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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7892/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Crotone il 21.7.80 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gabriella Gabriele presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata Milano il 16.10.1967 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Milano con l'Avv. Gabriella Gabriele presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in Viadana 24.11.2018 atto n 24 parte I serie 2018
(anno atto n. reg. parte serie)
□ separati consensualmente con verbale in data 16.10.2024 omologato con decreto del
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.7.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto fermi restando gli obblighi di legge;
2) prendere atto che entrambi i coniugi hanno stabilito la propria residenza presso la famiglia di origine e precisamente quanto al sig. in Viadana, Via Codebruni Levante 65 e quanto alla Pt_1
signora in Milano, Via Adolfo Omodeo 29; Pt_2
3) nulla predisponendo in merito all'aspetto economico in quanto i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e si trovano in uno stato di autonomia e autosufficienza economica;
4) Le spese di giudizio compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Viadana il 24.11.2018 tra Parte_1
e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viadana perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Crotone il 21.7.80 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gabriella Gabriele presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata Milano il 16.10.1967 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Milano con l'Avv. Gabriella Gabriele presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in Viadana 24.11.2018 atto n 24 parte I serie 2018
(anno atto n. reg. parte serie)
□ separati consensualmente con verbale in data 16.10.2024 omologato con decreto del
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.7.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto fermi restando gli obblighi di legge;
2) prendere atto che entrambi i coniugi hanno stabilito la propria residenza presso la famiglia di origine e precisamente quanto al sig. in Viadana, Via Codebruni Levante 65 e quanto alla Pt_1
signora in Milano, Via Adolfo Omodeo 29; Pt_2
3) nulla predisponendo in merito all'aspetto economico in quanto i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e si trovano in uno stato di autonomia e autosufficienza economica;
4) Le spese di giudizio compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Viadana il 24.11.2018 tra Parte_1
e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viadana perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG