Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1519/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]14, elettivamente domiciliato in Chiavari
(GE), Corso De Michiel n. 26/3, presso lo studio dell'Avv. Luigi Barbieri, che lo rappresenta e lo difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Matteo Barbieri, come da procura in atti contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/01/1964, residente in [...]4, elettivamente domiciliata in
Chiavari (GE), Corso Giuseppe Garibaldi n. 41/10 presso lo studio dell'Avv. Luca
Melegari, che la rappresenta e la difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv.
Giovanna Novaresi, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 19/05/2025
e del 20/05/2025
1
Con ricorso presentato in data 18/02/2025 il IG. ha chiesto che, a Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio dalla IG.ra di cui alla sentenza n. Controparte_1
1/2018 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 03/01/2018 (R.G. 9600/2017), venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in favore della convenuta e dell'assegno di mantenimento per il figlio , ormai maggiorenne Persona_1
ed economicamente indipendente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/04/2025, si è costituita in giudizio la IG.ra e le parti, nelle more della prima udienza hanno raggiunto un accordo ed hanno CP_1
chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Pertanto, il Tribunale conferisce vigore alle nuove condizioni di divorzio concordate dalle parti, di cui al dispositivo, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 1/2018 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 03/01/2018 (R.G. 9600/2017)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra la somma Parte_1 CP_1
mensile di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di assegno divorzile;
2) la IG.ra dichiara di accettare la corresponsione della somma di cui Controparte_1
al punto 1);
3) il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), una tantum, a titolo di partecipazione della stessa all'indennità di clientela che verrà corrisposta da a Controparte_2
chiusura del mandato di agenzia con la predetta società, al IG. ; Parte_1
2 4) il sig. corrisponderà alla OR la somma di cui Parte_1 Controparte_1
al punto 3) a mezzo di bonifico bancario e secondo le seguenti modalità:
- acconto di € 2.000,00 (duemila/00) entro il 28 febbraio 2026;
- saldo di € 2.000,00 (duemila/00) entro il 28 febbraio 2027.
Qualora il IG. dovesse percepire l'indennità di clientela in data Parte_1
anteriore al 28 febbraio 2026 o al 28 febbraio 2027, lo stesso si impegna a corrispondere alla OR entro dieci giorni dal pagamento dell'indennità ed in Controparte_1 un'unica soluzione l'intero importo concordato pari ad € 4.000,00, o l'eventuale saldo;
5) la IG.ra accetta la corresponsione della somma di cui al punto 3) e Controparte_1
dichiara sin d'ora che con il corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del sig. , rinuncerà a qualsivoglia pretesa economica avente ad oggetto la Parte_1
predetta indennità;
6) la IG.ra , con il ricevimento della somma indicata al punto 3), ad Controparte_1
eccezione di quanto previsto al punto 1), rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa economica di qualsivoglia natura, nei confronti del IG. , con riferimento al presente ricorso;
Parte_1
- spese legali compensate”.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
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