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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE FERIALE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere
3. dott.ssa Paola Martorana Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2426/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 72/2025, pubblicata in data
20.6.2025, vertente
TRA
(p. iva ), con sede in Terzigno (Na), Via Diaz n. 54, Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Esposito Parte_2
(c.f.. , CodiceFiscale_1
- reclamante -
E
Liquidazione giudiziale della (p. iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del curatore, dott.ssa , non costituita, CP_1
c.f. ), con sede in San Giuseppe Vesuviano, Via Citta di Fiume Controparte_2 P.IVA_2
n.1, e (c.f. ), con sede in Ottaviano, Via A. Parrino n.9, Controparte_3 P.IVA_3 entrambe rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Pietro Iannelli (c.f.
e dall'avv.to (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
- reclamati -
P.G. presso la Corte d'Appello,
- interventore necessario -
Svolgimento del processo e conclusioni
Con reclamo depositato in data 17.7.2025, la impugnava la Parte_1
sentenza n. 72/2025, pubblicata il 20.6.2025, con la quale il Tribunale di Nola aveva dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, su ricorsi presentati dalla creditrice Controparte_2 dell'importo di 40.567,44 € portato dalla fattura n. 856/2024 in formato elettronico corredata da attestazione di avvenuta consegna nel cassetto fiscale della cessionaria, e dalla CP_3
creditrice dell'importo di 10.452,89 € portato da una serie di fatture in formato
[...]
elettronico corredate di attestazioni di avvenuta consegna e copia di estratto notarile iva.
Deduceva la reclamante con un primo motivo l'insufficienza probatoria del credito, in quanto per la la sola fattura non costituiva prova del credito avendo esclusivo valore CP_2
indiziario e mancava il documento di trasporto con firma per ricevuta del destinatario ai fini della prova della avvenuta consegna;
per la i documenti di trasporto erano stati Controparte_3 prodotti solo per parte delle forniture, del valore di 4.093,77 € e non per le altre fatture.
Come secondo motivo di reclamo deduceva l'erronea valutazione dei limiti dimensionali, in quanto il finanziamento dei soci di 221.167,72 € era infruttifero e aveva natura di quasi- capitale ed era postergato agli altri creditori, per cui non poteva essere considerato come debito in aggiunta a quelli effettivi di 322.195,28 € al 31.12.2024.
Come terzo motivo deduceva la insussistenza dello stato di insolvenza, alla luce degli indicatori economico-finanziari positivi.
Instava quindi per l'accoglimento del reclamo e la revoca della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituivano in giudizio i soli creditori ricorrenti, che instavano per lil rigetto del reclamo, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 27 agosto 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ad esito del deposito delle note scritte di entrambe le parti costituite la Corte deliberava di emettere la presente sentenza. Il Procuratore Generale non rendeva le proprie conclusioni.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto.
In ordine al primo motivo, va detto che la legittimazione attiva delle ricorrenti appare incontestabile, alla luce della circostanza per cui non è necessario, per presentare domanda di apertura concorsuale, l'accertamento definitivo di un credito, essendo sufficiente la verifica, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, della sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, dovendosi a tal fine prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.
Nella fattispecie, la generica contestazione del credito della peraltro Controparte_2
documentato (contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante) anche da bolla di consegna sottoscritta per ricezione della merce dal destinatario, e la contestazione solo parziale del credito della inducono a ritenere le stesse legittimate a presentare il ricorso per Controparte_3
apertura della procedura concorsuale, salve le determinazioni che verranno successivamente adottate dagli organi della procedura in sede di verifica dei crediti.
Assolutamente infondata è la censura della affermazione del mancato possesso dei requisiti della impresa minore, avendo il Tribunale rilevato il superamento dei limiti dimensionali sia con riguardo all'attivo sia con riguardo ai ricavi e avendo la reclamante dedotto nel reclamo esclusivamente che i propri debiti sarebbero inferiori a 500mila €, senza nulla eccepire in ordine al superamento degli altri due requisiti dimensionali.
Parimenti infondato è il terzo motivo di reclamo, genericamente motivato con il riferimento a positivi indici economico finanziari, laddove correttamente il Tribunale ha rilevato il protratto inadempimento delle obbligazioni dei ricorrenti, nemmeno nella parte riconosciuta come dovuta nei confronti della le omissioni contributive denunciate dall' ed il Controparte_3 CP_4 cospicuo importo dichiarato come dovuto (67.647,44 €), l'ammontare dell'ulteriore debitoria pari a 322.195,28 € come riconosciuto in reclamo, oltre quanto dovuto come rimborso ai soci, i limitati utili sociali (circa 14mila €) esposti nel bilancio relativo all'esercizio 2024, elementi tutti che dimostrano come la società non sia in condizioni di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.
Devesi pertanto respingere il reclamo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m 147/2022, con riferimento a procedimenti di natura contenziosa e valore indeterminato.
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza,
a carico della reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dei reclami.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Feriale Civile, pronunziando sul reclamo proposto dalla avverso la sentenza n. 72/2025 emessa dal Tribunale di Nola in data Parte_1
20.6.2025, così provvede:
--Respinge il reclamo. --Condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore delle reclamate costituite, liquidate complessivamente (e da suddividersi per metà) nell'importo di 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovute.
--Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, dichiara sussistenti a carico della reclamante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 27.8.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo