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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2439/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CHIARA Parte_1 C.F._1
BARSOCCHINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza San
Romano n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
GIOVANNI BIAGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale
Castruccio Castracani n. 243, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omologare con sentenza la separazione consensuale, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, stante comunque il dovere di comunicare la nuova residenza all'altro coniuge.
Disporre lo scioglimento della comunione legale dei beni.
La casa coniugale, acquistata dai coniugi, prima del matrimonio, in comunione al 50%, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra unitamente con la FI . I coniugi Parte_1 NA continueranno a farsi carico del pagamento del mutuo, contratto per l'acquisto della casa coniugale,
1 al 50% ciascuno, fino a quando l'immobile sarà alienato a terzi.
La sig.ra si impegna a trasferire al più presto, attivandosi immediatamente e comunque Parte_1 entro 24 mesi dalla separazione personale dal coniuge, la residenza propria e della FI
[...]
in un appartamento che la stessa condurrà in locazione. Per_1
Il ricavato della vendita della casa coniugale sarò così suddiviso:
1. In primis all'estinzione del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile compravenduto;
2. Una volta estinto il contratto di mutuo, € 60.000,00 (o la somma residua, se OR) verranno restituiti al sig. per rimborsarlo dell'acconto inizialmente versato. Parte_2
3. L'eventuale eccedenza, già detratte le somme indicate sub punti 1 e 2, verrà divisa al 50% tra i coniugi.
Disporre l'affido della FI OR della coppia, , ad entrambi i genitori, secondo le NA disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della FI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla FI. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla FI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I coniugi stabiliscono che, per i primi due anni successivi alla separazione personale, non introdurranno nuovi/e compagni/compagne nella vita della propria FI.
In ordine al regime di visita e di incontri tra la OR ed il padre, il sig. Parte_2 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli della FI OR, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé , due pomeriggi a settimana, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita NA di dall'Istituto scolastico frequentato dalla FI fino a dopo cena, allorquando verrà NA riaccompagnata presso l'abitazione della madre. A settimane alternate starà dal padre NA anche il sabato introducendo il pernotto fino alla domenica mattina.
I coniugi avranno cura di far coincidere, nel rispetto degli impegni dei genitori e di , i NA weekend di spettanza del padre con i fine settimana in cui quest'ultimo ha collocato presso di sé il figlio avuto da una precedente relazione, Persona_2
I coniugi saranno liberi di accordarsi diversamente, in ragione dei propri impegni e di quelli della piccola (possibilmente in sovrapposizione all'esercizio dei diritti di visita del sig. NA con l'altro figlio avuto da precedente relazione). Pt_2 Per_2
Per quanto concerne le festività del Santo Natale, S. Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Befana,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo ed il giorno del compleanno della OR, in deroga alla normale calendarizzazione, i genitori terranno con sé la FI un giorno intero ciascuno, con criterio di alternanza ed invertendo i ruoli ogni anno, in maniera che la bambina possa godere della presenza di un genitore, anche se ad anni alterni, per ciascuna di tali importanti festività.
trascorrerà due settimane, in estate, non consecutive, con entrambi i genitori, in deroga NA alla normale calendarizzazione. Detti periodi dovranno essere comunicati all'atro genitore entro il
31 maggio di ogni anno e comunque con almeno un mese di anticipo e tenuto conto degli impegni
2 della OR. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la FI, nonché le date di partenza e di ritorno, rendendosi reperibili almeno una volta al giorno.
Disporre che il sig. corrisponda mensilmente, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario della FI, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di €
300,00 (Euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT.
Tale importo sarà corrisposto dal ricorrente, nell'interesse della FI , alla sig.ra NA
sul conto corrente alla stessa intestato, attraverso bonifico bancario. Pt_1
L'assegno unico, versato dall'Inps nell'interesse della FI OR , sarà percepito NA interamente dalla sig.ra genitore prevalentemente collocatario. Parte_1
Disporre che le spese straordinarie nell'interesse della FI OR , siano poste a NA carico di entrambi i genitori, in misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, così come individuate nel protocollo adottato presso l'intestato Tribunale e al quale integralmente si rinvia e saranno rimborsate dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Tali spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori stessi, salvo che si tratti di spese necessarie e urgenti.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della FI.
Entrambi i genitori potranno beneficiare delle detrazioni fiscali per la FI nella misura del 50% ciascuno.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, anche per la FI . NA
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, per cui i coniugi rinunciano a chiedere un contributo per il proprio mantenimento all'altro coniuge, dichiarandosi economicamente autosufficienti. I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni questione di natura economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Con spese totalmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Porcari (LU) il 20/4/2023, antecedentemente al quale è nata la FI
[...]
