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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 26 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 749/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Magenta n. 128 presso lo studio dell'avv. Rosario Di Blasi che lo rappresenta e difende, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al seguente nr. di fax: 1782712207 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 attore, contro
(C.F.: ; Partita IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata, in forza di procura in notar del 28 novembre Persona_1
2018 n. rep. 6607/3488, da (già giusto Controparte_2 CP_3 atto di variazione denominazione sociale a rogito Notaio Persona_2 rep. 14763 racc. 7869 – doc. 2), (C.F.: ), in persona della P.IVA_3 procuratrice dott. come da procura speciale conferita CP_4 dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio CP_5
Dott. di Milano del 2.8.2023 Rep. 10859 – Racc. 6172, Persona_3 registrata presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano 2 in data 8.8.23 al n. 82894 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Staiti
(fax n. 0906413247, indirizzo pec: presso il Email_2 quale ha dichiarato di voler ricevere le notifiche, le comunicazioni e gli avvisi del presente procedimento), ed elettivamente domiciliata in Patti, via
XX Settembre n. 34 (studio avv. Galati), convenuta, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.; crediti bancari;
sono presenti l'avv. Emiliano Lazzara Papina in sostituzione dell'avv. Rosario Di Blasi e l'avv. Francesco Marchese, in sostituzione dell'avv. Roberto Staiti, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle rispettive domande, anche istruttorie, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa, nonché alle note conclusive. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., notificato in data 25 giugno 2024, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 notificatogli in data 30 aprile 2024 dalla quale Controparte_2 procuratrice della formulando le seguenti domande: Controparte_1
“1). accertare ritenere e dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di precetto e, comunque, la carenza di legittimazione attiva di (C.F. e P. IVA Controparte_2
) e, in subordine, l'insussistenza del diritto di procedere ad P.IVA_3 esecuzione forzata per i dedotti motivi;
2). nel merito, accertare la nullità del titolo posto alla base della procedura esecutiva per violazione al limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B.; 3). accertare la nullità del titolo esecutivo in quanto inficiato da indeterminatezza e/o nullo per illegittima applicazione di interessi anatocistici, per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
4). accertare e dichiarare con qualsiasi statuizione la non dovutezza integrale e/o parziale delle somme azionate dall'intimante anche per intervenuta prescrizione decennale e, pertanto, dichiarare l'illegittimità e/o decadenza e/o estinzione e comunque caducare con qualsiasi statuizione l'ipoteca trascritta dalla sui Controparte_6 fabbricati siti in Acquedolci di proprietà del Sig. (iscritta Parte_1
RR.II. Me nn.20888/2918 del 05.06.2018) prestata ordinando al
Conservatore RR.II di procedere alla relativa cancellazione. Si producono i documenti citati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite”. Con comparsa di risposta depositata in data 30 ottobre 2024, si è costituita la convenuta eccependo l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione e chiedendo, comunque, il rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte dagli attori riconoscendo, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con provvedimento dell'11 febbraio 2025, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, rinviando per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. L'opposizione è infondata. L'attore ha eccepito la nullità del precetto per pendenza di altro procedimento esecutivo fondato sul medesimo titolo. L'eccezione appare infondata. Il creditore procedente può notificare al suo debitore plurimi atti di precetto
(in funzione del possibile avvio di diversi processi di esecuzione); infatti, i plurimi e reiterati precetti sono legittimi in quanto intimati allo scopo di rafforzare la tutela esecutiva, sempre che, come nella specie, non vi sia il frazionamento del credito (Trib. Torino, 11 febbraio 2019, n. 629). L'attore ha eccepito la nullità e/o inefficacia del precetto per mancata notifica ad altri soggetti datori di ipoteca, ovvero per omesso esperimento della preventiva azione revocatoria nei confronti dei precedenti atti dispositivi.
Il motivo appare infondato.
