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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 597/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Katia FERRARINI del foro di HI ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Cesare CP_1 C.F._2
SCHIOPPA del foro di HI ed elettivamente domiciliato in Villamagna presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di HI n. 319/24 del 30 maggio 2024 in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di HI, dopo aver pronunziato, con sentenza non definitiva, non impugnata e dunque passata in giudicato, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebratosi il 30 aprile 2005 tra e , ha definito le ulteriori questioni ancora CP_1 Parte_1
Per_ pendenti tra le parti riguardanti l'affido, il collocamento ed il mantenimento dell'unica figlia,
1 allo stato ancora minorenne (essendo nata il [...]) nonché la domanda, avanzata dalla donna di corresponsione, in proprio favore, di un assegno divorzile quantificato nella misura di € 300,00).
1.1.2.Il Collegio teatino, dopo aver istruito la causa attraverso l'espletamento di una TU (volta essenzialmente a fare luce sulle capacità genitoriali), ha disposto l'affido esclusivo della minore in favore del padre.
Per_ Quanto al collocamento di dovendo necessariamente tenersi conto del fatto che gli ex coniugi
Per_ continuano ad abitare presso lo stesso complesso suddiviso in più piani, è stato previsto che nel corso della giornata possa stare con la madre con pernotto sempre presso l'appartamento in uso al padre.
Tuttavia, è stato previsto il pernotto dalla madre nei fine settimana secondo il criterio della alternanza invero esteso anche ai fini della regolamentazione del periodo estivo e di quello coincidente con la festività di Natale e Pasqua.
In ordine al mantenimento, rispetto agli accordi in sede di separazione, è stato ridotto sino all'ammontare di € 200,00 (con decorrenza dal mese di giugno 2024) l'importo dovuto dal padre per il mantenimento della figliola ferma la ripartizione in egual misura delle spese straordinarie.
E' stata invece rigettata la domanda di riconoscimento in favore della dell'assegno Parte_1
divorzile.
1.2. Queste, in estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione:
- ai fini dell'affidamento della minore, sono state integralmente condivise le conclusioni (ed il conseguente percorso argomentativo) della TU collegale espletata in corso di causa;
- scendendo nel dettaglio, a tale soluzione si è pervenuti valorizzando le seguenti circostanze fattuali:
a) esito dei test somministrati;
b) colloquio ed audizione (reiterata anche dinanzi al Giudice Istruttore in corso di causa) della minore;
c) relazioni degli assistenti sociali che, in particolare, hanno
Per_ evidenziato la discontinua frequenza scolastica di d) certificazione medica della;
Parte_1
-la scelta del collocamento della minorenne è stata operata tenendo conto di una serie di aspetti emersi nel corso del giudizio: a) gli ex coniugi abitano all'interno di due distinte unità abitative (la al piano primo, il al secondo) di un più ampio complesso immobiliare di Parte_1 CP_1
Per_ proprietà della famiglia dell'appellato; b) la giovane ha maturato diverse assenze scolastiche dovute in prevalenza (salvo casi di malattia) alla difficoltà ad alzarsi la mattina per raggiungere la città di HI (dove frequenta l'istituto tecnico industriale peraltro con un discreto profitto) in quanto
è solita addormentarsi tardi la sera;
c) il padre, sempre alla luce di quanto emerso nella TU, ha mostrato di sapere dare alla figlia regole più rigorose;
2 - quanto ai profili patrimoniali, la riduzione, rispetto a quanto concordato in sede di separazione
(accordo consensuale raggiunto nel corso del giudizio), dell'ammontare del mantenimento posto a Per_ carico del padre è stata motivata essenzialmente dal maggior tempo che trascorrerà con il predetto genitore;
il rigetto della domanda riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della
è stato sostanzialmente ancorato a due ragioni;
in primo luogo, il mancato assolvimento Parte_1 dell'onere probatorio circa i requisiti richiesti;
a ciò deve aggiungersi che comunque l'odierna appellante usufruisce (senza corrispondere alcunchè) l'abitazione di proprietà dell'ex coniuge o comunque della sua famiglia;
1.3. La pronunzia del tribunale teatino è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dalla mediante l'articolazione di quattro motivi. Parte_1
La prima doglianza ha riguardato l'illogicità della motivazione nella parte in cui è stato disposto l'affido esclusivo al padre ed al contempo anche il collocamento in modalità paritetica se non addirittura prevalente della minore presso la madre.
