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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7287 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
25.09.2025 depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 18522/2024, avente ad oggetto: risarcimento del danno da usura psico-fisica;
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), n.q. di eredi legittimi di elettivamente domiciliati in C.F._5 Persona_1
Sorrento (NA) alla via degli Aranci n. 77, presso lo studio dell'avv. Valeria RA che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
p.i.: ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al co.so Garibaldi n. 387, rappresentata e difesa dagli avv.ti
PA LO ed IM LI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dello svolgimento di ore di lavoro straordinario oltre il limite massimo fissato dagli artt. 5, comma 3, D. Lgs. n. 66/03 e dall'art. 28, comma 2, CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015, nel periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018, dichiarare il diritto dei ricorrenti, n.q., al risarcimento del danno da usura psicofisica;
per l'effetto, condannare 1 l' al pagamento dell'importo di € 31.273,40, ovvero del diverso importo ritenuto di CP_2 giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato;
con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.8.2024, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi legittimi del sig. esponevano che quest'ultimo era stato dipendente dell' Persona_1 [...]
(in sigla, E.A.V.) in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato full–time nel periodo dal 01.1.2013 al 31.3.2019, con qualifica di operatore tecnico ed inquadramento nel parametro retributivo 170, di cui al CCNL autoferrotranvieri mobilità – t.p.l.
Specificavano che il de cuius aveva prestato servizio sulla tratta ferroviaria ex circumvesuviana e si era occupato delle seguenti attività: pronto intervento;
manutenzione; riparazione e revisione degli scambi elettromeccanici, segnali elettrici, semafori, passaggi a livello elettrici;
interventi per la risoluzione di guasti;
verifica funzionale degli interventi effettuati.
Deducevano che, nel corso del rapporto lavorativo, aveva prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art. 5, comma
3, D.Lgs.n.66/2003 per il periodo fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, ex artt. 28, comma 2, e 27, comma 1, CCNL di settore, per il periodo dal 01/01/2016).
Lamentavano che il lavoro straordinario svolto in eccedenza aveva determinato un danno da usura psicofisica e a tal fine richiamavano gli artt. 36 Cost., 2087 e 2018 c.c., 5 del d. Lgs. n. 66/2003
e 28 del CCNL di settore.
Tanto premesso, convenivano in giudizio la innanzi al Tribunale di Napoli, in CP_2 funzione del Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento dello svolgimento da parte del de cuius, nel periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018, di ore di lavoro straordinario oltre il limite massimo fissato dagli artt. 5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, Controparte_3
28/11/2015, dichiarare il loro diritto, n.q., al risarcimento del danno da usura psico-
[...] fisica;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'importo di € 31.273,40, ovvero del CP_2 diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_2 deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
In particolare, rappresentava che la causa per cui si era fatto frequente ricorso al lavoro straordinario era dipesa dalla carenza di personale e dalla contestuale doverosità per la società di erogare il servizio pubblico, anche in ragione dei vincoli di reclutamento di cui all'art. 18 del D.L.
112/2008 e dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016 (cd. Riforma Madia).
2 In ogni caso, deduceva l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare come danno in re ipsa, ma dovendo essere provato anche mediante presunzioni.
Evidenziava l'errata indicazione del numero di ore di straordinario in esubero, nonché l'errata indicazione del valore orario dello straordinario, diverso per ciascun anno di riferimento secondo le tabelle del CCNL di settore.
Eccepiva, in subordine, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato e contestava la quantificazione delle somme dovute.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta non influente la prova testimoniale articolata e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 25.9.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il giudicante ritiene di condividere l'orientamento espresso, da ultimo, nelle sentenze emesse dalla CO di Appello del Tribunale di Napoli n. 2932/2025, pubbl. in data 12.9.2025 (allegata in atti), in fattispecie sovrapponibile, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come detto, i ricorrenti, n.q., agiscono per ottenere il risarcimento del danno da usura psico- fisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario nel periodo dal
01.01.2014 al 31.12.2018, con violazione del limite massimo consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Tanto premesso, occorre muovere dall'esame della normativa di riferimento.