Il creditore fondiario non ha alcuna necessità di promuovere azione revocatoria o di agire nei confronti degli originari concedenti la garanzia e ha, invece, il diritto di agire sul cespite cauzionale nella sua interezza e non con limitazione alle quote di proprietà spettanti a suo tempo all'opponente. L'opponente ha eccepito la nullità dell'azione esecutiva per omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. L'eccezione appare infondata. La comunicazione della decadenza dal beneficio del termine non appare necessaria atteso che è sufficiente che il creditore richieda l'immediato pagamento non occorrendo una distinta e preventiva intimazione, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n.
24330/11; Cass., n. 6984/03; Cass., n. 1343/78; Cass., n. 1750/76). L'opponente ha eccepito il difetto di rappresentanza o di legittimazione dell'opposta. L'eccezione appare infondata. La rappresentante convenuta nel presente giudizio, ha Controparte_2 dimostrato che la stessa è stata costituita quale nuova denominazione di giusto verbale di assemblea straordinaria dell'01.12.2018, Rep. CP_3
N. 14763, Racc. n.7869, a rogito del Notaio (doc. 2 del Persona_2 fascicolo di parte convenuta) e che nella procura (doc. 1 del fascicolo di parte opposta) conferita alla stessa (già si legge che CP_3 [...]
“nomina e costituisce quale procuratrice la società Controparte_1 CP_3
(…) affinché la medesima (…) ponga in essere, in nome e per conto
[...] della Mandante, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti, di cui la Mandante è e/o sarà titolare, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo. All'uopo si conferiscono alla Mandataria tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, che solo in esemplicativa e non esaustiva vengono di seguito elencati”. Pertanto, appare dimostrata la legittimazione della convenuta.
L'opponente ha eccepito la prescrizione. L'eccezione appare infondata. La prescrizione dell'ipoteca è ventennale e non risulta ancora decorsa dall'atto di mutuo e dalla relativa iscrizione di garanzia reale (2008). La prescrizione ordinaria decennale del diritto sostanziale, applicabile alla specie, anche non volendo considerare l'atto di rinegoziazione del 2012, avrebbe cominciato il suo decorso in data 30 settembre 2016 (scadenza dell'ultima rata prevista per l'ammortamento del mutuo) e non risulta, dunque, integrata (sulla decorrenza della prescrizione nei contratti di mutuo,
v. Cass., n. 2301/04; Cass., n. 4232/23, la quale, peraltro, esclude che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, possa operare la più breve prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.).
In ogni caso, la prescrizione risulta essere stata interrotta con gli atti allegati dalla convenuta (docc. 6 – 8 del fascicolo della convenuta). L'opposta ha, inoltre, fornito prova di avere effettuato la notifica del precetto anche alla debitrice principale (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di parte convenuta). Parte attrice ha, altresì, dedotto che l'atto di precetto opposto non è stato notificato a coloro che, in passato, sono stati comproprietari del bene oggetto di ipoteca. L'eccezione appare infondata. L'attore, quale terzo datore di ipoteca deve rispondere con il bene ipotecato del debito vantato dalla Banca nei confronti di titolare della Persona_4
Ditta Sicilcom, indipendentemente dalla presenza di eventuali altri garanti e indipendentemente dalla presenza – in passato - di altri comproprietari.
Il diritto di sequela spettante al creditore ipotecario, infatti, esclude che quest'ultimo debba avviare una preventiva azione revocatoria o agire nei confronti di alcuno che non sia l'attuale proprietario dell'immobile concesso in garanzia. L'opponente ha eccepito la mancata notifica del titolo esecutivo all'opponente. Tale vizio è qualificabile come vizio formale da proporre ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine di 20 gg. dalla notifica del precetto (Cass., n.
1096/2021). Pertanto, tale motivo appare inammissibile considerato che l'opposizione è stata notificata in data 25 giugno 2024, mentre l'atto di precetto opposto risulta notificato in data 30 aprile 2024.