A tale riguardo, le principali censure si sono appuntate: a) sull'omessa valutazione della certificazione del CSM della ASL di HI in ordine all'assenza di profili patologici;
b) l'assenza di qualsivoglia verifica sull'idoneità genitoriale del padre;
c) il fatto che, in definitiva, anche durante la settimana e Per_ quindi in contrasto con le disposizioni date, resta a dormire dalla madre.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento in suo favore della casa coniugale.
La terza censura ha investito la questione dell'assegno divorzile e quindi si è appuntata sull'errata valutazione operata dal primo giudice in ordine ai requisiti per il suo riconoscimento.
Con il quarto ed ultimo motivo, infine, la ha contestato la mancata condanna della Parte_1 controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.
A completamento delle proprie difese, sono state integralmente riproposte tutte le istanze istruttorie
(e quindi le prove orali) già articolate dinanzi al primo giudice.
Il dal canto suo, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per violazione CP_1 dei canoni stabiliti dall'art. 342 cpc.
Nel merito, ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto nonché per la condanna della controparte per responsabilità aggravata.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
3 All'esito dell'udienza di discussione del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata, ai sensi dell'art. 474 bis.34 cpc, essendo assoggettata al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/2022, trattenuta in decisione.
2.In assenza di questioni preliminari (quelle sollevate dall'appellato sull'inammissibilità del gravame e sul tardivo deposito della documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria ex art 183 comma VI n. 2) cpc sono inevitabilmente destinate ad essere assorbite dall'esito della lite), la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Per questioni di ordine logico e sistematico, i principali temi oggetto dell'impugnazione hanno Per_ riguardato l'affidamento della figlia l'ammontare del mantenimento dovuto alla stessa da parte del padre (non essendovi contestazione sull'obbligo in capo al ed il riconoscimento CP_1 dell'assegno divorzile in favore della . Parte_1
Quanto al collocamento della minore ed all'assegnazione della casa coniugale (su questo aspetto invero l'appellante ha proposto uno specifico motivo di censura) la decisione di primo grado in parte non è stata impugnata ed in parte non ricorrono le condizioni per una rivisitazione della sentenza.
A tale ultimo riguardo, infatti, deve osservarsi che il Tribunale di HI avendo stabilito il collocamento della minore nel corso della giornata presso l'abitazione della madre (pacificamente di proprietà della famiglia , ha implicitamente riconosciuto l'assegnazione della stessa in CP_1
favore della . Parte_1
Come noto, infatti, l'assegnazione risulta strettamente collegata al collocamento dei figli e di conseguenza, non può esservi altra soluzione (al di là di una esplicita pronunzia in tal senso) che riconoscere all'odierna appellante l'assegnazione dell'unità abitativa dalla stessa utilizzata.
Non a caso, la giurisprudenza anche più attuale ha chiarito che “L'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare
l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, principalmente rivolto al coniuge affidatario o convivente con i figli, è destinato a creare un vincolo di destinazione sui generis collegato all'interesse superiore dei figli che si configura come un diritto personale di godimento sull'immobile” (cfr Corte Appello Bologna, Sez I, 30.10.2024).
Correttamente interpretando la ratio di tale opzione interpretativa, deve ritenersi che anche la semplice convivenza (che non implica, operando su un piano completamento diverso, l'affidamento) del minore con uno dei genitori giustifica l'assegnazione della casa coniugale.
4 Per tale ragione, quindi, la sentenza non ha revocato alcunchè sul punto dando anzi piena continuità
a quanto concordato tra le parti in sede di accordo di separazione tant'è vero che alcuna doglianza è stata formulata anche dal CP_1
3.1.Venendo invece alla questione dell'affidamento della minore deve osservarsi quanto segue.
Costituisce principio oramai granitico in ambito giurisprudenziale (tanto da trovare anche negli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito) che “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”
(cfr Cass Civ, Sez I, 8.5.2024 n. 12474).
