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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 5856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5856 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1707/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1707/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...] se (NA) il 02.01.1969, C.F.: Parte_1 [...] amente domiciliato in Salerno alla Via Diaz n. 32 C.F._1
. LO ME dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Positano (SA) alla Via Sam studio dell'avv. Carla Lauretano dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile con raio 1996 in Controparte_1
DO (USA) e che dall'unione c nati tre figlie, Per_1
(18.02.1998), (24.10.2001) e (20.12.2011), chiedeva p Per_2 Per_3 lo scioglimen trimonio, preci che, con decreto del 17.07.2022, il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva il divorzio con la conferma delle statuizioni concordate nel procedimento di separazione per cio che concerne l'affidamento della figlia minore e gli obblighi a contenuto economico in favore della stessa ma con la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento dei due figli maggiorenni, diventati economicamente indipendenti, e senza il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile in ragione dell'autonomia della stessa. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva , la quale Controparte_1 non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma contes otto dal ricorrente e chiedeva la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione anche in merito al mantenimento dei figli maggiorenni, rilevando che gli stessi non erano ancora del tutto autonomi, nonche la previsione a carico dell'ex coniuge di corrisponderle una somma a titolo di assegno divorzile. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento della figlia minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo della stessa minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo puo essere giustificato, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che non sussistono particolari criticita in merito all'esercizio condiviso della responsabilita genitoriale e, pertanto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con residenza Per_3 prevalente presso la madre. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Tempi di permanenza presso il padre Per cio che concerne i tempi di permanenza della minore presso il padre, in primo luogo si rileva che e stata ascoltata all'udienza del 17.09.2024 e ha Per_3 dichiarato di avere ot pporti con il padre e di vederlo per lo piu il mercoledì e la domenica ma di avere difficolta a instaurare un rapporto con la sua attuale compagna. (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Pertanto, in assenza di rilevanti criticita , il Tribunale dispone che la frequentazione tra il padre e la figlia minori sia decisa di comune accordo tra gli stessi quanto a tempi e modalita , considerato che non e stato pienamente attuato quanto previsto in sede di separazione. Mantenimento dei figli In merito alle disposizioni a contenuto economico, occorre premettere che parte ricorrente ha richiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento dei figli maggiorenni, deducendo il raggiungimento della loro indipendenza economica, e la conferma di quanto concordato per la figlia minorenne mentre la resistente ha richiesto la conferma di tutte le statuizioni gia previste. Mantenimento per i figli maggiorenni A tal proposito, occorre in primo luogo premettere che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacita lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Cio posto, nel caso di specie, si osserva che e pacifico che e ormai Per_1 inserito nel mondo del lavoro in quanto lavora a Milano ed e o con un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di circa € 1.500,00, così come precisato dalla stessa resistente, a nulla rilevando i costi che lo stesso deve sostenere;
inoltre, deve altresì considerarsi economicamente autosufficiente atteso che lo stesso, di anni 23, svolge lavori stagionali e ha terminato da Per_2 proprio percorso formativo, considerato che lo stesso dopo il diploma si e iscritto all'universita per un solo anno e non ha proseguito negli studi, dovendosi pertanto presumere che non si sia adeguatamente attivato per la ricerca di una stabile occupazione lavorativa. Pertanto, deve rigettarsi la domanda avanzata dalla resistente relativa al mantenimento dei figli maggiorenni con conseguente revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere all'ex moglie le somme per il mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Per_2
Ma e inorenne A tal proposito, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, occorre verificare la condizione economica-patrimoniale delle parti. Al riguardo, si rileva che, all'udienza di comparizione, parte ricorrente ha dichiarato di lavorare all'hotel San Pietro di Positano dal mese di aprile al mese di ottobre con una retribuzione di circa € 2.500,00 – 2.600,00 mensili, mentre la resistente ha dichiarato di essere titolare di un'impresa familiare unitamente alla madre, di lavorare anch'ella da aprile a ottobre con un reddito variabile da € 1.300,00 a € 1.500,00 e di vivere in una casa della madre a titolo gratuito (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di circa € 18.700,00 nell'anno 2021 e di circa 25.800,00 nell'anno 2022 e dagli estratti conto depositati risulta una retribuzione media pari a quella dichiarata, mentre la resistente ha percepito dalla sua attivita un reddito imponibile di circa € 44.600,00 nell'anno 2022 e di circa € 21.700,00 nell'anno 2021 (cfr. documentazione in atti). Tanto premesso, il Tribunale osserva che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, occorre tenere in debita considerazione, oltre alle condizioni economiche così come evidenziate, anche l'esiguo mantenimento diretto della figlia da parte del padre sia pure per le sole esigenze lavorative di quest'ultimo e la revoca dell'obbligo a suo carico di corrispondere il mantenimento per gli altri due figli. In definitiva, per le considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene equo adeguare d'ufficio la misura del mantenimento per la figlia minore e disporre l'obbligo a carico di di corrispondere a , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni m 50,00 oltre rivaluta condo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese Per_3 straordinarie (mediche, scolastiche/universitarie ive, ludiche etc.