L'opponente ha eccepito l'inidoneità del contratto di mutuo ad assumere la funzione di titolo esecutivo. L'eccezione appare infondata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche in casi del tutto sovrapponibili a quello per cui è causa (cfr. Cass., 28 giugno 2011, n. 14270;
Cass. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. 22 luglio 2019, n. 19654; Cass., 22 marzo 2022, n. 9229, riguardanti il caso di una somma contestualmente costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto, nonché Cass. 30 novembre 2021, n. 37654; Cass. 25 luglio 2022, n. 23149 e v., da ultimo, Cass., ss.uu., n. 5841/2025), pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo come la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendone sufficiente la disponibilità giuridica.
Questa ricostruzione non si presta ad essere smentita da Cass., 3 maggio
2024, n. 12007.
I giudici di legittimità, nella citata pronuncia, hanno rilevato che la decisione di merito si era “limitata a valutare se il contratto di mutuo (considerato reale e non obbligatorio) potesse ritenersi regolarmente perfezionato in virtù della consegna e della messa a disposizione della somma mutuata in favore della mutuataria: ed è giunta – fino a questo punto del tutto correttamente ed in conformità ai consolidati principi di diritto affermati in materia da questa stessa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23149 del
25/07/2022, Rv. 665427 - 01) – alla conclusione positiva, in quanto, sotto il profilo del regolare perfezionamento del contratto di mutuo, ha ritenuto irrilevante il fatto che la società mutuataria, una volta che la somma mutuata fosse entrata nel suo patrimonio giuridico in virtù del mutuo, sia pure mediante un accredito contabile e non mediante la consegna materiale del danaro, ne avesse ulteriormente disposto, depositandola a sua volta presso la stessa banca mutuante su un conto di deposito vincolato all'ordine di quest'ultima”. Invero, anche secondo tale pronuncia, non è in discussione che un contratto di mutuo, il quale preveda la costituzione in vincolo della somma mutuata da parte del mutuatario ed in favore del mutuante possa, cionondimeno, dirsi validamente perfezionato anche con riferimento al requisito della traditio. Piuttosto, secondo la Corte di legittimità “poiché tale atto pubblico conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, la corte d'appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l'esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma avrebbe dovuto verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussistesse o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art. 474 c.p.c., ovvero se l'eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era stato – pure correttamente – ricostruito come concluso, come sostenuto dalla società opponente”. In questo senso, il contenuto della sentenza n. 12007/2024 non smentisce
(ma anzi esplicitamente conferma) il tradizionale assunto per cui il deposito della somma mutuata presso la stessa banca mutuante su un conto di deposito vincolato all'ordine di quest'ultima non fa venir meno il requisito della traditio. Piuttosto, la pronuncia sostiene che allorquando il contratto di mutuo contiene ulteriori pattuizioni, costitutive del sorgere dell'obbligo di restituzione, il verificarsi di queste, ove contestato, va accertato.
In altri termini, limitarsi a dedurre che nel caso di specie mancherebbe il requisito della tradito solo perché il denaro è stato versato, in epoca successiva alla stipula dell'atto pubblico, su deposito infruttifero è privo di rilievo di per sé, né vengono allegate ulteriori pattuizioni indicate come condizionanti l'obbligazione restitutoria e non verificatesi, per cui anche a voler aderire alla prospettazione indicata dalla Corte di cassazione nel surrichiamato precedente, nella specie, l'esistenza di un valido titolo esecutivo non può essere posta in dubbio, né sono state allegate condizioni ancora da verificarsi che rendano inattuale l'obbligo restitutorio.