La decisione del Tribunale si è sostanzialmente allineata all'interno di tale percorso interpretativo avendo superato ( o meglio non avendovi attribuito prevalenza) la obiettiva situazione di forte conflittualità tra i genitori ancorando il proprio convincimento alle risultanze della TU espletata in corso di causa.
Anche in tal caso, occorre attenersi ai principi elaborati dalla S.C. secondo cui “In tema di affido dei minori l'elevato grado di conflittualità della coppia di genitori e una grave carenza delle capacità genitoriali devono essere indagate attraverso l'accertamento della veridicità dei comportamenti contestati al genitore, con i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, da motivare adeguatamente. Nei giudizi in cui sia stata esperita C.T.U. medico- psichiatrica, il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale. Dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare” (cfr Cass
Civ, Sez I, 17.5.2021 n. 13217).
Tali principi vanno trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
5 3.2.Le conclusioni a cui è pervenuto il TU (dovendosi pertanto sul punto condividere integralmente quanto riportato nella sentenza impugnata) risultano il frutto di un percorso logico ed argomentativo immune da censure in quanto:
- innanzitutto l'esperto ha provveduto a raccogliere informazioni dagli assistenti sociali, dalle
Per_ insegnanti di dai genitori delle parti e dai parenti più prossimi (fratello e cognata del , CP_1
dal centro antiviolenza;
- allo stesso tempo, ha effettuato la visita domiciliare, ha provveduto alla somministrazione di testi specifici (MMP1-2, test di Rorscharch, test SAT) nonché ad un colloquio congiunto tra i genitori;
- in effetti, il quadro emerso non si è rivelato dissimile rispetto a quello descritto nella sentenza impugnata;
- tralasciando volutamente di addentrarsi nella disamina delle dichiarazioni dei prossimi congiunti, evidentemente influenzate dal grado di coinvolgimento nella vicenda, è possibile, per quanto di interesse, richiamare le seguenti circostanze: a) l'assistente sociale ha fatto riferimento alle numerose assenze della minore a scuola, al clima fortemente conflittuale tra gli ex coniugi, al controllo sui movimenti con l'installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso;
b) “Gli insegnanti riferiscono che hanno avuto solo contatti con la madre e solo in questo ultimo mese, prima non avevamo mai visto i genitori. “La madre sembra avere dei suoi problemi che sta cercando di risolvere
e sta reagendo, si è iscritta all'università anche per dare esempio alla figlia e per far stare bene, di riflesso, la figlia, se lei sta bene. Non ha chiesto niente della figlia ma io l'ho anticipata nelle cose che avevo da dire, in effetti ha parlato molto di lei”. Chiedo se il padre si sia rivolto alla scuola per il problema relativo alle assenze e mi consegnano una memoria protocollata del Prof. Per_2
(Allegato 7) che precisa che la scuola, in data 10 marzo, ha inviato una mail al padre per informarlo
Per_ delle assenze di . Il padre ha risposto via mail, la madre si è recata a scuola” (cfr pag 12 della
TU); c) nel corso della visita domiciliare è risultato che “….. seppur la visita sia stata programmata con largo anticipo, l'ambiente non appare particolarmente curato nell'igiene e ciò è a prescindere
Per_ dalla presenza dei gatti. La stanza di è in ordine ma si nota una certa trascuratezza igienica accumulata nel tempo che sembra ritenuta assolutamente normale. Un altro aspetto che colpisce è relativo allo spazio – soprattutto nella zona giorno - e all'organizzazione. Non vi sono angoli liberi, tutto è riempito tanto da rendere l'ambiente caotico, quasi disorganizzato. Anche il pianerottolo di casa è pieno di vecchie cose che sembrano lasciate lì – scatole, vecchi pupazzi, ma anche materiale di altro genere (pezzi di legno inutilizzati, vecchi utensili” (cfr pag 21); d) nel corso del colloquio congiunto gli ex coniugi si sono rivolti accuse reciproche ed in particolare la ha ribadito Parte_1
di essersi rivolta ad un centro antiviolenza temendo per la propria incolumità; e) la responsabile del centro di HI ha riferito che la si è presentata nel 2017 senza però intraprendere un Parte_1
6 percorso psicologico;
la responsabile del centro di Ortona ha invece affermato “La Sig.ra ci Pt_1
contatta ad ottobre 2018. Sono stati stabiliti 5 incontri ma si presenta solo a tre e quindi non è stato intrapreso un percorso di uscita dalla violenza perché non ha proseguito” (cfr pagg. 17-18); f) con riguardo alla minore nel duplice colloquio (essendo stata accompagnato in uno dalla madre e nell'altro dal padre) ha in definitiva confermato di trovarsi bene con entrambi i genitori, di attribuire la causa delle assenze a scuola a problemi di salute ed anche al fatto che la mattina si sente stanca, di ritenere che la soluzione migliore per lei e per la madre sia trovare una diversa soluzione abitativa
(cfr pag 49);
- alla luce del quadro così tratteggiato, il TU ha concluso: a) “…il Sig. è un padre CP_1
responsivo, attento ed efficace soprattutto dal punto di vista del soddisfacimento dei bisogni pratici ed è un riferimento solido rispetto alle regole educative…presenta dei comportamenti controllanti che, però, vista la situazione potrebbero rappresentare dei maldestri tentativi di intervenire su alcuni aspetti dell'attuale condizione di vita della figlia che lo preoccupano” (cfr pag 55); b) “.sulla Sig.ra
si può asserire che, allo stato attuale, vi sia la presenza di un disturbo del pensiero con Parte_1
compromissione dell'esame di realtà. Tale quadro psicopatologico si ritiene tale da essere sottoposto
a valutazione psichiatrica e ad eventuale cura farmacologica con parallelo percorso psicoterapeutico. La Sig.ra presenta delle depauperate capacità genitoriali che, ad oggi, Parte_1
ostacolano l'efficacia del compito educativo, formativo, protettivo e di cura della figlia adolescente.
Si specifica che, la Sig.ra non presenti condizioni che potrebbero mettere in pericolo Parte_1
Per_
, vista anche l'età e la maturità della ragazza e si reputa opportuno mantenere il loro legame affettivo e di vicinanza” (cfr pag 56);
- le suddette conclusioni sono risultate la conseguenza della somministrazione di test sulla cui validità scientifica non possono (peraltro in assenza di elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti) nutrirsi dubbi;
- le ampie argomentazioni svolte dalla nei propri scritti difensivi sulla contraddittorietà Parte_1 della sentenza nella parte in cui, pur escludendo l'affidamento congiunto ha comunque disposto un collocamento sostanzialmente paritetico della minore, non consentono un diverso inquadramento dei fatti;
- le condotte di violenza soprattutto psicologica attribuite al non hanno trovato CP_1
l'indispensabile e necessario riscontro probatorio;
ed infatti, dalla disamina del corposo materiale documentale prodotto dalle parti è emersa l'archiviazione del procedimento per atti persecutori promosso nei confronti dello stesso, l'assoluzione dall'accusa di furto aggravato, la revoca nel mese di ottobre 2024 del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di HI il 2 maggio 2024; la frequentazione da parte della di due centri antiviolenza si è arrestato a pochi incontri Parte_1
7 senza mai sfociare (come di contro suggerito dagli esperti) nel compimento di un vero e proprio percorso psicologico;
- la certificazione medica rilasciata dal CSM della (su cui si è lungamente insistito Parte_2
perché non adeguatamente valutata dal tribunale) ha evidenziato che la si è recata presso Parte_1
il centro a seguito della TU espletata nel corso del presente giudizio;
la stessa è stata sottoposta a tre colloqui e alla somministrazione dell'inventario multidimensionale di (referto del dott. Per_3
) da cui sono state escluse sindromi depressive, del pensiero e legate all'ansia tuttavia “Per Per_4
quanto riguarda le scale dei patten di personalità si rilevano punteggi al limite del cutt off nella scala ossessivo compulsiva”;
-l'esclusione di sindromi patologiche a livello psichiatrico non rappresenta un fattore sufficiente ed idoneo a superare l'insieme delle considerazioni poste al contrario a fondamento della scelta dell'affidamento esclusivo in favore del padre. In questo senso, infatti, l'accertamento di un disturbo della personalità (peraltro comprovato dai risultati dei test somministrati) unitamente al clima fortemente conflittuale esistente tra gli ex coniugi deve indurre a ritenere che la scelta di affidare in via esclusiva la minore al padre rappresenta l'opzione migliore per meglio tutelare gli interessi della giovane soprattutto per quanto concerne la prioritaria (per l'età della stessa) esigenza di seguire con regolarità le lezioni scolastiche evitando, per l'elevato numero di assenze (in effetti determinato, salvo i fisiologici casi di malessere, da ragioni non giustificabili), di compromettere il percorso scolastico a fronte di un rendimento da valutarsi nel suo complesso positivo (per stessa ammissione degli insegnanti interpellati). Su tale aspetto (certamente essenziale per il corretto e regolare sviluppo psico