…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Assegno divorzile Occorre valutare la richiesta delle parti in merito all'assegno divorzile, avendone il ricorrente richiesto il mancato riconoscimento a fronte della domanda avanzata dalla resistente. Al riguardo, il Tribunale condivide i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18287, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi. Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità, considerando che tale contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed è espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacità del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare. Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte. Tale funzione equilibratrice dell'assegno non e pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente piu debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame esclude il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile. Al riguardo, il Tribunale in primo luogo rileva che la resistente ha prodotto documentazione aggiornata attestante la propria condizione economica- reddituale, così come in precedenza indicata, non comprovante uno specifico stato attuale di bisogno nel senso richiesto dai principi in precedenza espressi, considerata la riscossione di redditi adeguati per le sue esigenze (cfr. Cassazione civile sez. I - 28/02/2022, n. 6529 <Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto.>> Inoltre, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato invece adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832
<Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente. Devono essere compiute le formalità previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 8 febbraio 1996 in DO (USA) tra nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
l'8.10. l Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di Po - Atto n. 6, parte II, serie C;
B) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con residenza Per_3 prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza p l padre secondo quanto indicato in parte motiva;
C) dispone che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
D) dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni 550,00, oltre rivaluta CP_1 condo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia;
Per_3
E) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nell ra del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia (mediche non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
F) rigetta la domanda di mantenimento in favore dei figli maggiorenni avanzata dalla resistente con conseguente revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere all'ex moglie le relative somme, oltre al 50% delle spese straordinarie;
G) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Positano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; I) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1707/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...] se (NA) il 02.01.1969, C.F.: Parte_1 [...] amente domiciliato in Salerno alla Via Diaz n. 32 C.F._1
. LO ME dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Positano (SA) alla Via Sam studio dell'avv. Carla Lauretano dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile con raio 1996 in Controparte_1
DO (USA) e che dall'unione c nati tre figlie, Per_1
(18.02.1998), (24.10.2001) e (20.12.2011), chiedeva p Per_2 Per_3 lo scioglimen trimonio, preci che, con decreto del 17.07.2022, il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva il divorzio con la conferma delle statuizioni concordate nel procedimento di separazione per cio che concerne l'affidamento della figlia minore e gli obblighi a contenuto economico in favore della stessa ma con la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento dei due figli maggiorenni, diventati economicamente indipendenti, e senza il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile in ragione dell'autonomia della stessa. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva , la quale Controparte_1 non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma contes otto dal ricorrente e chiedeva la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione anche in merito al mantenimento dei figli maggiorenni, rilevando che gli stessi non erano ancora del tutto autonomi, nonche la previsione a carico dell'ex coniuge di corrisponderle una somma a titolo di assegno divorzile. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento della figlia minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo della stessa minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo puo essere giustificato, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che non sussistono particolari criticita in merito all'esercizio condiviso della responsabilita genitoriale e, pertanto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con residenza Per_3 prevalente presso la madre. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Tempi di permanenza presso il padre Per cio che concerne i tempi di permanenza della minore presso il padre, in primo luogo si rileva che e stata ascoltata all'udienza del 17.09.2024 e ha Per_3 dichiarato di avere ot pporti con il padre e di vederlo per lo piu il mercoledì e la domenica ma di avere difficolta a instaurare un rapporto con la sua attuale compagna. (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Pertanto, in assenza di rilevanti criticita , il Tribunale dispone che la frequentazione tra il padre e la figlia minori sia decisa di comune accordo tra gli stessi quanto a tempi e modalita , considerato che non e stato pienamente attuato quanto previsto in sede di separazione. Mantenimento dei figli In merito alle disposizioni a contenuto economico, occorre premettere che parte ricorrente ha richiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento dei figli maggiorenni, deducendo il raggiungimento della loro indipendenza economica, e la conferma di quanto concordato per la figlia minorenne mentre la resistente ha richiesto la conferma di tutte le statuizioni gia previste. Mantenimento per i figli maggiorenni A tal proposito, occorre in primo luogo premettere che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacita lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Cio posto, nel caso di specie, si osserva che e pacifico che e ormai Per_1 inserito nel mondo del lavoro in quanto lavora a Milano ed e o con un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di circa € 1.500,00, così come precisato dalla stessa resistente, a nulla rilevando i costi che lo stesso deve sostenere;
