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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2548/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO MICALI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. NADIA PEREGO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento. MERITO A.T.P.O.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 30/11/2022 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della condizione sanitaria sottesa alla prestazione della indennità di accompagnamento. Si precisa, infatti, che il campo d'indagine del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. è stato delineato dallo stesso ricorrente con la proposizione delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio n. 1911/2021 RG con cui ha domandato la nomina del c.t.u. al fine delle verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di indennità di accompagnamento formulata in atti e,o di accertare che il ricorrente si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti della quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, condizione prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n° 18, con tutte le conseguenti statuizioni e provvedimenti di cui agli artt. 445 bis e
696 bis c.p.c.
3- Del resto la stessa ordinanza immissiva della c.t.u. resa in data 08.06.2022 ( cfr) ha, sulla scorta della domanda proposta, indicato al c.t.u. l'accertamento da compiere, consistente nella verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di soggetto ultrasessantacinquenne, precisandone – in caso di accertamento positivo – la decorrenza»;
4- Tanto considerato la statuizione giudiziale deve attenere alla sussistenza del requisito sanitario sotteso alla prestazione della indennità di accompagnamento, ritenendosi inammissibili le ulteriori pretese avanzate solo con la proposizione del giudizio di merito (quali il riconoscimento dello status di invalido ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118).
5- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che il Persona_1
ricorrente è affetto da:
TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO (arti inferiori > arti superiori) DA STENOSI
SPINALE LOMBARE RECIDIVA GIA' SOTTOPOSTA A DECOMPRESSIONE DEL CANALE
SPINALE, E DISCOPATIE MULTIPLE DEL TRATTO C3-C7;
IPERTENSIVA CON ALLEGATA VALVULOPATIA E FIBRILLAZIONE ATRIALE CP_3
CRONICA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CONTINUATIVO (II^--III^ Classe
Funzionale N.Y.H.A.);
E TURBE Controparte_4
MENSICO-COMPORTAMENTALI;
ARTROSI POLIDISTRETTUALE (ANCHILOSI TOTALE DI RACHIDE, GONARTROSI
BILATERALE, ARTROSI SCAPOLO-OMERALE BILATERALE) A MARCATA INCIDENZA
FUNZIONALE CON DEFICIT DELLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che il ricorrente deve essere riconosciuto: “INVALIDO
ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI
ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETÀ (L. 509/88 – 124/98): GRAVE 100% A DECORRERE
DAL 09/11/2020 (NOVE NOVEMBRE DUEMILAVENTI), DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA;
INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE
INABILITA' LAVORATIVA 100% (CENTO PER CENTO) CON INCAPACITÀ DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA ed IMPOSSIBILITA' DI DEAMBULARE SENZA L'AIUTO
PERMANENTE DI UN ACCOMPGNATORE A DECORRERE DAL 01/01/2024 (UNO CP_5
DUEMILAVENTIQUATTRO), RAGIONEVOLMENTE PRECEDENTE AL PRESENTE CP_6
ACCERTAMENTO PERITALE IN CUI VEROSIMILMENTE SI CONCRETIZZA IL REQUISITO
DELLA NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA [in corso di accertamento peritale sono stati acquisiti elementi utili che consentono di individuare nell'ambito del processo patologico, e dunque di retrodatare, la soglia della giuridica rilevanza a tempo diverso e che peraltro soddisfa anche quanto previsto dal criterio del normale processo evolutivo della patologia]”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° gennaio 2024.
6- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
7- Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti per entrambe le fasi, posto che il requisito sanitario è successivo sia alla domanda amministrativa che ai ricorsi giudiziali.
CP_
8- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2548/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° Gennaio 2024, sussistono, in capo ad , Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2548/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO MICALI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. NADIA PEREGO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento. MERITO A.T.P.O.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 30/11/2022 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della condizione sanitaria sottesa alla prestazione della indennità di accompagnamento. Si precisa, infatti, che il campo d'indagine del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. è stato delineato dallo stesso ricorrente con la proposizione delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio n. 1911/2021 RG con cui ha domandato la nomina del c.t.u. al fine delle verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di indennità di accompagnamento formulata in atti e,o di accertare che il ricorrente si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti della quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, condizione prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n° 18, con tutte le conseguenti statuizioni e provvedimenti di cui agli artt. 445 bis e
696 bis c.p.c.
3- Del resto la stessa ordinanza immissiva della c.t.u. resa in data 08.06.2022 ( cfr) ha, sulla scorta della domanda proposta, indicato al c.t.u. l'accertamento da compiere, consistente nella verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di soggetto ultrasessantacinquenne, precisandone – in caso di accertamento positivo – la decorrenza»;
4- Tanto considerato la statuizione giudiziale deve attenere alla sussistenza del requisito sanitario sotteso alla prestazione della indennità di accompagnamento, ritenendosi inammissibili le ulteriori pretese avanzate solo con la proposizione del giudizio di merito (quali il riconoscimento dello status di invalido ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118).
5- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che il Persona_1
ricorrente è affetto da:
TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO (arti inferiori > arti superiori) DA STENOSI
SPINALE LOMBARE RECIDIVA GIA' SOTTOPOSTA A DECOMPRESSIONE DEL CANALE
SPINALE, E DISCOPATIE MULTIPLE DEL TRATTO C3-C7;
IPERTENSIVA CON ALLEGATA VALVULOPATIA E FIBRILLAZIONE ATRIALE CP_3
CRONICA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CONTINUATIVO (II^--III^ Classe
Funzionale N.Y.H.A.);
E TURBE Controparte_4
MENSICO-COMPORTAMENTALI;
ARTROSI POLIDISTRETTUALE (ANCHILOSI TOTALE DI RACHIDE, GONARTROSI
BILATERALE, ARTROSI SCAPOLO-OMERALE BILATERALE) A MARCATA INCIDENZA
FUNZIONALE CON DEFICIT DELLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che il ricorrente deve essere riconosciuto: “INVALIDO
ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI
ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETÀ (L. 509/88 – 124/98): GRAVE 100% A DECORRERE
DAL 09/11/2020 (NOVE NOVEMBRE DUEMILAVENTI), DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA;
INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE
INABILITA' LAVORATIVA 100% (CENTO PER CENTO) CON INCAPACITÀ DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA ed IMPOSSIBILITA' DI DEAMBULARE SENZA L'AIUTO
PERMANENTE DI UN ACCOMPGNATORE A DECORRERE DAL 01/01/2024 (UNO CP_5
DUEMILAVENTIQUATTRO), RAGIONEVOLMENTE PRECEDENTE AL PRESENTE CP_6
ACCERTAMENTO PERITALE IN CUI VEROSIMILMENTE SI CONCRETIZZA IL REQUISITO
DELLA NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA [in corso di accertamento peritale sono stati acquisiti elementi utili che consentono di individuare nell'ambito del processo patologico, e dunque di retrodatare, la soglia della giuridica rilevanza a tempo diverso e che peraltro soddisfa anche quanto previsto dal criterio del normale processo evolutivo della patologia]”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° gennaio 2024.
6- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
7- Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti per entrambe le fasi, posto che il requisito sanitario è successivo sia alla domanda amministrativa che ai ricorsi giudiziali.
CP_
8- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2548/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° Gennaio 2024, sussistono, in capo ad , Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.