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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE III CIVILE
r.g. n. 16039/22
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26.3.25 si dà atto del deposito di note di trattazione di parte attrice del 17.3.25 e di parte convenuta del 25.3.25, esaminate le quali il giudice così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Terza Civile
R.G. 16039/2022
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Luisa
Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FRANCESCO CALDERONE
attore e
(C.F. ), assistito Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. BARBARA OLIVERI
convenuta
CONCLUSIONI: come da rispettive note di trattazione del 17.3.25 per parte attrice e del 25.3.25 per parte convenuta
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento Controparte_1
della proprietà dell'immobile sito in Paternò, via De Gasperi n. 8, piano
II, sc. E, con box auto seminterrato sc. E e 1/3 indiviso di un locale deposito posto sempre alla sc. E, piano terra del condominio Lotus 82
pal E in Paternò, in misura del 50% ciascuno, nonché la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
15.840,00 per il godimento esclusivo dell'immobile a far data dal gennaio 2019 fino al dicembre 2022.
pag. 2/12 A fondamento della propria domanda il ha dedotto di avere Pt_1
acquistato in comproprietà con la in costanza di matrimonio CP_1
e in regime di separazione dei beni il predetto immobile e di avere fornito a quest'ultima la provvista di € 5.165,00 necessaria all'acquisto di ulteriori 2/6 del locale deposito succitato, intestato alla sola
. CP_1
In seguito alla separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Catania n. 4606/15 del 5.6.15 l'abitazione familiare con le relative pertinenze era stata assegnata alla , CP_1
in considerazione della circostanza il figlio della coppia,
[...]
viveva con la madre e non era economicamente Persona_1
autosufficiente.
L'assegnazione dell'abitazione, tuttavia, era stata revocata nell'ambito del procedimento di divorzio, all'esito dell'udienza presidenziale del
16.1.19 attesa la raggiunta indipendenza economica del figlio della coppia;
revoca confermata anche nella sentenza di divorzio n. 3118/21
pubblicata in data 9.7.21.
Nonostante la predetta revoca dell'assegnazione della casa familiare,
tuttavia, la aveva continuato a godere in via esclusiva CP_1
dell'immobile, senza alcun titolo e consenso da parte del comproprietario.
pag. 3/12 Sulla scorta delle suddette considerazioni l'attore ha formulato le domande sopra meglio specificate.
, costituitasi in giudizio ha contestato la Controparte_1
fondatezza della domanda avversaria, pur non contestando la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
La convenuta, dopo avere contestato che la provvista per l'acquisto dei
2/6 del deposito suddetto appartenesse al atteso che essa era Pt_1
stata fornita al coniuge in contanti, ha contestato, innanzitutto, il valore locativo attribuito all'immobile dalla controparte e ha, inoltre, dedotto di non avere mai impedito all'attore di godere dell'immobile del quale,
peraltro, detiene le chiavi.
In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto: a) l'adempimento dell'obbligazione del di versare alla stessa la somma di € Pt_1
13.312,35 corrispondente al 50% del mutuo fondiario acceso dalle parti per l'acquisto dell'immobile, saldato integralmente dalla , per CP_1
come emerge anche dalla sentenza di separazione;
b) il pagamento di €
6.800,00 non versati fino al 15.1.19, dovuti a titolo di mantenimento del figlio della coppia sulla scorta della sentenza di separazione e di ulteriori spese straordinarie per € 356,00 (pari al 50% delle tasse straordinarie per l'istruzione universitaria del figlio relative alla rata di ottobre 2013), € 276,00 ed € 730,90 rispettivamente pari al 50% di spese sanitarie e straordinarie per il figlio;
c) € 8.000,00 per il pag. 4/12 pagamento di un finanziamento acceso dall'attore presso , il CP_2
cui versamento le era stato ingiunto con provvedimento monitorio, in quanto garante dell'adempimento dell'obbligazione; d) la restituzione degli interessi del finanziamento di € 24.813,40 erogato alla CP_1
a fronte di una richiesta di € 42.000,00 per fare fronte al mancato versamento da parte del del mantenimento per il figlio disposto Pt_1
dalla sentenza di separazione e per pagare il debito del convenuto verso
. CP_2
La domanda riconvenzionale è stata contestata dal con riguardo Pt_1
alle somme dovute per il mantenimento del figlio, che ha dichiarato di avere regolarmente sostenuto, eccependo, in ogni caso, la prescrizione dell'obbligazione e con riguardo alle spese straordinarie, individuate in modo eccessivamente generico, nonché con riguardo agli interessi relativi al finanziamento, atteso che non vi è prova della circostanza che esso - richiesto per un importo nettamente superiore all'ammontare delle somme - sia stato acceso per le ragioni addotte dalla convenuta.
L'attore, inoltre, ha chiesto anche di portare in compensazione con l'eventuale credito riconosciuto alla controparte quello costituito dal pagamento della somma di € 24.960,00 per le opere necessarie a rendere il locale deposito abitabile.
pag. 5/12 La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 26.3.25, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito del procedimento si ritiene che la domanda di parte attrice sia infondata.
Non può essere accolta la domanda di accertamento della comproprietà
proposta dal atteso che constano in atti solamente l'atto Pt_1
pubblico di acquisto dell'appartamento, del box e di 1/3 del locale deposito succitati del 7.5.01 e quello dei restanti 2/6 del locale deposito del 16.7.09, senza che siano state neppure prodotte le visure ipotecarie del ventennio anteriore alla domanda;
anche per ottenere il mero accertamento della comproprietà di un bene, infatti, al pari della rivendica, bisogna assolvere all'onere della “probatio diabolica” della
titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta
che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul
diritto di proprietà tutelato "erga omnes" (cfr. Cass. Civ., sent. n.
1210/17).
Tanto premesso, in ogni caso, infondata è anche la domanda di risarcimento del danno da occupazione e godimento esclusivo dell'immobile, atteso che il si è limitato a dedurre che esso è Pt_1
stato goduto senza titolo e senza il consenso dalla in via CP_1
esclusiva dal mese di gennaio 2019; il tutto senza avere allegato né
pag. 6/12 provato di avere mai chiesto il godimento promiscuo o turnario del bene, essendosi limitato ad allegare di averne tentato una divisione bonaria e di avere chiesto un'indennità di occupazione.
La Corte di Cassazione, infatti, ha denegato l'astratta risarcibilità in
re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra "condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa".
Devono, pertanto, ritenersi identiche le esigenze di prova – sia per l'an che per il quantum – del danno non patrimoniale o patrimoniale
(cfr. ad esempio, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass.
civ., sez. III, 4 dicembre 2018, n. 31233).
La prova del pregiudizio subito a causa del mancato godimento dell'immobile, potrà essere fornita anche per presunzioni semplici o ricorrendo al fatto notorio, ma comunque il soggetto leso è onerato di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione,
da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.,
possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio subito,
che potrà essere sia patrimoniale che non patrimoniale.
Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprietà impone, così, per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con pag. 7/12 l'evento dannoso, quanto meno l'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di impiegare l'immobile per finalità produttive nel periodo della sua illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all'attività probatoria.
Il danno non patrimoniale per contro potrà essere riconosciuto a fronte dell'allegazione e prova di avere chiesto un godimento promiscuo o turnario del bene, ottenendo un rifiuto, con pregiudizio della possibilità di godere di idonea dimora.
Tale orientamento, peraltro, ha trovato conferma anche nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645/22, le quali hanno ribadito che: “In caso di occupazione senza titolo di un bene
immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario
al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità,
andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto,
mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non
risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale
manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di
reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Non può infine essere accolta neppure la domanda subordinata di riconoscimento del credito di € 24.960,00 sborsati per le opere necessarie a rendere abitabile il locale deposito.
pag. 8/12 La ristrutturazione dell'immobile, infatti, costituisce una forma di adempimento dell'obbligo di reciproca assistenza tra coniugi e non una pretesa soggettiva qualificabile come posizione creditoria e, pertanto,
non sono rimborsabili le spese fatte da un coniuge in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., intesa come espressione di partecipazione alle esigenze di tutto il nucleo familiare,
come quelle di ristrutturazione dell'abitazione coniugale, sia pure di proprietà di un solo coniuge (cfr. Cass. Civ., sent. 10942/15).
Alla luce delle carenze probatorie sopra evidenziate, pertanto, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Parzialmente fondata, per contro, è la domanda riconvenzionale della convenuta.