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, con riguardo al contratto di mutuo fondiario, la cui normativa prevede che la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro possano formare oggetto di atti separati (art. 39, comma 2, T.U.B.), ha avuto modo di affermare che “Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (Cass. n. 17194/2015). Nel caso in esame, si è in presenza di un contratto di mutuo fondiario caratterizzato dalla stipulazione di un unico atto, senza una scissione del momento della prestazione del consenso delle parti dal momento della consegna della somma mutuata, idoneo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (v. art. 1 del contratto di mutuo). Ed invero, dall'esame del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30 maggio 2008 emerge che la parte mutuataria, con l'atto in questione, ha rilasciato quietanza in merito alla somma mutuata di 250.000,00 (vedi art. 1 del contratto). Il fatto che poi la stessa parte mutuataria abbia riconsegnato alla Banca mutuante l'intera somma mutuata affinché fosse costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca medesima, a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico, conferma la disponibilità della somma previamente acquisita da parte della stessa mutuataria, atteso che se così non fosse, non avrebbe potuto disporre il ritrasferimento all'istituto bancario dell'importo mutuato, per la costituzione del vincolo, se non avesse avuto la disponibilità del capitale. In altri termini, la costituzione del deposito cauzionale presuppone l'avvenuta consegna della somma mutuata in capo alla parte mutuataria, che ha poi riversato l'importo ricevuto alla Banca per costituire un deposito cauzionale infruttifero, altrimenti non possibile se la parte mutuataria non avesse avuto la disponibilità della somma. Pertanto, la quietanza contenuta nel contratto di mutuo e l'impiego dell'importo finanziato per la costituzione del deposito cauzionale costituiscono elementi sufficienti a determinare la fuoriuscita delle somme dal patrimonio della parte mutuante, facendole confluire in quello della parte mutuataria, costituendo così, in favore di quest'ultima, un autonomo titolo di disponibilità giuridica, essendo irrilevante la temporanea “indisponibilità” della predetta somma, che, in quanto ricevuta, non determina la natura condizionata del contratto di mutuo, ma priva semplicemente la parte mutuataria della sola sua disponibilità materiale (Trib. Perugia sez. III, 16 gennaio 2024, n. 75).
Sul punto, vanno condivise le argomentazioni enunciate dalla Suprema Corte ss.uu. n. 5841/2025: “Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
8. Ben si comprende allora come il sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
Non si tratta di un mutuo di scopo.
Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista
(Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del
2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi. 9. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo
è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”. Né vale l'argomentazione della subordinazione del mutuo alle condizioni di cui all'art. 8 del titolo. Le condizioni ivi previste concernono l'adempimento di obblighi accessori a carico del mutuatario che, in caso di violazione, avrebbero potuto comportare la risoluzione del contratto. Pertanto, non trattasi di condizioni sospensive ma risolutive, semmai, che comunque non sono state realizzate nella specie atteso che la somma è stata effettivamente erogata. Anche la produzione dell'estratto conto della mutuataria con attestazione del trasferimento della somma in data successiva alla stipula dell'atto pubblico non rileva ai fini di escludere la natura reale del contratto di mutuo in esame, in quanto i tempi tecnici dell'accredito effettivo non escludono l'avvenuta messa a disposizione del denaro, come da quietanza rilasciata nel contratto di mutuo, elemento sufficiente ai fini della realità del titolo. Infondata appare anche l'eccezione relativa al superamento del limite di finanziabilità.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (Cass., SS.UU., n. 33719/2022).
Quanto alla dedotta produzione di interessi moratori sulla rata scaduta, ciò non comporta illegittimo anatocismo (App. Milano sez. I, 27/09/2024, n.
2552). Le condizioni contrattuali, ivi compresa quella relativa all' , appaiono espressamente indicate. Il tasso fisso degli interessi corrispettivi stabilito in contratto è pari al 6,56% annuo ed il tasso degli interessi di mora è stato indicato, al momento della pattuizione, nella misura pari all'8,50%, a fronte di un tasso soglia, per il trimestre di riferimento (aprile – giugno 2008) pari al 9,06% (che per il tasso soglia di mora sale ad 11,16% ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale di riferimento).