Per_ fisico della giovane anche in ragione oramai della sua età, essendo prossima al compimento del
17^ anno di età), il come peraltro evidenziato anche dal TU, ha palesato di avere un CP_1
maggior rigore ed una più spiccata propensione a dettare delle regole mostrando (ed i numerosi messaggi whatsapp prodotti in atti ne costituiscono una indubbia conferma) una certa attenzione verso le essenziali esigenze della figlia. Il contrasto oramai insanabile tra gli ex coniugi può infatti rappresentare una fonte di pregiudizio per la salvaguardia del superiore interesse della minore ed allora collocandosi in questa prospettiva la scelta dell'affido esclusivo deve ritenersi l'unica in grado di meglio soddisfare tale aspetto;
- le ulteriori deduzioni svolte dall'appellante nei propri scritti difensivi non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise. Tanto vale per la lamentata persistenza delle assenze anche nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza (segnatamente nel mese di ottobre
2024). Le ulteriori produzioni documentali depositate dall'appellato hanno al contrario dimostrato Per_ che all'inizio dell'anno scolastico l'istituto frequentato da ha avuto problemi di natura strutturale che ne hanno comportato la chiusura. Analogamente, non possono rivestire alcuna valenza decisiva
8 le immagini registrate dalle telecamere installate dalla sulla presenza della figlia presso Parte_1
la propria abitazione anche in orario in cui avrebbe di contro dovuto trovarsi dal padre. A tale Per_ riguardo, deve necessariamente tenersi conto del fatto che ha oramai raggiunto un'età in cui può anche scegliere (in alcune occasioni e come quindi verificatosi) di restare presso l'uno piuttosto che presso l'altro genitore senza che da una tale circostanza (dettata dal legame che la ragazza ha manifestato avere verso entrambe le figure genitoriali) possa farsi discendere un diverso regime quanto all'affido;
- parimenti, l'esito dei procedimenti penali a carico della non può offrire lo spunto per Parte_1
operare una valutazione negativa sulla capacità genitoriale del Dalla disamina della CP_1 documentazione in atti, è risultato che nei confronti dell'odierna appellante sono scaturiti tre procedimenti penali (numero sostanzialmente identico a quelli a carico del;
un primo, per CP_1 una falsa dichiarazione ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio per il quale lo stesso P.M. ha formulato richiesta di archiviazione;
un secondo ed un terzo, derivato dallo stralcio degli atti di un procedimento per maltrattamenti (oggetto di richiesta di archiviazione), definito con sentenza assolutoria del Giudice di Pace per il reato di diffamazione;
- non ha trovato adeguato riscontro l'assunto che si sia trattato di iniziative strumentali a provocare l'abbandono da parte della della casa occupata;
Parte_1
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Pertanto, la soluzione dell'affido esclusivo al padre e le modalità del collocamento in forma sostanzialmente paritaria tra i genitori, dovendosi necessariamente operare un equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, rappresentano elementi in grado di soddisfare (alla luce anche del particolare assetto abitativo delle parti) una pluralità di interessi tutti egualmente rilevanti ai fini
Per_ della soluzione del caso ovvero la prioritaria esigenza che segua un regime di vita soprattutto per quanto concerne la frequentazione scolastica maggiormente stabile con regole più certe finalizzate a scongiurare assenze ingiustificate;
il mantenimento di un rapporto (così di fatto assecondando quanto peraltro manifestato dalla ragazza al TU nel corso delle sue audizioni) con entrambe le figure genitoriali;
evitare (ove non possibile una diversa sistemazione abitativa) il dispendio di ulteriori somme di denaro che rappresenterebbero un onere gravoso per le parti.
