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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/01/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7123/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7123/2020
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv PRIZZI FILIPPO C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] rappresentata e CP_1 C.F._3
pagina 1 di 4 difesa dall'avv. CASSELLA ELENA C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dalla moglie , con addebito alla stessa, si dichiarava CP_1
disponibile a versare un assegno di mantenimento per i figli, ed Persona_1 Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autonomi, da versare loro direttamente, fino a quando vivranno con la madre e chiedeva porsi a carico della moglie l'obbligo di versargli un assegno di € 250,00 per il proprio mantenimento e la restituzione della somma di € 40.000, prestatale, in occasione dell'acquisto di un immobile. si costituiva in giudizio, faceva presente di aver presentato autonomo ricorso per CP_1
la separazione dal marito , iscritto al n. 9065/2020 concordava sulla domanda di separazione, chiedeva addebitarsi al marito la causa della separazione , l'assegnazione della casa coniugale, chiedeva di porre a carico del marito l'obbligo di pagare un assegno di € 800 per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 12.4.2021, il Giudice con funzioni di Presidente, assegnava la casa coniugale a , poneva a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1
corrispondere alla moglie, con decorrenza dalla data dell'ordinanza, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei figli un assegno di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio, è stato riunito al presente il fascicolo n. 9065/2020, relativo al giudizio introdotto dalla nei confronti del marito, non è stata svolta attività istruttoria e, CP_1
all'udienza del 30.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
Il PM ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
Il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, deducendo che la stessa l'avrebbe costretto a vivere in spazi ristretti, senza collaborare nella gestione della famiglia, sottraendosi all'obbligo di assistenza morale nei confronti del marito.
La resistente ha contestato espressamente le circostanze dedotte a proprio carico, affermando che il matrimonio fosse entrato i crisi a causa di una relazione extraconiugale del marito e per il suo disinteresse nei confronti dei figli e delle loro esigenze affettive ed economiche.
non ha fornito prova dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito Parte_1
che, pertanto, va rigettata .
La resistente ha rinunciato alla domanda di addebito presentata nei confronti del marito.
Quanto al mantenimento: la resistente è un funzionario direttivo della Regione siciliana e percepisce una retribuzione di cica € 2500, il ricorrente è agente di commercio e, dalle dichiarazioni prodotte, emerge un reddito che va dai 70.000 agli 80.000 euri annui, pertanto non vi è alcuna sperequazione che giustifichi la domanda di mantenimento, proposta dal . Pt_1
Il ricorrente ha sostenuto che la moglie percepisca ulteriori introiti dai canoni di locazione di diversi immobili, ma la resistente ha eccepito che trattasi di immobili in comproprietà con altri parenti, per cui gli introiti coprirebbero appena le spese e le tasse.
E' pacifico che i figli della coppia non siano economicamente autonomi, benchè maggiorenni e che vivano con la madre, per cui, trattandosi di studenti universitari, abituati ad un tenore di vita all'altezza dei redditi di entrambi i genitori, si determina in € 600,00, l'assegno che il dovrà versare alla Pt_1
moglie per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50& delle spese straordinarie.
Alla va assegnata la casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà. CP_1
Va dichiarata inammissibile la domanda, proposta da volta ad ottenere la Parte_1
condanna della moglie alla restituzione della somma di € 40.000: trattasi di questione estranea all'oggetto del presente giudizio avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, va condannato a rifondere Parte_1
alla controparte le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e assegna la Parte_1 CP_1
casa coniugale a pone a carico di l'obbligo di versare alla CP_1 Parte_1
moglie un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della ente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 1995, atto n. 42, parte II serie A) dichiara inammissibile la domanda di restituzione di € 40.000, proposta dal , rigetta per il resto e Pt_1
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in € 3500, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7123/2020
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv PRIZZI FILIPPO C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] rappresentata e CP_1 C.F._3
pagina 1 di 4 difesa dall'avv. CASSELLA ELENA C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dalla moglie , con addebito alla stessa, si dichiarava CP_1
disponibile a versare un assegno di mantenimento per i figli, ed Persona_1 Persona_2
maggiorenni ma non economicamente autonomi, da versare loro direttamente, fino a quando vivranno con la madre e chiedeva porsi a carico della moglie l'obbligo di versargli un assegno di € 250,00 per il proprio mantenimento e la restituzione della somma di € 40.000, prestatale, in occasione dell'acquisto di un immobile. si costituiva in giudizio, faceva presente di aver presentato autonomo ricorso per CP_1
la separazione dal marito , iscritto al n. 9065/2020 concordava sulla domanda di separazione, chiedeva addebitarsi al marito la causa della separazione , l'assegnazione della casa coniugale, chiedeva di porre a carico del marito l'obbligo di pagare un assegno di € 800 per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 12.4.2021, il Giudice con funzioni di Presidente, assegnava la casa coniugale a , poneva a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1
corrispondere alla moglie, con decorrenza dalla data dell'ordinanza, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei figli un assegno di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio, è stato riunito al presente il fascicolo n. 9065/2020, relativo al giudizio introdotto dalla nei confronti del marito, non è stata svolta attività istruttoria e, CP_1
all'udienza del 30.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
Il PM ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
Il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, deducendo che la stessa l'avrebbe costretto a vivere in spazi ristretti, senza collaborare nella gestione della famiglia, sottraendosi all'obbligo di assistenza morale nei confronti del marito.
La resistente ha contestato espressamente le circostanze dedotte a proprio carico, affermando che il matrimonio fosse entrato i crisi a causa di una relazione extraconiugale del marito e per il suo disinteresse nei confronti dei figli e delle loro esigenze affettive ed economiche.
non ha fornito prova dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito Parte_1
che, pertanto, va rigettata .
La resistente ha rinunciato alla domanda di addebito presentata nei confronti del marito.
Quanto al mantenimento: la resistente è un funzionario direttivo della Regione siciliana e percepisce una retribuzione di cica € 2500, il ricorrente è agente di commercio e, dalle dichiarazioni prodotte, emerge un reddito che va dai 70.000 agli 80.000 euri annui, pertanto non vi è alcuna sperequazione che giustifichi la domanda di mantenimento, proposta dal . Pt_1
Il ricorrente ha sostenuto che la moglie percepisca ulteriori introiti dai canoni di locazione di diversi immobili, ma la resistente ha eccepito che trattasi di immobili in comproprietà con altri parenti, per cui gli introiti coprirebbero appena le spese e le tasse.
E' pacifico che i figli della coppia non siano economicamente autonomi, benchè maggiorenni e che vivano con la madre, per cui, trattandosi di studenti universitari, abituati ad un tenore di vita all'altezza dei redditi di entrambi i genitori, si determina in € 600,00, l'assegno che il dovrà versare alla Pt_1
moglie per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50& delle spese straordinarie.
Alla va assegnata la casa coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà. CP_1
Va dichiarata inammissibile la domanda, proposta da volta ad ottenere la Parte_1
condanna della moglie alla restituzione della somma di € 40.000: trattasi di questione estranea all'oggetto del presente giudizio avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, va condannato a rifondere Parte_1
alla controparte le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e assegna la Parte_1 CP_1
casa coniugale a pone a carico di l'obbligo di versare alla CP_1 Parte_1
moglie un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della ente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 1995, atto n. 42, parte II serie A) dichiara inammissibile la domanda di restituzione di € 40.000, proposta dal , rigetta per il resto e Pt_1
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che Parte_1 CP_1 liquida in € 3500, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4