È stato, inoltre, depositato analitico estratto conto con indicazione dell'ammontare delle rate scadute e non pagate e gli interessi di mora e tale conteggio non appare specificamente contestato dall'opponente. Per quanto esposto, l'opposizione va rigettata. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (tenuto conto del valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, del deposito di memorie istruttorie, parametri minimi considerato l'intervento delle ss.uu. della Corte di Cassazione sull'argomento ma non potendo cosiderare l'assoluta novità del mutamento giurisprudenziale atteso che la Suprema Corte ha aderito all'orientamento già maggioritario) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 749/2024 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta l'opposizione e le eccezioni ivi proposte;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Patti, 26 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 26 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 749/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Magenta n. 128 presso lo studio dell'avv. Rosario Di Blasi che lo rappresenta e difende, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al seguente nr. di fax: 1782712207 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 attore, contro
(C.F.: ; Partita IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata, in forza di procura in notar del 28 novembre Persona_1
2018 n. rep. 6607/3488, da (già giusto Controparte_2 CP_3 atto di variazione denominazione sociale a rogito Notaio Persona_2 rep. 14763 racc. 7869 – doc. 2), (C.F.: ), in persona della P.IVA_3 procuratrice dott. come da procura speciale conferita CP_4 dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio CP_5
Dott. di Milano del 2.8.2023 Rep. 10859 – Racc. 6172, Persona_3 registrata presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano 2 in data 8.8.23 al n. 82894 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Staiti
(fax n. 0906413247, indirizzo pec: presso il Email_2 quale ha dichiarato di voler ricevere le notifiche, le comunicazioni e gli avvisi del presente procedimento), ed elettivamente domiciliata in Patti, via
XX Settembre n. 34 (studio avv. Galati), convenuta, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.; crediti bancari;
sono presenti l'avv. Emiliano Lazzara Papina in sostituzione dell'avv. Rosario Di Blasi e l'avv. Francesco Marchese, in sostituzione dell'avv. Roberto Staiti, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle rispettive domande, anche istruttorie, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa, nonché alle note conclusive. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., notificato in data 25 giugno 2024, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 notificatogli in data 30 aprile 2024 dalla quale Controparte_2 procuratrice della formulando le seguenti domande: Controparte_1
“1). accertare ritenere e dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di precetto e, comunque, la carenza di legittimazione attiva di (C.F. e P. IVA Controparte_2
) e, in subordine, l'insussistenza del diritto di procedere ad P.IVA_3 esecuzione forzata per i dedotti motivi;
2). nel merito, accertare la nullità del titolo posto alla base della procedura esecutiva per violazione al limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B.; 3). accertare la nullità del titolo esecutivo in quanto inficiato da indeterminatezza e/o nullo per illegittima applicazione di interessi anatocistici, per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
4). accertare e dichiarare con qualsiasi statuizione la non dovutezza integrale e/o parziale delle somme azionate dall'intimante anche per intervenuta prescrizione decennale e, pertanto, dichiarare l'illegittimità e/o decadenza e/o estinzione e comunque caducare con qualsiasi statuizione l'ipoteca trascritta dalla sui Controparte_6 fabbricati siti in Acquedolci di proprietà del Sig. (iscritta Parte_1
RR.II. Me nn.20888/2918 del 05.06.2018) prestata ordinando al
Conservatore RR.II di procedere alla relativa cancellazione. Si producono i documenti citati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite”. Con comparsa di risposta depositata in data 30 ottobre 2024, si è costituita la convenuta eccependo l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione e chiedendo, comunque, il rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte dagli attori riconoscendo, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con provvedimento dell'11 febbraio 2025, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, rinviando per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. L'opposizione è infondata. L'attore ha eccepito la nullità del precetto per pendenza di altro procedimento esecutivo fondato sul medesimo titolo. L'eccezione appare infondata. Il creditore procedente può notificare al suo debitore plurimi atti di precetto
(in funzione del possibile avvio di diversi processi di esecuzione); infatti, i plurimi e reiterati precetti sono legittimi in quanto intimati allo scopo di rafforzare la tutela esecutiva, sempre che, come nella specie, non vi sia il frazionamento del credito (Trib. Torino, 11 febbraio 2019, n. 629). L'attore ha eccepito la nullità e/o inefficacia del precetto per mancata notifica ad altri soggetti datori di ipoteca, ovvero per omesso esperimento della preventiva azione revocatoria nei confronti dei precedenti atti dispositivi.
Il motivo appare infondato.