Viene in rilievo, nella specie, la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che: “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro
e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. 3 La disciplina del lavoro straordinario è, altresì, integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che: “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art. 27 del CCNL prevede, inoltre, che: “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente
c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma,
l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal
D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La predetta disciplina prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che, comunque, non può superare le
150 ore lavorabili.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 ed, in particolare, gli artt. 12 e 17, che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di macchina e per quello di scorta.
Invero, tale rilievo è inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario
è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte dai ricorrenti le buste per ciascun anno di lavoro del dante causa per il quale
è stato richiesto il riconoscimento del danno;
nonché sono stati elaborati dei computi sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario eccedenti rispetto alla norma contrattuale.
Ciò detto, dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema
CO (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di 4 una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è, quindi, sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta, invece, al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa, né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087
c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore.
Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato attraverso la produzione delle buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo dedotto in giudizio, dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva.
Peraltro, il numero delle ore di straordinario effettivamente svolte non è oggetto di specifica contestazione da parte della resistente, essendo documentato dai cedolini paga prodotti in atti.
In particolare, emerge che il sig. ha prestato in totale n. 2295,32 ore in eccedenza rispetto Per_1 al limite prima legale e poi contrattuale previsto, indicando per ciascun anno il numero di ore di lavoro straordinario oltre il monte fissato.
Tale superamento sistematico dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema CO, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psico-fisica.
D'altra parte, va rilevato che la resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva, non ha fornito alcuna allegazione, né prova, in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato.
Tale circostanza, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, assume particolare rilevanza, atteso che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adozione di misure concrete per prevenire l'usura psico-fisica del lavoratore, anche in presenza di prestazioni straordinarie volontariamente rese.
3. In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica.
Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla
5 convenuta, considerato che la domanda risarcitoria riguarda il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018
(per un totale di n. ore 2295,32).
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Parte ricorrente ha utilmente documentato l'interruzione del termine di prescrizione con l'invio della messa in mora a mezzo PEC del 21.2.2024 (cfr. all. n. 2, ricorso), cui è seguita la notifica del ricorso in data 6.12.2024.
Pertanto, in applicazione del termine decennale di prescrizione, sono risarcibili i danni da usura psico-fisica verificatisi solo a partire dal 21 febbraio 2014 e fino al 31 dicembre 2018 (per un totale di n. ore 2187,32).
In ordine al criterio di calcolo da utilizzare per la quantificazione del danno derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, questo giudicante ritiene di condividere il più recente orientamento espresso dalla CO di Appello di Napoli con sentenza n. 2932/2025 sopra richiamato.
A tal fine va osservato che la CO di Cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21 ha stabilito che la maggiorazione retributiva, presente per gli straordinari, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo
Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali
o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
A fronte della gravosità e del prolungamento della prestazione straordinaria resa dal lavoratore, Contr non risultano convincenti i conteggi alternativi prodotti dalla difesa di che applicano le sole maggiorazioni alla retribuzione oraria in luogo della retribuzione oraria straordinaria nella sua interezza (sul punto, cfr. anche CO di Appello di Napoli, sentenza n.4577/2024).
In altri termini, si reputa congruo considerare, quale parametro di riferimento, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità, attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò
è avvenuto.
Pertanto, vanno condivisi i conteggi di parte ricorrente basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto, da cui vanno espunte le sole ore di lavoro straordinario svolte per i mesi di gennaio e febbraio 2024 (come detto coperte da prescrizione).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la va condannata al pagamento in CP_4 favore dei ricorrenti della somma di € 29.801,91, a titolo di risarcimento del danno per il lavoro straordinario svolto dal sig. per il periodo dal 21 febbraio 2014 e fino al 31 dicembre Persona_1
2018. 6 Trattandosi di un importo già attualizzato alla data della domanda, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento e fino al soddisfo.
4. Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, della particolarità delle questioni esaminate e della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, vanno compensate nella misura di un terzo;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione in favore dell'avv. Valeria
RA dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'Ente tenuto al Controparte_1 risarcimento del danno da usura psico-fisica subito dal sig. e per l'effetto condanna la Persona_1 società al pagamento in favore dei ricorrenti, n.q., della somma di € 29.801,91, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna l' Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 2.460,00, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
25.09.2025 depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 18522/2024, avente ad oggetto: risarcimento del danno da usura psico-fisica;
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), n.q. di eredi legittimi di elettivamente domiciliati in C.F._5 Persona_1
Sorrento (NA) alla via degli Aranci n. 77, presso lo studio dell'avv. Valeria RA che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
p.i.: ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al co.so Garibaldi n. 387, rappresentata e difesa dagli avv.ti
PA LO ed IM LI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dello svolgimento di ore di lavoro straordinario oltre il limite massimo fissato dagli artt. 5, comma 3, D. Lgs. n. 66/03 e dall'art. 28, comma 2, CCNL
Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015, nel periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018, dichiarare il diritto dei ricorrenti, n.q., al risarcimento del danno da usura psicofisica;
per l'effetto, condannare 1 l' al pagamento dell'importo di € 31.273,40, ovvero del diverso importo ritenuto di CP_2 giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato;
con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.8.2024, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi legittimi del sig. esponevano che quest'ultimo era stato dipendente dell' Persona_1 [...]
(in sigla, E.A.V.) in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato full–time nel periodo dal 01.1.2013 al 31.3.2019, con qualifica di operatore tecnico ed inquadramento nel parametro retributivo 170, di cui al CCNL autoferrotranvieri mobilità – t.p.l.
Specificavano che il de cuius aveva prestato servizio sulla tratta ferroviaria ex circumvesuviana e si era occupato delle seguenti attività: pronto intervento;
manutenzione; riparazione e revisione degli scambi elettromeccanici, segnali elettrici, semafori, passaggi a livello elettrici;
interventi per la risoluzione di guasti;
verifica funzionale degli interventi effettuati.
Deducevano che, nel corso del rapporto lavorativo, aveva prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art. 5, comma
3, D.Lgs.n.66/2003 per il periodo fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive, ex artt. 28, comma 2, e 27, comma 1, CCNL di settore, per il periodo dal 01/01/2016).
Lamentavano che il lavoro straordinario svolto in eccedenza aveva determinato un danno da usura psicofisica e a tal fine richiamavano gli artt. 36 Cost., 2087 e 2018 c.c., 5 del d. Lgs. n. 66/2003
e 28 del CCNL di settore.
Tanto premesso, convenivano in giudizio la innanzi al Tribunale di Napoli, in CP_2 funzione del Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento dello svolgimento da parte del de cuius, nel periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018, di ore di lavoro straordinario oltre il limite massimo fissato dagli artt. 5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, Controparte_3
28/11/2015, dichiarare il loro diritto, n.q., al risarcimento del danno da usura psico-
[...] fisica;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'importo di € 31.273,40, ovvero del CP_2 diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_2 deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
In particolare, rappresentava che la causa per cui si era fatto frequente ricorso al lavoro straordinario era dipesa dalla carenza di personale e dalla contestuale doverosità per la società di erogare il servizio pubblico, anche in ragione dei vincoli di reclutamento di cui all'art. 18 del D.L.
112/2008 e dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016 (cd. Riforma Madia).
2 In ogni caso, deduceva l'insussistenza del danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare come danno in re ipsa, ma dovendo essere provato anche mediante presunzioni.
Evidenziava l'errata indicazione del numero di ore di straordinario in esubero, nonché l'errata indicazione del valore orario dello straordinario, diverso per ciascun anno di riferimento secondo le tabelle del CCNL di settore.
Eccepiva, in subordine, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato e contestava la quantificazione delle somme dovute.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta non influente la prova testimoniale articolata e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 25.9.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il giudicante ritiene di condividere l'orientamento espresso, da ultimo, nelle sentenze emesse dalla CO di Appello del Tribunale di Napoli n. 2932/2025, pubbl. in data 12.9.2025 (allegata in atti), in fattispecie sovrapponibile, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come detto, i ricorrenti, n.q., agiscono per ottenere il risarcimento del danno da usura psico- fisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario nel periodo dal
01.01.2014 al 31.12.2018, con violazione del limite massimo consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Tanto premesso, occorre muovere dall'esame della normativa di riferimento.