La , infatti, presta attività lavorativa in maniera saltuaria come confermato anche dalla Parte_1
dichiarazione prodotta agli atti in cui ha dato atto di aver lavorato per pochi mesi nel 2024 ed anche le attestazioni ISEE prodotte hanno dimostrato la percezione di redditi modesti sintomatici di un'attività lavorativa se non del tutto assente comunque svolta in maniera discontinua.
9 3.3. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il vulnus della sentenza di primo grado risiede nel non aver dato adeguatamente risalto alla propria condizione di salute e nell'aver impedito di assolvere all'onere probatorio non ammettendo le prove orali articolate.
Orbene, né l'una né tanto meno l'altra censura può essere condivisa in quanto:
-la certificazione medica è risalente nel tempo facendo riferimento ad un intervento chirurgico di asportazione di un paraganglioma timpano giugulare sinistro a cui la è stata sottoposta Parte_1
nel 2012 e quindi, seppur in costanza di matrimonio ben prima della separazione richiesta con giudizio del 2019 ed anche in epoca anteriore alla crisi coniugale fatta risalire dalle stesse parti all'anno 2015;
- alcuna prova è stata fornita circa l'esistenza (anche alla luce del tempo oramai trascorso) tra il suddetto intervento operatorio e la difficoltà per la a reperire una occupazione lavorativa;
Parte_1
2 sul Parte_3 riconoscimento dell'invalidità ai sensi della L. 118/71;
- quanto alle prove orali, è sufficiente (entrando così direttamente nel merito bypassando profili in rito sull'ammissibilità) osservare che i numerosi capitoli di prova non contengono riferimenti a circostanze diverse rispetto al quadro descritto nella documentazione prodotta;
- a tali già di per sé dirimenti considerazioni deve aggiungersi che in effetti la , sin dalla Parte_1
separazione, ha continuato ad abitare nella casa coniugale di proprietà della famiglia dell'ex marito senza corrispondere in tal modo alcun onere economico ulteriore che avrebbe certamente dovuto sostenere in caso contrario;
- non sono stati allegati e di conseguenza neppure provati elementi da cui poter ritenere la sussistenza delle ragioni (esclusa alla luce di quanto sin qui esposto, quelle di natura assistenziale) perequativa e compensativa;
- in punto di stretto diritto, è appena il caso di ricordare che oramai la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento
10 dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” (cfr Cass Civ Sez I, 20.4.2023 n. 10614);
3.4.Dall'esito del gravame deriva il rigetto della domanda di condanna del per CP_1
responsabilità aggravata.
4. Allo stesso tempo, nonostante il rigetto dell'impugnazione non può trovare accoglimento la domanda formulata dall'appellato di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
Ai fini dell'applicazione dell'istituto è richiesta una condotta processuale della parte che ha proposto appello caratterizzata dalla consapevolezza di sostenere delle tesi marcatamente infondate.
Nella fattispecie, invece, la ha contestato la scelta del primo giudice di disporre Parte_1
l'affidamento della figlia minore in via esclusiva al padre.
Inoltre, nella valutazione della condotta non può omettersi di considera come il presente giudizio, al pari degli altri che hanno visto coinvolti le parti, si innesta all'interno di un clima fortemente conflittuale tra le stesse per questioni che poi sono alla base della fine della relazione sentimentale e del matrimonio.
5. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario del la somma di € 4.996,00 per CP_1
compensi professionali attenendosi ai valori minimi di liquidazione attesa la non particolare complessità delle questioni trattate (valore della controversia indeterminabile bassa complessità) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
11 6. Al rigetto dell'appello consegue la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio del contributo unificato dovendosi applicare il principio secondo cui “Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di obbligazione tributaria "ex lege" che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità
o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n.
115 del 2002.” (cfr Cass Civ, Sez I, 5.4.2019 n. 9660).
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di HI n. 319/24 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) rigetta la domanda di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata;
c) condanna l'appellante alla rifusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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