Il creditore fondiario non ha alcuna necessità di promuovere azione revocatoria o di agire nei confronti degli originari concedenti la garanzia e ha, invece, il diritto di agire sul cespite cauzionale nella sua interezza e non con limitazione alle quote di proprietà spettanti a suo tempo all'opponente. L'opponente ha eccepito la nullità dell'azione esecutiva per omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. L'eccezione appare infondata. La comunicazione della decadenza dal beneficio del termine non appare necessaria atteso che è sufficiente che il creditore richieda l'immediato pagamento non occorrendo una distinta e preventiva intimazione, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n.
24330/11; Cass., n. 6984/03; Cass., n. 1343/78; Cass., n. 1750/76). L'opponente ha eccepito il difetto di rappresentanza o di legittimazione dell'opposta. L'eccezione appare infondata. La rappresentante convenuta nel presente giudizio, ha Controparte_2 dimostrato che la stessa è stata costituita quale nuova denominazione di giusto verbale di assemblea straordinaria dell'01.12.2018, Rep. CP_3
N. 14763, Racc. n.7869, a rogito del Notaio (doc. 2 del Persona_2 fascicolo di parte convenuta) e che nella procura (doc. 1 del fascicolo di parte opposta) conferita alla stessa (già si legge che CP_3 [...]
“nomina e costituisce quale procuratrice la società Controparte_1 CP_3
(…) affinché la medesima (…) ponga in essere, in nome e per conto
[...] della Mandante, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti, di cui la Mandante è e/o sarà titolare, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo. All'uopo si conferiscono alla Mandataria tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, che solo in esemplicativa e non esaustiva vengono di seguito elencati”. Pertanto, appare dimostrata la legittimazione della convenuta.
L'opponente ha eccepito la prescrizione. L'eccezione appare infondata. La prescrizione dell'ipoteca è ventennale e non risulta ancora decorsa dall'atto di mutuo e dalla relativa iscrizione di garanzia reale (2008). La prescrizione ordinaria decennale del diritto sostanziale, applicabile alla specie, anche non volendo considerare l'atto di rinegoziazione del 2012, avrebbe cominciato il suo decorso in data 30 settembre 2016 (scadenza dell'ultima rata prevista per l'ammortamento del mutuo) e non risulta, dunque, integrata (sulla decorrenza della prescrizione nei contratti di mutuo,
v. Cass., n. 2301/04; Cass., n. 4232/23, la quale, peraltro, esclude che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, possa operare la più breve prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.).
In ogni caso, la prescrizione risulta essere stata interrotta con gli atti allegati dalla convenuta (docc. 6 – 8 del fascicolo della convenuta). L'opposta ha, inoltre, fornito prova di avere effettuato la notifica del precetto anche alla debitrice principale (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di parte convenuta). Parte attrice ha, altresì, dedotto che l'atto di precetto opposto non è stato notificato a coloro che, in passato, sono stati comproprietari del bene oggetto di ipoteca. L'eccezione appare infondata. L'attore, quale terzo datore di ipoteca deve rispondere con il bene ipotecato del debito vantato dalla Banca nei confronti di titolare della Persona_4
Ditta Sicilcom, indipendentemente dalla presenza di eventuali altri garanti e indipendentemente dalla presenza – in passato - di altri comproprietari.
Il diritto di sequela spettante al creditore ipotecario, infatti, esclude che quest'ultimo debba avviare una preventiva azione revocatoria o agire nei confronti di alcuno che non sia l'attuale proprietario dell'immobile concesso in garanzia. L'opponente ha eccepito la mancata notifica del titolo esecutivo all'opponente. Tale vizio è qualificabile come vizio formale da proporre ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine di 20 gg. dalla notifica del precetto (Cass., n.
1096/2021). Pertanto, tale motivo appare inammissibile considerato che l'opposizione è stata notificata in data 25 giugno 2024, mentre l'atto di precetto opposto risulta notificato in data 30 aprile 2024.
