Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4899 – 2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.M., Paola
Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4899/2023 del R.G.A.C., Procedimento di
Cognizione ex artt.163 e ss. c.p.c., avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali.
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, elett.te dom.to in S. Maria Capua Vetere (CE) al C.F._1
C.so Garibaldi n. 56 rappr. e difeso dall' Avv. Valeria Londrino.
– attore
C.F. , sito in Aversa Parte_2 P.IVA_1
(CE), alla via Sturzo n. 12, in persona dell'amm.re p.t. Sig.
[...]
, elett.te dom.to in S. Nicola la Strada (CE) alla via P. Bronzetti CP_1
n.88 rappr. e difeso dagli Avv.ti Francesco Fevola (C.F.
) e Vincenzo De Blasio (C.F. C.F._2
); C.F._3
- convenuto
CONCLUSIONI
Con ordinanza del 28 marzo 2024 il giudice, dato atto che la causa risultava già sufficientemente istruita e nelle produzioni di parte era presente la documentazione, riteneva la causa matura per la decisione.
1
§§§ §§§ §§§
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Il codesto giudizio nasce dall'impugnativa di delibera condominiale proposta da parte dell'attore il quale deduceva l'invalidità della delibera assembleare del 17.03.2023. Precisamente l'attore con atto di citazione, deduceva che con pec del 05.04.2023, veniva reso edotto della delibera assembleare del 17.0 3.2023, in cui l'Assemblea in seconda convocazione, costituitasi con la presenza dei condomini rappresentanti complessivi 543,74 millesimi del valore totale, veniva chiamata a discutere sui seguenti punti dell'ordine del giorno:
1. Bilancio consuntivo Luglio/dicembre 2022.
Approvazione;
2. Bilancio preventivo anno 2023. Approvazione;
3. Corretta intestazione e destinazione d'uso dei locali interrati ed infiltrazioni acqua al piano interrato ed al tetto: nomina di un tecnico per le soluzioni da adottare;
4. Ripristino cancello del piano cantinato: aggiudicazione lavoro ed emissione quota straordinari;
5. Impianto elettrico parti private nel cantinato: diffida a mettere in sicurezza l'Impianto;
6. Tabelle millesimali;
chiarimenti;
7. Varie ed eventuali. L'attore riteneva le delibere assunte in occasione dell'assemblea del 17.03.2023 nulle e/o annullabili in quanto l'amministratore non aveva applicato le tabelle millesimali di natura contrattuale e aveva continuato a suddividere le spese in maniera non corretta non tendo conto del carattere provvisorio della ripartizione sino ad oggi operata.
Si costituiva il il quale, impugnava e contestava l'avversa Parte_2
domanda in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e del tutto sfornita di prova. Il eccepiva in primis l'improcedibilità della Parte_2
domanda attorea per essere la procedura di mediazione ancora pendente.
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Inoltre nel merito eccepiva che le tabelle millesimali alle quali il Parte_2
faceva riferimento erano state approvate dallo stesso attore.
In pendenza di mediazione, il 26.09.2023, le Parti, in sede assembleare, raggiungevano un'intesa che prevedeva, tra l'altro, la rinuncia del Sig. agli atti, al giudizio di impugnazione ed all'azione (cfr. verbale Parte_1
depositato). La rinuncia agli atti, all'azione ed al giudizio formulata dal Sig.
“sic et simpliciter” nell'adunanza del 26.09.2023, comunicata Parte_1
all'Organismo di mediazione con pec del 27.09.23, determinava la cessazione della materia del contendere ed il venir meno dell'interesse di controparte alla prosecuzione della causa. In mancanza di “impugnazione”, le avverse semplici doglianze non hanno quindi alcun rilievo nell'odierno procedimento, non essendo stata contestata in un giudizio ad hoc la suddetta rinuncia.
L'art. 1137 c.c., com'è noto, contiene la disciplina dell'impugnazione delle delibere assembleari e riconosce al condomino assente o dissenziente la facoltà di chiedere l'annullamento della decisione nel termine perentorio di
30 giorni. Detto termine risulta abbondantemente decorso in assenza di formale impugnazione;
di conseguenza controparte non può, nella pendente procedura, eccepire alcunché al riguardo. Il magistrato adito potrà verificare, attraverso una semplice lettura del verbale di assemblea di cui si discute, come la rinuncia formulata dal Sig. sia stata espressa in assenza di Parte_1
condizioni, il che pone fine al contenzioso. Alla luce di tale “ravvedimento”, non possono a rigor di logica evi
In tal senso, è consolidato il principio per cui il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere, intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti,
e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa, come
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avvenuto nel caso di specie, una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e quindi la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio, con esclusione, sotto ogni profilo, dell'interesse delle parti a ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto dedotto in causa (ex multis,
Cass. Civ. sez. 6, ordinanza 03.10.2022 n. 28629; Cass. Civ. sez. 6-2,
08.06.2020 n. 10847; Cass. Civ. sez. 6-2 11.08.2017 n. 20071; Cass. Civ. sez. 2, 10.02.2010 n. 2999; Cass. Civ. sez. 2, 28.06.2004 n. 11961).
Si richiama, sul punto, l'orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, la quale ha in più arresti sancito che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo, così, sotto ogni profilo, l'interesse delle parti ad ottenere
l'accertamento, positivo o negativo, del diritto o di uno dei diritti inizialmente dedotti in giudizio (ex multis, Cass. Civ. n. 12884 del
03.09.20023; Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez.
I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312).
La Suprema Corte Cassazione, altresì, afferma chiaramente che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, la condotta riparatoria del Condominio – come nel caso di specie, a seguito di raggiungimento di accordo transattivo - produce l'effetto di far venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determinando al contempo e conseguentemente la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di
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capitali (Cass. Sez. 6 – 2, 11.08.2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10.02.2010, n.
2999; Cass. Sez. 2, 28.06.2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”) ad una valutazione di soccombenza virtuale, che impone di operare una valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, ipotizzando il mancato verificarsi del fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nel caso in parola, essendo stato raggiunto un accordo tra le parti sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico dott. Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa RG 4899/2023 da domiciliato presso lo Parte_3
studio dell'avv. Valeria Londrino così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Compensa le spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 23 marzo 2025
Il Giudice
Paola Odorino
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