Incontestato, infatti, è che il non abbia assolto Pt_1
all'obbligazione di versare la somma di € 13.312,35 pari al 50% del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa e saldato dalla sola convenuta, la cui sussistenza è consacrata nella sentenza di separazione del 5.6.15 (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione); allo stesso modo incontestata è l'obbligazione del di rifondere alla Pt_1
la somma di € 8.000,00 dalla stessa pagata quale CP_1
fideiussore dell'attore a a tacitazione del credito vantato CP_2
dall'istituto verso costui per un finanziamento erogatogli (cfr. decreto pag. 9/12 ingiuntivo emesso in favore di e quietanza liberatoria in CP_2
favore della , prodotta dalla convenuta il 17.3.24). CP_1
Con riguardo agli assegni di mantenimento non versati dal Pt_1
si rileva che la sussistenza del credito è provata dalla creditrice, la quale ha dimostrato il titolo della pretesa creditoria, constando in atti la sentenza di separazione già citata, che ha disposto a carico dello stesso un obbligo di mantenimento mensile del figlio pari ad € 400,00, cui il convenuto non ha dimostrato di avere adempiuto a fronte del dedotto inadempimento, come sarebbe stato suo onere fare (cfr. S.U. Cass.,
sent. n. 13533/01).
Nonostante ciò, tale credito, a fronte dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta, in questa sede, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., può
essere tutelato nei limiti dei ratei ancora dovuti nel quinquennio anteriore alla domanda giudiziale, ossia, nel caso concreto limitatamente alle somme dovute dal mese di marzo 2018 al mese di gennaio 2019, per una somma complessiva di € 4.400,00.
Nessuna somma ulteriore può invece essere riconosciuta per le spese straordinarie e sanitarie, essendo le stesse, oggetto di specifica contestazione, non provate e dedotte in modo eccessivamente generico.
Allo stesso modo non possono riconoscersi alla convenuta gli interessi pagati per il finanziamento acceso con essendo Parte_2
stata la documentazione comprovante la richiesta del finanziamento, pag. 10/12 peraltro, priva della prova della concessione, prodotta tardivamente,
ossia con la memoria ex 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
In sintesi alla può essere riconosciuto un credito di CP_1
complessivi € 25.712,35, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste a carico di parte attrice nella misura determinata nel dispositivo,
avuto riguardo alla natura e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande di Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di complessivi € 25.712,35 per le Controparte_1
causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00,
[...]
pag. 11/12 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, c.p.a. e i.v.a come per legge a titolo di onorari ed € 237,00 a titolo di rimborso spese.
Catania, 26.3.25 il giudice
Dott.ssa Luisa Intini
pag. 12/12
SEZIONE III CIVILE
r.g. n. 16039/22
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26.3.25 si dà atto del deposito di note di trattazione di parte attrice del 17.3.25 e di parte convenuta del 25.3.25, esaminate le quali il giudice così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Terza Civile
R.G. 16039/2022
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Luisa
Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FRANCESCO CALDERONE
attore e
(C.F. ), assistito Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. BARBARA OLIVERI
convenuta
CONCLUSIONI: come da rispettive note di trattazione del 17.3.25 per parte attrice e del 25.3.25 per parte convenuta
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento Controparte_1
della proprietà dell'immobile sito in Paternò, via De Gasperi n. 8, piano
II, sc. E, con box auto seminterrato sc. E e 1/3 indiviso di un locale deposito posto sempre alla sc. E, piano terra del condominio Lotus 82
pal E in Paternò, in misura del 50% ciascuno, nonché la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €
15.840,00 per il godimento esclusivo dell'immobile a far data dal gennaio 2019 fino al dicembre 2022.
pag. 2/12 A fondamento della propria domanda il ha dedotto di avere Pt_1
acquistato in comproprietà con la in costanza di matrimonio CP_1
e in regime di separazione dei beni il predetto immobile e di avere fornito a quest'ultima la provvista di € 5.165,00 necessaria all'acquisto di ulteriori 2/6 del locale deposito succitato, intestato alla sola
. CP_1
In seguito alla separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Catania n. 4606/15 del 5.6.15 l'abitazione familiare con le relative pertinenze era stata assegnata alla , CP_1
in considerazione della circostanza il figlio della coppia,
[...]
viveva con la madre e non era economicamente Persona_1
autosufficiente.
L'assegnazione dell'abitazione, tuttavia, era stata revocata nell'ambito del procedimento di divorzio, all'esito dell'udienza presidenziale del
16.1.19 attesa la raggiunta indipendenza economica del figlio della coppia;
revoca confermata anche nella sentenza di divorzio n. 3118/21
pubblicata in data 9.7.21.
Nonostante la predetta revoca dell'assegnazione della casa familiare,
tuttavia, la aveva continuato a godere in via esclusiva CP_1
dell'immobile, senza alcun titolo e consenso da parte del comproprietario.
pag. 3/12 Sulla scorta delle suddette considerazioni l'attore ha formulato le domande sopra meglio specificate.
, costituitasi in giudizio ha contestato la Controparte_1
fondatezza della domanda avversaria, pur non contestando la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
La convenuta, dopo avere contestato che la provvista per l'acquisto dei
2/6 del deposito suddetto appartenesse al atteso che essa era Pt_1
stata fornita al coniuge in contanti, ha contestato, innanzitutto, il valore locativo attribuito all'immobile dalla controparte e ha, inoltre, dedotto di non avere mai impedito all'attore di godere dell'immobile del quale,
peraltro, detiene le chiavi.
In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto: a) l'adempimento dell'obbligazione del di versare alla stessa la somma di € Pt_1
13.312,35 corrispondente al 50% del mutuo fondiario acceso dalle parti per l'acquisto dell'immobile, saldato integralmente dalla , per CP_1
come emerge anche dalla sentenza di separazione;
b) il pagamento di €
6.800,00 non versati fino al 15.1.19, dovuti a titolo di mantenimento del figlio della coppia sulla scorta della sentenza di separazione e di ulteriori spese straordinarie per € 356,00 (pari al 50% delle tasse straordinarie per l'istruzione universitaria del figlio relative alla rata di ottobre 2013), € 276,00 ed € 730,90 rispettivamente pari al 50% di spese sanitarie e straordinarie per il figlio;
c) € 8.000,00 per il pag. 4/12 pagamento di un finanziamento acceso dall'attore presso , il CP_2
cui versamento le era stato ingiunto con provvedimento monitorio, in quanto garante dell'adempimento dell'obbligazione; d) la restituzione degli interessi del finanziamento di € 24.813,40 erogato alla CP_1
a fronte di una richiesta di € 42.000,00 per fare fronte al mancato versamento da parte del del mantenimento per il figlio disposto Pt_1
dalla sentenza di separazione e per pagare il debito del convenuto verso
. CP_2
La domanda riconvenzionale è stata contestata dal con riguardo Pt_1
alle somme dovute per il mantenimento del figlio, che ha dichiarato di avere regolarmente sostenuto, eccependo, in ogni caso, la prescrizione dell'obbligazione e con riguardo alle spese straordinarie, individuate in modo eccessivamente generico, nonché con riguardo agli interessi relativi al finanziamento, atteso che non vi è prova della circostanza che esso - richiesto per un importo nettamente superiore all'ammontare delle somme - sia stato acceso per le ragioni addotte dalla convenuta.
L'attore, inoltre, ha chiesto anche di portare in compensazione con l'eventuale credito riconosciuto alla controparte quello costituito dal pagamento della somma di € 24.960,00 per le opere necessarie a rendere il locale deposito abitabile.
pag. 5/12 La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 26.3.25, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito del procedimento si ritiene che la domanda di parte attrice sia infondata.
Non può essere accolta la domanda di accertamento della comproprietà
proposta dal atteso che constano in atti solamente l'atto Pt_1
pubblico di acquisto dell'appartamento, del box e di 1/3 del locale deposito succitati del 7.5.01 e quello dei restanti 2/6 del locale deposito del 16.7.09, senza che siano state neppure prodotte le visure ipotecarie del ventennio anteriore alla domanda;
anche per ottenere il mero accertamento della comproprietà di un bene, infatti, al pari della rivendica, bisogna assolvere all'onere della “probatio diabolica” della
titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta
che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul
diritto di proprietà tutelato "erga omnes" (cfr. Cass. Civ., sent. n.
1210/17).
Tanto premesso, in ogni caso, infondata è anche la domanda di risarcimento del danno da occupazione e godimento esclusivo dell'immobile, atteso che il si è limitato a dedurre che esso è Pt_1
stato goduto senza titolo e senza il consenso dalla in via CP_1
esclusiva dal mese di gennaio 2019; il tutto senza avere allegato né
pag. 6/12 provato di avere mai chiesto il godimento promiscuo o turnario del bene, essendosi limitato ad allegare di averne tentato una divisione bonaria e di avere chiesto un'indennità di occupazione.
La Corte di Cassazione, infatti, ha denegato l'astratta risarcibilità in
re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra "condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa".
Devono, pertanto, ritenersi identiche le esigenze di prova – sia per l'an che per il quantum – del danno non patrimoniale o patrimoniale
(cfr. ad esempio, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass.
civ., sez. III, 4 dicembre 2018, n. 31233).
La prova del pregiudizio subito a causa del mancato godimento dell'immobile, potrà essere fornita anche per presunzioni semplici o ricorrendo al fatto notorio, ma comunque il soggetto leso è onerato di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione,
da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.,
possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio subito,
che potrà essere sia patrimoniale che non patrimoniale.
Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprietà impone, così, per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con pag. 7/12 l'evento dannoso, quanto meno l'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di impiegare l'immobile per finalità produttive nel periodo della sua illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all'attività probatoria.
Il danno non patrimoniale per contro potrà essere riconosciuto a fronte dell'allegazione e prova di avere chiesto un godimento promiscuo o turnario del bene, ottenendo un rifiuto, con pregiudizio della possibilità di godere di idonea dimora.
Tale orientamento, peraltro, ha trovato conferma anche nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645/22, le quali hanno ribadito che: “In caso di occupazione senza titolo di un bene
immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario
al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità,
andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto,
mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non
risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale
manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di
reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Non può infine essere accolta neppure la domanda subordinata di riconoscimento del credito di € 24.960,00 sborsati per le opere necessarie a rendere abitabile il locale deposito.
pag. 8/12 La ristrutturazione dell'immobile, infatti, costituisce una forma di adempimento dell'obbligo di reciproca assistenza tra coniugi e non una pretesa soggettiva qualificabile come posizione creditoria e, pertanto,
non sono rimborsabili le spese fatte da un coniuge in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., intesa come espressione di partecipazione alle esigenze di tutto il nucleo familiare,
come quelle di ristrutturazione dell'abitazione coniugale, sia pure di proprietà di un solo coniuge (cfr. Cass. Civ., sent. 10942/15).
Alla luce delle carenze probatorie sopra evidenziate, pertanto, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Parzialmente fondata, per contro, è la domanda riconvenzionale della convenuta.
Incontestato, infatti, è che il non abbia assolto Pt_1
all'obbligazione di versare la somma di € 13.312,35 pari al 50% del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa e saldato dalla sola convenuta, la cui sussistenza è consacrata nella sentenza di separazione del 5.6.15 (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione); allo stesso modo incontestata è l'obbligazione del di rifondere alla Pt_1
la somma di € 8.000,00 dalla stessa pagata quale CP_1
fideiussore dell'attore a a tacitazione del credito vantato CP_2
dall'istituto verso costui per un finanziamento erogatogli (cfr. decreto pag. 9/12 ingiuntivo emesso in favore di e quietanza liberatoria in CP_2
favore della , prodotta dalla convenuta il 17.3.24). CP_1
Con riguardo agli assegni di mantenimento non versati dal Pt_1
si rileva che la sussistenza del credito è provata dalla creditrice, la quale ha dimostrato il titolo della pretesa creditoria, constando in atti la sentenza di separazione già citata, che ha disposto a carico dello stesso un obbligo di mantenimento mensile del figlio pari ad € 400,00, cui il convenuto non ha dimostrato di avere adempiuto a fronte del dedotto inadempimento, come sarebbe stato suo onere fare (cfr. S.U. Cass.,
sent. n. 13533/01).
Nonostante ciò, tale credito, a fronte dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta, in questa sede, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., può
essere tutelato nei limiti dei ratei ancora dovuti nel quinquennio anteriore alla domanda giudiziale, ossia, nel caso concreto limitatamente alle somme dovute dal mese di marzo 2018 al mese di gennaio 2019, per una somma complessiva di € 4.400,00.
Nessuna somma ulteriore può invece essere riconosciuta per le spese straordinarie e sanitarie, essendo le stesse, oggetto di specifica contestazione, non provate e dedotte in modo eccessivamente generico.
Allo stesso modo non possono riconoscersi alla convenuta gli interessi pagati per il finanziamento acceso con essendo Parte_2
stata la documentazione comprovante la richiesta del finanziamento, pag. 10/12 peraltro, priva della prova della concessione, prodotta tardivamente,
ossia con la memoria ex 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
In sintesi alla può essere riconosciuto un credito di CP_1
complessivi € 25.712,35, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste a carico di parte attrice nella misura determinata nel dispositivo,
avuto riguardo alla natura e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande di Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di complessivi € 25.712,35 per le Controparte_1
causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00,
[...]
pag. 11/12 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, c.p.a. e i.v.a come per legge a titolo di onorari ed € 237,00 a titolo di rimborso spese.
Catania, 26.3.25 il giudice
Dott.ssa Luisa Intini
pag. 12/12