L'opponente ha eccepito l'inidoneità del contratto di mutuo ad assumere la funzione di titolo esecutivo. L'eccezione appare infondata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche in casi del tutto sovrapponibili a quello per cui è causa (cfr. Cass., 28 giugno 2011, n. 14270;
Cass. 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. 22 luglio 2019, n. 19654; Cass., 22 marzo 2022, n. 9229, riguardanti il caso di una somma contestualmente costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto, nonché Cass. 30 novembre 2021, n. 37654; Cass. 25 luglio 2022, n. 23149 e v., da ultimo, Cass., ss.uu., n. 5841/2025), pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo come la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendone sufficiente la disponibilità giuridica.
Questa ricostruzione non si presta ad essere smentita da Cass., 3 maggio
2024, n. 12007.
I giudici di legittimità, nella citata pronuncia, hanno rilevato che la decisione di merito si era “limitata a valutare se il contratto di mutuo (considerato reale e non obbligatorio) potesse ritenersi regolarmente perfezionato in virtù della consegna e della messa a disposizione della somma mutuata in favore della mutuataria: ed è giunta – fino a questo punto del tutto correttamente ed in conformità ai consolidati principi di diritto affermati in materia da questa stessa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23149 del
25/07/2022, Rv. 665427 - 01) – alla conclusione positiva, in quanto, sotto il profilo del regolare perfezionamento del contratto di mutuo, ha ritenuto irrilevante il fatto che la società mutuataria, una volta che la somma mutuata fosse entrata nel suo patrimonio giuridico in virtù del mutuo, sia pure mediante un accredito contabile e non mediante la consegna materiale del danaro, ne avesse ulteriormente disposto, depositandola a sua volta presso la stessa banca mutuante su un conto di deposito vincolato all'ordine di quest'ultima”. Invero, anche secondo tale pronuncia, non è in discussione che un contratto di mutuo, il quale preveda la costituzione in vincolo della somma mutuata da parte del mutuatario ed in favore del mutuante possa, cionondimeno, dirsi validamente perfezionato anche con riferimento al requisito della traditio. Piuttosto, secondo la Corte di legittimità “poiché tale atto pubblico conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, la corte d'appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l'esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma avrebbe dovuto verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussistesse o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art. 474 c.p.c., ovvero se l'eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era stato – pure correttamente – ricostruito come concluso, come sostenuto dalla società opponente”. In questo senso, il contenuto della sentenza n. 12007/2024 non smentisce
(ma anzi esplicitamente conferma) il tradizionale assunto per cui il deposito della somma mutuata presso la stessa banca mutuante su un conto di deposito vincolato all'ordine di quest'ultima non fa venir meno il requisito della traditio. Piuttosto, la pronuncia sostiene che allorquando il contratto di mutuo contiene ulteriori pattuizioni, costitutive del sorgere dell'obbligo di restituzione, il verificarsi di queste, ove contestato, va accertato.
In altri termini, limitarsi a dedurre che nel caso di specie mancherebbe il requisito della tradito solo perché il denaro è stato versato, in epoca successiva alla stipula dell'atto pubblico, su deposito infruttifero è privo di rilievo di per sé, né vengono allegate ulteriori pattuizioni indicate come condizionanti l'obbligazione restitutoria e non verificatesi, per cui anche a voler aderire alla prospettazione indicata dalla Corte di cassazione nel surrichiamato precedente, nella specie, l'esistenza di un valido titolo esecutivo non può essere posta in dubbio, né sono state allegate condizioni ancora da verificarsi che rendano inattuale l'obbligo restitutorio.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, con riguardo al contratto di mutuo fondiario, la cui normativa prevede che la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro possano formare oggetto di atti separati (art. 39, comma 2, T.U.B.), ha avuto modo di affermare che “Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (Cass. n. 17194/2015). Nel caso in esame, si è in presenza di un contratto di mutuo fondiario caratterizzato dalla stipulazione di un unico atto, senza una scissione del momento della prestazione del consenso delle parti dal momento della consegna della somma mutuata, idoneo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (v. art. 1 del contratto di mutuo). Ed invero, dall'esame del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30 maggio 2008 emerge che la parte mutuataria, con l'atto in questione, ha rilasciato quietanza in