inoltre, deve altresì considerarsi economicamente autosufficiente atteso che lo stesso, di anni 23, svolge lavori stagionali e ha terminato da Per_2 proprio percorso formativo, considerato che lo stesso dopo il diploma si e iscritto all'universita per un solo anno e non ha proseguito negli studi, dovendosi pertanto presumere che non si sia adeguatamente attivato per la ricerca di una stabile occupazione lavorativa. Pertanto, deve rigettarsi la domanda avanzata dalla resistente relativa al mantenimento dei figli maggiorenni con conseguente revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere all'ex moglie le somme per il mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Per_2
Ma e inorenne A tal proposito, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, occorre verificare la condizione economica-patrimoniale delle parti. Al riguardo, si rileva che, all'udienza di comparizione, parte ricorrente ha dichiarato di lavorare all'hotel San Pietro di Positano dal mese di aprile al mese di ottobre con una retribuzione di circa € 2.500,00 – 2.600,00 mensili, mentre la resistente ha dichiarato di essere titolare di un'impresa familiare unitamente alla madre, di lavorare anch'ella da aprile a ottobre con un reddito variabile da € 1.300,00 a € 1.500,00 e di vivere in una casa della madre a titolo gratuito (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito imponibile di circa € 18.700,00 nell'anno 2021 e di circa 25.800,00 nell'anno 2022 e dagli estratti conto depositati risulta una retribuzione media pari a quella dichiarata, mentre la resistente ha percepito dalla sua attivita un reddito imponibile di circa € 44.600,00 nell'anno 2022 e di circa € 21.700,00 nell'anno 2021 (cfr. documentazione in atti). Tanto premesso, il Tribunale osserva che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, occorre tenere in debita considerazione, oltre alle condizioni economiche così come evidenziate, anche l'esiguo mantenimento diretto della figlia da parte del padre sia pure per le sole esigenze lavorative di quest'ultimo e la revoca dell'obbligo a suo carico di corrispondere il mantenimento per gli altri due figli. In definitiva, per le considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene equo adeguare d'ufficio la misura del mantenimento per la figlia minore e disporre l'obbligo a carico di di corrispondere a , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni m 50,00 oltre rivaluta condo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese Per_3 straordinarie (mediche, scolastiche/universitarie ive, ludiche etc.…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Assegno divorzile Occorre valutare la richiesta delle parti in merito all'assegno divorzile, avendone il ricorrente richiesto il mancato riconoscimento a fronte della domanda avanzata dalla resistente. Al riguardo, il Tribunale condivide i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18287, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi. Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità, considerando che tale contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed è espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacità del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare. Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte. Tale funzione equilibratrice dell'assegno non e pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente piu debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame esclude il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile. Al riguardo, il Tribunale in primo luogo rileva che la resistente ha prodotto documentazione aggiornata attestante la propria condizione economica- reddituale, così come in precedenza indicata, non comprovante uno specifico stato attuale di bisogno nel senso richiesto dai principi in precedenza espressi, considerata la riscossione di redditi adeguati per le sue esigenze (cfr. Cassazione civile sez. I - 28/02/2022, n. 6529 <Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto.>> Inoltre, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato invece adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832
<Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente. Devono essere compiute le formalità previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 8 febbraio 1996 in DO (USA) tra nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
l'8.10. l Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di Po - Atto n. 6, parte II, serie C;
B) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con residenza Per_3 prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza p l padre secondo quanto indicato in parte motiva;
C) dispone che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
D) dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni 550,00, oltre rivaluta CP_1 condo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia;
Per_3
E) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nell ra del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia (mediche non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
F) rigetta la domanda di mantenimento in favore dei figli maggiorenni avanzata dalla resistente con conseguente revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere all'ex moglie le relative somme, oltre al 50% delle spese straordinarie;
G) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Positano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; I) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi