2 contratti di mutuo), la durata dell'ammortamento e il numero complessivo delle rate (art. 2 contratti di mutuo), nonché la periodicità dei pagamenti, la composizione della rata e la quantificazione della stessa al momento della stipula del contratto (v. ancora art. 2 contratti).
Infatti, oltre a prevedere la determinazione del tasso di interesse (v. supra), l'art. 2 del contratto di mutuo del 2009 prevede, all'art. 2, che la parte mutuataria si obbliga a restituire alla banca mutuante la somma ricevuta “nel termine di anni 9 (nove) a decorrere dal 1° settembre 2010, data di inizio Pag. 14 di 25 dell'ammortamento, mediante il pagamento di n. 108 (centootto) rate mensili posticipate dell'importo attualmente di Euro 1.695,37 (milleseicentonovantacinque virgola trentasette), tutte comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolati questi al tasso del 4,55% (quattro virgola cinquantacinque per cento) nominale annuo. Detto importo potrà variare in base alle variazioni del tasso di interesse come indicato all'art.
1. Le rate di ammortamento stabilite dovranno essere pagate alla fine di ciascun mese, a partire dalla prima scadenza del 30 settembre 2010 e fino all'ultima del 31 agosto 2019 e con l'intesa che parte mutuataria dovrà corrispondere gli interessi di pre-ammortamento mediante n. 11 (undici) rate di soli interessi calcolati al tasso di interesse nominale annuo del 4,55% (quattro virgola cinquantacinque per cento) variabili secondo quanto previsto dall'art. 1, scadenti
l'ultimo giorno di ciascun mese, con la prima scadenza il 31 ottobre 2009 e l'ultima scadenza il 31 agosto 2010”
(v. doc. 2 fasc. parte opponente).
Analogamente, l'art. 2 del contratto di mutuo del 2011 prevede che la parte mutuataria si obbliga a restituire alla banca mutuante la somma ricevuta “nel termine di anni 19 (diciannove) e 6 (sei) mesi a decorrere dal 1° aprile 2011, data di inizio dell'ammortamento, mediante il pagamento di n. 233
(duecentotrentatré) rate mensili posticipate dell'importo di Euro 390 (trecento novanta) ed una rata finale di Euro
18.080,32 (diciottomilaottanta virgola trentadue) tutte comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolati questi al tasso del 3,50% (tre virgola cinquantacinque per cento) nominale annuo. Detto importo potrà variare in base alle variazioni del tasso di interesse come indicato all'art.
1. Le rate di ammortamento stabilite dovranno essere pagate alla fine di ciascun mese, a partire dalla prima scadenza del 30 aprile 2011 e fino all'ultima del 31 settembre 2030 e con l'intesa che parte mutuataria dovrà corrispondere gli interessi di pre-ammortamento da oggi al 31 marzo 2011 nell'ammontare di Euro 7,20 (sette virgola venti)” (v. doc. 3 fasc. parte opponente).
In merito, parte opponente ha lamentato la nullità del contratto con riferimento alla mancata indicazione della tipologia di piano di ammortamento (poi definito dalla parte opponente come piano di ammortamento francese a rata costante redatto in capitalizzazione composta, v. p. 10 atto introduttivo e perizia di parte) e del regime finanziario di capitalizzazione (semplice o composta) applicata al piano di ammortamento del contratto oggetto di giudizio, nonché della modalità di ricalcolo della rata.
Ebbene, sul punto, deve rilevarsi che l'indicazione della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata (composta, nel qual caso gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, ovvero semplice, in cui gli interessi hanno uno sviluppo lineare) non incide sulla determinatezza della clausola contrattuale, una volta che sia chiaramente indicato, come nel caso di specie, l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse
Pag. 15 di 25 nominale ed effettivo, la periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitali e interessi.
Sul punto, infatti, deve ritenersi applicabile anche ai mutui a tasso variabile il principio espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite in materia di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento di tipo standardizzato tradizionale, secondo cui “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (v. Cass. Sez. Un. 15130/2024 cit.). Invero, è stato condivisibilmente affermato che l'indagine in ordine alla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, in quanto profilo non rilevante sia in relazione alla struttura contrattuale e all'integrità del consenso, sia in relazione al controllo di meritevolezza del contratto, sicché il motivo di opposizione che fa leva sulla maggiore onerosità del regime finanziario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento non incide sulla valutazione di determinatezza dell'oggetto del contratto, né incide sul tasso annuo o sul tasso effettivo globale, in mancanza di una produzione di interessi su interessi (v. ancora Cass. Sez. Un. 15130/2024). Quanto, invece, al profilo della violazione della normativa sulla trasparenza, l'art. 117 t.u.b. non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento del contratto, né lo richiede la normativa secondaria e, dunque, nessuna violazione può riscontrarsi laddove sia prevista la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (v. ancora Cass. Sez. Un. 15130/2024).
Come sopra accennato, tali principi devono trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato sia non fisso ma variabile (e ancorato, come nel caso in esame, ad un indice predeterminato), ove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto soltanto sul capitale residuo, variando dunque soltanto la quantificazione degli interessi dovuti (v. in merito Cass. 7382/2025, in motivazione: “Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento
Pag. 16 di 25 standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”) e non rilevando in merito la circostanza per cui il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non può che essere indicativo, posto che il mutuatario può comunque rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione (v. ancora Cass. 7382/2025 cit.: “Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”).
Tanto premesso, va rilevato che i contratti di mutuo oggetto di giudizio sono conformi ai predetti principi di diritto, contenendo in entrambi i casi i criteri in base ai quali calcolare l'importo della quota per interessi e di quella relativa al capitale da rimborsare, così potendo stabilire quanto dovuto per ogni rata e complessivamente, oltre alle relative scadenze, avendo espressamente indicato il capitale di riferimento, il tasso d'interesse nominale, il TAEG e la durata del prestito, con individuazione del numero e della scadenza delle singole rate oltre al pagamento delle rate relative ai soli interessi di preammortamento.
Con riferimento alla normativa secondaria, peraltro, deve rilevarsi che non essendo prevista alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, per quanto anzidetto, non viene neppure in rilievo quanto previsto all'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 richiamata da parte opponente, atteso che nei contratti di mutuo, ivi compresi quelli con ammortamento alla francese con regime di cd. capitalizzazione composta, vi è soltanto un frazionamento annuale dell'obbligo restitutorio ma non un fenomeno di capitalizzazione degli interessi (v. Cass. 27823/2023, in motivazione: “Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta
Pag. 17 di 25 tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedente. […] La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”; v. altresì Cass. Sez. Un. 15130/2024, in cui viene esplicitato che di per sé il regime composto è una “espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”.).
Inoltre, in entrambi i contratti è espressamente pattuito il TAEG/ISC (nella misura del 4,883% con riferimento al contratto del 2009 e nella misura del 3,881% con riferimento al contratto del
2011), che esprime il tasso annuo effettivo globale comprensivo di tutte le voci di costo connesse al credito, tra cui il tasso nominale e il tasso effettivo, oltre agli altri costi connessi all'erogazione del credito.
Da ciò consegue che anche sotto tale profilo la doglianza non merita accoglimento e per le ragioni sopra esposte deve essere confermato il rigetto della richiesta di disporre c.t.u. contabile in relazione a tali profili, in quanto non necessaria ai fini del decidere.
4.4. Non merita accoglimento neppure la doglianza relativa alla vessatorietà della clausola cd. floor, sull'assunto che trattasi di clausola che introduce un meccanismo identico a quello apprestato dagli strumenti finanziari derivati e che trattasi di condizione contraria al codice del consumo, in quanto non facilmente comprensibile dai consumatori.
In merito al primo profilo, deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha, da ultimo chiarito, che
“costituisce un puro artificio la tesi (anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.” (v. in motivazione,
Cass., Sez. Un., n. 5657/ 2023). Sicché deve escludersi la natura di derivato implicito della Pag. 18 di 25 pattuizione di un tasso minimo contenuta in entrambi i contratti, il che esclude l'assoggettamento della stessa alla disciplina del t.u.f. e, dunque, la dedotta violazione dell'art. 21 t.u.f..
In merito, invece, alla disciplina consumeristica richiamata a sostegno della dedotta vessatorietà della clausola cd. floor, basti osservare che i contratti di mutuo sono stati sottoscritti quale mutuataria dall'odierna opponente, società in nome collettivo, in relazione alla quale all'evidenza non trova applicazione la disciplina dettata in materia di tutela del consumatore.
Anche tale motivo di opposizione deve essere, pertanto, disatteso.
4.5. Da ultimo, deve essere disattesa anche la doglianza relativa alla dedotta usurarietà dei tassi. In particolare, parte opponente ha dedotto la sussistenza di usura oggettiva con riferimento al contratto di mutuo del 2009 e di usura soltanto soggettiva con riferimento al contratto del 2011.
Al riguardo, giova premettere brevi cenni in ordine alla normativa applicabile.
Come noto, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 7 marzo 1996 n. 108, prevede che sia la legge a determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (comma 3) e stabilisce che nella determinazione del tasso d'interesse usurario deve tenersi conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” (comma 4). In particolare, l'art. 1, co. 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. mod. l. 28 febbraio 2001, n. 24, ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. In merito alla determinazione dei limiti superati i quali gli interessi devono ritenersi comunque usurari (cd. tasso soglia usura), l'art. 2, co. 4 l. 108/1996 prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno per ogni operazione, previa una loro suddivisione in categorie e, nel testo inizialmente vigente, il limite oggettivo superato il quale gli interessi sono sempre usurari era pari al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Attualmente, invece, il tasso soglia si ottiene aumentando il tasso medio di un quarto e sommando altri quattro punti percentuali.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto, poi, l'intervento della Banca d'LI che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'LI provvedono
Pag. 19 di 25 quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse (sull'individuazione del cd. tasso soglia con riferimento a tali istruzioni, al fine di rispettare la simmetria tra la metodologia di calcolo del
TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale, v. Cass. 35121/2022, che richiama Cass. Sez. Un. 16303/2018).
In merito agli interessi moratori, deve poi rilevarsi che la Banca d'LI, a decorrere dal d.m. 25 marzo 2003 in poi, ha iniziato a rilevare, a fini statistici, la misura media dell'incremento applicato dagli Istituti di credito rispetto agli interessi corrispettivi. Invero, la Suprema Corte, nell'affermare l'applicabilità della normativa in tema di usura anche agli interessi moratori e la necessità di sottoporre i due tassi a due diverse e separate valutazioni (trattandosi di interessi aventi natura e finalità diverse, gli uni espressione della naturale fruttuosità del denaro, gli altri aventi natura risarcitoria in conseguenza dell'inadempimento), ha ritenuto che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non precluda l'applicazione dei decreti ministeriali, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali (v. Cass., Sez. Un. 19597/2020), atteso che tale rilevazione statistica costituisce un'utile indicazione oggettiva, priva di discrezionalità in quanto basata su dati fattuali di tipo statistico medio, idonea a determinare la soglia rilevante per gli interessi di mora, nel senso di ritenere usuraria la clausola sugli interessi moratori che si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate dagli operatori. In linea con l'orientamento di legittimità sopra richiamato, cui si ritiene di dover dare seguito, tale maggiorazione media rispetto agli interessi corrispettivi rappresenta, quindi, il parametro oggettivo di confronto per verificare la usurarietà degli interessi moratori. Maggiorazione che, nel caso di specie, è rilevata nel 2.1% (maggiorazione individuata sino al d.m. 21 dicembre 2017), tale che la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata sulla base del tasso soglia determinato incrementando il T.E.G.M. del 2.1% e poi aumentando della metà il tasso così ottenuto.
Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti con riferimento alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel
Pag. 20 di 25 decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (v. Cass. SU 19597/2020 cit.; conf. Cass. 26525/2024).
Nel caso di specie, parte opponente nulla ha dedotto in merito agli interessi moratori applicati in concreto, né ha invero articolato uno specifico motivo di doglianza in riferimento alla clausola negoziale ad essa relativa, raffrontati con la misura del TEGM nel periodo considerato. Infatti, nei propri scritti difensivi parte opponente ha, dapprima, raffrontato (erroneamente) l'ISC pattuito in contratto con il tasso soglia usura degli interessi corrispettivi del periodo di riferimento e, soltanto in sede di seconda memoria istruttoria, ha raffrontato il TEG come ricalcolato dal perito di parte con il tasso soglia usura degli interessi corrispettivi di riferimento, riscontrando il superamento del tasso soglia usura soltanto con riferimento al contratto del 2009, calcolando un
TEG pari a 5,26%, a fronte di un tasso soglia usura del 4,875%.
Ciò posto, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio contabile con riferimento alla dedotta usurarietà oggettiva relativamente al contratto di mutuo del 2009 e l'ausiliario del giudice, con indagine di rigore scientifico e scevra di vizi logico-argomentativi, che si è attenuta ai quesiti posti e che, in definitiva, può essere posta a fondamento della presente decisione, ha escluso il superamento del tasso soglia usura sia con riferimento ai tassi di interesse corrispettivi sia con riferimento ai tassi di interesse moratori pattuiti, sulla base della documentazione versata in atti.
In particolare, il c.t.u. nominato, effettuando i calcoli del TEG secondo le istruzioni della Banca
d'LI vigenti al momento della pattuizione, ha così concluso: “Il TEG del mutuo è il 4,827%, inferiore al tasso soglia per il IV° trimestre 2009 determinato nel 4,875% e pertanto non si rilevano violazioni della L. 108/96 con riferimento al tasso contrattuale pattuito. Non sussistono quindi i presuuposti per effettuare nessun riconteggio Con riferimento agli interessi di mora, all'articolo 1 penultimo capoverso del contratto è stabilito, che gli stessi sono determinati maggiorando di 0,25 punti il tasso contrattuale. Il tasso iniziale pattuito sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento è il 4,55%, pertanto il tasso di mora viene determinato applicando la maggiorazione di 0,25 punti percentuali, determinando un tasso di mora del 4,80%.
[…] Il tasso di mora pattuito del 4,80% è inferiore al tasso soglia per il IV° trimestre 2009, maggiorato di 2,1 punti, determinato nel 8,03% e pertanto non si rilevano violazioni della L. 108/96 con riferimento al tasso contrattuale di mora pattuito.”.
Al riguardo, non può trovare accoglimento la richiesta di parte opponente di inserire nel calcolo del TEG gli onorari di perizia in favore di e le commissioni a fondo rischi e a Persona_6 fondo spese in favore di Toscana Confidi che risultano addebitate in conto corrente in data
5.11.2009 (v. doc. 8 fasc. parte opposta), atteso che, pur trattandosi di spese astrattamente Pag. 21 di 25 rilevanti ai fini del calcolo del TEG alla luce delle Istruzioni della Banca d'LI, come evidenziato anche dal c.t.u., non è stata prodotta in atti alcuna documentazione tale da consentire la corretta determinazione della natura delle spese e del relativo ammontare riferibile al finanziamento ottenuto, né tali spese risultano essere richiamate nella documentazione relativa al contratto di mutuo presente in atti, traendo la deduzione di parte attrice (peraltro espressa in atti soltanto in sede di comparsa conclusionale) la propria fonte unicamente nelle annotazioni in conto corrente prodotte dalla banca opposta, senza tuttavia alcun riferimento specifico al contratto di finanziamento in esame, neppure offerto dalla parte opponente in via assertiva o attraverso la produzione di documentazione di supporto.
Del resto, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è senz'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione però che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. in merito Cass. 4867/2024).
