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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1585/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 21.5.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DAU INES, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DAU INES, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in presso lo studio del difensore nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 21.5.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui all'accordo.
Con nota scritta del 14.4.2025 producevano la documentazione reddituale di entrambi i coniugi e il prospetto INPS relativo all'assegno unico.
All'udienza del 15.4.2025, venivano sentite personalmente le parti in ordine alla gestione personale e patrimoniale della famiglia: esse confermavano di andare d'accordo nella gestione di e, a Per_1
parziale integrazione del punto d) dell'accordo, stabilivano che “la madre verserà al padre la somma di
pagina 1 di 3 € 300,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento per i giorni ove il minore sarà con l'altro genitore temporaneamente collocatario e parimenti il padre verserà alla madre la somma di € 300,00
a titolo di contributo mensile per i restanti giorni”.
I coniugi confermavano pertanto di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) l'immobile, già adibito a casa coniugale e di proprietà della famiglia della signora verrà Pt_2 assegnato a quest'ultima e la residenza del minore sarà ivi mantenuta;
c) il signor fisserà la propria residenza in Sassari;
Pt_1
d) i coniugi convengono l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento paritario Persona_2 alternato presso ciascun genitore. il minore trascorrerà i fine settimana alternati presso l'abitazione del padre e della madre, dal venerdì all'uscita di scuola e sino al lunedì mattina;
gli altri giorni della settimana, sempre in via alternata, il minore trascorrerà due giorni consecutivi presso ciascun genitore. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei periodi di permanenza e le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
In ogni caso, la madre verserà al padre la somma di € 300,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento per i giorni ove il minore sarà con l'altro genitore temporaneamente collocatario e parimenti il padre verserà alla madre la somma di € 300,00 a titolo di contributo mensile per i restanti giorni;
e) l'assegno unico universale per il figlio verrà attribuito nella misura del 100% alla signora Per_1
Pt_2
f) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo essi economicamente autosufficienti;
g) i doni nuziali e gli altri beni mobili son già stati divisi in parti uguali di comune accordo tra i coniugi;
h) i ricorrenti dichiarano che non esistono altre questioni di ordine patrimoniale da definire oltre a quelle su ricordate”.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
pagina 2 di 3 I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari in data 2.9.2006 Parte_1 Parte_2
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2006, n. 220, P. 2, Serie A), dalla cui unione è nato il figlio (18.10.2009). Per_1
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì, che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Sassari in data 2.9.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2006, n. 220, P. 2, serie A);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte, così come integrate all'udienza del 15.4.2025;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 21.5.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DAU INES, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DAU INES, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in presso lo studio del difensore nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 21.5.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui all'accordo.
Con nota scritta del 14.4.2025 producevano la documentazione reddituale di entrambi i coniugi e il prospetto INPS relativo all'assegno unico.
All'udienza del 15.4.2025, venivano sentite personalmente le parti in ordine alla gestione personale e patrimoniale della famiglia: esse confermavano di andare d'accordo nella gestione di e, a Per_1
parziale integrazione del punto d) dell'accordo, stabilivano che “la madre verserà al padre la somma di
pagina 1 di 3 € 300,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento per i giorni ove il minore sarà con l'altro genitore temporaneamente collocatario e parimenti il padre verserà alla madre la somma di € 300,00
a titolo di contributo mensile per i restanti giorni”.
I coniugi confermavano pertanto di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) l'immobile, già adibito a casa coniugale e di proprietà della famiglia della signora verrà Pt_2 assegnato a quest'ultima e la residenza del minore sarà ivi mantenuta;
c) il signor fisserà la propria residenza in Sassari;
Pt_1
d) i coniugi convengono l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento paritario Persona_2 alternato presso ciascun genitore. il minore trascorrerà i fine settimana alternati presso l'abitazione del padre e della madre, dal venerdì all'uscita di scuola e sino al lunedì mattina;
gli altri giorni della settimana, sempre in via alternata, il minore trascorrerà due giorni consecutivi presso ciascun genitore. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei periodi di permanenza e le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
In ogni caso, la madre verserà al padre la somma di € 300,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento per i giorni ove il minore sarà con l'altro genitore temporaneamente collocatario e parimenti il padre verserà alla madre la somma di € 300,00 a titolo di contributo mensile per i restanti giorni;
e) l'assegno unico universale per il figlio verrà attribuito nella misura del 100% alla signora Per_1
Pt_2
f) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo essi economicamente autosufficienti;
g) i doni nuziali e gli altri beni mobili son già stati divisi in parti uguali di comune accordo tra i coniugi;
h) i ricorrenti dichiarano che non esistono altre questioni di ordine patrimoniale da definire oltre a quelle su ricordate”.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
pagina 2 di 3 I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari in data 2.9.2006 Parte_1 Parte_2
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2006, n. 220, P. 2, Serie A), dalla cui unione è nato il figlio (18.10.2009). Per_1
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì, che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Sassari in data 2.9.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2006, n. 220, P. 2, serie A);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte, così come integrate all'udienza del 15.4.2025;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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