Viene in rilievo, nella specie, la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che: “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro
e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. 3 La disciplina del lavoro straordinario è, altresì, integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che: “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art. 27 del CCNL prevede, inoltre, che: “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente
c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma,
l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal
D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La predetta disciplina prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che, comunque, non può superare le
150 ore lavorabili.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 ed, in particolare, gli artt. 12 e 17, che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di macchina e per quello di scorta.
Invero, tale rilievo è inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario
è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte dai ricorrenti le buste per ciascun anno di lavoro del dante causa per il quale
è stato richiesto il riconoscimento del danno;
nonché sono stati elaborati dei computi sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario eccedenti rispetto alla norma contrattuale.
Ciò detto, dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema
CO (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di 4 una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini del risarcimento è, quindi, sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta, invece, al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa, né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087
c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore.
Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato attraverso la produzione delle buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo dedotto in giudizio, dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva.
Peraltro, il numero delle ore di straordinario effettivamente svolte non è oggetto di specifica contestazione da parte della resistente, essendo documentato dai cedolini paga prodotti in atti.
In particolare, emerge che il sig. ha prestato in totale n. 2295,32 ore in eccedenza rispetto Per_1 al limite prima legale e poi contrattuale previsto, indicando per ciascun anno il numero di ore di lavoro straordinario oltre il monte fissato.
Tale superamento sistematico dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema CO, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psico-fisica.
D'altra parte, va rilevato che la resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva, non ha fornito alcuna allegazione, né prova, in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato.
Tale circostanza, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, assume particolare rilevanza, atteso che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adozione di misure concrete per prevenire l'usura psico-fisica del lavoratore, anche in presenza di prestazioni straordinarie volontariamente rese.
3. In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica.
Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla
5 convenuta, considerato che la domanda risarcitoria riguarda il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018
(per un totale di n. ore 2295,32).
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Parte ricorrente ha utilmente documentato l'interruzione del termine di prescrizione con l'invio della messa in mora a mezzo PEC del 21.2.2024 (cfr. all. n. 2, ricorso), cui è seguita la notifica del ricorso in data 6.12.2024.
Pertanto, in applicazione del termine decennale di prescrizione, sono risarcibili i danni da usura psico-fisica verificatisi solo a partire dal 21 febbraio 2014 e fino al 31 dicembre 2018 (per un totale di n. ore 2187,32).
In ordine al criterio di calcolo da utilizzare per la quantificazione del danno derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, questo giudicante ritiene di condividere il più recente orientamento espresso dalla CO di Appello di Napoli con sentenza n. 2932/2025 sopra richiamato.
A tal fine va osservato che la CO di Cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21 ha stabilito che la maggiorazione retributiva, presente per gli straordinari, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo
Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali
o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
A fronte della gravosità e del prolungamento della prestazione straordinaria resa dal lavoratore, Contr non risultano convincenti i conteggi alternativi prodotti dalla difesa di che applicano le sole maggiorazioni alla retribuzione oraria in luogo della retribuzione oraria straordinaria nella sua interezza (sul punto, cfr. anche CO di Appello di Napoli, sentenza n.4577/2024).
In altri termini, si reputa congruo considerare, quale parametro di riferimento, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità, attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò
è avvenuto.
Pertanto, vanno condivisi i conteggi di parte ricorrente basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto, da cui vanno espunte le sole ore di lavoro straordinario svolte per i mesi di gennaio e febbraio 2024 (come detto coperte da prescrizione).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la va condannata al pagamento in CP_4 favore dei ricorrenti della somma di € 29.801,91, a titolo di risarcimento del danno per il lavoro straordinario svolto dal sig. per il periodo dal 21 febbraio 2014 e fino al 31 dicembre Persona_1
2018. 6 Trattandosi di un importo già attualizzato alla data della domanda, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito del presente provvedimento e fino al soddisfo.
4. Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, della particolarità delle questioni esaminate e della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, vanno compensate nella misura di un terzo;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione in favore dell'avv. Valeria
RA dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'Ente tenuto al Controparte_1 risarcimento del danno da usura psico-fisica subito dal sig. e per l'effetto condanna la Persona_1 società al pagamento in favore dei ricorrenti, n.q., della somma di € 29.801,91, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna l' Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 2.460,00, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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