merito alla somma mutuata di 250.000,00 (vedi art. 1 del contratto). Il fatto che poi la stessa parte mutuataria abbia riconsegnato alla Banca mutuante l'intera somma mutuata affinché fosse costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca medesima, a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico, conferma la disponibilità della somma previamente acquisita da parte della stessa mutuataria, atteso che se così non fosse, non avrebbe potuto disporre il ritrasferimento all'istituto bancario dell'importo mutuato, per la costituzione del vincolo, se non avesse avuto la disponibilità del capitale. In altri termini, la costituzione del deposito cauzionale presuppone l'avvenuta consegna della somma mutuata in capo alla parte mutuataria, che ha poi riversato l'importo ricevuto alla Banca per costituire un deposito cauzionale infruttifero, altrimenti non possibile se la parte mutuataria non avesse avuto la disponibilità della somma. Pertanto, la quietanza contenuta nel contratto di mutuo e l'impiego dell'importo finanziato per la costituzione del deposito cauzionale costituiscono elementi sufficienti a determinare la fuoriuscita delle somme dal patrimonio della parte mutuante, facendole confluire in quello della parte mutuataria, costituendo così, in favore di quest'ultima, un autonomo titolo di disponibilità giuridica, essendo irrilevante la temporanea “indisponibilità” della predetta somma, che, in quanto ricevuta, non determina la natura condizionata del contratto di mutuo, ma priva semplicemente la parte mutuataria della sola sua disponibilità materiale (Trib. Perugia sez. III, 16 gennaio 2024, n. 75).
Sul punto, vanno condivise le argomentazioni enunciate dalla Suprema Corte ss.uu. n. 5841/2025: “Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
8. Ben si comprende allora come il sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
Non si tratta di un mutuo di scopo.
Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista
(Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del
2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi. 9. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo
è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”. Né vale l'argomentazione della subordinazione del mutuo alle condizioni di cui all'art. 8 del titolo. Le condizioni ivi previste concernono l'adempimento di obblighi accessori a carico del mutuatario che, in caso di violazione, avrebbero potuto comportare la risoluzione del contratto. Pertanto, non trattasi di condizioni sospensive ma risolutive, semmai, che comunque non sono state realizzate nella specie atteso che la somma è stata effettivamente erogata. Anche la produzione dell'estratto conto della mutuataria con attestazione del trasferimento della somma in data successiva alla stipula dell'atto pubblico non rileva ai fini di escludere la natura reale del contratto di mutuo in esame, in quanto i tempi tecnici dell'accredito effettivo non escludono l'avvenuta messa a disposizione del denaro, come da quietanza rilasciata nel contratto di mutuo, elemento sufficiente ai fini della realità del titolo. Infondata appare anche l'eccezione relativa al superamento del limite di finanziabilità.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (Cass., SS.UU., n. 33719/2022).
Quanto alla dedotta produzione di interessi moratori sulla rata scaduta, ciò non comporta illegittimo anatocismo (App. Milano sez. I, 27/09/2024, n.
2552). Le condizioni contrattuali, ivi compresa quella relativa all' , appaiono espressamente indicate. Il tasso fisso degli interessi corrispettivi stabilito in contratto è pari al 6,56% annuo ed il tasso degli interessi di mora è stato indicato, al momento della pattuizione, nella misura pari all'8,50%, a fronte di un tasso soglia, per il trimestre di riferimento (aprile – giugno 2008) pari al 9,06% (che per il tasso soglia di mora sale ad 11,16% ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale di riferimento).
È stato, inoltre, depositato analitico estratto conto con indicazione dell'ammontare delle rate scadute e non pagate e gli interessi di mora e tale conteggio non appare specificamente contestato dall'opponente. Per quanto esposto, l'opposizione va rigettata. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (tenuto conto del valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, del deposito di memorie istruttorie, parametri minimi considerato l'intervento delle ss.uu. della Corte di Cassazione sull'argomento ma non potendo cosiderare l'assoluta novità del mutamento giurisprudenziale atteso che la Suprema Corte ha aderito all'orientamento già maggioritario) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 749/2024 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta l'opposizione e le eccezioni ivi proposte;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Patti, 26 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)