(nata il [...]), ancora ORnne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. 3 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Porcari (LU) in data 20/4/2023, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Porcari (LU) all'Atto Numero 4, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno
2023, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Porcari (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CHIARA Parte_1 C.F._1
BARSOCCHINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza San
Romano n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
GIOVANNI BIAGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale
Castruccio Castracani n. 243, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omologare con sentenza la separazione consensuale, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, stante comunque il dovere di comunicare la nuova residenza all'altro coniuge.
Disporre lo scioglimento della comunione legale dei beni.
La casa coniugale, acquistata dai coniugi, prima del matrimonio, in comunione al 50%, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra unitamente con la FI . I coniugi Parte_1 NA continueranno a farsi carico del pagamento del mutuo, contratto per l'acquisto della casa coniugale,
1 al 50% ciascuno, fino a quando l'immobile sarà alienato a terzi.
La sig.ra si impegna a trasferire al più presto, attivandosi immediatamente e comunque Parte_1 entro 24 mesi dalla separazione personale dal coniuge, la residenza propria e della FI
[...]
in un appartamento che la stessa condurrà in locazione. Per_1
Il ricavato della vendita della casa coniugale sarò così suddiviso:
1. In primis all'estinzione del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile compravenduto;
2. Una volta estinto il contratto di mutuo, € 60.000,00 (o la somma residua, se OR) verranno restituiti al sig. per rimborsarlo dell'acconto inizialmente versato. Parte_2
3. L'eventuale eccedenza, già detratte le somme indicate sub punti 1 e 2, verrà divisa al 50% tra i coniugi.
Disporre l'affido della FI OR della coppia, , ad entrambi i genitori, secondo le NA disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della FI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla FI. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla FI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I coniugi stabiliscono che, per i primi due anni successivi alla separazione personale, non introdurranno nuovi/e compagni/compagne nella vita della propria FI.
In ordine al regime di visita e di incontri tra la OR ed il padre, il sig. Parte_2 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli della FI OR, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé , due pomeriggi a settimana, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita NA di dall'Istituto scolastico frequentato dalla FI fino a dopo cena, allorquando verrà NA riaccompagnata presso l'abitazione della madre. A settimane alternate starà dal padre NA anche il sabato introducendo il pernotto fino alla domenica mattina.
I coniugi avranno cura di far coincidere, nel rispetto degli impegni dei genitori e di , i NA weekend di spettanza del padre con i fine settimana in cui quest'ultimo ha collocato presso di sé il figlio avuto da una precedente relazione, Persona_2
I coniugi saranno liberi di accordarsi diversamente, in ragione dei propri impegni e di quelli della piccola (possibilmente in sovrapposizione all'esercizio dei diritti di visita del sig. NA con l'altro figlio avuto da precedente relazione). Pt_2 Per_2
Per quanto concerne le festività del Santo Natale, S. Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Befana,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo ed il giorno del compleanno della OR, in deroga alla normale calendarizzazione, i genitori terranno con sé la FI un giorno intero ciascuno, con criterio di alternanza ed invertendo i ruoli ogni anno, in maniera che la bambina possa godere della presenza di un genitore, anche se ad anni alterni, per ciascuna di tali importanti festività.
trascorrerà due settimane, in estate, non consecutive, con entrambi i genitori, in deroga NA alla normale calendarizzazione. Detti periodi dovranno essere comunicati all'atro genitore entro il
31 maggio di ogni anno e comunque con almeno un mese di anticipo e tenuto conto degli impegni
2 della OR. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la FI, nonché le date di partenza e di ritorno, rendendosi reperibili almeno una volta al giorno.
Disporre che il sig. corrisponda mensilmente, a titolo di concorso spese per il Parte_2 mantenimento ordinario della FI, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di €
300,00 (Euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT.
Tale importo sarà corrisposto dal ricorrente, nell'interesse della FI , alla sig.ra NA
sul conto corrente alla stessa intestato, attraverso bonifico bancario. Pt_1
L'assegno unico, versato dall'Inps nell'interesse della FI OR , sarà percepito NA interamente dalla sig.ra genitore prevalentemente collocatario. Parte_1
Disporre che le spese straordinarie nell'interesse della FI OR , siano poste a NA carico di entrambi i genitori, in misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, così come individuate nel protocollo adottato presso l'intestato Tribunale e al quale integralmente si rinvia e saranno rimborsate dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Tali spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori stessi, salvo che si tratti di spese necessarie e urgenti.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della FI.
Entrambi i genitori potranno beneficiare delle detrazioni fiscali per la FI nella misura del 50% ciascuno.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, anche per la FI . NA
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, per cui i coniugi rinunciano a chiedere un contributo per il proprio mantenimento all'altro coniuge, dichiarandosi economicamente autosufficienti. I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni questione di natura economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Con spese totalmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Porcari (LU) il 20/4/2023, antecedentemente al quale è nata la FI
[...]
(nata il [...]), ancora ORnne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. 3 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Porcari (LU) in data 20/4/2023, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Porcari (LU) all'Atto Numero 4, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno
2023, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Porcari (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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