Di conseguenza, deve condividersi la decisione del c.t.u. di non effettuare ulteriori conteggi, in assenza di elementi tali da consentire la riferibilità di dette spese al finanziamento ottenuto.
Neppure può essere riscontrata un'ipotesi di usura soggettiva con riferimento al mutuo del 2011, in relazione al quale la parte opponente non ha mai dedotto il superamento dei tassi soglia vigenti al momento della stipulazione del contratto.
Come noto, ai sensi dell'art. 644 co. 3 c.p. sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia usura, che “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Ebbene, parte opponente con l'atto introduttivo e con la successiva prima memoria ex art. 171 ter
c.p.c., si è limitata a dedurre, senza alcuna specificazione in merito, le palesi difficoltà economiche e finanziarie in cui versava la mutuataria, note alla banca finanziatrice stante l'evidenza della CRIF della Banca d'LI, e il costo dell'operazione di finanziamento di poco inferiore al tasso soglia usura, in ciò facendone discendere la sussistenza di usura soggettiva. Soltanto con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha dedotto che dalla lettura della Centrale Rischi Banca d'LI risulta che prima della concessione del secondo mutuo, nel febbraio 2011, l'azienda aveva un
Pag. 22 di 25 utilizzato su apertura di credito in conto corrente ben oltre l'accordato e che era presente un altro finanziamento con rate arretrate, situazioni entrambe riscontrabili da anni, almeno rispettivamente dal 2008 e dal 2010.
Al riguardo deve anzitutto osservarsi che le deduzioni contenute per la prima volta nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. sono tardive, in quanto allegate allorché le preclusioni assertive erano già maturate. Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalla tardività degli elementi di fatto introdotti per la prima volta con la seconda memoria, deve in ogni caso osservarsi che la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria della società non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, che non può essere desunto neppure semplicisticamente dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, posto che, come affermato più volte nella giurisprudenza di merito, risponde alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, in quanto legati al rischio imprenditoriale del mutuante di non riuscire a recuperare quanto erogato. In particolare, la fattispecie di cui all'art. 644, co. 3 c.p. richiede “la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi
(desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede)”, con onere della prova di entrambi i presupposti gravante su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, “senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.” (v. Cass. 19282/2014; v. Cass. 24971/2020).
Una siffatta prova non è stata fornita nel caso di specie, posto che le allegazioni di parte opponente, oltre che tardive, sono al più tali da dimostrare la sussistenza di debiti pregressi, ma non anche la sussistenza di un effettivo stato di bisogno, in assenza peraltro di una seria illustrazione della complessiva condizione patrimoniale e finanziaria della società al momento della pattuizione, con conseguente approfittamento da parte della banca (v. Cass. 29471/2020 cit., in motivazione: “è infatti evidente che la grave difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, che sarebbe stata ammessa dalla creditrice, non va confusa con lo stato di bisogno in parola, diversamente incorrendosi nella semplificazione tautologica per cui chi non adempie alle proprie obbligazioni lo fa legittimamente perché non può”).
Pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo l'opposizione non può trovare accoglimento.
Pag. 23 di 25 5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), in ragione dei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (da € 260.001,00 a € 520.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Parimenti, in virtù del medesimo principio di soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di giudizio, devono essere poste, nei rapporti interni, definitivamente a carico di parte opponente, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
Di contro, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., sollecitata senza espressa domanda (non necessaria, v. Cass. Cass., Sez. Un., 9912/2018) dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, non ravvisandosi, in considerazione del dibattito giurisprudenziale sussistente con riferimento ad alcuni motivi di opposizione, una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da Parte_1
, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
− rigetta l'opposizione;
− condanna parte opponente Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] CP_1
e, per essa, la mandataria che liquida in € 22.457,00 per
[...] CP_2 compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
− pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico di parte attrice opponente
[...]
nei rapporti interni tra le parti. Parte_1
Così deciso in Siena, in data 21 giugno 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 24 di 25 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pag. 25 di 25